CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 giugno 2024
Cassazione n. 27402/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 17 dicembre 2024, ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo, emessa in data 19 giugno 2024, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] penalmente responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del suo difensore di fiducia, lamentando, con un primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, co. 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 73, co.5 D.P.R. 309/90. La Corte non aveva fornito adeguate motivazioni in ordine alle ragioni poste alla base della pronuncia di responsabilità penale a suo carico, in particolare riguardo all'attribuzione della sostanza stupefacente rinvenuta nel vano contatori, essendo il vano accessibile a tutti; era altresì illogica la motivazione circa la configurabilità delle condotte di cessione avvenute prima dell'arresto. 2.1. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, co.1, lett. b) ed e); cod.proc.pen. per il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. Sul punto la Corte avrebbe escluso di considerare quanto sostenuto dalla difesa nei motivi di gravame, ritenendo di non applicare la causa di non punibilità alla luce delle precedenti condanne dell'imputato, nonostante si trattasse di reati diversi (furto). 2.2. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge ex art. 606, co.1,1ett. b cod.proc.pen. in riferimento all'applicazione della recidiva. 2.3. Con il quarto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, co.1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod.pen. 2.4. Con il quinto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, co.1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in riferimento all'art. 62, n. 4) cod.pen. in quanto, anche in riferimento a tale doglianza, la Corte di merito avrebbe mancato di considerare che le dosi sequestrate erano inferiori alla soglia di punibilità prevista. 2.5. Con il sesto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, co.1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. con riferimento agli artt. 81 e 133 cod.pen. Si sostiene la mancanza di motivazione in riferimento all'entità della pena base (superiore al minimo edittale) ed in ordine agli aumenti per la continuazione. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scrittal, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile. L'attività di ripetuta cessione a terzi della sostanza è stata infatti dedotta da una pluralità di elementi: gli agenti di polizia, nel corso dell'attività di osservazione, avevano visto l'imputato cedere a quattro soggetti distinti delle bustine in cellophane azzurro identiche a quelle rinvenute in sede di perquisizione, assistendo anche al passaggio di denaro dagli acquirenti all'imputato; il [OSCURATO:PERSONA] era entrato e uscito dai luoghi in cui erano state trovate le dosi di stupefacente; la droga si presentava già confezionata in involucri pronti alla cessione; l'imputato aveva la materiale disponibilità del garage ove era nascosta una delle dosi rinvenute dalla polizia, in quanto deteneva le relative chiavi. Si tratta di argomentazioni dotate di indiscutibile forza logica e coerenti con i dati processuali, avverso le quali il ricorrente propone censure che si risolvono in una mera critica relativa alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione delle prove. È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). 2. Il secondo motivo è infondato. Va premesso, in proposito, che si verte in un caso di doppia conforme, e, pertanto, la motivazione della Corte territoriale si salda alle argomentazioni esposte nella sentenza di primo grado che non sono state oggetto di specifica critica nell'atto di appello (cfr. Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Ciò posto, in ordine al diniego della invocata causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen., la Corte territoriale ha richiamato l'abitualità della condotta, pur se le condanne precedenti del ricorrente riguardavano reati di natura diversa (furto) rispetto a quello in contestazione. Va comunque considerato che i giudici di primo grado avevano negato l'esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. alla luce della gravità del fatto, desunta nella specie dalle modalità dell'azione, ossia le ripetute cessioni e la circostanza che, in sede di perquisizione, oltre alla droga era stato rinvenuto un fucile a canne mozze con matricola abrasa, connotandosi così il fatto di maggiore disvalore sociale. Sul punto, con i motivi di gravame, la difesa ha mosso delle doglianze generiche, che nulla hanno opposto alla valutazione, in termini di gravità, delle modalità del fatto.come apprezzata dai giudici di merito. Inoltre, va rilevato che il complessivo tessuto motivazionale delle sentenze di primo e secondo grado valorizza - seppure ai fini della determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale - elementi tali da escludere la tenuità dell'offesa, quali il brevissimo lasso temporale in cui si erano realizzate le cessioni, così rendendo, seppur implicitamente, adeguate argomentazioni in ordine alla esclusione della tenuità dell'offesa (Sez. 4 - n. 5396 del 15/11/2022, [OSCURATO:PERSONA]. 284096 - 01). 3. Il terzo motivo è inammissibile. La Corte fornisce congrue argomentazioni in ordine alla sussistenza della recidiva, con giudizio congruo e logico. Difatti, facendo corretta applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464), sottolinea come il nuovo reato rappresenti una ulteriore manifestazione della capacità a delinquere del reo rispetto alle precedenti condanne, risalenti ad epoca recente. E' opportuno allora ribadire che, in tema di recidiva facoltativa, è certamente richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa, ma tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un già avviato processo delinquenziale (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Rv. 274782). 4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Va ricordato che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Ry.283489;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610, cfr. anche Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509). La Corte di appello, in conformità all'indirizzo consolidato, non ha concesso le circostanze attenuanti generiche rilevando l'assenza di elementi positivi valorizzabili al riguardo" e considerando, in particolare, le modalità della condotta, indice di certa capacità delinquenziale del [OSCURATO:PERSONA]. 5. Il quinto motivo è infondato. Questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di stupefacenti, alla qualificazione giuridica del fatto in termini di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non consegue automaticamente il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., essendo necessario accertare, a tal fine, che risultino di speciale tenuità sia l'entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall'agente, sia la gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta criminosa (Sez. 3 - n. 13659 del 16/02/2024, Aamara, Rv. 286097 - 01).La Corte ha negato l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen., considerando che, nel caso in esame, la speciale tenuità dell'evento dannoso o pericoloso deve escludersi in considerazione del numero ripetuto di cessioni in un breve arco temporale e della tipologia di stupefacente ceduto. In proposito, il ricorrente si limita a valorizzare il quantitativo di stupefacente rivenuto nel garage, inferiore a una dose, laddove la Corte considera, nel complessivo tessuto motivazionale, non solo le quattro condotte di cessione anteriori all'arresto, ma anche la frase pronunciata dall'imputato, espressamente citata, ossia" meno male che era quasi finita, che fortuna che ho avuto". Si tratta di un complessivo apprezzamento di fatto che non presenta vizi logici e che è conforme ai principi, come tale incensurabile in sede di legittimità. 6. L'ultimo motivo di ricorso è manifestamente infondato. I giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia iiìrj superiore alla misura media edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243 -01; Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949-01; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 - 01). Nel caso di specie la pena finale irrogata è ampiamente al di sotto del medio edittale e non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice. 7. Consegue a quanto esposto il rigetto del ricorso. Segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Riget