Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 giugno 2022

Cassazione n. 22667/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22886/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende –controricorrente – Oggetto: contratto d’opera R.G.N. 22886/2017 Ud. 16/06/2022CC R.G. 22886/2017 - Pagina nr. 2 di 12 avverso la sentenza d ella CORTE D'APPELLO TORINO n. 898/2017 depositata il 24/04/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio delgiorno 16 giugno 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] chiese ed ottenne dal Tribunale di Torino l’emissione, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], di un decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo di prestazioni professionali inerenti due incarichi: attività di progettista e direttore lavori relativamente alla messa in sicurezza e ripristino strutturale di due stabilimenti in Pavullo, danneggiati dai terremoti del 1996 e 1999, da un lato, e attività di consulente tecnico di parte nell’ambito di un procedimento civile innanzi al Tribunale di Modena, dall’altro.

Proposta opposizione dalla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Torino, previa revoca del decreto ingiuntivo, condannò l’opponente al pagamento in favore dell’opposto della somma di € 252.302,31 oltre accessori.

2. Proposto appello da parte della [OSCURATO:PERSONA],la Corte d’appello di Torino, con la decisione qui impugnata, accolse il gravame limitatamente al profilo dell’applicazione dell’art. 9, quarto comma, l. 143/1949 in materia di interessi, gravando l’appellante delle spese del grado.

Osservò la Corte territoriale -per quanto ancora qui rileva-che: − infondate erano le deduzioni dell’appellante in ordine alla sussistenza di un vincolo di giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale di Modena n. 5026/2010 del 12 aprile 2010, in quanto tale decisione - pur s e assunta nel contraddittorio anche di [OSCURATO:PERSONA]- aveva R.G. 22886/2017 - Pagina nr. 3 di 12 accertato la nullità del contratto di opera professionale tra la [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA] (di cui [OSCURATO:PERSONA] era legale rappresentante), mentre nei confronti dell’appellato - odierno controricorrente - si era limitata a dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale di pagamento del compenso in quanto tardivamente azionata da quest’ultimo; − la [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai concretamente contestato l’an della prete sa creditoria di [OSCURATO:PERSONA], formulando contestazioni solo in ordine al quantum; − ulteriormente, il Tribunale di Torino aveva assunto in primo grado sentenza non definitiva n. 5834/2014 con la quale - accogliendo solo in parte l’eccezione di prescrizione sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA]- aveva comunque accertato l’esistenza di un credito di [OSCURATO:PERSONA] per € 300.595,71 -proseguendo il giudizio solo per esaminare l’eccezione attorea di pagamento- senza che tale decisione venisse fatta oggetto di gravame o di riserva di gravame; − infondate erano le deduzioni circa l’esistenza di un accordo per la determinazione del compenso secondo un criterio a vacazione, in quanto la missiva del medesimo [OSCURATO:PERSONA] che regolava tale profilo, indicava chiaramente che il compenso sarebbe stato calcolato a percentuale; − irrilevanti sul punto erano le fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA] con un criterio di calcolo “su base cronologica”, proprio in quanto emesse da soggetto formalmente diverso e comunque R.G. 22886/2017 - Pagina nr. 4 di 12 inutilizzabili alla luce della pregressa statuizione del Tribunale di Modena.

3. Per la cassazione della decisione della corte torinese ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.

5. Le parti hanno depositato memorie [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso si articola in cinque motivi

1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.

Lamenta il ricorso che la Corte territoriale abbia disatteso l’eccezione di vincolo di giudicato derivante dalla sentenza n. 5626/2010 del 12 aprile 2010del Tribunale di Modena, erroneamente interpretando il contenuto della medesima, ed in particolare limitandone la vincolatività ai soli rapporti tra la stessa ricorrente e la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe incorsa in errore, in quanto avrebbe omesso di considerare che i rapporti professionali dedotti dalla [OSCURATO:SOCIETA] erano i medesimi azionati da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che anche nei confronti di quest’ultimo la declaratoria di nullità pronunciata dal tribunale modeneseverrebbe a dispiegare effetti.

1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 279, secondo comma, n. 4 e 340 c.p.c.

Il ricorso deduce la erroneità della decisione della Corte d’Appello nella parte in cui essa ha ritenuto che la sentenza non definitiva n. 5834/2014 del Tribunale di Torino avesse già accertato un credito di R.G. 22886/2017 - Pagina nr. 5 di 12 [OSCURATO:PERSONA], in quanto detta decisione si era limitata ad esaminare l’eccezione di prescrizione sollevata dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], accogliendola parzialmente.

Argomenta, quindi, il ricorso che, non essendosi la sentenza non definitiva effettivamente pronunciata sull’esistenza del credito del controricorrente, nessun onere di impugnazione gravava sulla stessa [OSCURATO:PERSONA] 1.3.Con il terzo motivo si deduce: a) in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; b) in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2733 e 2734 c.c.

Ciò in quanto la decisione impugnata avrebbe: 1)violato i criteri di legge di apprezzamento delle prove; 2)“commesso errore di percezione delle prove in sede di ricognizione”; 3)“reso una motivazione illogica, incoerente e contraddittoria sulla valutazione degli elementi istruttori acquisiti nel corso del processo e di quelli utilizzati ai fini della decisione”; 4)“obliterato elementi che avrebbero condotto ad una diversa decisione della lite”.

Lamenta, in sintesi, la ricorrente che la Corte territoriale abbia valorizzato una missiva a firma di [OSCURATO:PERSONA] - ma su carta intestata della [OSCURATO:SOCIETA]-per affermare l’esistenza di un accordo per la liquidazione del compenso a percentuale, omettendo di utilizzare missive sempre sottoscritteda [OSCURATO:PERSONA] - nella veste dilegale rappresentate della [OSCURATO:SOCIETA]- da lle quali emergeva invece che la liquidazione del compenso sarebbe avvenuta a vacazioni.

Ulteriormente, la Corte torinese avrebbe omesso di valutare altra missiva a firma di [OSCURATO:PERSONA], nella quale lo stesso R.G. 22886/2017 - Pagina nr. 6 di 12 ammetteva che il criterio di calcolo del compenso sarebbe stato quello delle vacazioni.

1.4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la Corte torinese avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione relativa al divieto di applicare all’incarico professionale per cui è causa il D.M. 30 maggio 2002, applicabile agli incarichi dei consulenti tecnici d’ufficio.

1.5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla domanda restitutoria proposta dalla ricorrente, pur avendo accolto il motivo di appello concernenteil calcolo degli interessi.

2. Il primo motivo è infondato.

Premessa l’ammissibilità del motivo di ricorso - atteso che con lo stesso si deduce che il giudice di merito abbia erroneamente accertato ed interpretato il giudicato (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 17175 del 14/08/2020 (Rv. 658806 -02) e che la ri corrente risulta aver rispettato il principio di autosufficienza, riportando nel ricorso il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato (Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 17310 del 19/08/2020 (Rv. 658895 – 01; Cass. Sez.

L - Sentenza n. 5508 del 08/03/2018 (Rv. 647532 -01)- va rammentato che il giudice di legittimità può direttamente accertare l'esistenza e la portata del giudicato con cognizione che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 24664 del 28/11/2007 - Rv. 600071 – 01 ; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21200 del 05/10/2009 Rv. 610451 -01).

Operate tali premesse, si deve tuttavia ritenere che l’esame diretto della sentenza n. 5626/2010 assunta dal Tribunale di Modena il 12 R.G. 22886/2017 - Pagina nr. 7 di 12 aprile 2010confermi la correttezza dell’interpretazione che di essa è stata data dalla Corte territoriale.

La decisione del Tribunale di Modena, infatti, ha dichiarato la nullità del titolo azionato dalla società [OSCURATO:SOCIETA] verso l’odierna ricorrente , osservando che tale titolo di riferiva a prestazioni svolte dall’odierno controricorrente e che tali prestazioni si riferivano ad attività tipiche della professione protetta, da ciò desumendo anche il difetto di legittimazione attiva della stessa [OSCURATO:SOCIETA].

La stessa decisione, peraltro, preso atto della formulazione tardiva di una domanda di pagamento da parte di [OSCURATO:PERSONA], ne ha dichiarato semplicemente l’inammissibilità, in ogni caso argomentando in ordine alla riferibilità delle prestazioni proprio all’odierno controricorrente, e senza in alcun modo dichiarare nel merito la infondatezza della pretesa dell’odierno controricorrente.

La valutazione della Corte torinese in ordine alla insussistenza di un giudicato opponibile a [OSCURATO:PERSONA], per essersi la sentenza del Tribunale di Modena pronunciata nel merito solo con riferimento alla [OSCURATO:SOCIETA], risulta quindi corretta in quanto basata su una condivisibile interpretazione del giudicato la cui ratio - nullità del contratti che affidano a società l’esecuzione di incarichi rientranti nell’attività del libero professionista-non risulta peraltro in alcun modo applicabile allo stesso [OSCURATO:PERSONA], essendo il medesimo, appunto, libero professionista.

3. Il secondo motivo è invece inammissibile.

Viene in rilievo il principio per cui l'interpretazione del giudicato è subordinata alla riproduzione nel ricorso riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, atteso che il solo dispositivo non può essere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale (Cass. Sez.

R.G. 22886/2017 - Pagina nr. 8 di 12 2 -Sentenza n. 17310 del 19/08/2020 (Rv. 658895 – 01; Cass. Sez.

L -Sentenza n. 5508 del 08/03/2018 (Rv. 647532 - 01).

Il ricorso, nel lamentare l’erronea interpretazione da parte della Corte d’Appello di Torino del contenuto della sentenza non definitiva n. 5834/2014 del Tribunale di Torino, non solo risulta aver omesso di produrre (non indicandola neppure nell’elenco documenti) tale ultima pronuncia -in tal modo violando il disposto di cui all’art. 366, primo comma, n. 6), c.p.c.- ma della medesima ha riprodotto solo stralci parziali, talida rendere la formulazione del motivo di ricorso del tutto incompleta e, pertanto, inammissibile.

4. Inammissibile è, altresì, il terzo motivo di ricorso.

L’inammissibilità del motivo - quanto alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.-discende dal principio (enunciato da Cass. Sez.

U -Sentenza n. 20867 del 30/09/2020 - Rv. 659037 - 02) per cui: • per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.; • la doglianza cir ca la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e R.G. 22886/2017 - Pagina nr. 9 di 12 diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.

Nel caso di specie, in realtà, le lagnanze contenute nel motivo di ricorso non si appuntano in concreto su alcuno di detti profili, ma si traducono in una serie di censure alla valutazione delle prove compiuta dalla Corte torinese.

Dette doglianze, quindi, si pongono in conflitto con il principio enunciato da questa Corte, per cui, nel procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonchéla scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, risultando -conseguentemente-insindacabile la valutazione in base alla quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019 - Rv. 655229 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004 -Rv. 569765 - 01).

Quanto alle deduzioni circa il carattere “illogico, incoerente e contraddittorio”della motivazione, la censura risulta inammissibile alla luce del principio per cui in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. -disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, R.G. 22886/2017- Pagina nr. 10 di 12 conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012- non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza della motivazione qua le requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. Sez. 3 -Sentenza n. 23940 del 12/10/2017 - Rv. 645828 – 01; Cass. Sez. 3 -Sentenza n. 23940 del 12/10/2017 - Rv. 645828 - 01).

Profili, tutti questi, che in realtà il ricorso non viene a dedurre e prospettare in modo specifico, semplicemente sollecitando questa Corte a procedere ad una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.

5. Ulteriormente inammissibile è il quarto motivo.

La ricorrente si limita ad affermare nel proprio atto(pag. 28) che il profilodella illegittima applicazione del D.M. 30 maggio 2002 sarebbe stato dedotto come “eccezione” nell’atto di appello , senza in alcun modo chiarire né se (ed in quale atto) il profilo medesimo fosse stato affrontato nel giudizio di primo grado(e se su di esso il Tribunale di Torino si fosse pronunciato), né se la suddetta “eccezione” costituisse oggetto di uno specifico motivo di appello.

R.G. 22886/2017- Pagina nr. 11 di 12 Il motivo di ricorso risulta quindi marcatamente irrispettoso del canone di autosufficienza, da ciò derivando l’inammissibilità dello stesso.

6. Fondato, invece, è il quinto ed ultimo motivo. [OSCURATO:SOCIETA] d’Appello di Torino, infatti, nell’accogliere il motivo di gravame relativo all’applicazione dell’art. 9, quarto comma, l. 143/1949 in materia di interessi, avrebbe dovuto pronunciarsi sulla domanda di ripetizione delle somme corrisposte dalla stessa ricorrente a seguito della decisione di primo grado.

Tale domanda, infatti, era stata formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] nel proprio atto di appello, come confermato dalla sua riproduzione nell ’ambito delle conclusioni direttamente riportate nell’epigrafe d ella decisione impugnata. [OSCURATO:SOCIETA], quindi, avrebbe dovuto verificare se l’accoglimento del motivo di gravame - eventualmente incidendo in senso riduttiv o sulla quantificazione finale delle somme spettanti a [OSCURATO:PERSONA]- non fondasse parzialmente la domanda restitutoria formulata dall’odierna ricorrente. [OSCURATO:SOCIETA] territoriale, invece, ha radicalmente omesso di pronunciarsi sul punto, da ciò risultando la fondatezza del motivo di ricorso.

7. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va accolto in relazione al solo quinto motivo, disattesi i primi quattro, e la sentenza impugnata deve essere conseguentemente cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla Corte d'Appello di Torino che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legitt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22886/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende –controricorrente – Oggetto: contratto d’opera R.G.N. 22886/2017 Ud. 16/06/2022CC R.G. 22886/2017 - Pagina nr. 2 di 12 avverso la sentenza d ella CORTE D'APPELLO TORINO n. 898/2017 depositata il 24/04/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio delgiorno 16 giugno 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] chiese ed ottenne dal Tribunale di Torino l’emissione, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], di un decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo di prestazioni professionali inerenti due incarichi: attività di progettista e direttore lavori relativamente alla messa in sicurezza e ripristino strutturale di due stabilimenti in Pavullo, danneggiati dai terremoti del 1996 e 1999, da un lato, e attività di consulente tecnico di parte nell’ambito di un procedimento civile innanzi al Tribunale di Modena, dall’altro. Proposta opposizione dalla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Torino, previa revoca del decreto ingiuntivo, condannò l’opponente al pagamento in favore dell’opposto della somma di € 252.302,31 oltre accessori. 2. Proposto appello da parte della [OSCURATO:PERSONA],la Corte d’appello di Torino, con la decisione qui impugnata, accolse il gravame limitatamente al profilo dell’applicazione dell’art. 9, quarto comma, l. 143/1949 in materia di interessi, gravando l’appellante delle spese del grado. Osservò la Corte territoriale -per quanto ancora qui rileva-che: − infondate erano le deduzioni dell’appellante in ordine alla sussistenza di un vincolo di giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale di Modena n. 5026/2010 del 12 aprile 2010, in quanto tale decisione - pur s e assunta nel contraddittorio anche di [OSCURATO:PERSONA]- aveva R.G. 22886/2017 - Pagina nr. 3 di 12 accertato la nullità del contratto di opera professionale tra la [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA] (di cui [OSCURATO:PERSONA] era legale rappresentante), mentre nei confronti dell’appellato - odierno controricorrente - si era limitata a dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale di pagamento del compenso in quanto tardivamente azionata da quest’ultimo; − la [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai concretamente contestato l’an della prete sa creditoria di [OSCURATO:PERSONA], formulando contestazioni solo in ordine al quantum; − ulteriormente, il Tribunale di Torino aveva assunto in primo grado sentenza non definitiva n. 5834/2014 con la quale - accogliendo solo in parte l’eccezione di prescrizione sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA]- aveva comunque accertato l’esistenza di un credito di [OSCURATO:PERSONA] per € 300.595,71 -proseguendo il giudizio solo per esaminare l’eccezione attorea di pagamento- senza che tale decisione venisse fatta oggetto di gravame o di riserva di gravame; − infondate erano le deduzioni circa l’esistenza di un accordo per la determinazione del compenso secondo un criterio a vacazione, in quanto la missiva del medesimo [OSCURATO:PERSONA] che regolava tale profilo, indicava chiaramente che il compenso sarebbe stato calcolato a percentuale; − irrilevanti sul punto erano le fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA] con un criterio di calcolo “su base cronologica”, proprio in quanto emesse da soggetto formalmente diverso e comunque R.G. 22886/2017 - Pagina nr. 4 di 12 inutilizzabili alla luce della pregressa statuizione del Tribunale di Modena. 3. Per la cassazione della decisione della corte torinese ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. 5. Le parti hanno depositato memorie [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso si articola in cinque motivi 1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. Lamenta il ricorso che la Corte territoriale abbia disatteso l’eccezione di vincolo di giudicato derivante dalla sentenza n. 5626/2010 del 12 aprile 2010del Tribunale di Modena, erroneamente interpretando il contenuto della medesima, ed in particolare limitandone la vincolatività ai soli rapporti tra la stessa ricorrente e la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe incorsa in errore, in quanto avrebbe omesso di considerare che i rapporti professionali dedotti dalla [OSCURATO:SOCIETA] erano i medesimi azionati da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che anche nei confronti di quest’ultimo la declaratoria di nullità pronunciata dal tribunale modeneseverrebbe a dispiegare effetti. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 279, secondo comma, n. 4 e 340 c.p.c. Il ricorso deduce la erroneità della decisione della Corte d’Appello nella parte in cui essa ha ritenuto che la sentenza non definitiva n. 5834/2014 del Tribunale di Torino avesse già accertato un credito di R.G. 22886/2017 - Pagina nr. 5 di 12 [OSCURATO:PERSONA], in quanto detta decisione si era limitata ad esaminare l’eccezione di prescrizione sollevata dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], accogliendola parzialmente. Argomenta, quindi, il ricorso che, non essendosi la sentenza non definitiva effettivamente pronunciata sull’esistenza del credito del controricorrente, nessun onere di impugnazione gravava sulla stessa [OSCURATO:PERSONA] 1.3.Con il terzo motivo si deduce: a) in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; b) in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2733 e 2734 c.c. Ciò in quanto la decisione impugnata avrebbe: 1)violato i criteri di legge di apprezzamento delle prove; 2)“commesso errore di percezione delle prove in sede di ricognizione”; 3)“reso una motivazione illogica, incoerente e contraddittoria sulla valutazione degli elementi istruttori acquisiti nel corso del processo e di quelli utilizzati ai fini della decisione”; 4)“obliterato elementi che avrebbero condotto ad una diversa decisione della lite”. Lamenta, in sintesi, la ricorrente che la Corte territoriale abbia valorizzato una missiva a firma di [OSCURATO:PERSONA] - ma su carta intestata della [OSCURATO:SOCIETA]-per affermare l’esistenza di un accordo per la liquidazione del compenso a percentuale, omettendo di utilizzare missive sempre sottoscritteda [OSCURATO:PERSONA] - nella veste dilegale rappresentate della [OSCURATO:SOCIETA]- da lle quali emergeva invece che la liquidazione del compenso sarebbe avvenuta a vacazioni. Ulteriormente, la Corte torinese avrebbe omesso di valutare altra missiva a firma di [OSCURATO:PERSONA], nella quale lo stesso R.G. 22886/2017 - Pagina nr. 6 di 12 ammetteva che il criterio di calcolo del compenso sarebbe stato quello delle vacazioni. 1.4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la Corte torinese avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione relativa al divieto di applicare all’incarico professionale per cui è causa il D.M. 30 maggio 2002, applicabile agli incarichi dei consulenti tecnici d’ufficio. 1.5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla domanda restitutoria proposta dalla ricorrente, pur avendo accolto il motivo di appello concernenteil calcolo degli interessi. 2. Il primo motivo è infondato. Premessa l’ammissibilità del motivo di ricorso - atteso che con lo stesso si deduce che il giudice di merito abbia erroneamente accertato ed interpretato il giudicato (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 17175 del 14/08/2020 (Rv. 658806 -02) e che la ri corrente risulta aver rispettato il principio di autosufficienza, riportando nel ricorso il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato (Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 17310 del 19/08/2020 (Rv. 658895 – 01; Cass. Sez. L - Sentenza n. 5508 del 08/03/2018 (Rv. 647532 -01)- va rammentato che il giudice di legittimità può direttamente accertare l'esistenza e la portata del giudicato con cognizione che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24664 del 28/11/2007 - Rv. 600071 – 01 ; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21200 del 05/10/2009 Rv. 610451 -01). Operate tali premesse, si deve tuttavia ritenere che l’esame diretto della sentenza n. 5626/2010 assunta dal Tribunale di Modena il 12 R.G. 22886/2017 - Pagina nr. 7 di 12 aprile 2010confermi la correttezza dell’interpretazione che di essa è stata data dalla Corte territoriale. La decisione del Tribunale di Modena, infatti, ha dichiarato la nullità del titolo azionato dalla società [OSCURATO:SOCIETA] verso l’odierna ricorrente , osservando che tale titolo di riferiva a prestazioni svolte dall’odierno controricorrente e che tali prestazioni si riferivano ad attività tipiche della professione protetta, da ciò desumendo anche il difetto di legittimazione attiva della stessa [OSCURATO:SOCIETA]. La stessa decisione, peraltro, preso atto della formulazione tardiva di una domanda di pagamento da parte di [OSCURATO:PERSONA], ne ha dichiarato semplicemente l’inammissibilità, in ogni caso argomentando in ordine alla riferibilità delle prestazioni proprio all’odierno controricorrente, e senza in alcun modo dichiarare nel merito la infondatezza della pretesa dell’odierno controricorrente. La valutazione della Corte torinese in ordine alla insussistenza di un giudicato opponibile a [OSCURATO:PERSONA], per essersi la sentenza del Tribunale di Modena pronunciata nel merito solo con riferimento alla [OSCURATO:SOCIETA], risulta quindi corretta in quanto basata su una condivisibile interpretazione del giudicato la cui ratio - nullità del contratti che affidano a società l’esecuzione di incarichi rientranti nell’attività del libero professionista-non risulta peraltro in alcun modo applicabile allo stesso [OSCURATO:PERSONA], essendo il medesimo, appunto, libero professionista. 3. Il secondo motivo è invece inammissibile. Viene in rilievo il principio per cui l'interpretazione del giudicato è subordinata alla riproduzione nel ricorso riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, atteso che il solo dispositivo non può essere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale (Cass. Sez. R.G. 22886/2017 - Pagina nr. 8 di 12 2 -Sentenza n. 17310 del 19/08/2020 (Rv. 658895 – 01; Cass. Sez. L -Sentenza n. 5508 del 08/03/2018 (Rv. 647532 - 01). Il ricorso, nel lamentare l’erronea interpretazione da parte della Corte d’Appello di Torino del contenuto della sentenza non definitiva n. 5834/2014 del Tribunale di Torino, non solo risulta aver omesso di produrre (non indicandola neppure nell’elenco documenti) tale ultima pronuncia -in tal modo violando il disposto di cui all’art. 366, primo comma, n. 6), c.p.c.- ma della medesima ha riprodotto solo stralci parziali, talida rendere la formulazione del motivo di ricorso del tutto incompleta e, pertanto, inammissibile. 4. Inammissibile è, altresì, il terzo motivo di ricorso. L’inammissibilità del motivo - quanto alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.-discende dal principio (enunciato da Cass. Sez. U -Sentenza n. 20867 del 30/09/2020 - Rv. 659037 - 02) per cui: • per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.; • la doglianza cir ca la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e R.G. 22886/2017 - Pagina nr. 9 di 12 diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione. Nel caso di specie, in realtà, le lagnanze contenute nel motivo di ricorso non si appuntano in concreto su alcuno di detti profili, ma si traducono in una serie di censure alla valutazione delle prove compiuta dalla Corte torinese. Dette doglianze, quindi, si pongono in conflitto con il principio enunciato da questa Corte, per cui, nel procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonchéla scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, risultando -conseguentemente-insindacabile la valutazione in base alla quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019 - Rv. 655229 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004 -Rv. 569765 - 01). Quanto alle deduzioni circa il carattere “illogico, incoerente e contraddittorio”della motivazione, la censura risulta inammissibile alla luce del principio per cui in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. -disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, R.G. 22886/2017- Pagina nr. 10 di 12 conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012- non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza della motivazione qua le requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. Sez. 3 -Sentenza n. 23940 del 12/10/2017 - Rv. 645828 – 01; Cass. Sez. 3 -Sentenza n. 23940 del 12/10/2017 - Rv. 645828 - 01). Profili, tutti questi, che in realtà il ricorso non viene a dedurre e prospettare in modo specifico, semplicemente sollecitando questa Corte a procedere ad una diversa valutazione delle risultanze istruttorie. 5. Ulteriormente inammissibile è il quarto motivo. La ricorrente si limita ad affermare nel proprio atto(pag. 28) che il profilodella illegittima applicazione del D.M. 30 maggio 2002 sarebbe stato dedotto come “eccezione” nell’atto di appello , senza in alcun modo chiarire né se (ed in quale atto) il profilo medesimo fosse stato affrontato nel giudizio di primo grado(e se su di esso il Tribunale di Torino si fosse pronunciato), né se la suddetta “eccezione” costituisse oggetto di uno specifico motivo di appello. R.G. 22886/2017- Pagina nr. 11 di 12 Il motivo di ricorso risulta quindi marcatamente irrispettoso del canone di autosufficienza, da ciò derivando l’inammissibilità dello stesso. 6. Fondato, invece, è il quinto ed ultimo motivo. [OSCURATO:SOCIETA] d’Appello di Torino, infatti, nell’accogliere il motivo di gravame relativo all’applicazione dell’art. 9, quarto comma, l. 143/1949 in materia di interessi, avrebbe dovuto pronunciarsi sulla domanda di ripetizione delle somme corrisposte dalla stessa ricorrente a seguito della decisione di primo grado. Tale domanda, infatti, era stata formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] nel proprio atto di appello, come confermato dalla sua riproduzione nell ’ambito delle conclusioni direttamente riportate nell’epigrafe d ella decisione impugnata. [OSCURATO:SOCIETA], quindi, avrebbe dovuto verificare se l’accoglimento del motivo di gravame - eventualmente incidendo in senso riduttiv o sulla quantificazione finale delle somme spettanti a [OSCURATO:PERSONA]- non fondasse parzialmente la domanda restitutoria formulata dall’odierna ricorrente. [OSCURATO:SOCIETA] territoriale, invece, ha radicalmente omesso di pronunciarsi sul punto, da ciò risultando la fondatezza del motivo di ricorso. 7. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va accolto in relazione al solo quinto motivo, disattesi i primi quattro, e la sentenza impugnata deve essere conseguentemente cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla Corte d'Appello di Torino che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legitt
Decreto Cassazione n. 22667/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris