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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 ottobre 1980

Cassazione n. 38857/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 23/10/1980 [OSCURATO:PERSONA] nato il 17/04/1979 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con atti distinti e a mezzo dei rispettivi difensori, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, in epigrafe indicata, che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Modena in ordine a più condotte di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti.

Ritenuto che entrambi i ricorrenti, nel lamentare la mancata configurabilità dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno delle richieste, nonché riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (pp. 5 e 6) rispetto ai quali entrambi i ric:orrenti non operano alcun confronto; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 23/10/1980 [OSCURATO:PERSONA] nato il 17/04/1979 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con atti distinti e a mezzo dei rispettivi difensori, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, in epigrafe indicata, che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Modena in ordine a più condotte di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Ritenuto che entrambi i ricorrenti, nel lamentare la mancata configurabilità dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno delle richieste, nonché riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (pp. 5 e 6) rispetto ai quali entrambi i ric:orrenti non operano alcun confronto; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 38857/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris