CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 agosto 1969
Cassazione n. 46029/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/08/1969 avverso l'ordinanza del 11/07/2023 del TRIBUNALE di SALERNO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 20/03/2024 emessa in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, il Tribunale di Salerno, accogliendo parzialmente l'appello proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Gip di quel tribunale emessa in data 18/09/2023, di rigetto di applicazione della misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui capo 11) dell'incolpazione provvisoria (corruzione in atti giudiziari ex art. 319-ter cod. pen.), applicava la misura della interdizione dalla professione per la durata di un mese. In sintesi, al Longobardi, in qualità di avvocato, era contestata la conclusione di un accordo corruttivo con [OSCURATO:PERSONA], ufficiale giudiziario in servizio presso l'UNEP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], volto ad assicurare una sollecita definizione della procedura esecutiva di rilascio di un immobile, a seguito di intimazione di convalida di sfratto, intentata dal locatario, suo assistito. Mentre il Gip aveva respinto la misura cautelare sollecitata dalla Procura per ragioni inerenti alla ritenuta insussistenza delle esigenze da cautelare, il tribunale aveva rigettato il gravame del PM in ragione della ritenuta assenza della gravità indiziaria, di contro riscontrata dal provvedimento genetico appellato. Su ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza del Tribunale del riesame era stata annullata con rinvio per una nuova valutazione del complessivo contesto indiziario, alla stregua della condotta contestata e della fattispecie astrattamente configurabile (corruzione in atto giudiziari impropria). 2. Avverso l'ordinanza emessa in sede di rinvio propone nuovamente ricorso il Longobardi sulla base di tre motivi, incentrati sul profilo motivazionale. 2.1 Con il primo motivo si contesta l'omesso approfondimento delle sollecitazioni argomentative richieste nella sentenza di annullamento con rinvio e le connesse indicazioni di principio ivi espresse. Con il secondo motivo di ricorso, la difesa censura la motivazione dell'ordinanza impugnata, laddove ha omesso di considerare gli elementi disponibili e di valutarli correttamente, al fine di qualificare il fatto in induzione indebita a dare e promettere ex art. 319-quater c.p. anziché in corruzione in atti giudiziari. Il terzo motivo censura la motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo di reiterazione del reato e, quindi, dell'attualità delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbente. La motivazione, infatti, risulta del tutto inadeguata rispetto alle indicazioni fornite nella sentenza di annullamento che evidenziava come la fattispecie non fosse stata correttamente inquadrata dal tribunale sia da un punto di vista giuridico (la gravità indiziaria era stata intesa con riferimento ad un'ipotesi di corruzione propria, nel caso non contestata), sia da un profilo di valutazione di ordine logico, con sollecitazione in sede di rinvio a rivedere le risultanze investigative, con particolare riferimento alle interlocuzioni occorse tra i protagonisti della vicenda nell'immediatezza della condotta contestata. Esaminando l'impugnazione del PM, il giudice del rinvio era, quindi, tenuto a ricostruire "a valle le ragioni della erogazione e a monte il tenore dell'accordo che ebbe a giustificarle, nell'ottica perseguita dal corruttore, coerente all'ipotesi di reato prospettata dall'accusa, erroneamente trascurata dal tribunale in sede di appello" (pag. 8 della sentenza della Cassazione).2.1. A fronte di tali precise direttive, l'ordinanza di rinvio, nel riesaminare l'appello del P.M. - dopo aver riportato il contenuto dell'ordinanza annullata, della sentenza di annullamento n. 21944/2024 pronunciata dalla Corte di Cassazione e della successiva memoria difensiva pervenuta dalla difensore del Longobardi in data 8 luglio 2024 - ha ritenuto l'appello del P.M. meritevole di parziale accoglimento, sulla base di una scarna e carente motivazione. Afferma, infatti, nei pochi periodi del paragrafo a riguardo (pag.17), che la corte di legittimità aveva reputato il ragionamento espresso dal Tribunale "non in linea con le risultanze investigative"; che non vi erano ulteriori elementi rispetto a quelli utilizzati per giustificare il precedente rigetto dell'appello del PM; che, in conformità con le indicazioni della sentenza rescindente, l'accordo corruttivo doveva essere letto anche alla luce della condotta successiva assunta dai protagonisti e del contesto investigativo, connotata da una pluralità di condotte analoghe assunte dal Sellitto; che la memoria difensiva non presentava elementi di novità. Mancano, all'evidenza, l'inquadramento giuridico della condotta (questione oggetto del secondo motivo di ricorso) e riferimenti specifici agli elementi investigativi attinenti al Longobardi, sia pure nella vicenda che lo collega all'ufficiale giudiziario Sellitto, da esaminare alla stregua dell'incolpazione provvisoria, sì che resta non intellegibile l'allineamento fra gravità indiziaria e ipotesi accusatoria. Anche le argomentazioni della difesa risultano trattate in termini del tutto generici, posto che non rileva la asserita mancanza di novità rispetto a quanto dedotto nella precedente fase cautelare, ma la verifica di quei rilievi alla luce del diverso esito dell'appello. In definitiva, l'ordinanza impugnata va nuovamente annullata per nuovo giudizio che dia adeguata motivazione delle ragioni in fatto e in diritto sottese alla decisione sull'appello cautelare del P.M. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deci