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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2021

Cassazione n. 37360/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 11/09/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di TORINO, in data 08/06/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 629 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4) cod. pen.

Il motivo è inammissibile in quanto il ricorrente non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui l'attenuante del danno di speciale tenuità non è configurabile in riferimento al delitto di estorsione, di natura plurioffensiva, quando, seppur derivato dalle azioni violente o minacciose un pregiudizio patrimoniale di modesto valore economico, lo stesso sia accompagnato però da rilevanti conseguenze sulla libertà e integrità fisica e morale della vittima (Sez. 2, n. 46504 del 13/09/2018 - dep. 12/10/2018, B, Rv. 274080; Sez. 2, n. 12456 del 04/03/2008 - dep. 20/03/2008, Umina e altri, Rv. 239749).

La Corte territoriale denegava il beneficio in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche offrendo una motivazione priva di vizi e coerente con le emergenze processuali.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 02/07/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 11/09/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di TORINO, in data 08/06/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 629 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4) cod. pen. Il motivo è inammissibile in quanto il ricorrente non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui l'attenuante del danno di speciale tenuità non è configurabile in riferimento al delitto di estorsione, di natura plurioffensiva, quando, seppur derivato dalle azioni violente o minacciose un pregiudizio patrimoniale di modesto valore economico, lo stesso sia accompagnato però da rilevanti conseguenze sulla libertà e integrità fisica e morale della vittima (Sez. 2, n. 46504 del 13/09/2018 - dep. 12/10/2018, B, Rv. 274080; Sez. 2, n. 12456 del 04/03/2008 - dep. 20/03/2008, Umina e altri, Rv. 239749). La Corte territoriale denegava il beneficio in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche offrendo una motivazione priva di vizi e coerente con le emergenze processuali. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2021 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 37360/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris