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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 15630/2026

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eso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del le-gale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvo-cato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3105/2023 de-positata il 06/11/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 28/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 10944/2024Numero sezionale 454/2026Numero di raccolta generale 15630/2026Data pubblicazione 21/05/2026RITENUTO IN FATTO1.

Con sentenza n. 3105/2023, pubblicata in data 6 novembre2023, la Corte d'appello di Milano, nella regolare costituzione dell'ap-pellato [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] (di seguito, perbrevità, “[OSCURATO:PERSONA]”), ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4725/2022, pubblicata il 27 maggio 2022.2. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. aveva proposto opposizione av-verso il decreto ingiuntivo n. 17316/2019 emesso su istanza del CO-NAI, col quale era stato ingiunto all'odierna ricorrente il pagamentodella somma di € 250.002,00, oltre interessi di mora e spese legali, atitolo di sanzione pecuniaria per aver la società ostacolato l'attività diaccertamento del [OSCURATO:PERSONA], rifiutando di consentire l'accesso da parte delConsorzio ai locali sociali ed impedendo l'accesso alla sua documenta-zione in sede ispettiva.[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. aveva opposto il decreto deducendo:l'illegittimità della sanzione, in quanto irrogata in mancanza di un'attri-buzione legislativa al [OSCURATO:PERSONA] del potere d'ispezione; l'infondatezza dellapretesa sanzionatoria, non avendo la società impedito le attività di con-trollo; la manifesta eccessività della sanzione, applicata nel massimoedittale senza alcuna motivazione del provvedimento in ordine allaquantificazione dell'importo; il carattere eccessivo della sanzione anchein relazione all'art. 1384 c.c.Costituitosi regolarmente il [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Milano aveva re-spinto l'opposizione, gravando l'odierna ricorrente delle spese di lite.3.

La Corte d'appello di Milano ha disatteso i singoli motivi di gra-vame articolati dall'odierna ricorrente, in quanto, dopo aver escluso laSez.

S1 - R.G. 10944/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 2 di 18Numero registro generale 10944/2024Numero sezionale 454/2026Numero di raccolta generale 15630/2026Data pubblicazione 21/05/2026necessità di riaprire la fase istruttoria disattendendo sul punto leistanze di entrambe le parti, ha osservato, in sintesi, che:− correttamente il Giudice di prime cure aveva dichiarato inammissi-bile – in quanto domanda nuova proposta per la prima volta con lamemoria ex art. 183, sesto comma, n. 1), c.p.c. – l'impugnazionedelle delibere dell'assemblea e del C.d.A. dell'odierno controricor-rente, trattandosi di domanda che non era stata formulata nell'ori-ginaria citazione e non scaturiva dalle difese dell'odierno controri-corrente;− il motivo di gravame con il quale la società rinnovava le propriecontestazioni in ordine alla sussistenza di un potere ispettivo e san-zionatorio in capo a [OSCURATO:PERSONA] era infondato sia in virtù dell'applica-zione dell'art. 2605 c.c. sia in ragione delle previsioni di cui agli artt.6 e 7 dello Statuto del Consorzio - Statuto approvato con decretodel Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diconcerto con il Ministro delle attività produttive e previsto diretta-mente dagli artt. 41, comma 6, D. Lgs. n. 22/97 e 224, comma 1,D.

Lgs. n. 152/06 – fondando tali previsioni sia il potere ispettivosia il potere sanzionatorio del Consorzio stesso ed avendo l'odiernaricorrente, con l'iscrizione al Consorzio, assunto l'impegno di rispet-tarne lo Statuto, ivi comprese le norme sulle ispezioni e i controlli;− andava disatteso il motivo di gravame con il quale l'odierna ricor-rente contestava di aver ostacolato le attività ispettive del Consor-zio, ritenendo che dalla documentazione in atti veniva invece ademergere tale condotta;− parimenti infondati risultavano i motivi di gravame riferiti all'entitàdella sanzione irrogata, ritenendo la stessa proporzionale alla con-Sez.

S1 - R.G. 10944/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 3 di 18Numero registro generale 10944/2024Numero sezionale 454/2026Numero di raccolta generale 15630/2026Data pubblicazione 21/05/2026dotta dell'odierna ricorrente in ragione sia della gravità della viola-zione commessa reiteratamente sia di dimensioni e fatturato dell'o-dierna ricorrente.4.

Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Milanoricorre [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].5.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è affidato a cinque motivi.1.1.

Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 41 D. Lgs. n.22/1997; 224, D. Lgs. n. 152/2006, “in relazione agli artt. 1173, 1176,1218, 1419, 2602 e 2605 c.c., nonché anche in relazione agli artt. 3,6, 7 e 8 dello statuto [OSCURATO:PERSONA]”.La ricorrente, in sintesi, contesta che l'odierno controricorrente siatitolare di un potere ispettivo e sanzionatorio a carico dei consorziati,evidenziando che le fonti normative che regolano il [OSCURATO:PERSONA] non preve-dono il conferimento di tali poteri, delimitando in modo chiaro i compitiassegnati al Consorzio medesimo.Argomenta la ricorrente che l'art. 224, D. Lgs. n. 152/2006 nonmenziona lo strumento sanzionatorio ed esclude quindi la possibilitàper il Consorzio di ricorrere a tale strumento, aggiungendo che talepotere non potrebbe neppure essere fatto derivare dagli artt. 2602 e2605 c.c. o da previsioni statutarie o regolamentari che “ove contrariealla legge, sarebbero nulle ex art. 1419 c.c., e andrebbero, pertanto,disapplicate”.Sez.

S1 - R.G. 10944/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 4 di 18Numero registro generale 10944/2024Numero sezionale 454/2026Numero di raccolta generale 15630/2026Data pubblicazione 21/05/2026Soggiunge, infine, la ricorrente che il potere sanzionatorio non puòneppure basarsi sulla spontanea adesione al Consorzio dei consorziati,obbligo di legge.1.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175,1285, 1362, 1363, 1364, 1366, 1374, 1375 e 2697 c.c., “in relazioneall'art. 1218 c.c. e all'art. 11 del regolamento [OSCURATO:PERSONA]”.La società ricorrente censura la decisione impugnata nella parte incui la stessa ha ritenuto giustificata la sanzione ed ha affermato chel'accesso ai locali sociali e l'offerta di fornire la documentazione richie-sta non costituiscono strumenti equivalenti.La ricorrente richiama l'art. 11 del Regolamento [OSCURATO:PERSONA], argomen-tando che lo stesso, anche alla luce di una interpretazione di buonafede, pone invece la trasmissione dei documenti e l'ispezione direttacome forme equipollenti ed alternative di controllo, con la conseguenzache, avendo la ricorrente trasmesso la documentazione al Consorzio,la sanzione risulterebbe comunque infondata.1.3.

Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,nn. 4 e 5, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 113c.p.c.; 118 disp. att. c.p.c.; 1384 c.c.; 111, sesto comma, e 25, se-condo comma, Cost.; 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.La ricorrente censura ulteriormente la decisione impugnata nellaparte in cui la stessa ha disatteso i motivi di gravame riferiti all'entitàdella sanzione, ritenendo gli stessi infondati “a prescindere dalla quali-ficazione giuridica in termini di penale o di sanzione amministrativa”.Deduce che “è del tutto evidente come non possa giudicarsi se-condo diritto senza provvedere a qualificare giuridicamente la fattispe-cie oggetto del giudizio” ed argomenta che, ove si fosse qualificata laSez.

S1 - R.G. 10944/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 5 di 18Numero registro generale 10944/2024Numero sezionale 454/2026Numero di raccolta generale 15630/2026Data pubblicazione 21/05/2026previsione dell'art. 13 del Regolamento [OSCURATO:PERSONA] in termini di sanzione,la stessa avrebbe dovuto essere ritenuta nulla ex art. 1419 c.c., perviolazione del principio di legalità sancito dall'art. 25, secondo comma,Cost.; ove, invece, la previsione fosse stata qualificata in termini dipenale, la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare “ai fini della re-lativa quantificazione, la sussistenza dei requisiti dell'art. 1384 c.c.,primo fra tutti l'adempimento integrale e/o parziale dell'obbligazionepresidiata dalla penale”.1.4.

Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363,1364, 1366, 1374, 1382 e 1384 c.c.; 8 dello Statuto [OSCURATO:PERSONA]; 13 delRegolamento [OSCURATO:PERSONA] “anche in relazione agli artt. 1173, 1218, 1418 e2697 c.c.”.La ricorrente censura ulteriormente la decisione impugnata in puntodi valutazione di proporzionalità della sanzione, argomentando che laCorte territoriale:− “(…) ha fatto malgoverno delle norme civilistiche sull'interpreta-zione dei contratti laddove ha ritenuto di poter valorizzare, ai finidella quantificazione della sanzione in questione, il “fatturato”della consorziata, come se lo stesso sia sinonimo del differenteconcetto di “dimensione” dell'azienda, citato dall'art. 13, comma6 del Regolamento”, in quanto tale previsione “non menziona inalcun modo il concetto di fatturato, né questo può essere ritenutosinonimo di dimensione aziendale”;− “(…) ha errato laddove ai fini della valutazione circa la pretesagravità della condotta imputata alla Società e, quindi, la misuradella sanzione ha violato il disposto dell'art. 1384 c.c. che gliavrebbe imposto di ridurre l'importo della sanzione alla luce delfatto che Emmegi ha consegnato al [OSCURATO:PERSONA] la documentazione daSez.

S1 - R.G. 10944/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 6 di 18Numero registro generale 10944/2024Numero sezionale 454/2026Numero di raccolta generale 15630/2026Data pubblicazione 21/05/2026questo richiestale nel corso delle verifiche ispettive avviate dalConsorzio”.1.5.

Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 183 c.p.c., “an-che in relazione all'art. 101 c.p.c.”.La ricorrente, infine, censura la decisione impugnata nella parte incui la stessa ha disatteso il motivo di gravame col quale si impugnavala declaratoria – da parte del Giudice di prime cure – di inammissibilitàdell'impugnazione delle delibere consortili, ritenendola domanda nuovae preclusa dall'art. 183 c.p.c.Argomenta che la domanda in questione costituiva mera precisa-zione della domanda originaria e richiama, sul punto, la giurisprudenzadi questa Corte, evidenziando altresì che la nullità delle delibere risul-tava rilevabile d'ufficio.2.

Il primo motivo di ricorso è infondato.La tesi di fondo del mezzo si fonda su un presupposto fallace, e cioèche l'attribuzione di un potere ispettivo in capo all'odierno controricor-rente avrebbe dovuto essere necessariamente contemplata dall'art.224, D. Lgs. n. 152/2006 con la conseguenza che, in assenza di taleprevisione, tale potere non sarebbe radicalmente configurabile.In realtà, la previsione di cui all'art. 224, D. Lgs. n. 152/2006 –nella versione ratione temporis vigente – viene a disciplinare, nel com-plesso, natura, ruolo e finalità del [OSCURATO:PERSONA] (CO-NAI), in particolare (comma 3, lett. h, del medesimo art. 224) attri-buendo espressamente al medesimo il compito di ripartire “tra i pro-duttori e gli utilizzatori il corrispettivo per i maggiori oneri della raccoltadifferenziata di cui all'articolo 221, comma 10, lettera b), nonché glioneri per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio conferitial servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantità totale,Sez.

S1 - R.G. 10944/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 7 di 18Numero registro generale 10944/2024Numero sezionale 454/2026Numero di raccolta generale 15630/2026Data pubblicazione 21/05/2026al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mer-cato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzatinell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale” e prevedendoche, a tal fine, il [OSCURATO:PERSONA] “determina e pone a carico dei consorziati, conle modalità individuate dallo statuto, anche in base alle utilizzazioni eai criteri di cui al comma 8, il contributo denominato contributo am-bientale [OSCURATO:PERSONA]”.Non era, tuttavia, alla richiamata previsione di legge che doveva edeve essere necessariamente ricondotta l'individuazione del potereispettivo – e, come si vedrà, lato sensu, anche “sanzionatorio” – chepuò essere riconosciuto all'odierno controricorrente, e ciò per la sem-plice ragione che tali poteri – attesa la natura di Consorzio dell'odiernocontroricorrente – vengono a fondarsi sia sulla disciplina civilistica deiConsorzi (art. 2602 segg. c.c.) sia sulle previsioni dello Statuto e delRegolamento dello stesso Consorzio.Viene, allora, in rilievo in primo luogo il disposto di cui all'art. 2605c.c. il quale stabilisce espressamente che “i consorziati devono consen-tire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dal contrattoal fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte”,contemplando un potere che non trova alcuna deroga né nel successivoart. 2616 c.c. in tema di consorzi obbligatori né – come sostiene laricorrente – nello stesso art. 224, D. Lgs. n. 152/2006, il quale, si ri-badisce, prevede la costituzione del [OSCURATO:PERSONA] e ne disciplina ruolo e fina-lità, ma in alcun modo viene ad intaccare – né esplicitamente né impli-citamente – la disciplina civilistica in materia di potere ispettivo.Ne consegue che, poiché il [OSCURATO:PERSONA] costituisce soggetto dotato di“personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro ed è retto dauno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e dellatutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attivitàSez.

S1 - R.G. 10944/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 8 di 18Numero registro generale 10944/2024Numero sezionale 454/2026Numero di raccolta generale 15630/2026Data pubblicazione 21/05/2026produttive” (art. 224, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006), lo stesso con-troricorrente odierno ben può fondare legittimamente il proprio potereispettivo sulla disciplina dei consorzi di diritto privato, e quindi sul citatoart. 2605 c.c.Al richiamato disposto di cui all'art. 2605 c.c., poi, si affiancano siale previsioni statutarie - ed in particolare gli artt. 7 segg. dello Statuto- sia le previsioni regolamentari, ed in particolare gli artt. 4 segg. delRegolamento operante a far tempo dal 28 aprile 2005, poi divenuti artt.10 segg. del Regolamento operante a far tempo dal 19 maggio 2019.Il coacervo di tali previsioni – ci si riferisce in particolare all'art. 7dello Statuto – viene a contemplare quali “obblighi dei consorziati”quelli di “(…) d) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio d'am-ministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighiconsortili; e) osservare lo statuto, il regolamento e le deliberazioni degliorgani del Consorzio vincolanti per tutti i consorziati; (…)”, riscontrandol'inadempimento a tali obblighi con un sistema di “sanzioni” (art. 8), lequali – appare a questo punto opportuno chiarire in anticipo – sonoqualificabili – al di là dell'utilizzo del termine “sanzioni” – come penalicontrattuali, risultando invece radicalmente estranee al sistema dellesanzioni amministrative disciplinato in via generale dalla Legge n.689/1981.A tali considerazioni, non vale replicare – come invece argomentala ricorrente – che l'applicazione della disciplina civilistica dei consorzirisulterebbe esclusa nel caso del [OSCURATO:PERSONA], per essere l'adesione a que-st'ultimo obbligatoria per legge (pag. 14 del ricorso), e ciò per la sem-plice ragione che tale obbligatorietà va invece esclusa, ben potendo isingoli produttori non aderire al [OSCURATO:PERSONA], a condizione di: I) organizzareautonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiutidi imballaggio sull'intero territorio nazionale oppure (alternativamente)Sez.

S1 - R.G. 10944/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 9 di 18Numero registro generale 10944/2024Numero sezionale 454/2026Numero di raccolta generale 15630/2026Data pubblicazione 21/05/2026sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea docu-mentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema; II) presentareall'Osservatorio nazionale sui rifiuti il relativo progetto del sistema, ri-chiedendone il riconoscimento (art. 223, commi 3 e 5, D. Lgs. n.152/2006).La partecipazione del singolo consorziato al [OSCURATO:PERSONA], quindi, non èobbligatoria in senso assoluto, bensì deriva dall'opzione – liberamenteesercitabile dal singolo consorziato – di non fare ricorso ad uno deisistemi alternativi di gestione degli imballaggi, sorgendo l'obbligo dilegge di procedere all'adesione solo in assenza di tale opzione prelimi-nare.per cui le previsioni statutarie e regolamentari risulterebbero viziate danullità per contrasto con l'art. 224, D. Lgs n. 152/2006.Sebbene il ricorso voglia dare come pacifica ed evidente tale tesi(pag. 14: “va da sé (…)”), la stessa risulta invece afflitta, in primoluogo, dalla fallacia che caratterizza la tesi di fondo sostenuta nelmezzo, e cioè che, non contemplando l'art. 224, D. Lgs. n. 152/2006,un potere ispettivo (e sanzionatorio) di [OSCURATO:PERSONA], tale potere risulterebberadicalmente escluso.Tesi che, come già illustrato in precedenza risulta priva di concretofondamento, non senza rilevare, ulteriormente, che la previsione dilegge testé richiamata non viene in alcun modo a precludere previsionistatutarie quali quelle sin qui esaminate, né assume quel rango dinorma imperativa che costituirebbe postulato imprescindibile per per-venire alla conclusione della nullità di pattuizioni privatistiche con essacontrastanti, essendo qui sufficiente il richiamo ai principi generali inmateria dettati dalle Sezioni Unite di questa Corte da quasi vent'anni eSez.

S1 - R.G. 10944/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 10 di 18Numero registro generale 10944/2024Numero sezionale 454/2026Numero di raccolta generale 15630/2026Data pubblicaz ion e 21/05/2026costantemente confermati (Cass. Sez.

Un., Sentenza n. 26724 del19/12/2007).In conclusione, quindi, va affermato il principio per cui l'adesionedei singoli consorziati al [OSCURATO:PERSONA] comporta l'assoggettamento dei mede-simi non solo ai poteri ispettivi del medesimo Consorzio, riconducibilisia al disposto generale di cui all'art. 2605 c.c. sia alle previsioni delloStatuto e del Regolamento, ma anche alla conseguente applicazione,da parte del [OSCURATO:PERSONA] stesso, delle penali contemplate dal medesimo Sta-tuto e dal Regolamento per la violazione delle obbligazioni gravanti suiconsorziati.3.

Il secondo motivo di ricorso risulta invece inammissibile.Lo stesso, infatti, viene a sindacare l'interpretazione che la Corted'appello – ed il Tribunale prima di essa – ha fornito delle previsioniregolamentari in tema di modalità di esercizio dei poteri ispettivi pre-visti in capo all'odierno controricorrente.Vertendosi, tuttavia, in tema di interpretazione di atti negoziali,vengono in rilievo i principi per cui, da un lato, l'interpretazione delcontratto, traducendosi in una operazione di accertamento della vo-lontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giu-dice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delleregole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., an-che nell'ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di di-scussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass.Sez.

L - Sentenza n. 10745 del 04/04/2022; Cass. Sez.

L, Sentenza n.4851 del 27/02/2009), dall'altro lato che il ricorrente per cassazione,al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazionecontrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicitoriferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica in-Sez.

S1 - R.G. 10944/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 11 di 18Numero registro generale 10944/2024Numero sezionale 454/2026Numero di raccolta generale 15630/2026Data pubblicaz ion e 21/05/2026dicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse con-tenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali con-siderazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunticome violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioniillogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nellamera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella ac-colta nella sentenza impugnata (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 9461 del09/04/2021; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017), e ciòperché l'interpretazione accolta nella decisione impugnata non deveessere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili in-terpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibilidue o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva pro-posto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi insede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. Sez.3 - Sentenza n. 28319 del 28/11/2017).Tornando, allora, al caso in esame, risulta inevitabile constatare cheil motivo di ricorso si limita a contrapporre una propria interpretazionea quella fatta propria dalla Corte d'appello, senza in alcun modo evi-denziare la radicale implausibilità di quest'ultima, risultando quindi ini-doneo a superare il vaglio di ammissibilità, non senza osservare chel'interpretazione della Corte di merito, ben lungi dall'essere non plau-sibile, risulta del tutto coerente con il contenuto della previsione rego-lamentare (art. 11), nel momento in cui quest'ultima, dopo aver con-templato il potere di [OSCURATO:PERSONA] di richiedere a ciascun consorziato “chiari-menti, informazioni e documentazione contabile e amministrativa rela-tivi all'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi consortili”,viene ulteriormente a stabilire che “possono altresì essere disposti dan-done preventiva comunicazione scritta, controlli”, laddove il termine“altresì” – come evidenziato anche dal controricorrente – legittima laSez.

S1 - R.G. 10944/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 12 di 18Numero registro generale 10944/2024Numero sezionale 454/2026Numero di raccolta generale 15630/2026Data pubblicaz ion e 21/05/2026tesi che l'ispezione non sia alternativa ma ulteriore rispetto alla richie-sta di documenti.Vi è poi da osservare – e si tratta di altro profilo che incide sull'am-missibilità del mezzo – che la ricorrente non intercetta né censura laratio interpretativa della Corte d'appello costituita dal giudizio in fattocirca il carattere parziale ed insufficiente della documentazione che sa-rebbe stata concretamente trasmessa dall'odierna ricorrente (si veda il§ 13, ultimo capoverso della sentenza impugnata).4.

Quanto al terzo motivo, lo stesso risulta in primo luogo inam-missibile nella parte in cui viene a dedurre l'ipotesi di cui all'art. 360,n. 5), c.p.c.Va infatti osservato che - essendo stato instaurato il giudizio di ap-pello nel 2022 - la deduzione di omesso esame di fatto decisivo risultainammissibile in virtù dell'operare dello sbarramento di cui all'art. 360,penultimo comma, c.p.c. (inserito dall'art. 3, comma 27, lett. a), n. 1),D.

Lgs. n. 149/2022, ed applicabile, secondo la disciplina transitoria dicui al successivo art. 35, comma 5, ai giudizi introdotti con ricorso afar tempo dal 1° gennaio 2023) – previsione che peraltro ripropone lasimilare preclusione precedentemente stabilita dall'art. 348-ter c.p.c.– in quanto la decisione impugnata non risulta in alcun modo essersidistaccata dal ragionamento del giudice di primo grado, né parte ricor-rente ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, delladecisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimo-strando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez.

L - Sentenza n.20994 del 06/08/2019; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014).Le ulteriori deduzioni contenute nel mezzo devono essere disattese,pur dovendosi procedere alla correzione della motivazione ai sensiSez.

S1 - R.G. 10944/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 13 di 18Numero registro generale 10944/2024Numero sezionale 454/2026Numero di raccolta generale 15630/2026Data pubblicaz ion e 21/05/2026dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c., risultando in ogni caso la decisionedella Corte ambrosiana conforme a diritto.La correzione deve, invero, investire l'affermazione, contenuta nelladecisione impugnata, per cui la valutazione delle doglianze dell'odiernaricorrente poteva “prescindere dalla qualificazione giuridica in terminidi penale o di sanzione amministrativa” della pretesa pecuniaria azio-[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], come del resto desumibile dallo stesso tessuto motivazio-nale della decisione della Corte territoriale, la pretesa azionata dall'o-dierno controricorrente viene a basarsi sulla specifica previsione rego-lamentare concernente la violazione delle obbligazioni gravanti sui sin-goli consorziati.Da ciò consegue che la previsione del Regolamento viene a conte-nere quella che deve essere qualificata quale clausola penale ex art.1382 c.c., trattandosi di determinazione negoziale del danno da ina-dempimento, mentre la medesima previsione non può essere qualifi-cata in termini di sanzione amministrativa, dal momento che – comegià evidenziato in precedenza – l'attribuzione all'odierno controricor-rente del potere di irrogare una sanzione amministrativa postulerebbeuna espressa previsione di legge.L'incertezza contenuta nel passaggio motivazionale oggetto di cor-rezione non vale tuttavia a determinare nella motivazione quelle ipotesiben delimitate in relazione alle quali ancora oggi ‒ a seguito della ri-formulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art.54, D.L. n. 83/2012, conv. con Legge 7 n. 134/2012 – risulta ancorapraticabile il c.d.

"minimo costituzionale" del sindacato di legittimitàsulla motivazione (Cass. Sez.

Un., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014e, da ultimo, Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del 12/10/2017; Cass.Sez.

S1 - R.G. 10944/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 14 di 18Numero registro generale 10944/2024Numero sezionale 454/2026Numero di raccolta generale 15630/2026Data pubblicaz ion e 21/05/2026Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 1, Ordi-nanza n. 7090 del 03/03/2022), avendo in ogni caso la decisione im-pugnata motivato in modo non apparente, né irrimediabilmente con-traddittorio, né “perplesso”, le ragioni per le quali ha ritenuto che lasomma azionata monitoriamente dall'odierno controricorrente, risul-tasse in ogni caso “non manifestamente eccessiva”.La decisione impugnata, infatti, ha comunque valutato in modoespresso e motivato in modo immune da censura per violazione delloart. 132 c.p.c. le ragioni per le quali – peraltro sulla scorta dei criteriespressamente fissati ex ante dalla previsione regolamentare – l'am-montare della penale applicata all'odierna ricorrente doveva ritenersi“non manifestamente eccessivo” ex art. 1384 c.c.5.

Inammissibile deve considerarsi il quarto motivo in entrambi iprofili nei quali si viene ad articolare.Quanto alle censure che investono l'interpretazione della previsioneregolamentare, risultano sufficienti, da un lato, il richiamo – ancorauna volta – ai limiti del sindacato di legittimità sull'interpretazione degliesame l'interpretazione seguita dalla Corte ambrosiana non risulta inalcun modo caratterizzata da implausibilità e patente violazione delleregole in tema di ermeneutica contrattuale.Vi è, del resto, da considerare che compito del giudice di merito eraquello di valutare il carattere “non manifestamente eccessivo” della“sanzione” (rectius penale), al di là del contenuto delle previsioni con-venzionali – sol che si consideri che la “manifesta eccessività” dellapenale viene ad essere valutata inevitabilmente con riferimento allasua quantificazione pattizia – e che tale giudizio, come visto anche inprecedenza, risulta essere stato espresso con modalità che si sottrag-gono ad una censura di vizio radicale della motivazione.Sez.

S1 - R.G. 10944/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 15 di 18Numero registro generale 10944/2024Numero sezionale 454/2026Numero di raccolta generale 15630/2026Data pubblicaz ion e 21/05/2026Le considerazioni sin qui sviluppate valgono ad evidenziare l'inam-missibilità anche delle deduzioni concernenti l'omessa riduzione dellapenale ex art. 1384 c.c. da parte della Corte territoriale: una volta evi-denziato, infatti, che il giudizio valutativo espresso dalla Corte ambro-siana si sottrae a censure sia in ordine al rispetto dell'art. 132 c.p.c.sia con riferimento all'art. 360, n. 5), c.p.c., appare evidente che leargomentazioni sviluppate dalla ricorrente si traducono nella sollecita-zione a rinnovare un giudizio di merito precluso in questa sede, trat-tandosi di valutazione rimessa, appunto, al giudice del merito e nonsindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 23750del 1/10/2018; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6158 del 16/03/2007) se non– si ripete ‒ per anomalia motivazionale rientrante nell'ambito del per-sistente “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla moti-vazione medesima, oppure per omesso esame di un fatto storico, prin-cipale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti,ed abbia carattere decisivo, in questo secondo caso a condizione chenon operi – come invece avviene nel caso in esame – la preclusione dicui all'art. 348-ter c.p.c. o all'art. 360, penultimo comma, c.p.c.6.

Quanto all'ultimo motivo, lo stesso risulta inammissibile e co-munque infondato.Inammissibile, perché la ricorrente ha operato un richiamo del tuttoanodino al contenuto degli atti di causa, omettendo di specificare glieffettivi caratteri della domanda che assume essere stata erronea-mente dichiarata inammissibile, ed in particolare omettendo di ripro-durre le conclusioni che sarebbero state rassegnate nella memoria exart. 183, comma sesto, n. 1), c.p.c., nella quale la domanda sarebbestata formulata.Sez.

S1 - R.G. 10944/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 16 di 18Numero registro generale 10944/2024Numero sezionale 454/2026Numero di raccolta generale 15630/2026Data pubblicaz ion e 21/05/2026La radicale violazione del canone di specificità di cui all'art. 366c.p.c. vale a precludere anche l'esercizio, ad opera del Giudice di legit-timità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, dalmomento che tale esercizio presuppone pur sempre l'ammissibilità delmotivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art.366, primo comma, n. 4 e n, 6, c.p.c., seppur modulato, in conformitàalle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succied altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzatidalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'in-teresse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'at-tività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezzadel diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardandola funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della partead un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa so-stanza (Cass. Sez.

L - Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022; ma cfr. an-che Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021).Infondato, perché – seppur nei ristrettissimi limiti consentiti dallagenericità della ricostruzione offerta dal mezzo – si deve ritenere inogni caso che quanto sarebbe stato dedotto nella prima memoria istrut-toria da parte dell'odierna ricorrente veniva comunque a collocarsi aldi fuori dei sia pur ampi limiti ammessi da questa Corte a Sezioni Unite(Cass. Sez.

Un., Sentenza n. 12310 del 15/06/2015), trattandosi, aquanto è dato comprendere, di una domanda radicalmente nuova, solooccasionalmente connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio.7.

Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condannadella ricorrente alla rifusione in favore del controricorrente delle spesedel giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.Sez.

S1 - R.G. 10944/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 17 di 18Numero registro generale 10944/2024Numero sezionale 454/2026Numero di raccolta generale 15630/2026Data pubblicaz ion e 21/05/20268.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup-posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulte-riore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto",spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in con-creto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravve-nute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

Un., Sentenza n.4315 del 20/02/2020).

P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso;condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida in € 7.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-qua-ter, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 28 gennaio 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez.

S1 - R.G. 10944/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 18 di 18

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del le-gale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvo-cato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3105/2023 de-positata il 06/11/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 28/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 10944/2024Numero sezionale 454/2026Numero di raccolta generale 15630/2026Data pubblicazione 21/05/2026RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza n. 3105/2023, pubblicata in data 6 novembre2023, la Corte d'appello di Milano, nella regolare costituzione dell'ap-pellato [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] (di seguito, perbrevità, “[OSCURATO:PERSONA]”), ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4725/2022, pubblicata il 27 maggio 2022.2. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. aveva proposto opposizione av-verso il decreto ingiuntivo n. 17316/2019 emesso su istanza del CO-NAI, col quale era stato ingiunto all'odierna ricorrente il pagamentodella somma di € 250.002,00, oltre interessi di mora e spese legali, atitolo di sanzione pecuniaria per aver la società ostacolato l'attività diaccertamento del [OSCURATO:PERSONA], rifiutando di consentire l'accesso da parte delConsorzio ai locali sociali ed impedendo l'accesso alla sua documenta-zione in sede ispettiva.[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. aveva opposto il decreto deducendo:l'illegittimità della sanzione, in quanto irrogata in mancanza di un'attri-buzione legislativa al [OSCURATO:PERSONA] del potere d'ispezione; l'infondatezza dellapretesa sanzionatoria, non avendo la società impedito le attività di con-trollo; la manifesta eccessività della sanzione, applicata nel massimoedittale senza alcuna motivazione del provvedimento in ordine allaquantificazione dell'importo; il carattere eccessivo della sanzione anchein relazione all'art. 1384 c.c.Costituitosi regolarmente il [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Milano aveva re-spinto l'opposizione, gravando l'odierna ricorrente delle spese di lite.3. La Corte d'appello di Milano ha disatteso i singoli motivi di gra-vame articolati dall'odierna ricorrente, in quanto, dopo aver escluso laSez. S1 - R.G. 10944/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 2 di 18Numero registro generale 10944/2024Numero sezionale 454/2026Numero di raccolta generale 15630/2026Data pubblicazione 21/05/2026necessità di riaprire la fase istruttoria disattendendo sul punto leistanze di entrambe le parti, ha osservato, in sintesi, che:− correttamente il Giudice di prime cure aveva dichiarato inammissi-bile – in quanto domanda nuova proposta per la prima volta con lamemoria ex art. 183, sesto comma, n. 1), c.p.c. – l'impugnazionedelle delibere dell'assemblea e del C.d.A. dell'odierno controricor-rente, trattandosi di domanda che non era stata formulata nell'ori-ginaria citazione e non scaturiva dalle difese dell'odierno controri-corrente;− il motivo di gravame con il quale la società rinnovava le propriecontestazioni in ordine alla sussistenza di un potere ispettivo e san-zionatorio in capo a [OSCURATO:PERSONA] era infondato sia in virtù dell'applica-zione dell'art. 2605 c.c. sia in ragione delle previsioni di cui agli artt.6 e 7 dello Statuto del Consorzio - Statuto approvato con decretodel Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diconcerto con il Ministro delle attività produttive e previsto diretta-mente dagli artt. 41, comma 6, D. Lgs. n. 22/97 e 224, comma 1,D. Lgs. n. 152/06 – fondando tali previsioni sia il potere ispettivosia il potere sanzionatorio del Consorzio stesso ed avendo l'odiernaricorrente, con l'iscrizione al Consorzio, assunto l'impegno di rispet-tarne lo Statuto, ivi comprese le norme sulle ispezioni e i controlli;− andava disatteso il motivo di gravame con il quale l'odierna ricor-rente contestava di aver ostacolato le attività ispettive del Consor-zio, ritenendo che dalla documentazione in atti veniva invece ademergere tale condotta;− parimenti infondati risultavano i motivi di gravame riferiti all'entitàdella sanzione irrogata, ritenendo la stessa proporzionale alla con-Sez. S1 - R.G. 10944/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 3 di 18Numero registro generale 10944/2024Numero sezionale 454/2026Numero di raccolta generale 15630/2026Data pubblicazione 21/05/2026dotta dell'odierna ricorrente in ragione sia della gravità della viola-zione commessa reiteratamente sia di dimensioni e fatturato dell'o-dierna ricorrente.4. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Milanoricorre [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a cinque motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 41 D. Lgs. n.22/1997; 224, D. Lgs. n. 152/2006, “in relazione agli artt. 1173, 1176,1218, 1419, 2602 e 2605 c.c., nonché anche in relazione agli artt. 3,6, 7 e 8 dello statuto [OSCURATO:PERSONA]”.La ricorrente, in sintesi, contesta che l'odierno controricorrente siatitolare di un potere ispettivo e sanzionatorio a carico dei consorziati,evidenziando che le fonti normative che regolano il [OSCURATO:PERSONA] non preve-dono il conferimento di tali poteri, delimitando in modo chiaro i compitiassegnati al Consorzio medesimo.Argomenta la ricorrente che l'art. 224, D. Lgs. n. 152/2006 nonmenziona lo strumento sanzionatorio ed esclude quindi la possibilitàper il Consorzio di ricorrere a tale strumento, aggiungendo che talepotere non potrebbe neppure essere fatto derivare dagli artt. 2602 e2605 c.c. o da previsioni statutarie o regolamentari che “ove contrariealla legge, sarebbero nulle ex art. 1419 c.c., e andrebbero, pertanto,disapplicate”.Sez. S1 - R.G. 10944/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 4 di 18Numero registro generale 10944/2024Numero sezionale 454/2026Numero di raccolta generale 15630/2026Data pubblicazione 21/05/2026Soggiunge, infine, la ricorrente che il potere sanzionatorio non puòneppure basarsi sulla spontanea adesione al Consorzio dei consorziati,obbligo di legge.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175,1285, 1362, 1363, 1364, 1366, 1374, 1375 e 2697 c.c., “in relazioneall'art. 1218 c.c. e all'art. 11 del regolamento [OSCURATO:PERSONA]”.La società ricorrente censura la decisione impugnata nella parte incui la stessa ha ritenuto giustificata la sanzione ed ha affermato chel'accesso ai locali sociali e l'offerta di fornire la documentazione richie-sta non costituiscono strumenti equivalenti.La ricorrente richiama l'art. 11 del Regolamento [OSCURATO:PERSONA], argomen-tando che lo stesso, anche alla luce di una interpretazione di buonafede, pone invece la trasmissione dei documenti e l'ispezione direttacome forme equipollenti ed alternative di controllo, con la conseguenzache, avendo la ricorrente trasmesso la documentazione al Consorzio,la sanzione risulterebbe comunque infondata.1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,nn. 4 e 5, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 113c.p.c.; 118 disp. att. c.p.c.; 1384 c.c.; 111, sesto comma, e 25, se-condo comma, Cost.; 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.La ricorrente censura ulteriormente la decisione impugnata nellaparte in cui la stessa ha disatteso i motivi di gravame riferiti all'entitàdella sanzione, ritenendo gli stessi infondati “a prescindere dalla quali-ficazione giuridica in termini di penale o di sanzione amministrativa”.Deduce che “è del tutto evidente come non possa giudicarsi se-condo diritto senza provvedere a qualificare giuridicamente la fattispe-cie oggetto del giudizio” ed argomenta che, ove si fosse qualificata laSez. S1 - R.G. 10944/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 5 di 18Numero registro generale 10944/2024Numero sezionale 454/2026Numero di raccolta generale 15630/2026Data pubblicazione 21/05/2026previsione dell'art. 13 del Regolamento [OSCURATO:PERSONA] in termini di sanzione,la stessa avrebbe dovuto essere ritenuta nulla ex art. 1419 c.c., perviolazione del principio di legalità sancito dall'art. 25, secondo comma,Cost.; ove, invece, la previsione fosse stata qualificata in termini dipenale, la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare “ai fini della re-lativa quantificazione, la sussistenza dei requisiti dell'art. 1384 c.c.,primo fra tutti l'adempimento integrale e/o parziale dell'obbligazionepresidiata dalla penale”.1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363,1364, 1366, 1374, 1382 e 1384 c.c.; 8 dello Statuto [OSCURATO:PERSONA]; 13 delRegolamento [OSCURATO:PERSONA] “anche in relazione agli artt. 1173, 1218, 1418 e2697 c.c.”.La ricorrente censura ulteriormente la decisione impugnata in puntodi valutazione di proporzionalità della sanzione, argomentando che laCorte territoriale:− “(…) ha fatto malgoverno delle norme civilistiche sull'interpreta-zione dei contratti laddove ha ritenuto di poter valorizzare, ai finidella quantificazione della sanzione in questione, il “fatturato”della consorziata, come se lo stesso sia sinonimo del differenteconcetto di “dimensione” dell'azienda, citato dall'art. 13, comma6 del Regolamento”, in quanto tale previsione “non menziona inalcun modo il concetto di fatturato, né questo può essere ritenutosinonimo di dimensione aziendale”;− “(…) ha errato laddove ai fini della valutazione circa la pretesagravità della condotta imputata alla Società e, quindi, la misuradella sanzione ha violato il disposto dell'art. 1384 c.c. che gliavrebbe imposto di ridurre l'importo della sanzione alla luce delfatto che Emmegi ha consegnato al [OSCURATO:PERSONA] la documentazione daSez. S1 - R.G. 10944/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 6 di 18Numero registro generale 10944/2024Numero sezionale 454/2026Numero di raccolta generale 15630/2026Data pubblicazione 21/05/2026questo richiestale nel corso delle verifiche ispettive avviate dalConsorzio”.1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 183 c.p.c., “an-che in relazione all'art. 101 c.p.c.”.La ricorrente, infine, censura la decisione impugnata nella parte incui la stessa ha disatteso il motivo di gravame col quale si impugnavala declaratoria – da parte del Giudice di prime cure – di inammissibilitàdell'impugnazione delle delibere consortili, ritenendola domanda nuovae preclusa dall'art. 183 c.p.c.Argomenta che la domanda in questione costituiva mera precisa-zione della domanda originaria e richiama, sul punto, la giurisprudenzadi questa Corte, evidenziando altresì che la nullità delle delibere risul-tava rilevabile d'ufficio.2. Il primo motivo di ricorso è infondato.La tesi di fondo del mezzo si fonda su un presupposto fallace, e cioèche l'attribuzione di un potere ispettivo in capo all'odierno controricor-rente avrebbe dovuto essere necessariamente contemplata dall'art.224, D. Lgs. n. 152/2006 con la conseguenza che, in assenza di taleprevisione, tale potere non sarebbe radicalmente configurabile.In realtà, la previsione di cui all'art. 224, D. Lgs. n. 152/2006 –nella versione ratione temporis vigente – viene a disciplinare, nel com-plesso, natura, ruolo e finalità del [OSCURATO:PERSONA] (CO-NAI), in particolare (comma 3, lett. h, del medesimo art. 224) attri-buendo espressamente al medesimo il compito di ripartire “tra i pro-duttori e gli utilizzatori il corrispettivo per i maggiori oneri della raccoltadifferenziata di cui all'articolo 221, comma 10, lettera b), nonché glioneri per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio conferitial servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantità totale,Sez. S1 - R.G. 10944/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 7 di 18Numero registro generale 10944/2024Numero sezionale 454/2026Numero di raccolta generale 15630/2026Data pubblicazione 21/05/2026al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mer-cato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzatinell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale” e prevedendoche, a tal fine, il [OSCURATO:PERSONA] “determina e pone a carico dei consorziati, conle modalità individuate dallo statuto, anche in base alle utilizzazioni eai criteri di cui al comma 8, il contributo denominato contributo am-bientale [OSCURATO:PERSONA]”.Non era, tuttavia, alla richiamata previsione di legge che doveva edeve essere necessariamente ricondotta l'individuazione del potereispettivo – e, come si vedrà, lato sensu, anche “sanzionatorio” – chepuò essere riconosciuto all'odierno controricorrente, e ciò per la sem-plice ragione che tali poteri – attesa la natura di Consorzio dell'odiernocontroricorrente – vengono a fondarsi sia sulla disciplina civilistica deiConsorzi (art. 2602 segg. c.c.) sia sulle previsioni dello Statuto e delRegolamento dello stesso Consorzio.Viene, allora, in rilievo in primo luogo il disposto di cui all'art. 2605c.c. il quale stabilisce espressamente che “i consorziati devono consen-tire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dal contrattoal fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte”,contemplando un potere che non trova alcuna deroga né nel successivoart. 2616 c.c. in tema di consorzi obbligatori né – come sostiene laricorrente – nello stesso art. 224, D. Lgs. n. 152/2006, il quale, si ri-badisce, prevede la costituzione del [OSCURATO:PERSONA] e ne disciplina ruolo e fina-lità, ma in alcun modo viene ad intaccare – né esplicitamente né impli-citamente – la disciplina civilistica in materia di potere ispettivo.Ne consegue che, poiché il [OSCURATO:PERSONA] costituisce soggetto dotato di“personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro ed è retto dauno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e dellatutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attivitàSez. S1 - R.G. 10944/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 8 di 18Numero registro generale 10944/2024Numero sezionale 454/2026Numero di raccolta generale 15630/2026Data pubblicazione 21/05/2026produttive” (art. 224, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006), lo stesso con-troricorrente odierno ben può fondare legittimamente il proprio potereispettivo sulla disciplina dei consorzi di diritto privato, e quindi sul citatoart. 2605 c.c.Al richiamato disposto di cui all'art. 2605 c.c., poi, si affiancano siale previsioni statutarie - ed in particolare gli artt. 7 segg. dello Statuto- sia le previsioni regolamentari, ed in particolare gli artt. 4 segg. delRegolamento operante a far tempo dal 28 aprile 2005, poi divenuti artt.10 segg. del Regolamento operante a far tempo dal 19 maggio 2019.Il coacervo di tali previsioni – ci si riferisce in particolare all'art. 7dello Statuto – viene a contemplare quali “obblighi dei consorziati”quelli di “(…) d) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio d'am-ministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighiconsortili; e) osservare lo statuto, il regolamento e le deliberazioni degliorgani del Consorzio vincolanti per tutti i consorziati; (…)”, riscontrandol'inadempimento a tali obblighi con un sistema di “sanzioni” (art. 8), lequali – appare a questo punto opportuno chiarire in anticipo – sonoqualificabili – al di là dell'utilizzo del termine “sanzioni” – come penalicontrattuali, risultando invece radicalmente estranee al sistema dellesanzioni amministrative disciplinato in via generale dalla Legge n.689/1981.A tali considerazioni, non vale replicare – come invece argomentala ricorrente – che l'applicazione della disciplina civilistica dei consorzirisulterebbe esclusa nel caso del [OSCURATO:PERSONA], per essere l'adesione a que-st'ultimo obbligatoria per legge (pag. 14 del ricorso), e ciò per la sem-plice ragione che tale obbligatorietà va invece esclusa, ben potendo isingoli produttori non aderire al [OSCURATO:PERSONA], a condizione di: I) organizzareautonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiutidi imballaggio sull'intero territorio nazionale oppure (alternativamente)Sez. S1 - R.G. 10944/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 9 di 18Numero registro generale 10944/2024Numero sezionale 454/2026Numero di raccolta generale 15630/2026Data pubblicazione 21/05/2026sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea docu-mentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema; II) presentareall'Osservatorio nazionale sui rifiuti il relativo progetto del sistema, ri-chiedendone il riconoscimento (art. 223, commi 3 e 5, D. Lgs. n.152/2006).La partecipazione del singolo consorziato al [OSCURATO:PERSONA], quindi, non èobbligatoria in senso assoluto, bensì deriva dall'opzione – liberamenteesercitabile dal singolo consorziato – di non fare ricorso ad uno deisistemi alternativi di gestione degli imballaggi, sorgendo l'obbligo dilegge di procedere all'adesione solo in assenza di tale opzione prelimi-nare.per cui le previsioni statutarie e regolamentari risulterebbero viziate danullità per contrasto con l'art. 224, D. Lgs n. 152/2006.Sebbene il ricorso voglia dare come pacifica ed evidente tale tesi(pag. 14: “va da sé (…)”), la stessa risulta invece afflitta, in primoluogo, dalla fallacia che caratterizza la tesi di fondo sostenuta nelmezzo, e cioè che, non contemplando l'art. 224, D. Lgs. n. 152/2006,un potere ispettivo (e sanzionatorio) di [OSCURATO:PERSONA], tale potere risulterebberadicalmente escluso.Tesi che, come già illustrato in precedenza risulta priva di concretofondamento, non senza rilevare, ulteriormente, che la previsione dilegge testé richiamata non viene in alcun modo a precludere previsionistatutarie quali quelle sin qui esaminate, né assume quel rango dinorma imperativa che costituirebbe postulato imprescindibile per per-venire alla conclusione della nullità di pattuizioni privatistiche con essacontrastanti, essendo qui sufficiente il richiamo ai principi generali inmateria dettati dalle Sezioni Unite di questa Corte da quasi vent'anni eSez. S1 - R.G. 10944/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 10 di 18Numero registro generale 10944/2024Numero sezionale 454/2026Numero di raccolta generale 15630/2026Data pubblicaz ion e 21/05/2026costantemente confermati (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 26724 del19/12/2007).In conclusione, quindi, va affermato il principio per cui l'adesionedei singoli consorziati al [OSCURATO:PERSONA] comporta l'assoggettamento dei mede-simi non solo ai poteri ispettivi del medesimo Consorzio, riconducibilisia al disposto generale di cui all'art. 2605 c.c. sia alle previsioni delloStatuto e del Regolamento, ma anche alla conseguente applicazione,da parte del [OSCURATO:PERSONA] stesso, delle penali contemplate dal medesimo Sta-tuto e dal Regolamento per la violazione delle obbligazioni gravanti suiconsorziati.3. Il secondo motivo di ricorso risulta invece inammissibile.Lo stesso, infatti, viene a sindacare l'interpretazione che la Corted'appello – ed il Tribunale prima di essa – ha fornito delle previsioniregolamentari in tema di modalità di esercizio dei poteri ispettivi pre-visti in capo all'odierno controricorrente.Vertendosi, tuttavia, in tema di interpretazione di atti negoziali,vengono in rilievo i principi per cui, da un lato, l'interpretazione delcontratto, traducendosi in una operazione di accertamento della vo-lontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giu-dice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delleregole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., an-che nell'ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di di-scussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass.Sez. L - Sentenza n. 10745 del 04/04/2022; Cass. Sez. L, Sentenza n.4851 del 27/02/2009), dall'altro lato che il ricorrente per cassazione,al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazionecontrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicitoriferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica in-Sez. S1 - R.G. 10944/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 11 di 18Numero registro generale 10944/2024Numero sezionale 454/2026Numero di raccolta generale 15630/2026Data pubblicaz ion e 21/05/2026dicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse con-tenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali con-siderazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunticome violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioniillogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nellamera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella ac-colta nella sentenza impugnata (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 9461 del09/04/2021; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017), e ciòperché l'interpretazione accolta nella decisione impugnata non deveessere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili in-terpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibilidue o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva pro-posto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi insede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. Sez.3 - Sentenza n. 28319 del 28/11/2017).Tornando, allora, al caso in esame, risulta inevitabile constatare cheil motivo di ricorso si limita a contrapporre una propria interpretazionea quella fatta propria dalla Corte d'appello, senza in alcun modo evi-denziare la radicale implausibilità di quest'ultima, risultando quindi ini-doneo a superare il vaglio di ammissibilità, non senza osservare chel'interpretazione della Corte di merito, ben lungi dall'essere non plau-sibile, risulta del tutto coerente con il contenuto della previsione rego-lamentare (art. 11), nel momento in cui quest'ultima, dopo aver con-templato il potere di [OSCURATO:PERSONA] di richiedere a ciascun consorziato “chiari-menti, informazioni e documentazione contabile e amministrativa rela-tivi all'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi consortili”,viene ulteriormente a stabilire che “possono altresì essere disposti dan-done preventiva comunicazione scritta, controlli”, laddove il termine“altresì” – come evidenziato anche dal controricorrente – legittima laSez. S1 - R.G. 10944/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 12 di 18Numero registro generale 10944/2024Numero sezionale 454/2026Numero di raccolta generale 15630/2026Data pubblicaz ion e 21/05/2026tesi che l'ispezione non sia alternativa ma ulteriore rispetto alla richie-sta di documenti.Vi è poi da osservare – e si tratta di altro profilo che incide sull'am-missibilità del mezzo – che la ricorrente non intercetta né censura laratio interpretativa della Corte d'appello costituita dal giudizio in fattocirca il carattere parziale ed insufficiente della documentazione che sa-rebbe stata concretamente trasmessa dall'odierna ricorrente (si veda il§ 13, ultimo capoverso della sentenza impugnata).4. Quanto al terzo motivo, lo stesso risulta in primo luogo inam-missibile nella parte in cui viene a dedurre l'ipotesi di cui all'art. 360,n. 5), c.p.c.Va infatti osservato che - essendo stato instaurato il giudizio di ap-pello nel 2022 - la deduzione di omesso esame di fatto decisivo risultainammissibile in virtù dell'operare dello sbarramento di cui all'art. 360,penultimo comma, c.p.c. (inserito dall'art. 3, comma 27, lett. a), n. 1),D. Lgs. n. 149/2022, ed applicabile, secondo la disciplina transitoria dicui al successivo art. 35, comma 5, ai giudizi introdotti con ricorso afar tempo dal 1° gennaio 2023) – previsione che peraltro ripropone lasimilare preclusione precedentemente stabilita dall'art. 348-ter c.p.c.– in quanto la decisione impugnata non risulta in alcun modo essersidistaccata dal ragionamento del giudice di primo grado, né parte ricor-rente ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, delladecisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimo-strando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez. L - Sentenza n.20994 del 06/08/2019; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014).Le ulteriori deduzioni contenute nel mezzo devono essere disattese,pur dovendosi procedere alla correzione della motivazione ai sensiSez. S1 - R.G. 10944/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 13 di 18Numero registro generale 10944/2024Numero sezionale 454/2026Numero di raccolta generale 15630/2026Data pubblicaz ion e 21/05/2026dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c., risultando in ogni caso la decisionedella Corte ambrosiana conforme a diritto.La correzione deve, invero, investire l'affermazione, contenuta nelladecisione impugnata, per cui la valutazione delle doglianze dell'odiernaricorrente poteva “prescindere dalla qualificazione giuridica in terminidi penale o di sanzione amministrativa” della pretesa pecuniaria azio-[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], come del resto desumibile dallo stesso tessuto motivazio-nale della decisione della Corte territoriale, la pretesa azionata dall'o-dierno controricorrente viene a basarsi sulla specifica previsione rego-lamentare concernente la violazione delle obbligazioni gravanti sui sin-goli consorziati.Da ciò consegue che la previsione del Regolamento viene a conte-nere quella che deve essere qualificata quale clausola penale ex art.1382 c.c., trattandosi di determinazione negoziale del danno da ina-dempimento, mentre la medesima previsione non può essere qualifi-cata in termini di sanzione amministrativa, dal momento che – comegià evidenziato in precedenza – l'attribuzione all'odierno controricor-rente del potere di irrogare una sanzione amministrativa postulerebbeuna espressa previsione di legge.L'incertezza contenuta nel passaggio motivazionale oggetto di cor-rezione non vale tuttavia a determinare nella motivazione quelle ipotesiben delimitate in relazione alle quali ancora oggi ‒ a seguito della ri-formulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art.54, D.L. n. 83/2012, conv. con Legge 7 n. 134/2012 – risulta ancorapraticabile il c.d. "minimo costituzionale" del sindacato di legittimitàsulla motivazione (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014e, da ultimo, Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del 12/10/2017; Cass.Sez. S1 - R.G. 10944/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 14 di 18Numero registro generale 10944/2024Numero sezionale 454/2026Numero di raccolta generale 15630/2026Data pubblicaz ion e 21/05/2026Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 1, Ordi-nanza n. 7090 del 03/03/2022), avendo in ogni caso la decisione im-pugnata motivato in modo non apparente, né irrimediabilmente con-traddittorio, né “perplesso”, le ragioni per le quali ha ritenuto che lasomma azionata monitoriamente dall'odierno controricorrente, risul-tasse in ogni caso “non manifestamente eccessiva”.La decisione impugnata, infatti, ha comunque valutato in modoespresso e motivato in modo immune da censura per violazione delloart. 132 c.p.c. le ragioni per le quali – peraltro sulla scorta dei criteriespressamente fissati ex ante dalla previsione regolamentare – l'am-montare della penale applicata all'odierna ricorrente doveva ritenersi“non manifestamente eccessivo” ex art. 1384 c.c.5. Inammissibile deve considerarsi il quarto motivo in entrambi iprofili nei quali si viene ad articolare.Quanto alle censure che investono l'interpretazione della previsioneregolamentare, risultano sufficienti, da un lato, il richiamo – ancorauna volta – ai limiti del sindacato di legittimità sull'interpretazione degliesame l'interpretazione seguita dalla Corte ambrosiana non risulta inalcun modo caratterizzata da implausibilità e patente violazione delleregole in tema di ermeneutica contrattuale.Vi è, del resto, da considerare che compito del giudice di merito eraquello di valutare il carattere “non manifestamente eccessivo” della“sanzione” (rectius penale), al di là del contenuto delle previsioni con-venzionali – sol che si consideri che la “manifesta eccessività” dellapenale viene ad essere valutata inevitabilmente con riferimento allasua quantificazione pattizia – e che tale giudizio, come visto anche inprecedenza, risulta essere stato espresso con modalità che si sottrag-gono ad una censura di vizio radicale della motivazione.Sez. S1 - R.G. 10944/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 15 di 18Numero registro generale 10944/2024Numero sezionale 454/2026Numero di raccolta generale 15630/2026Data pubblicaz ion e 21/05/2026Le considerazioni sin qui sviluppate valgono ad evidenziare l'inam-missibilità anche delle deduzioni concernenti l'omessa riduzione dellapenale ex art. 1384 c.c. da parte della Corte territoriale: una volta evi-denziato, infatti, che il giudizio valutativo espresso dalla Corte ambro-siana si sottrae a censure sia in ordine al rispetto dell'art. 132 c.p.c.sia con riferimento all'art. 360, n. 5), c.p.c., appare evidente che leargomentazioni sviluppate dalla ricorrente si traducono nella sollecita-zione a rinnovare un giudizio di merito precluso in questa sede, trat-tandosi di valutazione rimessa, appunto, al giudice del merito e nonsindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 23750del 1/10/2018; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6158 del 16/03/2007) se non– si ripete ‒ per anomalia motivazionale rientrante nell'ambito del per-sistente “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla moti-vazione medesima, oppure per omesso esame di un fatto storico, prin-cipale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti,ed abbia carattere decisivo, in questo secondo caso a condizione chenon operi – come invece avviene nel caso in esame – la preclusione dicui all'art. 348-ter c.p.c. o all'art. 360, penultimo comma, c.p.c.6. Quanto all'ultimo motivo, lo stesso risulta inammissibile e co-munque infondato.Inammissibile, perché la ricorrente ha operato un richiamo del tuttoanodino al contenuto degli atti di causa, omettendo di specificare glieffettivi caratteri della domanda che assume essere stata erronea-mente dichiarata inammissibile, ed in particolare omettendo di ripro-durre le conclusioni che sarebbero state rassegnate nella memoria exart. 183, comma sesto, n. 1), c.p.c., nella quale la domanda sarebbestata formulata.Sez. S1 - R.G. 10944/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 16 di 18Numero registro generale 10944/2024Numero sezionale 454/2026Numero di raccolta generale 15630/2026Data pubblicaz ion e 21/05/2026La radicale violazione del canone di specificità di cui all'art. 366c.p.c. vale a precludere anche l'esercizio, ad opera del Giudice di legit-timità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, dalmomento che tale esercizio presuppone pur sempre l'ammissibilità delmotivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art.366, primo comma, n. 4 e n, 6, c.p.c., seppur modulato, in conformitàalle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succied altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzatidalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'in-teresse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'at-tività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezzadel diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardandola funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della partead un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa so-stanza (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022; ma cfr. an-che Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021).Infondato, perché – seppur nei ristrettissimi limiti consentiti dallagenericità della ricostruzione offerta dal mezzo – si deve ritenere inogni caso che quanto sarebbe stato dedotto nella prima memoria istrut-toria da parte dell'odierna ricorrente veniva comunque a collocarsi aldi fuori dei sia pur ampi limiti ammessi da questa Corte a Sezioni Unite(Cass. Sez. Un., Sentenza n. 12310 del 15/06/2015), trattandosi, aquanto è dato comprendere, di una domanda radicalmente nuova, solooccasionalmente connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio.7. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condannadella ricorrente alla rifusione in favore del controricorrente delle spesedel giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.Sez. S1 - R.G. 10944/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 17 di 18Numero registro generale 10944/2024Numero sezionale 454/2026Numero di raccolta generale 15630/2026Data pubblicaz ion e 21/05/20268. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup-posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulte-riore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto",spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in con-creto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravve-nute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. Un., Sentenza n.4315 del 20/02/2020). P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso;condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida in € 7.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-qua-ter, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 28 gennaio 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez. S1 - R.G. 10944/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 18 di 18
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