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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 novembre 2024

Cassazione n. 03557/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che HABABA Wahib ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Firenze, che ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Prato, in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche anche alla luce della esclusione della contestata recidiva; ritenuto che le doglianze difensive siano per un verso meramente reiterative di quanto già esaminato e motivatamente disatteso dalla Corte territoriale, e - per altro verso - manifestamente infondate, avuto riguardo anzitutto alla inconsistenza della tesi secondo cui la presenza di precedenti anche specifici (nella specie, anche una pendenza specifica recente) non potrebbe determinare l'esclusione delle attenuanti generiche, per una sorta di interpretazione "eguale e contraria" del terzo comma dell'art. 62-bis; ritenuto che ad analoghe conclusioni debba pervenirsi quanto all'ulteriore rilievo imperniato sull'esclusione della recidiva, dovendo trovare applicazione l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «l'esistenza di precedenti penali specifici può rilevare ai fini del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge anche quando il giudice, sulla base di una valutazione complessiva del fatto oggetto del giudizio e della personalità dell'imputato, esclude che la reiterazione delle condotte denoti la presenza di uno spessore criminologico tale da giustificare l'applicazione della recidiva» (Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444 - 01); ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della causa di inammissibilità P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22 novembre 2024 Il consiglr estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che HABABA Wahib ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Firenze, che ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Prato, in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche anche alla luce della esclusione della contestata recidiva; ritenuto che le doglianze difensive siano per un verso meramente reiterative di quanto già esaminato e motivatamente disatteso dalla Corte territoriale, e - per altro verso - manifestamente infondate, avuto riguardo anzitutto alla inconsistenza della tesi secondo cui la presenza di precedenti anche specifici (nella specie, anche una pendenza specifica recente) non potrebbe determinare l'esclusione delle attenuanti generiche, per una sorta di interpretazione "eguale e contraria" del terzo comma dell'art. 62-bis; ritenuto che ad analoghe conclusioni debba pervenirsi quanto all'ulteriore rilievo imperniato sull'esclusione della recidiva, dovendo trovare applicazione l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «l'esistenza di precedenti penali specifici può rilevare ai fini del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge anche quando il giudice, sulla base di una valutazione complessiva del fatto oggetto del giudizio e della personalità dell'imputato, esclude che la reiterazione delle condotte denoti la presenza di uno spessore criminologico tale da giustificare l'applicazione della recidiva» (Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444 - 01); ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della causa di inammissibilità P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 novembre 2024 Il consiglr estensore Il
Sentenza Cassazione n. 03557/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris