CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 maggio 2026
Cassazione n. 15593/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-Contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] srl, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25351/2023Numero sezionale 725/2026Numero di raccolta generale 15593/2026Data pubblicazione 21/05/2026Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentantepro tempore, Ufficio della Procura Repubblica presso il Tribunale Lucca edella Procura Generale della Corte d’Appello di Firenze,intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 2308/2023depositata il 14/11/2023.Uditi il sostituto procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per l’accoglimento del ricorso e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per laricorrente.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2026dal [OSCURATO:PERSONA].1 A seguito della proposizione da parte di Agenzia delle Entrate –Riscossione di istanza per l’apertura della liquidazione giudiziale, la societàApples [OSCURATO:SOCIETA] presentava ricorso per l’ammissione al concordatopreventivo con riserva ex art. 44, comma 1, d.lvo n.14 del 2019 (diseguito indicato per brevità “[OSCURATO:PERSONA]”) predisponendo poi un piano incontinuità diretta che prevedeva la formazione di sei classi ed erasupportato da una proposta di transazione fiscale e previdenziale ai sensidell’art. 88 [OSCURATO:PERSONA].1.1 La proposta di concordato otteneva il voto favorevole di n. 3 classi(classe prima, classe seconda e classe sesta), veniva votatanegativamente dalla classe quarta, mentre non votavano le classi terza equinta.Il debitore chiedeva l’omologa ex art. 112, comma 2, [OSCURATO:PERSONA].2 Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Lucca qualificava ilconcordato presentato dalla società [OSCURATO:PERSONA] srl in continuitàaziendale e riteneva che l’art. 88 comma 2-bis [OSCURATO:PERSONA] non potesse trovareNumero registro generale 25351/2023Numero sezionale 725/2026Numero di raccolta generale 15593/2026Data pubblicazione 21/05/2026applicazione a siffatta ipotesi di concordato; non ricorrendo nel caso dispecie neppure i presupposti per l’applicazione dell’art.112, comma 2,[OSCURATO:PERSONA] (non essendo stato il concordato in continuità approvato dallamaggioranza delle classi né da una classe rispetto alla quale sussistesserole condizioni di cui all’art.112, comma 2 lett. d), seconda ipotesi), i giudicidi prime cure non omologavano la procedura concorsuale minore edichiaravano l’apertura della liquidazione giudiziale della società [OSCURATO:SOCIETA]3 La Corte d’Appello di Firenze, con l’impugnata sentenza, respingeva ilreclamo proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] srl sulla base delle seguentiragioni: i) la disciplina del “cram down” fiscale di cui all’art. 88, comma 2-bis, [OSCURATO:PERSONA] non operava nel concordato in continuità aziendaleregolamentato dall’art. 112 comma 2 [OSCURATO:PERSONA], per cui non poteva ritenersiraggiunto il voto favorevole della maggioranza delle classi richiestodall’art. 112, comma 2 lett. d), prima parte, [OSCURATO:PERSONA]; ii) la classe“maltrattata” o “interessata”, abilitata ad approvare il concordato incontinuità aziendale ex art. 112 co. 2 lett. d), seconda parte, [OSCURATO:PERSONA], dovevaidentificarsi in quella dei creditori che avrebbero ricevuto maggioresoddisfazione anche parziale con l’applicazione della regola di prioritàassoluta (APR), altresì sul plusvalore di continuità e tale classe nellafattispecie era rappresentata dalla terza, quella cioè dei creditoriprevidenziali (Inps e Inail), che però aveva espresso voto negativo; iii)non era possibile ritenere che l’approvazione della proposta di concordatopotesse provenire, con riguardo alla distribuzione della plusvalenza dicontinuità, dai creditori appartenenti alla classe chirografaria, non potendogli stessi ricevere, proprio in applicazione dell’APR, un trattamento piùfavorevole; iv) non era, quindi, stato raggiunto il voto favorevole dialmeno una classe di creditori ‘interessati’ richiesto dalla seconda partedell’art. 112, comma 2, lett. d) [OSCURATO:PERSONA] in quanto l’unica classe legittimata adesprimerlo sarebbe stata la classe terza, mentre la classe prima, la classeNumero registro generale 25351/2023Numero sezionale 725/2026Numero di raccolta generale 15593/2026Data pubblicazione 21/05/2026seconda e la classe sesta non potevano qualificarsi ‘parti interessate’ aisensi di tale disposizione di legge (le prime due, cui veniva offertol’integrale pagamento dei crediti, perché sarebbero state soddisfatte perl’intero con il valore di liquidazione distribuito secondo l’’absolute priorityrule’ e non con il valore eccedente quello di liquidazione distribuitosecondo la ‘relative priority rule’, mentre l’ultima perché non era unaclasse cd. in the money).4 [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per la cassazione della sentenzaaffidato a quattro motivi, illustrati da memoria; la liquidazione giudizialeApples [OSCURATO:SOCIETA] ha svolto difese con controricorso mentre l’Agenziadelle Entrate e la Procura Generale presso la Corte d’Appello sono rimastiintimati. Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta.RAGIONI DELLA DECISIONEPremette il Collegio che, in relazione all’esito non definitivo della pronunciae dunque essenzialmente con riguardo ai limiti tradizionalmente propridelle ordinanze interlocutorie, la trattazione di tutti i motivi viene espostasegnalando, per taluni - in quanto non decisi in senso stretto - il soloconfronto di possibile non corrispondenza ovvero criticità rispetto al dirittovivente o agli orientamenti di apparente maggiore plausibilità, secondoindirizzi della giurisprudenza di legittimità; per altri motivi, la ricognizionedella possibile interpretazione delle norme italiane applicabili, fonda –come si va ad illustrare – l’esigenza di rimettere una questioneinterpretativa del diritto unionale alla Corte di Giustizia UE, cosìadempiendo all’obbligo gravante sul giudice nazionale di ultima istanza, inragione del difetto di un acte clair nel contesto della direttiva n. 1023 del2019 e di una concomitante valutazione di rilevanza. [OSCURATO:PERSONA] ritiene,perciò, che la portata del dubbio interpretativo sulla norma unionale siaNumero registro generale 25351/2023Numero sezionale 725/2026Numero di raccolta generale 15593/2026Data pubblicazione 21/05/2026assorbente rispetto all’esito complessivo della vicenda di causa, pospostoalla rimessione.1 Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 88,comma 2 bis, [OSCURATO:PERSONA], in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c., peravere la Corte d’Appello, contrariamente al vero, affermato che ladisciplina dell’approvazione forzosa della proposta, prevista dall’art. 88,comma 2 bis, [OSCURATO:PERSONA], non trovasse applicazione ai casi di “ristrutturazionetrasversale” di cui all’art. 112, comma 2, lett. d), prima parte, [OSCURATO:PERSONA].1.1 Ad avviso della ricorrente, gli argomenti di ordine letteralerappresentati dall’impugnata sentenza per giustificare la non estensibilitàdella omologa coattiva del concordato altresì al concordato in continuitànon sono decisivi: in particolare l’incipit dell’art.88 [OSCURATO:PERSONA], «fermo restandoquanto previsto, per il concordato in continuità aziendale, dall’art. 112,comma 2», è da intendersi nel senso che tale disposizione si aggiunge alladisciplina di cui all’art. 112; mentre il fatto che l’art. 88, comma 2bis, [OSCURATO:PERSONA]«nel richiamare l’art. 109 co. 1 [OSCURATO:PERSONA], fa riferimento al solo concordatoliquidatorio, laddove, ai sensi dell’art. 109 co. 5 [OSCURATO:PERSONA], il concordato incontinuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore» sigiustifica con il richiamo previsto da una norma che attiene allaomologazione del concordato e, avendo questa a oggetto le percentuali diapprovazione, sarebbe stato incoerente prevedere tale richiamo anche peril concordato in continuità, la cui omologazione può prescindere dalraggiungimento di una “percentuale” di approvazione.1.2 Per contro, secondo la ricorrente, ragioni di sistema, connaturate allaprevalenza dell’interesse concorsuale su quello erariale e al particolarefavore che il legislatore riserva alle forme di ristrutturazione erisanamento dell’impresa, depongono nel senso dell’applicazionedell’omologazione forzosa anche allo strumento della ristrutturazionetrasversale ancor prima dell’intervento del d.lvo n. 136/2024.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25351/2023Numero sezionale 725/2026Numero di raccolta generale 15593/2026Data pubblicazione 21/05/20262 Il motivo non appare corrispondere alla interpretazione ragionevolmentepropria degli istituti concorsuali evocati.2.1 La censura pone la prima questione nomofilattica e cioè se, in tema ditransazione fiscale e contributiva nell’ambito della cornice normativa delconcordato in continuità aziendale così come delineata nel testo del CCIIantecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 136/2024 (d’ora innanziindicato: “correttivo ter”), sia estensibile il meccanismo dell’omologazioneforzosa ex art. 88, comma 2bis, [OSCURATO:PERSONA] al concordato preventivo incontinuità aziendale e in particolare per integrare l’istituto dellaristrutturazione trasversale, altrimenti detta “cross-class cram down”,regolamentata dall’art. 112, comma 2, [OSCURATO:PERSONA].2.2 È opportuno tratteggiare le caratteristiche essenziali e le vicende delconcordato proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl secondo la ricostruzione offertadall’impugnata sentenza.2.3 Il piano, in continuità diretta, prevedeva l’esercizio dell’attivitàd’impresa per i 36 mesi successivi, con generazione di flussi, da destinarealla soddisfazione dei creditori, pari a € 350.000 e l’apporto di risorse daparte di terzi per € 4.000.000 (di cui € 1.500.000 per dedotti creditirisarcitori nei confronti degli amministratori).I creditori, destinatari della proposta, sono stati divisi in sei classi, cosìstrutturate: a) Classe 1: Creditori ex art. 2751 bis n.1 c.c., conpagamento al 100%; b) Classe 2: Creditori ex art. 2751 bis n. 2 e 3 c.c.,con pagamento al 100%; c) Classe 3: Creditori previdenziali (Inps e Inail)con proposta di pagamento dei crediti privilegiati pari ad € 285.670, oltreinteressi maturati, nella misura del 100% sino al valore di liquidazione edel 22% di quelli degradati a chirografo pari ad € 2.511.186,00; d) Classe4: Creditori fiscali (Erario), per € 8.492.667 con proposta di pagamentodel 22%; e) Classe 5: Creditori per [OSCURATO:PERSONA], per € 288.198, conproposta di pagamento del 20%; f) Classe 6: creditori chirografari, conproposta di pagamento del 20%.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25351/2023Numero sezionale 725/2026Numero di raccolta generale 15593/2026Data pubblicazione 21/05/20262.4 La proposta è stata votata favorevolmente dalle classi prima, secondae sesta che rappresentavano il 7,074% del totale dei crediti ed è statavotata negativamente o non votata dalle classi terza, quarta e quinta parial 92,926% del totale dei crediti [creditori previdenziali (Inps e Inail),creditori fiscali (Erario) e creditori per [OSCURATO:PERSONA]].2.5 E’ pacifico che la fattispecie è regolamentata ratione temporis dallanormativa nella formulazione “ante correttivo ter”; secondo la disposizionetransitoria di cui l’art. 56, commi 1 e 3 del d.lvo n. 136/2024 «Ilpresente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazionenella [OSCURATO:PERSONA]» ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e «Le disposizioni di cui agli articoli16, comma 6, 17, comma 1, lettera a), e 21, comma 4, [norma chesancisce la sostituzione dell’art. 88 [OSCURATO:PERSONA]] del presente decreto si applicanoalle proposte di transazione presentate successivamente alla data dellasua entrata in vigore».Il piano, contenente la proposta di transazione fiscale, è stato depositatoin data 12/12/2022, ben prima dell’entrata in vigore del correttivo ter.Trovano allora applicazione gli artt. 88 e 112 [OSCURATO:PERSONA] nella versione anterioreal correttivo ter.2.6 L’art. 88, intitolato «Trattamento dei crediti tributari e contributivi»,stabilisce, per quanto qui di interesse, al comma 1:«Fermo restandoquanto previsto per il concordato in continuità aziendale, dall’art. 112 ,comma 2, con il piano di concordato il debitore … può proporre ilpagamento, parziale o anche dilazionato dei tributi e dei relativi accessoriamministrati da agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati daglienti gestori di forme di previdenza, assistenza … se il piano ne prevede lasoddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione dellacollocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avutoriguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui qualisussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionistaindipendente...»; al comma 2: «l’attestazione del professionistaNumero registro generale 25351/2023Numero sezionale 725/2026Numero di raccolta generale 15593/2026Data pubblicazione 21/05/2026indipendente, relativamente ai crediti tributari e contributivi, ha adoggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto allaliquidazione giudiziale e, nel concordato in continuità aziendale, lasussistenza del trattamento non deteriore»; al comma 2 bis: «[OSCURATO:PERSONA] il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da partedell’amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenzao assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini delraggiungimento delle percentuali di cui all’art. 109, comma 1 e, anchesulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente,la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione e degli entigestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente onon deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria».2.7 L’istituto disciplinato dalla disposizione passata in rassegna èappellato come omologazione forzosa della proposta concordataria o“cram down” fiscale e contributivo e costituisce una delle primefondamentali e dirompenti innovazioni nell’ambito del diritto concorsuale,perché, a determinate condizioni, consente di ritenere approvata laproposta, prescindendo dal o addirittura travalicando il voto negativoespresso dal ceto creditorio erariale e previdenziale che, come emergedalla letteratura aziendalistica e giuridica, costituisce quasi sempre parterilevante e immancabile del passivo concordatario.2.8 Il “cram down” fiscale è stato introdotto, per il concordato preventivodisciplinato dal codice della crisi, dall’art. 7, comma 7, del d.lvo n.147/2020, con cui è stato ampliato l’oggetto dell’art. 48, comma 5 CCIIprevedendo l’omologazione forzosa per l’accordo di ristrutturazione e ilconcordato; l’originaria disciplina è stata poi sdoppiata e collocata, sempreper quanto concerne il concordato preventivo, nel comma 2-bis dell’art. 88del Codice della crisi dal d.lvo n. 83/2022.Posticipata dal legislatore l’entrata in vigore del codice della crisi, è statadisposta l’anticipazione dell’entrata in vigore di tali disposizioni attraversoNumero registro generale 25351/2023Numero sezionale 725/2026Numero di raccolta generale 15593/2026Data pubblicazione 21/05/2026il loro innesto nell’art. 180, comma 4, Regio Decreto 267/42 (di seguitoindicato per brevità “l. fall.”) dall’art. 3 d.l. n. 125/2020 recante misureurgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato diemergenza epidemiologica da COVID-19 nonché per l’attuazione delladirettiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.2.9 L’art. 112 [OSCURATO:PERSONA] nella sezione VI (intitolata «Omologazione delconcordato preventivo») e con riguardo al «giudizio di omologazione»,prevede al comma 1 che «Il Tribunale omologa il concordato verificati:…….f) in caso di concordato in continuità aziendale che tutte le classiabbiano votato favorevolmente….» e al comma 2 : «Nel concordato incontinuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti, il tribunale, surichiesta del debitore in caso di proposte concorrenti, omologa altresì sericorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) il valore diliquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle causelegittime di prelazione; b) il valore eccedente quello di liquidazione èdistribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzientiricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delleclassi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi digrado inferiore fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7;c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito; d) laproposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno unasia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, inmancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori chesarebbero soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime diprelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione».2.10 Il secondo comma dell’art. 112 [OSCURATO:PERSONA] segna, quindi, l’ingressonell’ordinamento concorsuale nazionale dell’istituto, noto come“ristrutturazione trasversale dei debiti” (“cross-class cram down” nel testoin lingua inglese della direttiva n. 1023/2019).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25351/2023Numero sezionale 725/2026Numero di raccolta generale 15593/2026Data pubblicazione 21/05/20262.11 Si tratta, anche in questo caso, di una innovazione radicale in quantoconsente non solo di ritenere approvata la proposta in mancanza diunanimità del voto delle classi, ma, nell’ipotesi estrema secondo lainterpretazione della giurisprudenza di merito maggioritaria confermatadalla norma chiarificatrice del correttivo ter, di poter omologare ilconcordato anche con il voto positivo di una sola classe, sovvertendo estravolgendo la regola di approvazione della proposta a maggioranza cheda sempre ha costituito uno dei cardini fondamentali della ristrutturazioneconcorsuale del debito.2.12 L’art. 112 [OSCURATO:PERSONA] è stato modificato dal d.lvo n. 83/2022, che ha infinerecepito la direttiva UE 2019/1023 del Parlamento europeo e delConsiglio del 20/6/2019, riguardante i quadri di ristrutturazionepreventiva, l’esdebitazione e le interdizioni e le misure volte adaumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza edesdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 1017/1132 (direttiva sullaristrutturazione e sull’insolvenza) (di seguito denominata “DirettivaRestructuring”).In particolare l’art. 11 della direttiva, rubricato «Ristrutturazionetrasversale dei debiti» prevede: «[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché ilpiano di ristrutturazione che non è approvato da tutte le parti interessatedi cui all'articolo 9, paragrafo 6, in ciascuna classe di voto, possa essereomologato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, su proposta deldebitore o con l'accordo del debitore, e possa diventare vincolante per leclassi di voto dissenzienti se esso soddisfa almeno le condizioni seguenti:a) è conforme all'articolo 10, paragrafi 2 e 3; b) è stato approvato: i) dallamaggioranza delle classi di voto di parti interessate, purché almeno una diesse sia una classe di creditori garantiti o abbia rango superiore alla classedei creditori non garantiti; oppure, in mancanza, ii) da almeno una delleclassi di voto di parti interessate o, se previsto dal diritto nazionale, diparti che subiscono un pregiudizio, diversa da una classe di detentori diNumero registro generale 25351/2023Numero sezionale 725/2026Numero di raccolta generale 15593/2026Data pubblicazione 21/05/2026strumenti di capitale o altra classe che, in base a una valutazione deldebitore in regime di continuità aziendale, non riceverebbe alcunpagamento né manterrebbe alcun interesse o, se previsto dal dirittonazionale, si possa ragionevolmente presumere che non riceva alcunpagamento né mantenga alcun interesse se fosse applicato il normalegrado di priorità di liquidazione a norma del diritto nazionale. c) assicurache le classi di voto dissenzienti di creditori interessati ricevano untrattamento almeno tanto favorevole quanto quello delle altre classi dellostesso rango e più favorevole di quello delle classi inferiori; e d) nessunaclasse di parti interessate può ricevere o conservare in base al piano diristrutturazione più dell'importo integrale dei crediti o interessi cherappresenta. In deroga al primo comma, gli Stati membri possono limitareil requisito di ottenere l'accordo del debitore ai casi in cui quest'ultimo èuna PMI. [OSCURATO:PERSONA] membri possono aumentare il numero minimo di classidi parti interessate, o, se previsto dal diritto nazionale, di parti chesubiscono un pregiudizio necessario per l'approvazione del piano ai sensidella lettera b), punto ii), del presente paragrafo; 2.In deroga al paragrafo1, lettera c), gli Stati membri possono prevedere che i diritti dei creditoriinteressati di una classe di voto dissenziente siano pienamente soddisfatticon mezzi uguali o equivalenti se è previsto che una classe inferiore ricevapagamenti o mantenga interessi in base al piano di ristrutturazione. GliStati membri possono mantenere o introdurre disposizioni che derogano alprimo comma, qualora queste siano necessarie per conseguire gli obiettividel piano di ristrutturazione e se il piano di ristrutturazione non pregiudicaingiustamente i diritti o gli interessi delle parti interessate».2.13 Il concordato in continuità può essere, quindi, approvato o secondola regola generale e ordinaria, con voto favorevole unanime di tutte leclassi o, in mancanza di approvazione all’unanimità, secondo il criteriosubordinato della maggioranza delle classi ricorrendo le condizioni di cuiall’art. 112 comma 2 lett. a), b), c) e d) prima parte (presenza di unaNumero registro generale 25351/2023Numero sezionale 725/2026Numero di raccolta generale 15593/2026Data pubblicazione 21/05/2026classe formata da creditori con diritto di prelazione) o, in via ancor piùgradata, secondo il parametro residuale o minoritario, concorrendo lecondizioni di cui all’art. 112 comma 2 lett. a), b) ,c) e d) seconda parte(se la proposta è approvata da almeno una classe di creditori chesarebbero meglio soddisfatti rispettando la graduazione delle causelegittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione).2.14 Le disposizioni che prevedono, per il concordato in continuità,l’approvazione all’unanimità, se non possono essere considerate di scuola,sono certamente poco frequenti, posto che in mancanza di unanimità èpossibile, a determinate condizioni, l’omologa anche con l’approvazioneperfino di una sola classe.2.15 Delineati a grandi linee gli istituti del “cram down” fiscale eprevidenziale, previsti dalla disposizione sulla transazione fiscale, nonchéla ristrutturazione trasversale prevista dall’art. 112, comma 2 lett. d),[OSCURATO:PERSONA], va verificato se gli stessi possano o meno interagire o combinarsi tradi loro o se operino su distinti e separati piani.2.16 Sul punto si registra una contrapposizione nella giurisprudenza dimerito che si è formata sulla normativa ante correttivo ter.2.17 L’orientamento contrario all’estensione dell’omologazione forzosadella transazione fiscale e contributiva al concordato in continuitàaziendale e, di conseguenza, alla ristrutturazione trasversale di cui alsecondo comma lett. d) del comma 2 dell’art. 112 [OSCURATO:PERSONA], si fonda suiseguenti argomenti (alcuni riportati nella sentenza della Corte distrettualeimpugnata): a) l’esordio dell’articolo 88, comma 1, [OSCURATO:PERSONA] con la locuzione«Fermo restando quanto previsto, per il concordato in continuitàaziendale, dall’articolo 112, comma 2», intende salvaguardare ledisposizioni presenti nella norma da ultimo citata per la ristrutturazionetrasversale dei debiti e sottrarre dalle stesse la disciplinadell’omologazione forzosa prevista dall’art. 88 così mantenendo distinti eseparati i due istituti; b) il comma 2-bis dell’art. 88 rimanda al comma 1Numero registro generale 25351/2023Numero sezionale 725/2026Numero di raccolta generale 15593/2026Data pubblicazione 21/05/2026dell’art. 109 [OSCURATO:PERSONA], il quale reca disposizioni relative alle maggioranze delsolo concordato liquidatorio, mentre le maggioranze del concordato incontinuità, che seguono regole ben diverse da quelle del concordatoliquidatorio, sono disciplinate dall’art. 109, comma 5, non menzionatodall’art. 88, comma 2 bis, che non richiama neanche l’art. 112 [OSCURATO:PERSONA],contenente norme in materia di ristrutturazione trasversale; c) l’art. 11della Direttiva, nel dettare le condizioni della ristrutturazione trasversaledei debiti, non fa mai riferimento alla possibilità di considerare un votonon espresso da un creditore, o da una classe di creditori, come un votoadesivo per effetto di una fictio iuris, ma richiede che la proposta siaapprovata dalla maggioranza delle classi o da una particolare classe(svantaggiata o interessata), dovendosene, quindi, desumere chepresupposto indefettibile della ristrutturazione trasversale dei debiti è lasussistenza di un’approvazione del piano di ristrutturazione «esplicita»,«effettiva e riferibile ad una manifestazione di volontà della classe deicreditori» (e quindi non discendente da un meccanismo legale cheequipara la mancata adesione dei creditori pubblici all’adesione); d) il“cram down” fiscale non sarebbe consentito negli accordi diristrutturazione ad efficacia estesa, in cui l’accordo è imposto anche acreditori non aderenti, perché altrimenti si produrrebbe «l’effetto diestendere l’efficacia dell’accordo non solo al creditore pubblico contrario onon aderente, ma anche a tutti gli altri creditori non aderenti»; e) lastessa relazione n.87 del Massimario della Corte di cassazione del 15settembre 2022 afferma «Non si ritiene, invece, stante la già individuataspecialità di questa norma [dell’art. 88 comma 2 bis], che i medesimieffetti del cram down, limitatamente a tributi e contributi, possano essereraggiunti attraverso la cross class cram down di cui all’art. 112 comma 2,giacché altrimenti rischierebbe di non avere senso la formulazioneconservata dell’art. 88 comma 2 bis. Del resto, la esclusività che la normain commento continua a declamare non può essere “annacquata” dalNumero registro generale 25351/2023Numero sezionale 725/2026Numero di raccolta generale 15593/2026Data pubblicazione 21/05/2026ricorso ad un istituto che la medesima norma non richiama: la stessamantiene fermo l’art. 109 comma 1, ma nessun rilievo è dato all’art. 112comma 2 che, stante la specialità della presente disposizione, appareperciò arduo ritenere possa trovare spazio rispetto ai debiti erariali, anchein via analogica».2.18 A favore del “cram down fiscale”, in aggiunta al “cross-class cramdown”, si è schierata altra parte della giurisprudenza di merito sulla basedei seguenti rilievi: i) la seconda parte del comma 2 dell’art. 88 CCIIstabilisce che l’attestazione del professionista indipendente deve avere adoggetto - anche - la convenienza del trattamento proposto con ilconcordato rispetto alla liquidazione giudiziale e, nel concordato incontinuità aziendale, la sussistenza di un trattamento non deteriorerispetto all’alternativa liquidatoria; ii) il comma 1 dell’art. 109 [OSCURATO:PERSONA],richiamato dal comma 2-bis dell’art. 88 [OSCURATO:PERSONA], a propria volta (facendonesalve le relative disposizioni), contiene un espresso richiamo al successivocomma 5, che, dal canto suo, ancora rinvia alla regola presente nell’art.112 comma 2 [OSCURATO:PERSONA] assistendosi a un sistema di rimandi idoneo agiustificare sotto il profilo letterale l’applicazione del “cram down” fiscaleanche nel concordato preventivo in continuità; iii) rilievo interpretativodecisivo del terzo correttivo al codice della crisi è che ha previstoespressamente l’estensione della omologazione forzosa fiscale anche alconcordato in continuità aziendale con il nuovo comma quarto dell’art. 88CCII; iv) la combinazione del “cram down” fiscale e previdenziale con il“cross-class cram down” previsto dall’art. 112 [OSCURATO:PERSONA] è coerente con lospirito di tutta la normativa introdotta con il Codice della Crisi, sulla basedella Direttiva, che ha disciplinato la materia nel senso di introdurrestrumenti per superare ingiustificati dinieghi da parte degli enti finanziari eprevidenziali a fronte di soluzioni di carattere transattivo non peggiorativerispetto all'alternativa liquidatoria e che consentano la salvaguardia deivalori aziendali.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25351/2023Numero sezionale 725/2026Numero di raccolta generale 15593/2026Data pubblicazione 21/05/20262.19 La Corte ritiene che sarebbe più ragionevole la prima ricostruzione,laddove non consente l’estensione dell’istituto dell’omologa forzosa,prevista dall’art. 88 [OSCURATO:PERSONA], al concordato in continuità approvato nelleforme di cui all’art. 112 comma 2 [OSCURATO:PERSONA] e avendo riguardo al regimeratione temporis applicabile.2.20 Le argomentazioni sopra passate in rassegna, a sostegno di tale tesi,si rivelano ben più solide e convincenti di quelle contrarie.In particolare la circostanza per cui l'articolo 88, comma 2, del [OSCURATO:PERSONA] fariferimento, quanto all'attestazione, anche al concordato in continuità -argomento principale della tesi a favore della estensione - non sembraavere decisivo rilievo, in ragione del fatto che la transazione fiscale econtributiva, in quanto tale, resta strumento obbligatorio per tutti iconcordati e richiede la presenza della attestazione speciale di cui all'art.88, comma 2 ed è unicamente lo strumento del cram down regolatodall'art. 88 comma 2 bis che conosce una differenziazione applicandosi alsolo concordato liquidatorio.2.21 L’art. 88, comma 2 bis, [OSCURATO:PERSONA] risulta così norma eccezionale in quantointroduce una disciplina che sovverte l’espressione di voto espresso (o nonvoto) di un creditore trasformandolo in voto favorevole, tanto che si parladi fictio iuris: ora, l’innesto del cram down fiscale nell’ambito dellaristrutturazione trasversale, istituto che a sua volta contiene unadeviazione dalla regola generale del rispetto della volontà espressa daogni creditore attraverso il voto, così da determinare un doppiomeccanismo legale e virtuale, verrebbe a produrre effetti così pervasivi edirompenti che non possono che richiedere una espressa e chiaradisciplina normativa, non potendovisi pervenire per via di interpretazioneanalogica.2.22 Manca invero la previsione dell’approvazione forzosa fiscale nelladisposizione normativa sulla ristrutturazione trasversale e il comma 2-bisdell’art. 88 richiama testualmente solo il comma 1 dell’art. 109 [OSCURATO:PERSONA], ilNumero registro generale 25351/2023Numero sezionale 725/2026Numero di raccolta generale 15593/2026Data pubblicazione 21/05/2026quale dispone in merito al concordato liquidatorio, ragion per cui non puòche prevalere il principio generale del rispetto della volontà espresso daogni creditore attraverso il voto.2.23 Né va trascurato che l’indiscriminata applicazione della sommatoriacram down fiscale - cross class cram down, in assenza di specifichedisposizioni di regolamentazione del procedimento di inserimento (che,come di seguito si vedrà, sono state introdotte solo con il correttivo ter)circa il meccanismo della sterilizzazione e/o della conversione del dissensoespresso dei creditori pubblici con l’istituto della ristrutturazionetrasversale, potrebbe portare alle conseguenze estreme della sostituzionedel voto negativo dell’Erario o dell’[OSCURATO:PERSONA] nel voto di una unicaclasse interessata.2.24 In tale evenienza, come attenta dottrina non ha mancato dirimarcare, si può profilare il rischio di approdare all’omologa di unconcordato preventivo, con creditori erariali e previdenziali, in difetto diogni consenso effettivo ed espresso da parte dell’intero ceto creditorio,che si vedrebbe così espropriato dei poteri di esprimere la propria volontàsulla proposta di soluzione della crisi finendo per snaturarsi e stravolgersiil significato del voto dei creditori quale contrappeso e limite allo stessointervento autoritativo reso dall’intervento omologatorio dell’autoritàgiudiziaria in un contesto che già sacrifica la consensualità in favore dimaggioranze o addirittura minoranze qualificate.2.25 L’interpretazione preferibile circa la non commistione tra i due istitutispeciali trova ulteriore conferma anche nel dato diacronico costituito dalfatto che il cram down fiscale è stato introdotto per la prima voltaall’interno del sistema del concordato preventivo quando non esisteva laristrutturazione dei debiti nel concordato in continuità con il criterio delrelative priority rule (di seguito “RPR”) che consente di pagare i creditoridi rango inferiore anche in assenza di pagamento integrale dei creditori dirango superiore in deroga al criterio della absolute priority rule (di seguitoNumero registro generale 25351/2023Numero sezionale 725/2026Numero di raccolta generale 15593/2026Data pubblicazione 21/05/2026“APR”), sancita nel nostro ordinamento per come - in generale e in via diprincipio - impedisce di soddisfare i crediti di rango successivo qualoranon siano integralmente soddisfatti i creditori di grado superiore.2.26 L’argomento a sostegno della tesi estensiva (cui presta adesione ilPubblico ministero nella propria requisitoria scritta) e che fa leva sulladecisività dell’intervento risolutivo del legislatore con il correttivo ter (neltesto qui non applicabile, come premesso) non sarebbe alloracondivisibile.2.27 Solo con il d.lvo n. 136/2024 è stata superata in senso positivo laquestione concernente la possibilità di omologazione forzosa dellatransazione fiscale e contributiva nel concordato in continuità.In particolare, è stato modificato il comma terzo dell’art. 88 [OSCURATO:PERSONA] che è oradedicato esclusivamente al concordato liquidatorio e stabilisce (insostanziale corrispondenza con il previgente comma 2-bis) che, in taleambito, il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesionedelle agenzie fiscali e degli enti previdenziali, quando l’adesione èdeterminante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all’art.109, comma 1, e il soddisfacimento di detti creditori è convenienterispetto alla liquidazione giudiziale.Sono invece riservate esclusivamente al concordato in continuità le normedi cui all’art. 88, comma 4, dove si stabilisce che il tribunale omologa ilconcordato anche in mancanza di adesione delle agenzie fiscali e degli entiprevidenziali, se il soddisfacimento di detti creditori risulta non deteriorerispetto all’alternativa liquidatoria. Ricorrendo questa ipotesi (cioè quelladel carattere non deteriore della proposta) – prosegue la norma – «iltribunale omologa se tale adesione [quella del Fisco o degli entiprevidenziali] è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranzadelle classi prevista, ai fini della omologazione, dal primo periodo dell’art.112, comma 2, lett. d), oppure se la stessa maggioranza è raggiuntaescludendo dal computo le classi dei creditori di cui al comma 1 [cioèNumero registro generale 25351/2023Numero sezionale 725/2026Numero di raccolta generale 15593/2026Data pubblicazione 21/05/2026quelle dei creditori pubblici]. In ogni caso, ai fini della condizione previstadall’art 112, comma 2 lett. d) nr. 1 e 2 l’adesione dei creditori pubblicideve essere espressa».2.28 Si procede, dunque, all’omologazione forzosa se l’adesione èdeterminante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi dicui all’art.112, comma 2 (cosiddetto criterio della “conversione”) o, inalternativa, se la maggioranza delle classi è raggiunta escludendo dalcomputo la classe dei creditori pubblici (cosiddetto criterio della“sterilizzazione”) ma in ogni caso, ai fini della individuazione della classefavorevole ex art. 112, lett. d) numeri 1 e 2, l’adesione deve essereespressa.2.29 La nuova normativa, dunque, ha sì consentito l’intersezione tra leregole del “cram down” fiscale e quelle del “cross-class cram down”, masolo ai fini della modalità di approvazione a maggioranza prevista dall’art.112 comma 2 lett. d) prima parte; viceversa il dissenso (o l’inerzia) delleamministrazioni finanziarie e previdenziali giammai potrà consentire laloro conversione in classi interessate (in quanto a tali fini è espressamentestabilita la regola del voto esplicito) e decisive per l’approvazione delconcordato “a minoranza” come previsto dall’art. 112 comma 2 lett. d)seconda parte.2.30 Conclusivamente, la commistione della regola del cram down conquelle della ristrutturazione trasversale è quindi solo ora predicabileladdove la mancata adesione (o il voto contrario) dei creditori pubblici siadeterminante per la formazione della maggioranza delle classiconsenzienti e, a maggior ragione, per il raggiungimento dell’unanimitàdelle stesse.2.31 Ritiene pertanto il Collegio come l’introduzione di un articolato especifico meccanismo di inserimento dell’istituto dell’adesione forzosanell’ambito della ristrutturazione trasversale starebbe proprio a significareche si è voluto intervenire per regolamentare una materia che nonNumero registro generale 25351/2023Numero sezionale 725/2026Numero di raccolta generale 15593/2026Data pubblicazione 21/05/2026prevedeva, in precedenza, alcuna forma di incrocio tra le regole di cuiall’art. 88 e quelle di cui all’art. 112 comma 2 [OSCURATO:PERSONA].2.32 Le norme del correttivo ter non svolgono, allora, alcun compito dichiarimento e interpretazione di disposizioni precedenti, ma, prendendocram down fiscale, di carattere eccezionale, al solo concordatoliquidatorio, hanno voluto fissare una nuova organizzazione della materiacon l’introduzione di una disciplina mirata a estendere il cram down fiscaleanche al concordato in continuità.2.33 Una conferma della portata innovativa, rispetto al regimeprecedente, delle disposizioni del correttivo ter, sembrerebbe altresì datadal fatto che, diversamente dalle altre norme del d.lvo n. 136/2024 -applicabili con decorrenza dal 28.09.2024 a tutte le procedure in corso pereffetto della previsione contenuta all’art. 56 - in relazione a talefattispecie, il legislatore, nel dettare disposizioni transitorie, abbiaspecificamente stabilito come la stessa norma si applichi solo alle propostedi transazione fiscale avanzate dopo l'entrata in vigore del medesimocorrettivo, ai sensi del comma 3 del richiamato articolo.2.34 Alla stregua di tali considerazioni sul motivo si imporrebbe alloral’enunciazione del seguente principio di diritto: «la disciplina dell’adesioneforzosa del voto negativo (o del non voto) dell’amministrazione finanziariae degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorieprevista, nell’ambito della “transazione fiscale”, dall’art. 88 comma 2 bisCCII, nella formulazione vigente sino all’entrata in vigore dell’art. 21 d.lvon. 136/2024, non è applicabile alle forme di approvazione del concordatoin continuità previste dall’art. 112 comma 2 [OSCURATO:PERSONA]».3 Il terzo motivo, il cui esame risulta logicamente prioritario rispetto aquello del secondo motivo, oppone violazione e/o falsa applicazione, exart. 360, comma 1 n. 3, c.p.c., dell’art. 112, comma 2, [OSCURATO:PERSONA] nonchédell’art. 11 della Direttiva UE 1023/2019: viene censurata la sentenzaNumero registro generale 25351/2023Numero sezionale 725/2026Numero di raccolta generale 15593/2026Data pubblicazione 21/05/2026della Corte d’Appello di Firenze, nella parte in cui, con riferimento al votodella classe n.6, costituita dai creditori chirografari, la cui approvazioneconsente al tribunale – nel concorso delle residue condizioni – diomologare il concordato, ha ritenuto, sempre ricorrendo al criterio nonprevisto dalla normativa nazionale e unionale della “classe maltrattata”,che la classe interessata non possa essere costituita da creditorichirografari.3.1 La ricorrente critica, inoltre, l’affermazione della Corte circa l’inidoneitàin apicibus della classe chirografaria ad assumere la veste di “classeinteressata” e quindi decisiva per l’approvazione ai sensi dell’art. 112,comma 2 lett. d) seconda parte, [OSCURATO:PERSONA] in quanto non riceverebbe mai untrattamento più favorevole di una classe inferiore dal momento che ben vipotrebbero essere classi sottostanti di postergati e soci.4 Anche tale motivo non apparirebbe meritevole accoglimento.4.1 Le censure spostano l’indagine sull’accertamento della sussistenzadelle condizioni per la forma di approvazione, in via “residuale” o“minoritaria” prevista dall’art. 112 comma 2 lett. d), seconda parte e cioèse «la proposta è approvata da almeno una classe di creditori chesarebbero soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime diprelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione».4.2 Anche sulla questione della esatta declinazione della «classe dicreditori che sarebbero soddisfatti rispettando la graduazione delle causelegittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione»si registra una divergenza nella giurisprudenza di merito.4.3 Un primo orientamento chiarisce che, alla luce dell’art. 11, paragrafo1, lett. b), ii) della [OSCURATO:PERSONA], il legislatore europeo ha intesoconsentire all’autorità giudiziaria di omologare la proposta concordatariasolo se essa sia stata approvata da almeno una classe di creditori(privilegiati), che nel concordato venga trattata in maniera deteriore, intermini di pregiudizio, rispetto all’ipotesi della liquidazione giudiziale. TaleNumero registro generale 25351/2023Numero sezionale 725/2026Numero di raccolta generale 15593/2026Data pubblicazione 21/05/2026classe deve essere diversa da una classe di creditori (chirografari), chenon riceverebbe alcun pagamento nell’ipotesi di prosecuzione dell’impresain crisi o nell’ipotesi alternativa della liquidazione giudiziale.Ne discende che, ai fini di ottenere l’omologazione ai sensi dell’art. 112,comma 2, [OSCURATO:PERSONA], deve votare favorevolmente almeno una classe dicreditori che subirebbero un pregiudizio in ambito concordatario e non, alcontrario, classi che sarebbero trattate più favorevolmente nell’ipotesiconcordataria rispetto a quella liquidatoria.Si ritiene, in definitiva, che il “cross-class cram down” sia applicabile soloalla classe di creditori privilegiati parzialmente soddisfatti che abbia votatocontro i suoi interessi (“classe maltrattata”).4.4 Tale orientamento ha subito un temperamento affermandosi il rilievodell’omologazione del concordato ove il debitore abbia ottenutol’approvazione di una classe di creditori interessata e cioè almeno di quellache, in caso di omologazione del concordato (senza quindi alcunacomparazione con l’ipotesi della liquidazione giudiziale a cui non fa cennoné la norma nazionale né quella unionale), percepirebbe meno di quantootterrebbe nell’ipotesi della distribuzione del valore nel rigoroso rispettodella graduazione anche sul surplus di continuità.Il termine di riferimento per valutare se i creditori della classe sianoconsiderati ‘svantaggiati’ o meno, non dovrebbe essere quindi – per taletesi - quello dell’alternativa della liquidazione giudiziale, ma quello dellostesso concordato preventivo in continuità aziendale con applicazione dellaregola della priorità assoluta su tutto il valore.4.5 Secondo questo indirizzo anche una classe diversa e distinta da quellaassistita da diritti di prelazione può essere decisiva per l’approvazione, invia residuale, del concordato purché essa risulti almeno parzialmentesoddisfatta rispettando il criterio della graduazione delle cause legittime diprelazione, anche sul valore eccedente quello di liquidazione.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25351/2023Numero sezionale 725/2026Numero di raccolta generale 15593/2026Data pubblicazione 21/05/20264.6 La classe di creditori chirografari potrebbe dunque, in astratto,rivestire il ruolo di “interessata” verificandosi una situazione in cui, inconcreto, la destinazione del valore eccedente la liquidazione delconcordato, secondo la regola della priorità assoluta, possa andare avantaggio di tali suoi componenti.Come sopra più volte evidenziato, la proposta di ristrutturazione nellavicenda di causa ha ottenuto il sostegno, oltre che delle classi prima eseconda, anche del raggruppamento formato esclusivamente dal cetocreditorio chirografario (classe sesta).5 L’ulteriore accertamento, di rilievo nomofilattico, che questa Corte èchiamata a compiere, su sollecitazione delle censure contenute nel terzomotivo, investe la possibilità che una classe di creditori chirografari possaqualificarsi “interessata” e però nel senso tale da consentirle da solal’approvazione del concordato secondo le regole della ristrutturazionetrasversale.5.1 La Corte distrettuale ha fornito risposta negativa a tale interrogativoaffermando che «lo stesso art. 112 co. 2 lett. d) seconda parte [OSCURATO:PERSONA],infatti, nello stabilire che, con riferimento al valore eccedente quello diliquidazione debba essere rispettata la graduazione delle cause legittimedi prelazione, affinché la proposta possa essere approvata da almeno unaclasse di creditori che, in tal caso, sarebbero almeno parzialmentesoddisfatti, non può che fare riferimento ai creditori di rango superiore, tracui non vanno considerati quelli che sarebbero integralmente soddisfatti».Si legge ancora nell’impugnata sentenza: «Non è dato, quindi, ritenereche l’approvazione della proposta di concordato dovrebbe provenire, conriguardo alla distribuzione della plusvalenza di continuità, dai creditoriappartenenti alla classe chirografaria, non potendo gli stessi ricevere,proprio in applicazione dell’APR, un trattamento più favorevole “rispetto aquello delle classi di grado inferiore”, per il fatto che non esiste una classeinferiore alla loro e non potendo, sotto tale profilo, essere, quindi,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25351/2023Numero sezionale 725/2026Numero di raccolta generale 15593/2026Data pubblicazione 21/05/2026considerati creditori “maltrattati” neppure nell’alternativa liquidatoria,essendo creditori out of the money».5.2 Le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di seconde cure sembranocoerenti, innanzitutto ed ancora con riguardo al diritto nazionale, per leragioni che si vanno ad esporre.5.3 Il più volte citato art. 112, comma 2 lett. d) [OSCURATO:PERSONA] individua la classedei creditori “interessati” in quella formata da creditori «che sarebberoalmeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle causelegittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione».5.4 Nella giurisprudenza di merito formatasi ante correttivo ter si sonofronteggiati due orientamenti: il primo sostiene che è sufficiente che sitratti di creditori interessati (cosiddetti “in the money”), ossia creditoridestinati, nella simulazione distributiva alternativa, ad essere almenoparzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittimedi prelazione sul valore eccedente quello di liquidazione (cioè applicando laregola della priorità assoluta) potendo gli stessi essere anche favoritidall’applicazione della regola della priorità relativa che pregiudica gliinteressi delle classi superiori; il secondo richiede che la classe sia anchesvantaggiata o maltrattata ossia che i creditori ricevano dalla proposta diristrutturazione, applicando le regole della priorità relativa, un trattamentodeteriore rispetto a quello loro riservato laddove, sulla scorta dellasimulazione alternativa, fosse applicata la regola della priorità assoluta sututto il valore.5.5 Tale questione, per quanto descritto, esula invero dal perimetrotematico posto allo scrutinio di questa Corte che riguarda, come sopraevidenziato, la problematica della decisività per l’omologazione delconcordato secondo le regole della ristrutturazione trasversale del solovoto di una o più classi di chirografari.5.6 La richiesta avanzata dalla ricorrente, in via subordinata e dunquesotto il profilo della coerenza eurounitaria dell’assetto italiano di cui si èNumero registro generale 25351/2023Numero sezionale 725/2026Numero di raccolta generale 15593/2026Data pubblicazione 21/05/2026dato conto in applicazione, cioè la remissione alla Corte di Giustiziadell’Unione Europea «perché chiarisca se per “parti che hanno subito unpregiudizio” (“impaired parties”) debbano intendersi i creditori che vedonoincisi i loro diritti dal concordato … oppure i creditori che si vedonodi liquidazione venisse distribuito secondo la graduazione», va disattesa inquanto la questione sottostante al quesito è priva di rilievo ai fini deldecidere.5.7 Ciò premesso e in punto di interpretazione della norma domestica, varilevato che invero la disposizione sopra trascritta innanzitutto contiene lospecifico riferimento al rispetto della «graduazione delle cause legittime diprelazione».5.8 Si tratta di una terminologia che ha un ben preciso significato tecnico-giuridico nell’ordinamento nazionale della responsabilità patrimoniale nelleobbligazioni e trova specifica e analitica regolamentazione nelledisposizioni del codice civile agli artt. 2740, 2741, comma 1 secondaparte, 2777 e seguenti e nella normativa speciale che ha introdottosempre più numerose e nuove cause legittime di prelazione.L’ordine dei privilegi è basato sulle cause del credito e non segue né ilcriterio proporzionale né quello cronologico; un credito privilegiato prevalesu un credito privilegiato di grado inferiore il quale potrà esseresoddisfatto solo nel caso di integrale capienza del credito di rangosuperiore.È la regola, ormai nota con la formula “absolute priority rule”, che nelconcordato preventivo regolamentato dalla legge fallimentare trovava ilproprio caposaldo nella disposizione di cui all’art.160, comma 2 l.fall. atenore del quale «il trattamento stabilito per ciascuna classe non puòavere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione».5.9 Si è avuto modo di chiarire che tale rigida regola di ripartizione, apartire dall’entrata in vigore del d.lvo n. 83/2022, che ha novellato gli artt.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25351/2023Numero sezionale 725/2026Numero di raccolta generale 15593/2026Data pubblicazione 21/05/202684 e 112 [OSCURATO:PERSONA], ha subito una deroga con riferimento al valore eccedente ilpatrimonio (o plusvalore da continuità) che può essere distribuito secondoil criterio della priorità relativa (“relative priority rule”) e cioè mediante ilpagamento dei creditori privilegiati di rango inferiore anche in assenza diun pagamento integrale dei creditori di grado superiore, purché questiultimi ricevano un trattamento più favorevole rispetto ai primi.Il comma 7 dell’art. 84 [OSCURATO:PERSONA] prevede l’esonero dall’ambito di applicazionedella “relative priority rule”, a vantaggio dei diritti dei lavoratori cheusufruiscono dell’indiscriminata applicazione della “absolute priority rule”,ciò in linea con l’art. 13 della Direttiva, per il quale nessun nuovointervento normativo su detti diritti può comportare una riduzione dellegaranzie e del livello di tutela già in essere nel singolo ordinamentointerno.5.10 Da tale sistema di graduazione, come visto divenuto meno rigido chein passato, almeno con riguardo al valore generato dal piano e riservato aicreditori muniti di privilegio, sono emarginati i creditori chirografari.La categoria dei creditori chirografari non è infatti strutturata al propriointerno secondo un ordine gerarchico e il criterio comune di ripartorisponde alla logica della proporzionalità secondo le regole ordinarie della“par condicio creditorum” ai sensi 2741 cod.civ., comma 1, prima parte.5.11 È pur vero quanto sostiene la ricorrente - a confutazionedell’affermazione della Corte distrettuale secondo la quale in astratto nonvi sarebbero mai classi di grado inferiore a quella chirografaria - che benvi potrebbero essere classi di postergati o soci che vengono soddisfattidopo i creditori chirografari.Si tratta di categorie di creditori contemplate, insieme ai creditoriprededucibili e ai creditori privilegiati, nell’ordine di distribuzione, descrittodall’art. 221 [OSCURATO:PERSONA], delle somme realizzate dal curatore nel corso dellaliquidazione giudiziale e che rimangono, tuttavia, estranee alraggruppamento dei «creditori ammessi con prelazione sulle coseNumero registro generale 25351/2023Numero sezionale 725/2026Numero di raccolta generale 15593/2026Data pubblicazione 21/05/2026vendute», e dunque non certo individuati «secondo l’ordine assegnatodalla legge» (comma 1 lett. b), che si riferisce invece ai creditori concausa di prelazione; già la categoria dei creditori chirografari (sub lett. c)in questo senso è residuale nell’ordine di distribuzione ed estranea alsistema delle priorità di trattamento, posto che viene soddisfatta, invero,esaurita l’intera graduatoria dei creditori privilegiati, senza distinzione digrado, vale a dire «in proporzione dell’ammontare del credito per cuiciascuno di essi sia stato ammesso» (comma 1 lett. c).5.12 In favore della ricostruzione esegetica secondo la quale la classe chesostiene la ristrutturazione trasversale non può che individuarsi in quellaformata dai privilegiati milita l’ulteriore elemento costituito dalcollegamento tra la prima e la seconda parte dell’art. 112, comma 2 lett.d) [OSCURATO:PERSONA] (ratione temporis vigente) e dall’interpretazione logico-sistematicadell’intera disposizione normativa.5.13 Come più volte ricordato, il primo capoverso della norma richiede,quale condizione dell’approvazione a maggioranza, che tra esse laproposta sia stata così votata da almeno «una … formata da creditorititolari di diritti di prelazione». Ed ogni riferimento al rispetto, almenonella versione di diritto domestico della successiva ipotesi della minoranzadeterminante (ospitata nel prosieguo della stessa lettera d), della«graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valoreeccedente quello di liquidazione» già sul piano testuale impone, in unainterpretazione che non sia antiletterale, di escludere da essa lacontemplazione dei creditori chirografari. Per questi ultimi,manifestamente, nemmeno è possibile ipotizzare un’aspettativa didistribuzione appunto fondata sull’applicazione delle cause di prelazione,cui quei creditori sono estranei per statuto, con conseguenteinapplicabilità della citata simulazione di trattamento.5.14 Oltretutto appare irragionevole che mentre nell’omologazione delconcordato con approvazione della proposta a maggioranza delle classi,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25351/2023Numero sezionale 725/2026Numero di raccolta generale 15593/2026Data pubblicazione 21/05/2026quest’ultima debba includerne almeno una di creditori privilegiati, sipossa invece prescindere dal voto dei creditori privilegiati nell’ipotesi diomologa ottenuta attraverso il sostegno minimo di un'unica classe;modalità estrema, che in maniera ancor più marcata si discosta dalprincipio del consenso dei creditori e, per tale motivo, dovrebbe esserecircondata da più incisivi contrappesi.5.15 Se si optasse per la soluzione opposta a quella seguita dalla Corted’Appello, si produrrebbe il singolare ed incongruente effetto secondo cuiuna proposta di ristrutturazione non può essere omologata se approvata amaggioranza delle classi ma in mancanza, tra esse, di una classe contitolari di diritti di prelazione (lettera d) prima ipotesi) e dunque compostasolo da creditori chirografari e pur tuttavia potrebbe essere omologata conil sostegno di una sola classe chirografaria interessata (secondo laprospettata lettura della seconda ipotesi della medesima lettera d).5.16 Dalle considerazioni qui svolte potrebbe allora derivare il seguenteprincipio: «per poter addivenire all’omologa del concordato con lemodalità di approvazione non a maggioranza delle classi, di cui all’art.112 , comma 2 lett. d) , seconda parte, [OSCURATO:PERSONA], nella formulazione anterioreall’entrata in vigore del d.lvo n. 136/2024, è necessario che almeno unaclasse o l’unica classe che ha espresso il sostegno al concordato siaformata da creditori muniti di privilegio, cui sia stato offerto un pagamentonon integrale del credito e che sarebbero parzialmente soddisfattirispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sulvalore eccedente quello di liquidazione».6 Infine, un’ultima chiosa merita, sempre con riferimento al votofavorevole della classe sesta, il passaggio argomentativo del terzo motivocon il quale il ricorrente segnala che «è errato che il test di capienza, dicui in realtà qui riferisce la Corte, debba essere condotto escludendo lac.d. finanza esterna dato che, da un lato, essa è – pacificamente –[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25351/2023Numero sezionale 725/2026Numero di raccolta generale 15593/2026Data pubblicazione 21/05/2026riferibile a mezzi necessari a coprire l’azione di responsabilità, dall’altro laproposta è unitaria, ed è su quella che i creditori si esprimono».6.1 Risulta dalla sentenza e dallo stesso ricorso per cassazione che il pianoconcordatario è sostenuto da un apporto di finanza da parte di terzi per €4.000.000 (di cui € 1.500.000 riconducibili al titolo ex art. 87, comma 1lett. h [OSCURATO:PERSONA], e quindi a risorse interne alla società, quali crediti risarcitorinei confronti degli amministratori, e il resto - € 2.500.000 – a pura finanzaesterna).6.2 Ciò premesso, la Corte d’Appello, con accertamento in fatto noncontestato, ha verificato che l’ultima classe della graduatoria dei creditoriprivilegiati presenti nel concordato, che in una simulazione alternativa delvalore di distribuzione del valore derivante dal piano concordatarioavrebbe ottenuto il soddisfacimento parziale sul valore eccedente laliquidazione (€ 350.000), di importo superiore a quanto offerto dallaproposta di ristrutturazione (€ 329.303), è la classe terza (costituita daicrediti previdenziali) con la conseguenza che le classi di grado inferiore ela classe chirografaria non avrebbero potuto aspirare ad alcunadistribuzione sulla scorta dell’APR.6.3 Ne consegue che, come premesso, la classe sesta è “out of themoney” non solo in quanto formata dai creditori chirografari e nellacondizione descritta ma anche perché i creditori di quel raggruppamentonulla avrebbero ottenuto dalla distribuzione, come conferma il fatto che laricorrente per invocare il contrario – una distribuzione alla classe deichirografari di una parte del surplus derivante dalla continuità - arriva adaffermare che l’apporto di finanza esterna entri a far parte del valoreeccedente la liquidazione.6.4 Si tratta di una ricostruzione, avvalorata da una dottrina egiurisprudenza di merito minoritaria, che non sembra condivisibile, per leragioni che di seguito si vanno ad esporre.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25351/2023Numero sezionale 725/2026Numero di raccolta generale 15593/2026Data pubblicazione 21/05/20266.5 Per finanza esterna deve intendersi un apporto esterno, neutrale e “afondo perduto” spesso proveniente (come nel caso di specie) da soci o daterzi finanziatori.Il codice della crisi definisce “esterne” «le risorse apportate a qualunquetitolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione,di cui il piano prevede la diretta destinazione a vantaggio dei creditoriconcorsuali»6.6 Nella vigenza della legge fallimentare, quando valeva la sola regoladistributiva della priorità assoluta (che trovava il proprio fondamentonormativo nell’art. 160 comma 2, secondo capoverso l.fall.: «iltrattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterarel’ordine delle cause legittime di prelazione») questa Corte hacostantemente affermato il principio secondo il quale «l’apporto del terzosi sottrae al divieto di alterazione della graduazione dei crediti privilegiatisolo allorché risulti neutrale rispetto allo stato patrimoniale della società,non comportando né un incremento dell’attivo patrimoniale della societàdebitrice, sul quale i crediti privilegiati dovrebbero in ogni caso esserecollocati secondo il loro grado, né un aggravio del passivo della medesima,con il riconoscimento di ragioni di credito a favore del terzo,indipendentemente dalla circostanza che tale credito sia stato postergatoo no» (Cass. n. 9373/2012, oltre anche a Cass. n. 12864/2019 e13391/2019).E’ stato per converso precisato che, nel caso di concordato con continuitàaziendale ex art. 186bis l. fall., l’eventuale surplus finanziario, quale peròdeterminato dalla prosecuzione utile dell’attività d’impresa, è da intendersiquale mero incremento di valore dei fattori produttivi aziendali, rientrandonell’oggetto della garanzia generica del credito prevista dall’art. 2740 cod.civ., con la conseguenza che esso non è perciò liberamente distribuibiledal debitore, ma soggiace al divieto di alterazione delle cause legittime diprelazione (cfr. Cass. n. 22169/2024 e 22474/2024).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25351/2023Numero sezionale 725/2026Numero di raccolta generale 15593/2026Data pubblicazione 21/05/20266.7 Come più volte messo in risalto, l’art. 84 comma 6 [OSCURATO:PERSONA] distingue nelpatrimonio del debitore tra valore di liquidazione, che va distribuito inbase alla regola della priorità assoluta (il pregresso “ordine delle cause diprelazione”) e “valore eccedente quello di liquidazione, che può essereripartito seguendo la priorità relativa.6.8 Si è, altresì, evidenziato che la classe interessata, che consente laristrutturazione trasversale con l’approvazione non a maggioranza delleclassi, è individuata in quella che verrebbe soddisfatta in tutto o in partequalora si applicasse l’ordine delle cause legittime di prelazione anche sulvalore eccedente quello di liquidazione.6.9 Orbene, non vi è alcun dato normativo o elemento sistematico cheautorizzi a ritenere che anche prima dell’entrata in vigore del correttivoter, il valore eccedente quello di liquidazione potesse ricomprendere nonsolo le risorse prospettiche di matrice endogena ma anche apporti difinanza di formazione esogena.6.10 L’unica norma che menzionava espressamente le risorse esterne eral’art. 84, comma 4 [OSCURATO:PERSONA] (lasciato immutato dall’intervento correttivo del2024), in tema di concordato liquidatorio che contiene l’espressaspecificazione della loro libera allocazione, in deroga agli artt. 2740 e 2741cod. civ., in consonanza con l’indirizzo giurisprudenziale di cui sopra si èdato conto.6.11 Con il correttivo ter le risorse esterne trovano menzione anche nelconcordato in continuità aziendale e vengono sottratte all’operatività delleregole distributive dettate sia per il valore di liquidazione sia per il valoreeccedente il valore di liquidazione.6.12 Al comma 6 dell’art. 84 [OSCURATO:PERSONA], che continua ad imporre che il valore diliquidazione sia distribuito secondo la regola della priorità assoluta e aconsentire che il valore di liquidazione eccedente sia distribuitoquantomeno secondo la regola della priorità relativa, è stata infattiaggiunta l’espressa disposizione per cui «le risorse esterne possono essereNumero registro generale 25351/2023Numero sezionale 725/2026Numero di raccolta generale 15593/2026Data pubblicazione 21/05/2026distribuite in deroga alle disposizioni di cui al primo e secondo periodo delpresente comma».6.13 L’intervento chiarificatore del correttivo ter è utilizzabile come criteriointerpretativo degli istituti della legge fallimentare ove ricorre, come nellospecifico segmento considerato, un ambito di continuità tra il regimevigente e quello futuro (cfr. Cass. Sez. U, 12476/2020, 8504/2021,35954/2021 e 42093/2021).E, nel caso di specie, la continuità è abbastanza evidente sol che siconsideri che la norma stabilisce regole distributive per la finanza esterna- allocabile liberamente, senza dunque applicazione di alcun criterio digraduazione dei crediti - che erano già previste dalla previgente disciplinadel codice della crisi (pur se limitata al concordato liquidatorio) e, primaancora, erano state enucleate dalla costante giurisprudenza di questaCorte.7 Ne deriva che, secondo tale ricostruzione, si imporrebbe l’enunciazionedel seguente principio di diritto: «nel concordato in continuità, anche nelregime anteriore all’entrata in vigore del d.lvo n. 136 del 2024, l’apportodi finanza esterna, in quanto non generato dalla prosecuzione utile in sédell’attività d’impresa, è liberamente distribuibile in deroga alledisposizioni di all’art. 84, comma 6, [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che essonon è ricompreso nel valore eccedente la liquidazione ai finidell’individuazione della classe che, beneficiandone, ha espresso ilsostegno del concordato ai sensi dell’art. 112, comma 2 lett. d), secondaparte, [OSCURATO:PERSONA]».8 L’accertata inidoneità della classe sesta, composta dai chirografari, digarantire il sostegno minimo al concordato, in quanto beneficiata dal pianodi ristrutturazione esclusivamente grazie all’apporto di finanza esterna,che non fa parte né del valore di liquidazione né di quello eccedente talevalore, costituirebbe allora ragione giustificatrice da sé sola idonea asorreggere un possibile rigetto terzo del motivo.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25351/2023Numero sezionale 725/2026Numero di raccolta generale 15593/2026Data pubblicazione 21/05/20268.1 Tale esito rende irrilevante, in quanto non strettamente necessaria aifini della soluzione della controversia, la proposizione della questionepregiudiziale (peraltro non sollevata in questi termini dal ricorrente) dellavalutazione della compatibilità della norma nazionale di cui all’art. 112,comma 2 lett. d) [OSCURATO:PERSONA] - secondo l’interpretazione per cui, come sopraipotizzato, solo una classe composta da creditori muniti di privilegio puògarantire il “sostegno minimo” necessario ad ottenere l’omologa “aminoranza“ del concordato - con le disposizioni della Direttiva n.1023/2019 e segnatamente con l’art. 11, paragrafo 1 lettera b), puntoii) a tenore del quale la proposta deve essere approvata da «almeno unadelle classi di voto di parti interessate o, se previsto dal diritto nazionale,di parti che subiscono un pregiudizio, diversa da una classe di detentori distrumenti di capitale o altra classe che, in base a una valutazione deldebitore in regime di continuità aziendale, non riceverebbe alcunpagamento né manterrebbe alcun interesse o, se previsto dal dirittonazionale, si possa ragionevolmente presumere che non riceva alcunpagamento né mantenga alcun interesse se fosse applicato il normalegrado di priorità di liquidazione a norma del diritto nazionale».8.2 Invero, come affermato da questa Corte (cfr. Cass. S.U. n. 10107 del2021), «ancorché secondo una giurisprudenza consolidata, le domande invia pregiudiziale godono di una presunzione di rilevanza, il rinviopregiudiziale preceduto dalla evidenziazione delle ragioni di inammissibilitàdel ricorso in questa sede proposto equivarrebbe ad una esplicitazione daparte del giudice a quo dell'assenza della rilevanza, che legittimerebbequindi la Corte di Giustizia a disattendere la richiesta stessa (in tal sensosi rileva che, secondo una giurisprudenza costante, la ratio del rinviopregiudiziale non consiste nell'esprimere pareri consultivi su questionigeneriche o ipotetiche, ma risponde all'esigenza di dirimereconcretamente una controversia - sentenza [CGUE] del 28 marzo 2017,Rosneft, C-72/15, punto 194 e giurisprudenza citata; sentenze del 16Numero registro generale 25351/2023Numero sezionale 725/2026Numero di raccolta generale 15593/2026Data pubblicazione 21/05/2026dicembre 1981, Foglia, 244/80, punto 18, e del 12 giugno 2008, GourmetClassic, C-458/06, punto 26)» (oltre a Cass. S.U. n.1058 del 2026, sullaassenza di rilevanza e, ancora, CGUE in causa C-389/22).9 Il secondo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360,comma 1 n. 3, c.p.c., dell’art. 112, comma 2, [OSCURATO:PERSONA] nonché dell’art. 11della Direttiva UE n. 1023/2019, costituente vincolo all’interpretazione delgiudice nazionale, per aver errato la Corte nel non riconoscere a ciascunadelle tre classi favorevoli all’approvazione del concordato la capacità diconsentire l’approvazione forzosa del concordato ex art. 112 comma 2lett. d) seconda parte [OSCURATO:PERSONA].9.1 La ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto affermato dallaCorte, le classi prima e seconda erano da considerare “parte interessata”al concordato, con conseguente rilevanza del loro voto favorevole ai finidell’integrazione del presupposto ex art. 112 comma 2 lett. d) secondaparte [OSCURATO:PERSONA]. Ciò in quanto le stesse erano “incise” dal concordato, nellamisura in cui il piano ne prevedeva il soddisfacimento dilazionato oltre itermini di legge. La conferma del cd. interessamento al concordato di taliclassi si traeva dalla loro ammissione al voto.9.2 Deduce, altresì, [OSCURATO:PERSONA] srl che l’ulteriore requisito, ritenutonecessario dalla Corte ai fini della rilevanza del voto favorevole nellaristrutturazione trasversale, cioè il pregiudizio della classe votante, nontrova fondamento nella lettera della norma nazionale, né è conformeall’art. 11 della Direttiva n. 1023/2019.9.3 La Corte d’Appello fiorentina ha escluso che si possa discorrere diclasse interessata, con riferimento alle classi prima e seconda, in quantoformate da creditori muniti di privilegio ex art. 2751 bis n.1 c.c. (la prima)e 2751 bis n. 2 c.c. (la seconda), ai quali era riservato in realtà l’integralepagamento, sia pur entro un termine superiore a giorni centottanta,ragion per cui i creditori di tali raggruppamenti (lavoratori, dipendenti eprofessionisti) sono stati ammessi al voto.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25351/2023Numero sezionale 725/2026Numero di raccolta generale 15593/2026Data pubblicazione 21/05/20269.4 La decisione dei giudici di merito, con riguardo alla soluzioneorganizzativa relativa all’ammissione al voto, appare corretta, in quanto ilpiano di ristrutturazione non incide affatto sulle classi dei privilegiati primae seconda, essendo previsto che i creditori che formano taliraggruppamenti vengano soddisfatti integralmente nel pieno rispettodell’APR.9.5 Premesso che il termine di comparazione rispetto a quanto vieneofferto dal debitore attraverso la ristrutturazione non è quindi solo con ilvalore di liquidazione (distribuito secondo il criterio della priorità assoluta)ma anche con il valore eccedente quello di liquidazione (applicando ilcriterio della priorità relativa), i menzionati creditori della prima e secondaclasse non ottengono dalla ristrutturazione, nel rispetto della regola della“priorità relativa” (RPR), alcun trattamento più sfavorevole rispetto aquello che, in uno scenario alternativo, conseguirebbero da unadistribuzione del valore eccedente quello di liquidazione secondo la “regoladella priorità assoluta” (APR).In altre parole, l’interesse al piano sussisterebbe, quindi, ove tali classiprivilegiate, in una distribuzione del valore eccedente quello di liquidazionesecondo la regola dell’APR, ottenessero un trattamento più favorevolerispetto a quello conseguito, nella concreta fattispecie e proposta, dalpiano concordatario facendo applicazione della regola della “RelativePriority Rule”.L’individuazione della classe di creditori “interessati” richiede invero,secondo il Collegio, una simulazione (o una formulazione di scenarioipotetico) di distribuzione del valore del piano concordatario alternativarispetto a quella effettivamente offerta nella proposta, ma basatasull’applicazione della regola della priorità assoluta sia sul valore diliquidazione, sia sul valore eccedente quello di liquidazione.9.6 Orbene, siffatta simulazione, per l’eventuale individuazione dellanatura di “classe interessata” delle classi prima e seconda, di distribuzioneNumero registro generale 25351/2023Numero sezionale 725/2026Numero di raccolta generale 15593/2026Data pubblicazione 21/05/2026del valore del piano concordatario alternativa rispetto a quella offerta nellaproposta, è stata effettata dalla Corte territoriale. Essa, con accertamentoin fatto, sulla scorta della relazione del commissario giudiziale, nonoggetto di contestazione, ha verificato che solo la classe terza (costituitada enti previdenziali), che ha votato negativamente, veniva soddisfattadal piano di ristrutturazione per un valore inferiore a quello ottenutorispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sulvalore eccedente quello di liquidazione; mentre le classi prima e seconda,alle quali è stato offerto – come detto – l’integrale pagamento del credito,già venivano pienamente soddisfatte attraverso il valore di liquidazione(distribuito secondo le regole dell’APR) e non attraverso il valoreeccedente quello di liquidazione (distribuito secondo le regole dell’RPR).9.7 Una conferma che la proposta del piano di ristrutturazione, con ilpagamento per l’intero della classe dei creditori privilegiati, rende taleclasse “non interessata”, viene offerta dall’inciso aggiunto dal correttivoter dove si chiarisce che il sostegno minimo al concordato deve provenireda una classe di creditori «ai quali è offerto un importo non integrale deldebito».Ed in questo senso sembra andare anche la Relazione illustrativa al D.lvon. 136/2024, nel punto in cui «si chiarisce dunque che la ristrutturazionetrasversale è possibile se la proposta è approvata da una classe dicreditori non integralmente soddisfatti con la stessa proposta che, in casodi soddisfazione secondo l’ordine delle cause legittime di prelazione (APR),avrebbero trovato soddisfazione anche sul valore che eccede quello diliquidazione. La direttiva, infatti, consente l’omologazione conristrutturazione trasversale (articolo 11, paragrafo 1, lettera b), sub ii)anche in caso di approvazione da parte di una sola classe di creditoripurché si tratti di creditori che ricevono, dalla proposta, una parzialesoddisfazione delle proprie ragioni (cioè che, secondo la disposizioneeuropea appena citata ‘subiscono un pregiudizio’) e che in caso diNumero registro generale 25351/2023Numero sezionale 725/2026Numero di raccolta generale 15593/2026Data pubblicazione 21/05/2026applicazione della priorità assoluta avrebbero comunque ricevuto unpagamento. In altre parole, il creditore in questione, che vede il propriocredito decurtato dalla proposta di concordato, deve aver votatofavorevolmente nonostante avesse interesse alla completa applicazionedella priorità assoluta».10 Orbene, come più volte precisato, il piano di cui alla vicenda di causaprevedeva il soddisfacimento delle classi dei creditori privilegiati prima eseconda senza alcuna decurtazione ma con tempistica di pagamentosuperiore al termine di 180 giorni (i creditori della classe prima e secondavengono pagati entro il termine di mesi 36).10.1 Sul punto, è noto che, come si desume dalla lettura dell’art. 109,comma 5, [OSCURATO:PERSONA], i creditori privilegiati pagati nel termine superiore ai 180giorni dalla omologazione del concordato, al pari dei privilegiati soddisfattiparzialmente o che rinunciano al privilegio, hanno diritto di voto perl’intero ammontare del credito, indipendentemente dalla lunghezza delladilazione, dall’eventuale riconoscimento degli interessi compensativi odalla prova del danno subito per il ritardo. E difatti questa è stata lamodalità di partecipazione al concordato disposta dal tribunale edeffettivamente applicata, con il voto esercitato a favore, dai citati creditori.10.2 La ricorrente, proprio facendo leva su tale innovazione normativa,sostiene che «il creditore integralmente soddisfatto è suscettibile di essere“parte interessata” perché “inciso” dal piano (venendo ammesso al voto),qualora se ne preveda la dilazione oltre il termine rilevante ai sensi dilegge. Esiste infatti una corrispondenza biunivoca, sia nella legge italiana,sia nella direttiva, fra classe votante e classe interessata. Non esiste unaclasse non interessata che voti, né una classe votante che non siainteressata. Dunque delle due l’una: o il creditore non vota, o se vota è“interessato”. Tertium non datur».L’assunto, se esaminato nella sua assolutezza, non sembra condivisibile.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25351/2023Numero sezionale 725/2026Numero di raccolta generale 15593/2026Data pubblicazione 21/05/202610.3 Il riconoscimento del diritto di voto anche ai creditori privilegiatiintegralmente soddisfatti ma con dilazione di pagamento attribuisce lorocertamente un interesse idoneo a decidere le sorti del concordatomediante la manifestazione del consenso o del dissenso, ma, in assenzadella benché minima falcidia del loro credito, tale coinvolgimento non sitraduce, in caso di voto favorevole e in ogni caso di dilazione satisfattiva,nel sostegno al debitore di tale intensità da renderlo rilevante ai fini dellaomologazione nel caso di ristrutturazione trasversale.A voler seguire la tesi della ricorrente si giungerebbe alla irragionevoleconclusione di ritenere che qualsiasi classe “votante” potrebbe, per ciòsolo, assicurare l’omologa forzosa, quando invece vi sono classi, comequella formata da creditori chirografari o da privilegiati soddisfattiintegralmente, che, pur essendo “votanti” (questi ultimi in quantodilazionati) non possono offrire il sostegno minimo: i primi, perché out ofthe money, i secondi in quanto non incisi dalla proposta diristrutturazione.10.4 L’art. 112, comma 2 lett. d) [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe quindi essere interpretatonel senso che la classe privilegiata, cui viene offerto l’integrale pagamentodalla proposta di concordato, non assume la qualità di “classeinteressata”, ai fini dell’approvazione del concordato preventivo con lemodalità “a minoranza”. Ciò, più sicuramente se il pagamento vieneprospettato entro un tempo tecnico della sua organizzazione (secondo lalegge italiana: 180 giorni) ma, per quanto detto, anche se esso siaprogettato oltre il termine di giorni 180 dall’omologa del concordato,prevalendo anche per la seconda ipotesi il dato in sé della soddisfazioneintegrale, senza dunque ricorso alla simulazione di confronto deltrattamento in base all’APR e al RPR, scenario all’apparenza inutile.10.5 La ricorrente ha sollecitato la Corte a formulare il quesito, ai sensidell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, diretto averificare la legittimità della norma nazionale implicata (art. 112, commaNumero registro generale 25351/2023Numero sezionale 725/2026Numero di raccolta generale 15593/2026Data pubblicazione 21/05/20262 lett. d [OSCURATO:PERSONA]), così come sopra interpretata, rispetto all’art. 11, par. 1,lett. b), punto ii) della Direttiva (UE) 2019/1023.10.6 La questione si presenta rilevante ai fini della decisione dellacontroversia in quanto l’esito della verifica di compatibilitàdell'interpretazione della norma interna (art. 112, comma 2 lett. d [OSCURATO:PERSONA]),che questa Corte reputerebbe ragionevolmente adottabile rispettoall'alternativa sostenuta dalla ricorrente, incide in maniera decisiva sullamodalità dell’approvazione “a minoranza” della proposta di concordatopreventivo. Ciò per le ragioni che si vanno ad esporre.10.7 L’art. 11, par. 1, lett. b), punto ii) della Direttiva (UE) 2019/1023stabilisce che il voto favorevole alla proposta debba provenire «da almenouna delle classi di voto di parti interessate o, se previsto dal dirittonazionale, di parti che subiscono un pregiudizio diversa da una classe didetentori di strumenti di capitale o altra classe che, in base a unavalutazione del debitore in regime di continuità aziendale, non riceverebbealcun pagamento né manterrebbe alcun interesse o, se previsto dal dirittonazionale, si possa ragionevolmente presumere che non riceva alcunpagamento né mantenga alcun interesse se fosse applicato il normalegrado di priorità di liquidazione a norma del diritto nazionale». A sua voltala nozione di parte interessata è definita dall’art. 2 paragrafo 1, n. 2 comequella costituita dai «creditori, compresi, se applicabile ai sensi del dirittonazionale, i lavoratori, o le classi di creditori e, se applicabile ai sensi deldiritto nazionale, i detentori di strumenti di capitale, sui cui rispettivicrediti o interessi incide direttamente il piano di ristrutturazione».Rileva, inoltre, il Considerando 54, in esordio, ove afferma: «Qualora unamaggioranza delle classi non sostenga il piano di ristrutturazione,dovrebbe essere possibile che il piano possa comunque essere omologatoda almeno una classe di creditori interessati o che subiscono unpregiudizio»; alla fine, all’ultimo periodo, precisa che: «Per pregiudizio delcreditore si intende la riduzione del valore dei suoi crediti».[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25351/2023Numero sezionale 725/2026Numero di raccolta generale 15593/2026Data pubblicazione 21/05/202610.8 Ritiene il Collegio che si verta in ipotesi di disposizione che non puòdirsi "acte clair", per essa non essendo praticabile una correttainterpretazione del diritto dell'Unione europea così ovvia da non lasciarespazio a nessun ragionevole dubbio (Cass. n. 36776/2022, Cass. n.28122/2025, Cass. n.1058/2026). Né, con riguardo alla stessa norma, siconfigura un "acte éclairé", per il quale la stessa Corte di Giustizia abbiagià interpretato la questione in un caso simile, o in materia analoga, in unaltro procedimento in uno degli Stati membri.10.9 Se infatti la qualità di creditore inciso dal concordato di per sé, perquanto detto, non appare coincidente con la nozione di parte interessata oparte che subisce un pregiudizio ai fini in esame, la composizione dellarelativa classe di minoranza, ai sensi dell’art.11 par.1, lett. b) punto ii),dovendo essere intermediata in ogni caso con l’aspirazione ad un“trattamento”, in base al sistema (nazionale) distributivo, cioè – nel testoitaliano – l’ordine legittimo delle cause di prelazione (“normal ranking ofliquidation priorities”, nel testo inglese, così anche nel Considerandon.54), è la definizione di pregiudizio (sopra riportata) a far dubitare che,come nella fattispecie, un pagamento dilazionato ai privilegiati, per quantointegrale, non realizzi in realtà un pregiudizio, in base ad una lettura dellanorma unionale. Se invero un pagamento oltre i 180 giorni vieneassicurato e, per esso, il creditore vota (e, in effetti, nella vicenda di causaha votato a favore della proposta) il fattore temporale apparepotenzialmente incidere proprio sul valore economico del credito, senzache però la clausola unionale (“reduction in the value of their claims”, neltesto inglese) sia chiaramente in grado di orientare un giudizio dicompatibilità della norma nazionale che, limitandosi ad assegnare alcreditore pagato oltre i 180 giorni il diritto di voto (per l’intero), non nequalifica la dilazione solutoria altresì come pregiudizio, anche in questocaso sufficiente ad integrare la classe di minoranza decidente di cuiall’art.11 par.1 lett. b) punto ii) Direttiva restructuring.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25351/2023Numero sezionale 725/2026Numero di raccolta generale 15593/2026Data pubblicazione 21/05/202610.10 Va invero considerato come fisiologico, in un qualsiasi piano diristrutturazione, un ‘differimento generalizzato’ nel pagamento ai creditori,proprio per elementari ragioni di organizzazione del progetto, il suosviluppo procedimentale e la relativa attuazione, nonché il difetto dirilevanza ove esso sia riguardato in raffronto ad un singolo creditore,trattandosi di aspettativa imposta orizzontalmente su tutti. Tuttavia, lanorma unionale, avendo riguardo – come nel caso – ad un trattamento di‘differimento individualizzato’, non permette di comprendere se e quandol’incidenza del fattore temporale integri un interesse qualificato o unpregiudizio anche giuridico, e non solo di mero fatto, così che il creditore,disponendone, dimostri di appoggiare l’iniziativa del debitore, a dispetto diuna maggiore convenienza del trattamento cui avrebbe potuto aspirareapplicando ordinarie regole distributive.10.11 Aggiunge il Collegio che nemmeno è chiaro, anche data la diversacostruzione sintattica dell’articolo 11 rispetto al Considerando n. 54 dellaDirettiva, essendo il secondo formulato in modo affermativo e il primo inmodo negativo, se la nozione di “riduzione del valore” del credito, valgaper ogni tipo di creditore potenzialmente appartenente alla classeminoritaria decisiva: l’ultimo periodo del Considerando n.54 riferisce infattila nozione al “pregiudizio del creditore”, laddove invece sia lo stessoConsiderando sia il citato art.11 par.1 lett. b) punto ii) ipotizzano che laclasse minoritaria decisiva possa essere costituita anche da ‘partiinteressate’ (“affected parties”) oltre che da ‘parti che subiscono unpregiudizio’ (“impaired parties”).11 L'incertezza del riassunto quadro induce pertanto questa Corte, qualeorgano giudiziario di vertice, all’attivazione del meccanismo di dialogo conla Corte di Giustizia mirante ad assicurare l’uniforme interpretazione eapplicazione del diritto dell’Unione, con la sottoposizione alla Corte diGiustizia medesima del seguente quesito, ai sensi dell'art. 267 del TrattatoTFUE, in punto di esatta individuazione della qualità e condizione deiNumero registro generale 25351/2023Numero sezionale 725/2026Numero di raccolta generale 15593/2026Data pubblicazione 21/05/2026creditori idonei a comporre la classe minoritaria decidente abilitata,eventualmente anche da sola, all’approvazione del piano diristrutturazione di cui all’art.11 Direttiva n. 1023 del 2019 ed inparticolare: «se gli artt. 2, paragrafo 1, n. 2, della Direttiva (UE)2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019,dove si afferma che la parte, interessata a sostenere la propostaconcordataria, debba essere incisa dal piano di ristrutturazione e 11, nellaparte in cui stabilisce che il voto favorevole alla proposta debba provenire“da almeno una delle classi di voto di parti interessate o, se previsto daldiritto nazionale, di parti che subiscono un pregiudizio”, ostinoall’applicazione della norma di diritto interno costituita dall'art. 112,comma 2 lett. d) d.lvo 12 gennaio 2019, n. 14, nella versione anteriore ald.lvo 13 settembre 2024, n. 136, interpretata nel senso che la classeprivilegiata cui viene offerto l’integrale pagamento dalla proposta diconcordato, anche se oltre il termine di giorni 180 dall’omologa delconcordato, non assume la qualità di “classe di parti interessate” o “classedi parti che subiscono un pregiudizio”, ai fini dell’approvazione delconcordato preventivo con le modalità di cui all’art. 112, comma 2 lett. d),secondo periodo (approvazione del concordato preventivo di minoranza oanche con una sola classe) in quanto non incisa».Il giudizio è sospeso e gli atti sono rimessi alla Corte di giustizia.12 Il quarto motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 7comma 2, 49 [OSCURATO:PERSONA], in relazione all’art. 360, comma 1 n.3 c.p.c., per averela Corte ingiustamente dichiarato l’apertura della procedura di liquidazionegiudiziale anziché omologare il concordato di [OSCURATO:PERSONA] srl.12.1 Il motivo andrà esaminato all’esito del giudizio di rinvio della Corte digiustizia. P.Q.MNumero registro generale 25351/2023Numero sezionale 725/2026Numero di raccolta generale 15593/2026Data pubblicazione 21/05/2026La Corte, visto l'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unioneeuropea, chiede alla Corte di giustizia dell'Unione europea di pronunciarsi,in via pregiudiziale, sulla questione di interpretazione del dirittodell'Unione europea indicata in motivazione; sospende il giudizio sino allapronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea; dispone che laCancelleria provveda alle notifiche di cui all’articolo 109 del Regolamentodi procedura della Corte di Giustizia e alla trasmissione degli attiprocessuali conformemente all’articolo 106 del Regolamento di proceduradella Corte di Giustizia.Così deciso in Roma, nelle Camere di consiglio della Prima Sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione, il 12 febbraio e il 6 maggio 2026.Il PresidenteMassimo Ferro