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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2025

Cassazione n. 13075/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2024 della Corte d'appello di Catania [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. - La Corte d'appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Thillunale di Ragusa, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 cr:tobre 1990, n. 309, commesso il 20/06/2017, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni uno e mesi sei di reclusione e € 2.000,00 di multa.

2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta finalità di :spaccio, al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla motivdzione apparente sul rigetto della richiesta di concessione della sospensione condizionE'k della pena. [OSCURATO:PERSONA]

3. - Il terzo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento comporta il -ilievo della causa estintiva della prescrizione maturata il 20/12/2024.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianz,i non sufficientemente specifica.

Il ricorrente non opera alcun riferimento concreto, netr che a fini di critica, alla sentenza impugnata, limitandosi ad asserire che non vi sarebbE lcuna motivazione sulla finalità di spaccio con mero richiamo a precedenti di giurisprld anza e senza confronto con la decisione che ha fondato la finalità di uso non me -amente personale sul rilevante quantitativo (387 dosi) e il suo confezionamento in dosi„ in un contesto nel quale l'imputato coltivava la marijuana.

Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile perché generico ab origine lamentando, il ricorrente, nei motivi di appello che "andavano concesse" le circo ;tanze attenuanti generiche.

Poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità o ininaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concie :o tale sanzione (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014 [OSCURATO:PERSONA]. 262700), non può prospel.:arsi il vizio di mancata risposta.

E' fondato il terzo motivo di riQOfflO con cui si deduce la naptivazione appai - t FA_ « 41, nte in 3 Ai,. 4., 4 •••• O Lt (A a' 490 punto diniego di riconoscimento tde • • hsui rilievo d'e non ricorrevano le condizioni soggettive per il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale non potendosi presumere che l'imputato si asterrà per il futuro dal commettere altri reati.

Si tratta di una motivazione assertiva che neppure consic e -a che l'imputato era incensurato.

La sentenza va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescri?lone.

Il rilevamento in sede di legittimità della sopravvenuta prescrizione del reato unitamente ad un vizio di motivazione della sentenza di condanna impugnata cemporta l'annullamento senza rinvio della sentenza stessa (Sez. 4, n. 29627 del 21/0.1./2016, Silva, Rv. 267844; Sez. 2, n. 32577 del 27/04/2010, Preti, Rv. 247973).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per prescr zione.

Così è deciso, 14/03/2025 [OSCURATO:PERSONA] nsore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] D.0 r DEPOSITATA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2024 della Corte d'appello di Catania [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. - La Corte d'appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Thillunale di Ragusa, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 cr:tobre 1990, n. 309, commesso il 20/06/2017, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni uno e mesi sei di reclusione e € 2.000,00 di multa. 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta finalità di :spaccio, al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla motivdzione apparente sul rigetto della richiesta di concessione della sospensione condizionE'k della pena. [OSCURATO:PERSONA] 3. - Il terzo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento comporta il -ilievo della causa estintiva della prescrizione maturata il 20/12/2024. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianz,i non sufficientemente specifica. Il ricorrente non opera alcun riferimento concreto, netr che a fini di critica, alla sentenza impugnata, limitandosi ad asserire che non vi sarebbE lcuna motivazione sulla finalità di spaccio con mero richiamo a precedenti di giurisprld anza e senza confronto con la decisione che ha fondato la finalità di uso non me -amente personale sul rilevante quantitativo (387 dosi) e il suo confezionamento in dosi„ in un contesto nel quale l'imputato coltivava la marijuana. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile perché generico ab origine lamentando, il ricorrente, nei motivi di appello che "andavano concesse" le circo ;tanze attenuanti generiche. Poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità o ininaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concie :o tale sanzione (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014 [OSCURATO:PERSONA]. 262700), non può prospel.:arsi il vizio di mancata risposta. E' fondato il terzo motivo di riQOfflO con cui si deduce la naptivazione appai - t FA_ « 41, nte in 3 Ai,. 4., 4 •••• O Lt (A a' 490 punto diniego di riconoscimento tde • • hsui rilievo d'e non ricorrevano le condizioni soggettive per il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale non potendosi presumere che l'imputato si asterrà per il futuro dal commettere altri reati. Si tratta di una motivazione assertiva che neppure consic e -a che l'imputato era incensurato. La sentenza va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescri?lone. Il rilevamento in sede di legittimità della sopravvenuta prescrizione del reato unitamente ad un vizio di motivazione della sentenza di condanna impugnata cemporta l'annullamento senza rinvio della sentenza stessa (Sez. 4, n. 29627 del 21/0.1./2016, Silva, Rv. 267844; Sez. 2, n. 32577 del 27/04/2010, Preti, Rv. 247973). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per prescr zione. Così è deciso, 14/03/2025 [OSCURATO:PERSONA] nsore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] D.0 r DEPOSITATA
Sentenza Cassazione n. 13075/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris