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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44500/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confer- mato la sentenza del Tribunale di Palermo del 29 marzo 2022, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto e ottocento di am- menda, in relazione al reato di cui all'art. 186, co. 2 lett. b), C.d.S..

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione di legge con riferimento all'omessa regolare tenuta dell'etilometro adoperato per verifi- care lo stato di ebbrezza.

3. Il motivo di ricorso, con cui si deduce il malfunzionamento dell'etilometro, è manifesta mente infondato.

Va ricordato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcol- test costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento suc- cessivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilo- metro (Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958).

La Corte territoriale sul punto ha disatteso le deduzioni difensive, dirette essen- zialmente a screditare lo strumento dell'alcoltest - generalmente usato dalle forze di Polizia italiane nella valutazione delle condizioni di ebbrezza alcolica dei conducenti di autoveicoli - e contenente affermazioni in fatto prive di fondamento oggettivo e non comprovate da ulteriori elementi.

Peraltro, la Corte territoriale ha dato atto che l'etilonnetro era stato regolarmente omologato e revisionato (vedi le dichiarazioni rese dal teste di P.G.).

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.P.

Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 5 ottobre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confer- mato la sentenza del Tribunale di Palermo del 29 marzo 2022, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto e ottocento di am- menda, in relazione al reato di cui all'art. 186, co. 2 lett. b), C.d.S.. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione di legge con riferimento all'omessa regolare tenuta dell'etilometro adoperato per verifi- care lo stato di ebbrezza. 3. Il motivo di ricorso, con cui si deduce il malfunzionamento dell'etilometro, è manifesta mente infondato. Va ricordato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcol- test costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento suc- cessivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilo- metro (Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958). La Corte territoriale sul punto ha disatteso le deduzioni difensive, dirette essen- zialmente a screditare lo strumento dell'alcoltest - generalmente usato dalle forze di Polizia italiane nella valutazione delle condizioni di ebbrezza alcolica dei conducenti di autoveicoli - e contenente affermazioni in fatto prive di fondamento oggettivo e non comprovate da ulteriori elementi. Peraltro, la Corte territoriale ha dato atto che l'etilonnetro era stato regolarmente omologato e revisionato (vedi le dichiarazioni rese dal teste di P.G.). 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 ottobre 2
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