CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 aprile 2018
Cassazione n. 09670/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RDINANZA sul ricorso 30637/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Renato ANGELONE e Giovanna PAGNOZZI; - ricorrente - contro il fallimento della INDEK s.r.I.; - intimato - avverso la sentenza n. 8361/2017 della Corte di Appello di NAPOLI, depositata il 26.4.2018, R.G. n. 1305/2016; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 2.2.2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Napoli rigettava l'appello che l'attore [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto contro la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato tutte le domande spiegate dall'attore nei confronti della convenuta Indek s.r.l. allora in liquidazione e dell'altro convenuto [OSCURATO:PERSONA], e condannava l'appellante al pagamento delle spese del secondo grado in favore del Penta, costituitosi in secondo grado, mentre nulla disponeva per le spese relativamente alla curatela del fallimento della Indek s.r.I., mantenutasi contumace in quella sede, a seguito di declaratoria d'interruzione del procedimento appunto per detto sopravvenuto fallimento e di successiva riassunzione nei confronti della curatela. 2. L'appellante aveva chiesto in primo grado al Tribunale di Napoli di dichiararsi l'illegittimità del licenziamento irrogatogli dall'amministratore della suddetta società con lettera del 16.10.2013, con condanna della società medesima a risarcirgli il danno in misura pari a 15 mensilità retributive, ed a corrispondergli le voci retributive conseguenti alla risoluzione del contratto di lavoro, ed aveva chiesto, inoltre, condannarsi il Penta, amministratore della società, a risarcirgli i danni, in solido con la Indek s.r.I., ai sensi dell'art. 2476 c.c., nonché il danno morale ed il danno all'immagine. 3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado, preliminarmente osservava che nell'atto d'appello l'Andreozzi contestava in maniera estremamente generica le statuizioni contenute nella sentenza impugnata e che i motivi di appello, al limite dell'inammissibilità, costituivano per lo più mera reiterazione delle argomentazioni proposte in primo grado, che il Tribunale aveva respinto con ampia e dettagliata motivazione. Dopo aver sintetizzato taluni rilievi e conclusioni del primo giudice, condivisi dalla Corte, a quest'ultima appariva evidente che tutte le domande proposte dall'appellante che trovavano la loro causa nel dedotto e non provato rapporto di lavoro dovevano essere respinte. Né poteva essere accolta, secondo la stessa Corte, l'azione proposta ai sensi dell'art. 2476 c.c., in quanto azione riservata a coloro che rivestono la qualità di soci, e tale non era - formalmente - l'Andreozzi. 4. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 5. Il fallimento della Indek s.r.I., unico intimato (non avendo il ricorrente rivolto la sua impugnazione anche contro il Penta), è rimasto tale, non essendosi costituito in questa sede di legittimità. 6. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia: "erronea dichiarazione di simulazione del rapporto di lavoro subordinato - Violazione e falsa applicazione degli artt. 1414 e 2697 c.c. e segg. e artt. 112-115-116 1° e 2° co. c.p.c. - Motivazione erronea e insufficiente - art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.". Secondo l'impugnante, la motivazione della Corte territoriale era assiomatica e priva di supporti probatori, per omesso esame della documentazione versata in atti, non esaminata dalla Corte che non ne faceva neppure menzione. 2. Con il secondo motivo, denuncia "Erronea e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. Error in procedendo Art. 360 n. 3 c.p.c.". Deduce che non risultava dagli atti di causa che l'Andreozzi si autodeterminasse i propri compensi e che non vi era uno lìstraccio prova documentale e neppure nelle deposizioni dei testimoni. 3. Con un terzo ed ultimo motivo, denuncia: "Error in procedendo. Erronea valutazione dell'omesso ricorso alla tutela reale. Omesso esame di documenti decisivi per la risoluzione della controversia. Violazione dell'art. 115 c.p.c. - Art. 360 n. 3 c.p.c.". Per il ricorrente la Corte distrettuale non aveva esaminato il terzo motivo il di gravame titolato Erronea statuizione in ordine alla reiezione del capo di domanda fondato sulla illegittimità del licenziamento. Omesso esame e omessa valutazione della prova documentale". 4. Ritiene il Collegio che tutti i riassunti motivi di ricorso debbano essere giudicati inammissibili per difetto della specificità richiesta dall'art. 366, comma primo, n. 4) e 6), c.p.c. 4.1. Più in particolare, nel primo motivo sono promiscuamente dedotte violazioni di norme di diritto sostanziale e processuali, ma è altresì denunciata una motivazione genericamente "erronea e insufficiente", neppure allegandosi, perciò, che la motivazione della Corte distrettuale, di cui non si nega l'esistenza, sarebbe meramente apparente, ovvero del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili) oppure ancora perplessa ed obiettivamente incomprensibile. 4.2. Sempre il primo motivo fa riferimento (anche) al mezzo di cui all'art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., ma in termini all'evidenza difformi rispetto alla relativa previsione che riguarda l'omesso esame circa un fatto storico, principale o secondario, decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Peraltro, trattandosi di c.d. "doppia conforme" (nel senso del rigetto delle domande dell'istante), in ogni caso opererebbe da questo punto di vista la preclusione di cui al combinato disposto dei commi quarto e quinto di cui all'art. 348 ter c.p.c. 4.3. Comunque nel primo motivo l'impugnante si duole essenzialmente dell' "omesso esame della documentazione versata in atti", ma i documenti cui allude, non solo non sono stati prodotti in questa sede, ma sono stati qui indicati nello svolgimento della censura in modo alquanto generico, non specificandosi quando erano stati depositati e dove attualmente si trovino nell'incarto processuale. Occorre notare, infine, che, a detta del ricorrente per cassazione, egli avrebbe evidenziato al giudice del gravame come già il giudice di primo grado avrebbe "pretermesso l'esame documentale", ma lo stesso neppure ha riferito, almeno nelle sue parti salienti, il motivo d'appello a mezzo del quale avrebbe fatto valere tale specifica doglianza; laddove — come si è anticipato in narrativa — la Corte di merito aveva posto in luce una estrema genericità delle contestazioni rivolte dall'allora appellante alle statuizioni contenute nella sentenza impugnata; valutazione, questa, che il ricorrente non ha specificamente qui censurato in uno dei modi consentiti in questa sede di legittimità. 5. Parimenti inammissibile è il secondo motivo, il quale si riferisce ad un tema, quale quello della c.d. autodeterminazione dei propri compensi (contestata dal ricorrente per cassazione), che neppure risulta affrontato nei motivi della decisione impugnata. 6. Analogo rilievo vale per il terzo motivo, per la parte in cui si legge: "Afferma il giudice di prime cure che il contratto di lavoro risulta evidentemente viziato da illiceità perché in violazione di norme imperative, motivazione recepita acriticamente dalla Corte Distrettua le". Invero, non emerge assolutamente dal testo dell'impugnata sentenza che la Corte d'appello abbia specificamente condiviso l'affermazione attribuita dal ricorrente per cassazione al giudice di primo grado, e, cioè, il contratto di lavoro sarebbe stato viziato da illiceità per violazione di norme imperative. 6.1. In seno al terzo motivo, poi, il ricorrente per cassazione pare addebitare alla Corte territoriale un differente vizio, e cioè che la stessa non avrebbe esaminato il suo terzo motivo d'appello.Ma - in disparte la considerazione che non si fa riferimento alla violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c. (lamentandosi piuttosto in rubrica un non meglio specificato "error in procedendo") - di là dal titolo che avrebbe avuto quel motivo, il ricorrente, non solo non ha prodotto l'atto di appello, ma neppure ha specificato in questa sede il contenuto dello stesso motivo, anche nella sommaria esposizione dei fatti della causa ex art. 366, comma primo, n. 3), c.p.c. (nella quale vengono sinteticamente riferite soltanto le parti della sentenza di primo grado censurate, ma non anche le ragioni delle relative censure: cfr. pagg. 2 e 3 del ricorso). 6.3. Torna a riferirsi ad un tema non affrontato nella pronuncia della Corte distrettuale la parte del terzo motivo, in cui in sintesi si addebita ad un Giudicante non specificato di aver attinto "argomenti di prova in ordine al dato che il ricorrente non abbia chiesto la tutela reintegratoria posta a tutela del lavoro subordinato". Invero di argomenti del genere non v'è traccia nella sentenza della Corte territoriale. 7. Infine, segnatamente il primo ed il terzo motivo si diffondono in una rilettura delle risultanze processuali e probatorie (cfr. pagg. 8- 14 e 15-18 del ricorso), che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità. 8. Nulla dev'essere disposto quanto alle spese, in difetto di costituzione dell'unico intimato, ma il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,