Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07132/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2023 del TRIBUNALE di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso (convertito ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.) proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 30 L.152/1992 è inammissibile in quanto proposto da difensore non abilitato al patrocinio in cassazione al momento della presentazione; che alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2023 del TRIBUNALE di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso (convertito ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.) proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 30 L.152/1992 è inammissibile in quanto proposto da difensore non abilitato al patrocinio in cassazione al momento della presentazione; che alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 07132/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris