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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19201/2026

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n domicilio digitale come per legge- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., , rappresentata e difesa dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale come per legge- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA]- intimato -Numero registro generale 3005/2024Numero sezionale 1857/2026Numero di raccolta generale 19201/2026Data pubblicazione 11/06/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 735/2023,pubblicata in data 19 giugno 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22maggio 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello:1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. notificava ad [OSCURATO:SOCIETA]. e ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA](successivamente dichiarata fallita) decreto ingiuntivo, adducendo diavere intrattenuto rapporti commerciali con le predette società, qualiagenti raccomandatari marittimi, e di avere emesso fatture per unimporto totale di euro 51.961,11, a fronte di servizi da essa prestatinell’estate 2017.Proponendo opposizione al decreto ingiuntivo, [OSCURATO:SOCIETA]. eccepiva, tra l’altro, la mancanza di prova scritta delcredito azionato in via monitoria e la estinzione parziale della pretesacreditoria, per i pagamenti effettuati dalle società mandanti in favoredell’opposta, considerato che essa opponente era legata alle societàarmatrici, per le quali aveva svolto l’attività di raccomandazionemarittima, da un rapporto obbligatorio di carattere solidale; spiegavaaltresì domanda riconvenzionale di risarcimento del dannoconseguente al discredito determinatosi a suo carico a causa dellacomunicazione, da parte dell’opposta alle società armatrici, deldecreto ingiuntivo ottenuto, a seguito del quale era stata estromessadal mercato del Porto turistico di [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Genova rigettava l’opposizione e avverso taledecisione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva gravame dinanzi allaCorte d’appello di Genova, la quale confermava la sentenzaimpugnata.Per quel che ancora rileva in questa sede, la Corte territorialedisattendeva il motivo di appello concernente la pretesa parzialeNumero registro generale 3005/2024Numero sezionale 1857/2026Numero di raccolta generale 19201/2026Data pubblicazione 11/06/2026estinzione della pretesa creditoria azionata, sul presupposto che: a)[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in conformità alle disposizioni di cuiall’art. 3 l. 135/1977, aveva confermato alla Capitaneria di porto diavere ricevuto dagli armatori le somme necessarie all’adempimentodelle obbligazioni assunte nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].r.l. per i servizi da questa resi nell’estate 2017; b) l’appellante nonaveva, tuttavia, pagato le fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]., né successivamente aveva pagato le rate previste daun piano di rientro; c) in conseguenza di tale inadempimento [OSCURATO:SOCIETA]. era divenuta coobbligata, in via solidale, con gliarmatori e perciò la creditrice aveva comunicato a questi ultimi lasituazione debitoria dell’appellante; d) i successivi pagamenti, pari adeuro 23.432,72, effettuati dagli armatori non potevano comunqueconsiderarsi rilevanti rispetto all’obbligazione a carico dell’appellantee non potevano comportare riduzione del credito, poiché era nellafacoltà dell’appellata e degli armatori convenire che, qualora il debitofosse stato pagato dal raccomandatario, il creditore avrebberinunciato ad agire nei confronti dell’armatore debitore solidale,dovendo considerarsi i pagamenti ricevuti dagli armatori come undeposito di garanzia, con la funzione di convertirsi in pagamento solonell’ipotesi di inadempimento del raccomandatario; e) l’appellataaveva dimostrato (tramite i doc. 72-82 depositati in primo grado) diessersi impegnata a restituire le somme già ricevute ed a riversarleagli armatori, qualora [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avesse estinto ildebito.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per la cassazione,con un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste concontroricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

L’unico motivo denuncia violazione dell’art. 1292 c.c. inNumero registro generale 3005/2024Numero sezionale 1857/2026Numero di raccolta generale 19201/2026Data pubblicazione 11/06/2026relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.Si premette che:- nel corso del giudizio di primo grado l’attuale ricorrente avevadocumentalmente dimostrato come, in seguito allecomunicazioni inoltrate da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. allevarie società armatrici proprietarie delle imbarcazioni per cuiaveva svolto la propria attività di raccomandazione marittima,queste ultime avevano effettuato versamenti a saldo dellefatture emesse;- la stessa ricorrente e le società armatrici, proprietarie delleimbarcazioni, erano legate da un vincolo di carattere solidale;- le società armatrici avevano parzialmente pagato le fattureemesse da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e tali versamentidovevano essere portati a scomputo del credito complessivovantato da quest’ultima.La Corte d’appello, pur riconoscendo che la raccomandataria e lesocietà mandanti erano legate fra loro da un rapporto obbligatorio dicarattere solidale, sarebbe giunta a disapplicare la relativa disciplina,negando rilievo parzialmente liberatorio ai pagamenti parzialieffettuati dalle società armatrici.

La giustificazione del giudiced’appello per escludere l’applicabilità dell’art. 1292 c.c. risulterebbepriva di qualsiasi riscontro documentale, dal momento che lasentenza impugnata faceva riferimento a presunti depositi in garanziache sarebbero stati costituiti per effetto di una pattuizione intercorsatra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e le società mandanti, di cuimancherebbe qualsiasi riscontro documentale.

Inoltre, secondo laCorte d’appello la prova di tali pattuizioni avrebbe dovuto rinvenirsinelle “lettere”, unilateralmente inviate da [OSCURATO:PERSONA].r.l. agli armatori, attraverso le quali la prima si era impegnata arestituire alle società armatrici le somme già versate; taleNumero registro generale 3005/2024Numero sezionale 1857/2026Numero di raccolta generale 19201/2026Data pubblicazione 11/06/2026documentazione su cui faceva leva il percorso argomentativo dellasentenza impugnata sarebbe stata, però, priva di data certa, per cuila Corte territoriale sarebbe incorsa in un travisamento della prova, eciò senza tenere in conto che la pattuizione cui si riferiva la sentenzaimpugnata era intercorsa esclusivamente fra le società mandanti diAethalia [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.2.

Il motivo è inammissibile.2.1.

Secondo la ricostruzione della vicenda fattuale operata dallaCorte d’appello, la ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,quali raccomandatarie marittime, all’arrivo dei vari yacht nel porto diPortofino avevano fatto pervenire alla Capitaneria di Porto le note concui avevano dichiarato espressamente, in adempimento di quantoprevisto dall’art. 3 l. n. 135/1977, di avere ricevuto dai proprimandanti, ossia dalle società armatrici proprietarie delle imbarcazioni,i fondi necessari per adempiere le obbligazioni assunte in occasionedell’approdo delle unità da diporto.Risulta pure pacifico che, nonostante ciò, [OSCURATO:PERSONA].r.l. non aveva provveduto al pagamento delle fatture emesse daPortofino [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per i servizi di ormeggio e di assistenzaresi a favore delle suddette imbarcazioni e che, in ragione delledifficoltà finanziarie, in data 29 dicembre 2017, la odierna ricorrenteaveva concluso un accordo con le altre parti, riconoscendoespressamente di essere debitrice solidalmente responsabile, con gliarmatori, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], tanto che erastato concordato un piano di rientro avente ad oggetto il pagamentoin tre rate dell’importo dovuto.La Corte d’appello ha pure accertato che la creditrice [OSCURATO:SOCIETA]. aveva reso edotte le società armatrici dellacondotta inadempiente di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., comunicandodi avere anche ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti diNumero registro generale 3005/2024Numero sezionale 1857/2026Numero di raccolta generale 19201/2026Data pubblicazione 11/06/2026quest’ultima, e che la stessa creditrice aveva successivamente chiestoil pagamento delle somme, dovute per i servizi portuali resi, ancheagli armatori, in quanto debitori solidali, ottenendo da questi ilversamento dell’importo complessivo di euro 23.432,72.A tal fine il giudice di merito ha valorizzato sia le “lettere” (doc.da 72 a 82) prodotte dalla allora appellata, ora controricorrente, conle quali questa aveva dato atto dei pagamenti ricevuti dagli armatorie si era contestualmente impegnata alla restituzione nel caso direcupero del credito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sia idocumenti contabili dai quali emergeva lo stato degli accrediti ricevutidagli armatori.2.2.

A fronte di tali risultanze probatorie, l’odierna ricorrente,invocando l’art. 1292 c.c., contesta ora al giudice di secondo grado dinon avere considerato gli accrediti effettuati dagli armatori rilevanti aifini della riduzione della prestazione da essa dovuta in favore dellacreditrice.

Ma è evidente che questa tesi difensiva di parte ricorrenteinveste questioni meramente fattuali, già adeguatamente vagliate dalgiudice di appello, la cui valutazione delle risultanze istruttorie nonpuò essere rimessa in discussione in questa sede, contrapponendouna ricostruzione della vicenda fattuale diversa, in quantol'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato dilegittimità.

A questa Suprema Corte è ben noto che non è conferito ilpotere di riesaminare e valutare il merito della causa, competendolesolo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e dellacorrettezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, acui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e,all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenzae scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione (tra le tante, Cass., sez. 5, 22/11/2023, n. 32505).3.

Il ricorso va, in conclusione, dichiarato inammissibile; le speseNumero registro generale 3005/2024Numero sezionale 1857/2026Numero di raccolta generale 19201/2026Data pubblicazione 11/06/2026del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidatecome in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento daparte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stessoart. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.Mdichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente a rifonderealla controricorrente le spese, che liquida in complessivi euro 6.200,di cui euro 200 a titolo di esborsi, oltre alle spese generali nellamisura forfettaria del 15 per cento e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento daparte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stessoart. 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, il 22 maggio 2026IL PRESIDENTEChiara Graziosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n domicilio digitale come per legge- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., , rappresentata e difesa dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale come per legge- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA]- intimato -Numero registro generale 3005/2024Numero sezionale 1857/2026Numero di raccolta generale 19201/2026Data pubblicazione 11/06/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 735/2023,pubblicata in data 19 giugno 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22maggio 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello:1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. notificava ad [OSCURATO:SOCIETA]. e ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA](successivamente dichiarata fallita) decreto ingiuntivo, adducendo diavere intrattenuto rapporti commerciali con le predette società, qualiagenti raccomandatari marittimi, e di avere emesso fatture per unimporto totale di euro 51.961,11, a fronte di servizi da essa prestatinell’estate 2017.Proponendo opposizione al decreto ingiuntivo, [OSCURATO:SOCIETA]. eccepiva, tra l’altro, la mancanza di prova scritta delcredito azionato in via monitoria e la estinzione parziale della pretesacreditoria, per i pagamenti effettuati dalle società mandanti in favoredell’opposta, considerato che essa opponente era legata alle societàarmatrici, per le quali aveva svolto l’attività di raccomandazionemarittima, da un rapporto obbligatorio di carattere solidale; spiegavaaltresì domanda riconvenzionale di risarcimento del dannoconseguente al discredito determinatosi a suo carico a causa dellacomunicazione, da parte dell’opposta alle società armatrici, deldecreto ingiuntivo ottenuto, a seguito del quale era stata estromessadal mercato del Porto turistico di [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Genova rigettava l’opposizione e avverso taledecisione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva gravame dinanzi allaCorte d’appello di Genova, la quale confermava la sentenzaimpugnata.Per quel che ancora rileva in questa sede, la Corte territorialedisattendeva il motivo di appello concernente la pretesa parzialeNumero registro generale 3005/2024Numero sezionale 1857/2026Numero di raccolta generale 19201/2026Data pubblicazione 11/06/2026estinzione della pretesa creditoria azionata, sul presupposto che: a)[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in conformità alle disposizioni di cuiall’art. 3 l. 135/1977, aveva confermato alla Capitaneria di porto diavere ricevuto dagli armatori le somme necessarie all’adempimentodelle obbligazioni assunte nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].r.l. per i servizi da questa resi nell’estate 2017; b) l’appellante nonaveva, tuttavia, pagato le fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]., né successivamente aveva pagato le rate previste daun piano di rientro; c) in conseguenza di tale inadempimento [OSCURATO:SOCIETA]. era divenuta coobbligata, in via solidale, con gliarmatori e perciò la creditrice aveva comunicato a questi ultimi lasituazione debitoria dell’appellante; d) i successivi pagamenti, pari adeuro 23.432,72, effettuati dagli armatori non potevano comunqueconsiderarsi rilevanti rispetto all’obbligazione a carico dell’appellantee non potevano comportare riduzione del credito, poiché era nellafacoltà dell’appellata e degli armatori convenire che, qualora il debitofosse stato pagato dal raccomandatario, il creditore avrebberinunciato ad agire nei confronti dell’armatore debitore solidale,dovendo considerarsi i pagamenti ricevuti dagli armatori come undeposito di garanzia, con la funzione di convertirsi in pagamento solonell’ipotesi di inadempimento del raccomandatario; e) l’appellataaveva dimostrato (tramite i doc. 72-82 depositati in primo grado) diessersi impegnata a restituire le somme già ricevute ed a riversarleagli armatori, qualora [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avesse estinto ildebito.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per la cassazione,con un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste concontroricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’unico motivo denuncia violazione dell’art. 1292 c.c. inNumero registro generale 3005/2024Numero sezionale 1857/2026Numero di raccolta generale 19201/2026Data pubblicazione 11/06/2026relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.Si premette che:- nel corso del giudizio di primo grado l’attuale ricorrente avevadocumentalmente dimostrato come, in seguito allecomunicazioni inoltrate da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. allevarie società armatrici proprietarie delle imbarcazioni per cuiaveva svolto la propria attività di raccomandazione marittima,queste ultime avevano effettuato versamenti a saldo dellefatture emesse;- la stessa ricorrente e le società armatrici, proprietarie delleimbarcazioni, erano legate da un vincolo di carattere solidale;- le società armatrici avevano parzialmente pagato le fattureemesse da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e tali versamentidovevano essere portati a scomputo del credito complessivovantato da quest’ultima.La Corte d’appello, pur riconoscendo che la raccomandataria e lesocietà mandanti erano legate fra loro da un rapporto obbligatorio dicarattere solidale, sarebbe giunta a disapplicare la relativa disciplina,negando rilievo parzialmente liberatorio ai pagamenti parzialieffettuati dalle società armatrici. La giustificazione del giudiced’appello per escludere l’applicabilità dell’art. 1292 c.c. risulterebbepriva di qualsiasi riscontro documentale, dal momento che lasentenza impugnata faceva riferimento a presunti depositi in garanziache sarebbero stati costituiti per effetto di una pattuizione intercorsatra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e le società mandanti, di cuimancherebbe qualsiasi riscontro documentale. Inoltre, secondo laCorte d’appello la prova di tali pattuizioni avrebbe dovuto rinvenirsinelle “lettere”, unilateralmente inviate da [OSCURATO:PERSONA].r.l. agli armatori, attraverso le quali la prima si era impegnata arestituire alle società armatrici le somme già versate; taleNumero registro generale 3005/2024Numero sezionale 1857/2026Numero di raccolta generale 19201/2026Data pubblicazione 11/06/2026documentazione su cui faceva leva il percorso argomentativo dellasentenza impugnata sarebbe stata, però, priva di data certa, per cuila Corte territoriale sarebbe incorsa in un travisamento della prova, eciò senza tenere in conto che la pattuizione cui si riferiva la sentenzaimpugnata era intercorsa esclusivamente fra le società mandanti diAethalia [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.2. Il motivo è inammissibile.2.1. Secondo la ricostruzione della vicenda fattuale operata dallaCorte d’appello, la ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,quali raccomandatarie marittime, all’arrivo dei vari yacht nel porto diPortofino avevano fatto pervenire alla Capitaneria di Porto le note concui avevano dichiarato espressamente, in adempimento di quantoprevisto dall’art. 3 l. n. 135/1977, di avere ricevuto dai proprimandanti, ossia dalle società armatrici proprietarie delle imbarcazioni,i fondi necessari per adempiere le obbligazioni assunte in occasionedell’approdo delle unità da diporto.Risulta pure pacifico che, nonostante ciò, [OSCURATO:PERSONA].r.l. non aveva provveduto al pagamento delle fatture emesse daPortofino [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per i servizi di ormeggio e di assistenzaresi a favore delle suddette imbarcazioni e che, in ragione delledifficoltà finanziarie, in data 29 dicembre 2017, la odierna ricorrenteaveva concluso un accordo con le altre parti, riconoscendoespressamente di essere debitrice solidalmente responsabile, con gliarmatori, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], tanto che erastato concordato un piano di rientro avente ad oggetto il pagamentoin tre rate dell’importo dovuto.La Corte d’appello ha pure accertato che la creditrice [OSCURATO:SOCIETA]. aveva reso edotte le società armatrici dellacondotta inadempiente di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., comunicandodi avere anche ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti diNumero registro generale 3005/2024Numero sezionale 1857/2026Numero di raccolta generale 19201/2026Data pubblicazione 11/06/2026quest’ultima, e che la stessa creditrice aveva successivamente chiestoil pagamento delle somme, dovute per i servizi portuali resi, ancheagli armatori, in quanto debitori solidali, ottenendo da questi ilversamento dell’importo complessivo di euro 23.432,72.A tal fine il giudice di merito ha valorizzato sia le “lettere” (doc.da 72 a 82) prodotte dalla allora appellata, ora controricorrente, conle quali questa aveva dato atto dei pagamenti ricevuti dagli armatorie si era contestualmente impegnata alla restituzione nel caso direcupero del credito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sia idocumenti contabili dai quali emergeva lo stato degli accrediti ricevutidagli armatori.2.2. A fronte di tali risultanze probatorie, l’odierna ricorrente,invocando l’art. 1292 c.c., contesta ora al giudice di secondo grado dinon avere considerato gli accrediti effettuati dagli armatori rilevanti aifini della riduzione della prestazione da essa dovuta in favore dellacreditrice. Ma è evidente che questa tesi difensiva di parte ricorrenteinveste questioni meramente fattuali, già adeguatamente vagliate dalgiudice di appello, la cui valutazione delle risultanze istruttorie nonpuò essere rimessa in discussione in questa sede, contrapponendouna ricostruzione della vicenda fattuale diversa, in quantol'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato dilegittimità. A questa Suprema Corte è ben noto che non è conferito ilpotere di riesaminare e valutare il merito della causa, competendolesolo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e dellacorrettezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, acui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e,all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenzae scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione (tra le tante, Cass., sez. 5, 22/11/2023, n. 32505).3. Il ricorso va, in conclusione, dichiarato inammissibile; le speseNumero registro generale 3005/2024Numero sezionale 1857/2026Numero di raccolta generale 19201/2026Data pubblicazione 11/06/2026del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidatecome in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento daparte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stessoart. 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.Mdichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente a rifonderealla controricorrente le spese, che liquida in complessivi euro 6.200,di cui euro 200 a titolo di esborsi, oltre alle spese generali nellamisura forfettaria del 15 per cento e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento daparte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stessoart. 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, il 22 maggio 2026IL PRESIDENTEChiara Graziosi
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