CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 gennaio 2023
Cassazione n. 19401/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rinnessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]) Con nota in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice del Tribunale di Taranto ha trasmesso a questa Corte la richiesta di rimessione attribuita a [OSCURATO:PERSONA]. La richiesta di rimessione è inammissibile, in quanto proposta attraverso una mail priva di sottoscrizione e, comunque, del tutto inidonea a documentare, nelle forme prescritte, la provenienza dell'istanza, non potendo, pertanto, dar corpo all'atto di impulso ex art. 46 cod. proc. pen. del procedimento di rimessione e identificarne con certezza la provenienza. D'altra parte, neppure risulta la notifica alle altre parti, il che integra un ulteriore profilo di inammissibilità della richiesta (Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019, Rv. 276580). Analogamente a quanto statuito da questa Corte in caso di atto di impugnazione presentato personalmente dalla parte per posta, senza l'autenticazione della sottoscrizione richiesta dall'art. 583, comma 3, cod. proc. pen. (ex plurimis, Sez. 2, n. 29162 del 09/04/2013, Rv. 256062), non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, mancando la certezza della provenienza dell'atto e, con essa, l'osservanza delle forme per la presentazione dell'atto, con conseguente adozione de plano del presente provvedimento. P.Q.M. Dichiara inammissibile la richiesta. Così deciso il 10/03