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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 30365/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

8/01/2026 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Veneziavista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] hachiesto il rigetto del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza resa in data 8 gennaio 2026, Il Tribunale di Sorveglianza diVenezia ha rigettato l’istanza di affidamento in prova al servizio socialepresentata da [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni 6 mesi 9 giorni 2 direclusione per associazione a delinquere, reati contro il patrimonio (commessi inAustria nel 2022), nonché falso e ricettazione risalenti al 2009 e 2010.In motivazione si afferma, in sintesi, che pur dovendosi apprezzare il buoncomportamento tenuto durante il primo periodo di espiazione, la misuradell’affidamento risulta prematura in ragione del livello di pericolosità mostrato inoccasione della commissione delle condotte delittuose più recenti (selezioneaccurata delle vittime, livello organizzativo elevato), cui si unisce la assenza disensibilità per le vittime dei fatti di maggiore gravità.2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle formedi legge – [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, erroneaapplicazione di legge e vizio di motivazione.Il ricorrente si duole della carenza di motivazione rinvenibile nelprovvedimento impugnato poiché sostiene che il percorso logico- argomentativofornito dai giudicanti, a sostegno dell’esclusione del beneficio, sia fallace sottodue profili.In primo luogo, il Tribunale competente non ha tenuto conto del fatto che ilLiguori in relazione ai reati per i quali è stato condannato – commessi in Austria– ha avuto una riduzione di pena poiché il suo ruolo, nella compagineorganizzativa – criminale, è stato ritenuto marginale.Inoltre, i giudici non avrebbero dato rilevanza al fatto che il [OSCURATO:PERSONA] si èsempre mostrato collaborativo e ha assunto, nel tempo, un atteggiamento disostanziale resipiscenza, così come risulta dai contenuti della relazione di sintesi.Ancora, non si sarebbe tenuto conto del consistente periodo di espiazionesofferto all’estero, che andava considerato nell’ambito della complessivaesperienza risocializzante.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.2.

La decisione si muove in un perimetro valutativo che non può essereoggetto di rivalutazione in questa sede, in quanto basato su considerazionilogiche.Va, infatti, osservato che il nucleo centrale del percorso argomentativo dirigetto dell'istanza è rappresentato dalla considerazione di una pericolositàsociale non del tutto estinta, tale da non consentire la formulazione di prognosifavorevole ai sensi dell'art. 47, comma 2, Ord. pen., in punto di assicurazione dalpericolo di reiterazione.Sul punto, se è vero che è onere del Tribunale compiere una verificaesaustiva dei pretesi indicatori di permanente antisocialità (in tal senso v.

Sez. 1,n. 31809 del 09/07/2009, Rv 244332 – 01, ove si è precisato che la gravità delreato commesso non è di per sé sola ostativa alla concessione del beneficio), nelcaso in esame tale verifica risulta realizzata.Il Tribunale ha, infatti, manifestato un giudizio di non rassicuranteprogressione in alcuni aspetti della personalità del richiedente, alimentato nonsoltanto dalla gravità del reato in espiazione (peraltro incontestabile in rapportoa episodi alquanto recenti), ma da ulteriori elementi di conoscenza, tra cui ilsemplicistico approccio alle ragioni dei comportamenti delittuosi.In tal senso, la valutazione non può dirsi irragionevole né basata su datidi fatto erronei e le doglianze del ricorrente finiscono per sollecitare unarivalutazione in fatto di aspetti che non rientrano nel diretto orizzonte cognitivodi questa Corte.Va, peraltro, ricordato che è costante l'insegnamento per cui la stessaemersione di indici di ravvedimento non è di per sé determinante ai finidell'accesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova (basata sullaobbligatoria constatazione dell'assenza del pericolo di recidiva), dovendosi tenerconto della progressività e gradualità dei risultati del trattamento (v.

Sez. 1, n.15064, del 06/03/2003, Rv. 224029 - 01).3.

Al rigetto del ricorso segue – ex lege – la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
8/01/2026 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Veneziavista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] hachiesto il rigetto del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza resa in data 8 gennaio 2026, Il Tribunale di Sorveglianza diVenezia ha rigettato l’istanza di affidamento in prova al servizio socialepresentata da [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni 6 mesi 9 giorni 2 direclusione per associazione a delinquere, reati contro il patrimonio (commessi inAustria nel 2022), nonché falso e ricettazione risalenti al 2009 e 2010.In motivazione si afferma, in sintesi, che pur dovendosi apprezzare il buoncomportamento tenuto durante il primo periodo di espiazione, la misuradell’affidamento risulta prematura in ragione del livello di pericolosità mostrato inoccasione della commissione delle condotte delittuose più recenti (selezioneaccurata delle vittime, livello organizzativo elevato), cui si unisce la assenza disensibilità per le vittime dei fatti di maggiore gravità.2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle formedi legge – [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, erroneaapplicazione di legge e vizio di motivazione.Il ricorrente si duole della carenza di motivazione rinvenibile nelprovvedimento impugnato poiché sostiene che il percorso logico- argomentativofornito dai giudicanti, a sostegno dell’esclusione del beneficio, sia fallace sottodue profili.In primo luogo, il Tribunale competente non ha tenuto conto del fatto che ilLiguori in relazione ai reati per i quali è stato condannato – commessi in Austria– ha avuto una riduzione di pena poiché il suo ruolo, nella compagineorganizzativa – criminale, è stato ritenuto marginale.Inoltre, i giudici non avrebbero dato rilevanza al fatto che il [OSCURATO:PERSONA] si èsempre mostrato collaborativo e ha assunto, nel tempo, un atteggiamento disostanziale resipiscenza, così come risulta dai contenuti della relazione di sintesi.Ancora, non si sarebbe tenuto conto del consistente periodo di espiazionesofferto all’estero, che andava considerato nell’ambito della complessivaesperienza risocializzante.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.2. La decisione si muove in un perimetro valutativo che non può essereoggetto di rivalutazione in questa sede, in quanto basato su considerazionilogiche.Va, infatti, osservato che il nucleo centrale del percorso argomentativo dirigetto dell'istanza è rappresentato dalla considerazione di una pericolositàsociale non del tutto estinta, tale da non consentire la formulazione di prognosifavorevole ai sensi dell'art. 47, comma 2, Ord. pen., in punto di assicurazione dalpericolo di reiterazione.Sul punto, se è vero che è onere del Tribunale compiere una verificaesaustiva dei pretesi indicatori di permanente antisocialità (in tal senso v. Sez. 1,n. 31809 del 09/07/2009, Rv 244332 – 01, ove si è precisato che la gravità delreato commesso non è di per sé sola ostativa alla concessione del beneficio), nelcaso in esame tale verifica risulta realizzata.Il Tribunale ha, infatti, manifestato un giudizio di non rassicuranteprogressione in alcuni aspetti della personalità del richiedente, alimentato nonsoltanto dalla gravità del reato in espiazione (peraltro incontestabile in rapportoa episodi alquanto recenti), ma da ulteriori elementi di conoscenza, tra cui ilsemplicistico approccio alle ragioni dei comportamenti delittuosi.In tal senso, la valutazione non può dirsi irragionevole né basata su datidi fatto erronei e le doglianze del ricorrente finiscono per sollecitare unarivalutazione in fatto di aspetti che non rientrano nel diretto orizzonte cognitivodi questa Corte.Va, peraltro, ricordato che è costante l'insegnamento per cui la stessaemersione di indici di ravvedimento non è di per sé determinante ai finidell'accesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova (basata sullaobbligatoria constatazione dell'assenza del pericolo di recidiva), dovendosi tenerconto della progressività e gradualità dei risultati del trattamento (v. Sez. 1, n.15064, del 06/03/2003, Rv. 224029 - 01).3. Al rigetto del ricorso segue – ex lege – la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]
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