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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 16761/2023

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28138/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrenti- contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ([OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- Avversola SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] CALABRIAn.316/2021 depositata i l 25/06/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. g li odierni ricorrenti (unitamente a [OSCURATO:PERSONA]) hanno beneficiato dell'assegno previsto dalla legge 407 del 1998 nonché di quello di cui alla legge nr. 206 del 2004, a seguito della morte di [OSCURATO:PERSONA], custode addetto alla sala mortuaria dell'ospedale civile di Locri, avvenuta il 16 ottobre 97, in un agguato mafioso (nell'ambito della faida Cordì/Cataldo);

2. [OSCURATO:PERSONA] è la vedova di [OSCURATO:PERSONA].

Giuseppe, Filomena e Antonio sono i figli;

3. l e indicate provvidenze sono state , poi, sospese con provvedimento del 1°aprile 2015, quanto ai ricorrenti , e del 9 giugno 2015, quanto all’altro erede ([OSCURATO:PERSONA]);

4. avverso il provvedimento di sospensione, le parti in epigrafe agivano dinanzi al Tribunale di Locri, assumendo il perdurante diritto ai benefici, illegittimamente sospesi in base ad una disciplina irretroattiva che non poteva incidere sulla loro posizione;

5. il T ribunale accoglieva la domanda;

6. la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], i n accoglimento dell'appello del Ministero dell’Interno e in riforma della decisione di primo grado,ha, invece, rigettato le « originarie domande » ;

7. a fondamento del deci sum , la Corte di appello ha osservato come non fosse decisiva la questione relativa all’applicabilità o meno, alla fattispecie concreta,della legge nr. 186 del 2008 di conversione, con modificazioni, del DL nr. 151 del 2008.

Ciò, in quanto, il riconoscimento dei benefici era avvenuto, sin dall’inizio, contra legem, cioè in difetto del requisito normativo di « estraneità (dei beneficiari) agli ambienti delinquenziali».

Tanto comportava che non erano ravvisabili le condizioni per il « mantenimento della provvidenza non sussistendo ab originequelle per l’erogazione»;

8. per la Corte territoriale, infatti, in base alle risultanze istruttorie, emergeva una fitta rete di parentele con più affiliati alla cosca Castaldo e pluripregiudicati (molti dei quali con precedenti specifici in materia di reati gravissimi tra cui associazioni a delinquere per spaccio di stupefacenti e associazioni di stampo mafioso) destinatari di misure di prevenzione personali e patrimoniali:tra questi, [OSCURATO:PERSONA] o, figlio della Crisafio e fratello di Giuseppe e Filomena, persona «pienamente integrat(a) nel contesto criminale associativo di riferimento»;

9. la tesi dell’estraneità dei ricorrenti, non solo non provata, era, anzi, contraddetta dal legame familiare strettissimo con il predetto [OSCURATO:PERSONA], destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare (la nr. 27 del 2007 del GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) in cui si dava atto di una vasta e articolata organizzazione criminale dedita all'offerta, cessione, distribuzione, commercio, acquisto, trasporto, detenzione ed importazione di stupefacenti in quantità ingente del tipo eroina, cocaina e hashish che operava sia nel territorio nazionale che in quello internazionale della quale [OSCURATO:PERSONA] faceva parte come esponente di rilievo; di tale associazione, facevano parte una serie di persone, parenti e affini degli attuali ricorrenti che risultavano pienamente inseriti nella cosca mafiosa Cataldo ovvero quella interessata dalla faida con i Cordì, nell'ambito della quale si collocava l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], dante causa dei ricorrenti; 10.gli elementi raccolti, in definitiva, evidenziavano un quadro di stretta contiguità con l'ambiente della ‘ndrangheta e più in generale con ambienti criminali.

Non sussiste va , dunque, il presupposto costitutivo del diritto azionato, in base alla normativa ratione temporisvigente; 11.hanno propostoricorso per cas s azione i ricorrenti in epigrafe, con cinque motivi, successivamente illustrati con memoria; 12.ha resistito, con controricorso, il Ministero dell’Interno; 13.all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: 14.con il primo motivo, i ricorrenti – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod.proc.civ. e degli artt. 1, 2,4,7, 9 bisdella legge nr. 302 del 1990 nonché –ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod.proc.civ. – nullità della sentenza; 15.si assume che la sentenza impugnata avrebbe pronunciato ultra petitarigettando le originarie domande volte al riconoscimento dell'assegno vitalizio di cui alla legge 407 nel 1998 e dello speciale assegno vitalizio di cui alla legge 206 del 2004 mentre oggetto del giudizio era esclusivamente la «riattivazione dell'erogazione dei benefici temporaneamente sospesa»; 16.il motivo è infondato; 17.la sentenza impugnata, nel respingere « le originarie domande» ha inteso , evidentemente , riferirsi alle domande giudiziarie, originariamente proposte dai ricorrenti, ovvero quelle introduttive della lite e relative all ’accertamento di illegittimità dei provvedimenti di sospensione delle prestazioni in godimento; 18.il riferimento all’insussistenza delle condizioni di erogazione dei benefici è argomento utilizzato dalla Corte di merito solo per affermare l’insussistenza del diritto al « mantenimento » delle provvidenze, che costituiva l’oggetto della domanda giudiziale; 19.va esclusa, dunque, la denunciata violazione; 20.con il secondo motivo, i ricorrenti – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 1,2,4,7,9 bis della legge nr. 302 del 1990, dell’art. 11 de lle disposizioni preliminari alcod.civ., dell’art. 34, comma 1, della legge nr. 222 del 2007 e dell’art. 2, comma 105, della legge nr. 244 del 2007 nonché- ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod.proc.civ. - nullità della sentenza; 21.la sentenza impugnata risulterebbe viziata per un duplice ordine di ragioni: da un lato, si porrebbe in contrasto con l'interpretazione delle sezioni unite (nr. 26626 del 2007 e nr. 21927 del 2008); dall’altro, violerebbero la giurisprudenza in materia di diritti quesiti; 22.in estrema sintesi, per la parte ricorrente, gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] erano già stati riconosciuti quali familiari superstiti di vittima innocente della criminalità organizzata e pertanto avevano già dimostrato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 biscit., la loro estraneità ad ambienti delinquenziali; 23.il motivo è infondato ; 24.la Corte di appello, come già detto, ha escluso, ab origine , i presupposti per il conseguimento dei benefici ma al solo fine di escludere il diritto dei ricorrenti al «mantenimento»delle prestazioni, riconosciutein sede amministrativa; 25.corretto è l’ iter argomentativo seguito dai Giudi ci di merito e fondato sulla considerazione che la valutazione giudiziale circa la sussistenza dei requisiti che giustificano l'erogazione di una prestazione, lato sensu assistenziale , non è condizionata dalla valutazione positiva o negativa compiuta dall’Organo amministrativo.

Originatosi il contenzioso, o ggetto di giudizio è esclusivamente l’accertamento del diritto alla prestazione , i cui presupposti devono sussistere ( id est: nella specie, persistere ) per ottenere il richiesto adempimento; 26.con il terzo motivo i ricorrenti – ai sensi dell’ar t. 360 nr. 3 cod.proc.civ. –deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. nonché- ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod.proc.civ.- nullità della sentenza; 27.è denunciata la valutazione, da parte della Corte territoriale, dei contenuti della testimonianza resa dal maresciallo [OSCURATO:PERSONA] e dal maresciallo [OSCURATO:PERSONA].

Per la parte ricorrente, i testimoni, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di merito, avrebbero escluso qualsiasi rapporto di frequentazione o cointeressenza degli odierni ricorrenti con i loro affini pregiudicati.

Errore di valutazione, secondo i ricorrenti, reso ancora più evidente , in ragione de lle risultanze della prova documentale, attestante l’assenza di rapporti con persone pregiudicate; 28.il motivo è inammissibile; 29.è sufficiente osservare, infatti, come l’erronea valutazione del materiale istruttorio, compiuta dal giudice di merito , esul i del tutto dal perimetro di applicazione delle regole tracciate dagli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., come ripetutamente insegnato dalla Corte (tra le recenti, v.

Cass. nr.26367 del 2022) ; 30.con il quarto motivo è dedotta -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 quater della legge nr. 168 del 2008 e dell’art.2 quinquiesdel DL nr. 151 del 2008, come modificato dall’art. 2, comma 21 , della legge nr. 94 del 2009, nonché - ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod.proc.ci v. - nullità della sentenza; 31.per i ricorrent i , la Corte di appello avrebbe applicato una disciplina, ratione temporis , non riferibile al la fattispecie di causa, per essere state le istanze amministrative presentate nel mese di giugno 1999, nel dicembre 2005 e nel maggio 2008 mentre la legge nr. 94 del 2009 sarebbe entratain vigore l’8 agosto 2009; 32.anche il quarto motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità, per non confrontarsispecificamente con il decisum; 33.la sentenza impugnata chiarisce che, in ragione del tempo di proposizione delle domande amministrative, risultava applicabile la legge nr. 302 del 1990, come modificata per effetto della legge nr. 662 del 1996 (art. 1, comma 259), che aveva inserito, dopo l’art. 9, l’art. 9 bis (rubricato -Condizioni per la fruizione dei benefici- che testualmente prevede: «Le condizioni di estraneità alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali, di cui all'art. 1, commi 1 e 2, sono richieste, per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari»); 34.la Corte di merito ha giudicato , invece , irrilevante « verificare, nel caso di specie, se alle provvidenze […] si applic(asse) la legge del 2008».

Ciò in quanto, come ripetutamente chiaritoin relazione allo scrutinio dei precedenti motivi«il riconoscimento contra legem, ossia avvenuto in difetto della condizione in capo ai destinatari, qui gli eredi, di estraneità gli ambienti delinquenziali non consentiva in alcun modo, in sede giudiziaria , di ravvisare le condizioni per il mantenimento della provvidenza non sussistendo ab origine quelle per l'erogazione»; 35.in altre parole, la Corte di appello ha escluso il diritto al mantenimento del beneficio non in applicazione dell’art. 2 quinquies del DL nr. 151 del 2008 cit. -e cioè per «il sopravvenuto mutamento» di una situazione, inizialmente idonea al riconoscimento dei benefici- main ragione dell’insussistenza, ab initio, dei presupposti costitutivi del diritto; 36.le censure, come sviluppate, a tacer d’altro, non sono riferibili alla statuizioneresa.

La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che «la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigmanormativo di cui all'art. 366, comma 1, n r . 4» (ex plurimis, Cass. nr. 20652 del 2009; nr. 17125 del 2007; in motivazione,Cass. nr. 9384 del 2017); 37.con il quinto motivo, i ricorrenti – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. –deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2,4,7, 9 bisdella legge nr. 302 del 1990, dell’art. 2 della legge nr. 407 del 1998 e dell’art. 97 della Cost.; 38.inammissibile è , altresì, l’ultimo motivo di ricorso; 39.per i ricorrenti, la sentenza impugnata sarebbe viziata per aver apoditticamente affermato «l'intraneità» dei ricorrenti rispetto ad ambienti delinquenziali sulla base del mero rapporto di parentela o affinità con soggetti gravati da precedenti penali; 40.come sinteticamente riportato nello storico di lite, la Corte di appello ha scrupolosamente valutato tutti gli elementi di prova e accertato, in via di logica derivazione, la condizione ostativa al riconoscimento dei benefici;

7. le censure, formalmente volte a censurare l’applicazione, da parte della C orte di merito, del parametro normativo della «estraneità ad am bienti e rapporti delinquenziali » finiscono per criticare gli apprezzamenti operati dai giudici, sindacabili nei ristretti limiti di cui all’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ., e qui non ritualmente prospettatisecondo gli enunciati di Cass., sez.un., nn. 8053 e 8054 del 2014;

8. conclusivamente, sulla base di quanto precede, il ricorso va rigettato, con le spese che seguono la soccombenza e si liquidano, in favore del Ministero controricorrente, come da dispositivo;

9. sussistono, altresì, i presupposti processuali p er il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5 . 00 0 ,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versament

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28138/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrenti- contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ([OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- Avversola SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] CALABRIAn.316/2021 depositata i l 25/06/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. g li odierni ricorrenti (unitamente a [OSCURATO:PERSONA]) hanno beneficiato dell'assegno previsto dalla legge 407 del 1998 nonché di quello di cui alla legge nr. 206 del 2004, a seguito della morte di [OSCURATO:PERSONA], custode addetto alla sala mortuaria dell'ospedale civile di Locri, avvenuta il 16 ottobre 97, in un agguato mafioso (nell'ambito della faida Cordì/Cataldo); 2. [OSCURATO:PERSONA] è la vedova di [OSCURATO:PERSONA]. Giuseppe, Filomena e Antonio sono i figli; 3. l e indicate provvidenze sono state , poi, sospese con provvedimento del 1°aprile 2015, quanto ai ricorrenti , e del 9 giugno 2015, quanto all’altro erede ([OSCURATO:PERSONA]); 4. avverso il provvedimento di sospensione, le parti in epigrafe agivano dinanzi al Tribunale di Locri, assumendo il perdurante diritto ai benefici, illegittimamente sospesi in base ad una disciplina irretroattiva che non poteva incidere sulla loro posizione; 5. il T ribunale accoglieva la domanda; 6. la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], i n accoglimento dell'appello del Ministero dell’Interno e in riforma della decisione di primo grado,ha, invece, rigettato le « originarie domande » ; 7. a fondamento del deci sum , la Corte di appello ha osservato come non fosse decisiva la questione relativa all’applicabilità o meno, alla fattispecie concreta,della legge nr. 186 del 2008 di conversione, con modificazioni, del DL nr. 151 del 2008. Ciò, in quanto, il riconoscimento dei benefici era avvenuto, sin dall’inizio, contra legem, cioè in difetto del requisito normativo di « estraneità (dei beneficiari) agli ambienti delinquenziali». Tanto comportava che non erano ravvisabili le condizioni per il « mantenimento della provvidenza non sussistendo ab originequelle per l’erogazione»; 8. per la Corte territoriale, infatti, in base alle risultanze istruttorie, emergeva una fitta rete di parentele con più affiliati alla cosca Castaldo e pluripregiudicati (molti dei quali con precedenti specifici in materia di reati gravissimi tra cui associazioni a delinquere per spaccio di stupefacenti e associazioni di stampo mafioso) destinatari di misure di prevenzione personali e patrimoniali:tra questi, [OSCURATO:PERSONA] o, figlio della Crisafio e fratello di Giuseppe e Filomena, persona «pienamente integrat(a) nel contesto criminale associativo di riferimento»; 9. la tesi dell’estraneità dei ricorrenti, non solo non provata, era, anzi, contraddetta dal legame familiare strettissimo con il predetto [OSCURATO:PERSONA], destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare (la nr. 27 del 2007 del GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) in cui si dava atto di una vasta e articolata organizzazione criminale dedita all'offerta, cessione, distribuzione, commercio, acquisto, trasporto, detenzione ed importazione di stupefacenti in quantità ingente del tipo eroina, cocaina e hashish che operava sia nel territorio nazionale che in quello internazionale della quale [OSCURATO:PERSONA] faceva parte come esponente di rilievo; di tale associazione, facevano parte una serie di persone, parenti e affini degli attuali ricorrenti che risultavano pienamente inseriti nella cosca mafiosa Cataldo ovvero quella interessata dalla faida con i Cordì, nell'ambito della quale si collocava l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], dante causa dei ricorrenti; 10.gli elementi raccolti, in definitiva, evidenziavano un quadro di stretta contiguità con l'ambiente della ‘ndrangheta e più in generale con ambienti criminali. Non sussiste va , dunque, il presupposto costitutivo del diritto azionato, in base alla normativa ratione temporisvigente; 11.hanno propostoricorso per cas s azione i ricorrenti in epigrafe, con cinque motivi, successivamente illustrati con memoria; 12.ha resistito, con controricorso, il Ministero dell’Interno; 13.all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: 14.con il primo motivo, i ricorrenti – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod.proc.civ. e degli artt. 1, 2,4,7, 9 bisdella legge nr. 302 del 1990 nonché –ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod.proc.civ. – nullità della sentenza; 15.si assume che la sentenza impugnata avrebbe pronunciato ultra petitarigettando le originarie domande volte al riconoscimento dell'assegno vitalizio di cui alla legge 407 nel 1998 e dello speciale assegno vitalizio di cui alla legge 206 del 2004 mentre oggetto del giudizio era esclusivamente la «riattivazione dell'erogazione dei benefici temporaneamente sospesa»; 16.il motivo è infondato; 17.la sentenza impugnata, nel respingere « le originarie domande» ha inteso , evidentemente , riferirsi alle domande giudiziarie, originariamente proposte dai ricorrenti, ovvero quelle introduttive della lite e relative all ’accertamento di illegittimità dei provvedimenti di sospensione delle prestazioni in godimento; 18.il riferimento all’insussistenza delle condizioni di erogazione dei benefici è argomento utilizzato dalla Corte di merito solo per affermare l’insussistenza del diritto al « mantenimento » delle provvidenze, che costituiva l’oggetto della domanda giudiziale; 19.va esclusa, dunque, la denunciata violazione; 20.con il secondo motivo, i ricorrenti – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 1,2,4,7,9 bis della legge nr. 302 del 1990, dell’art. 11 de lle disposizioni preliminari alcod.civ., dell’art. 34, comma 1, della legge nr. 222 del 2007 e dell’art. 2, comma 105, della legge nr. 244 del 2007 nonché- ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod.proc.civ. - nullità della sentenza; 21.la sentenza impugnata risulterebbe viziata per un duplice ordine di ragioni: da un lato, si porrebbe in contrasto con l'interpretazione delle sezioni unite (nr. 26626 del 2007 e nr. 21927 del 2008); dall’altro, violerebbero la giurisprudenza in materia di diritti quesiti; 22.in estrema sintesi, per la parte ricorrente, gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] erano già stati riconosciuti quali familiari superstiti di vittima innocente della criminalità organizzata e pertanto avevano già dimostrato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 biscit., la loro estraneità ad ambienti delinquenziali; 23.il motivo è infondato ; 24.la Corte di appello, come già detto, ha escluso, ab origine , i presupposti per il conseguimento dei benefici ma al solo fine di escludere il diritto dei ricorrenti al «mantenimento»delle prestazioni, riconosciutein sede amministrativa; 25.corretto è l’ iter argomentativo seguito dai Giudi ci di merito e fondato sulla considerazione che la valutazione giudiziale circa la sussistenza dei requisiti che giustificano l'erogazione di una prestazione, lato sensu assistenziale , non è condizionata dalla valutazione positiva o negativa compiuta dall’Organo amministrativo. Originatosi il contenzioso, o ggetto di giudizio è esclusivamente l’accertamento del diritto alla prestazione , i cui presupposti devono sussistere ( id est: nella specie, persistere ) per ottenere il richiesto adempimento; 26.con il terzo motivo i ricorrenti – ai sensi dell’ar t. 360 nr. 3 cod.proc.civ. –deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. nonché- ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod.proc.civ.- nullità della sentenza; 27.è denunciata la valutazione, da parte della Corte territoriale, dei contenuti della testimonianza resa dal maresciallo [OSCURATO:PERSONA] e dal maresciallo [OSCURATO:PERSONA]. Per la parte ricorrente, i testimoni, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di merito, avrebbero escluso qualsiasi rapporto di frequentazione o cointeressenza degli odierni ricorrenti con i loro affini pregiudicati. Errore di valutazione, secondo i ricorrenti, reso ancora più evidente , in ragione de lle risultanze della prova documentale, attestante l’assenza di rapporti con persone pregiudicate; 28.il motivo è inammissibile; 29.è sufficiente osservare, infatti, come l’erronea valutazione del materiale istruttorio, compiuta dal giudice di merito , esul i del tutto dal perimetro di applicazione delle regole tracciate dagli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., come ripetutamente insegnato dalla Corte (tra le recenti, v. Cass. nr.26367 del 2022) ; 30.con il quarto motivo è dedotta -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 quater della legge nr. 168 del 2008 e dell’art.2 quinquiesdel DL nr. 151 del 2008, come modificato dall’art. 2, comma 21 , della legge nr. 94 del 2009, nonché - ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod.proc.ci v. - nullità della sentenza; 31.per i ricorrent i , la Corte di appello avrebbe applicato una disciplina, ratione temporis , non riferibile al la fattispecie di causa, per essere state le istanze amministrative presentate nel mese di giugno 1999, nel dicembre 2005 e nel maggio 2008 mentre la legge nr. 94 del 2009 sarebbe entratain vigore l’8 agosto 2009; 32.anche il quarto motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità, per non confrontarsispecificamente con il decisum; 33.la sentenza impugnata chiarisce che, in ragione del tempo di proposizione delle domande amministrative, risultava applicabile la legge nr. 302 del 1990, come modificata per effetto della legge nr. 662 del 1996 (art. 1, comma 259), che aveva inserito, dopo l’art. 9, l’art. 9 bis (rubricato -Condizioni per la fruizione dei benefici- che testualmente prevede: «Le condizioni di estraneità alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali, di cui all'art. 1, commi 1 e 2, sono richieste, per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari»); 34.la Corte di merito ha giudicato , invece , irrilevante « verificare, nel caso di specie, se alle provvidenze […] si applic(asse) la legge del 2008». Ciò in quanto, come ripetutamente chiaritoin relazione allo scrutinio dei precedenti motivi«il riconoscimento contra legem, ossia avvenuto in difetto della condizione in capo ai destinatari, qui gli eredi, di estraneità gli ambienti delinquenziali non consentiva in alcun modo, in sede giudiziaria , di ravvisare le condizioni per il mantenimento della provvidenza non sussistendo ab origine quelle per l'erogazione»; 35.in altre parole, la Corte di appello ha escluso il diritto al mantenimento del beneficio non in applicazione dell’art. 2 quinquies del DL nr. 151 del 2008 cit. -e cioè per «il sopravvenuto mutamento» di una situazione, inizialmente idonea al riconoscimento dei benefici- main ragione dell’insussistenza, ab initio, dei presupposti costitutivi del diritto; 36.le censure, come sviluppate, a tacer d’altro, non sono riferibili alla statuizioneresa. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che «la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigmanormativo di cui all'art. 366, comma 1, n r . 4» (ex plurimis, Cass. nr. 20652 del 2009; nr. 17125 del 2007; in motivazione,Cass. nr. 9384 del 2017); 37.con il quinto motivo, i ricorrenti – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. –deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2,4,7, 9 bisdella legge nr. 302 del 1990, dell’art. 2 della legge nr. 407 del 1998 e dell’art. 97 della Cost.; 38.inammissibile è , altresì, l’ultimo motivo di ricorso; 39.per i ricorrenti, la sentenza impugnata sarebbe viziata per aver apoditticamente affermato «l'intraneità» dei ricorrenti rispetto ad ambienti delinquenziali sulla base del mero rapporto di parentela o affinità con soggetti gravati da precedenti penali; 40.come sinteticamente riportato nello storico di lite, la Corte di appello ha scrupolosamente valutato tutti gli elementi di prova e accertato, in via di logica derivazione, la condizione ostativa al riconoscimento dei benefici; 7. le censure, formalmente volte a censurare l’applicazione, da parte della C orte di merito, del parametro normativo della «estraneità ad am bienti e rapporti delinquenziali » finiscono per criticare gli apprezzamenti operati dai giudici, sindacabili nei ristretti limiti di cui all’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ., e qui non ritualmente prospettatisecondo gli enunciati di Cass., sez.un., nn. 8053 e 8054 del 2014; 8. conclusivamente, sulla base di quanto precede, il ricorso va rigettato, con le spese che seguono la soccombenza e si liquidano, in favore del Ministero controricorrente, come da dispositivo; 9. sussistono, altresì, i presupposti processuali p er il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5 . 00 0 ,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versament
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