CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 aprile 1987
Cassazione n. 42873/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI PALERMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/04/1987 avverso l'ordinanza del 07/06/2022 del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, nella persona di T. Epidendio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto l'incidente di esecuzione proposto da [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva richiesto al Pubblico ministero di emettere un provvedimento di unificazione di pene concorrenti che ricomprendesse, oltre ai titoli in esecuzione, anche quello per cui era stato detenuto dal 20 giugno 2012 al 7 maggio 2015 al fine di ottenere una successiva valutazione relativamente alla liberazione anticipata già rigettata perché non ritenuta, dal Tribunale di sorveglianza, non rientrante nell'attuale esecuzione di pena. Con detto provvedimento qui impugnato, il Tribunale di Palermo ha deciso, in conformità della richiesta del Salamone, "il cumulo delle pene riguardanti il periodo dal 20/6/2012 al 07/5/2015 e l'unificazione delle pene riguardanti il periodo dal 02/202/2018 in poi" e determinato "nella misura finale di giorni novanta la riduzione della pena per effetto del cumulo". 2. La Procura della Repubblica di Palermo ricorre per cassazione affidandosi a un unico motivo, denunciando la violazione di legge e l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 663 e 666 cod. proc. pen. e 73 e 80 cod. pen. Con detto motivo ci si duole della decisione qui impugnata per l'aver il Giudice dell'esecuzione accolto la richiesta del Salamone di cumulare tutte le pene per le quali era intervenuta condanna, senza distinguere le pene comminate per reati commessi prima dell'inizio della detenzione con quelle irrogate per reati commessi durante ovvero dopo l'inizio della stessa, poiché si sarebbe dovuto avere riguardo alla data di commissione dei reati e alla loro anteriorità rispetto ai vari periodi di carcerazione. Da tale operazione, come sollecitato dal condannato, il Giudice avrebbe erroneamente effettuato il cumulo di tutte le pene senza la rappresentata necessità di procedere a cumuli parziali ratione temporis. Si aggiunge che la determinazione assunta dal giudice dell'esecuzione di ridurre di novanta giorni la pena finale "per effetto del cumulo" non è intellegibile per difetto di motivazione. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato quindi meritevole di accoglimento. 2. Dalla lettura del provvedimento impugnato, il quale riporta precedenti di questa Corte in materia di esecuzione relativamente alle modalità di cumulo delle pene in riferimento al criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. senza ricollegarli alla fattispecie in esame, non è possibile desumere in che modo tali principi di diritto siano stati ritenuti applicabili alla vicenda esecutiva concreta rimessa alla valutazione del Giudice in sede di incidente, né, tantomeno, è possibile comprendere la ragione - non esplicata - per cui, all'esito del disposto cumulo di tutte le pene "riguardanti il periodo dal 20/6/2012 al 7/5/2015" con quelle relative al "periodo dal 02/02/2018 in poi" (peraltro in assenza dell'indicazione dei periodi di pena già espiata ovvero da espiare), sia stata determinata la riduzione della pena "per effetto del cumulo" nella misura finale di giorni novanta. 3. Fermo restando che "in tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse nei confronti di un soggetto che abbia commesso nuovi reati durante l'espiazione di una pena o dopo la sua interruzione, è necessario procedere alla formazione di cumuli parziali, raggruppanti, da un lato, le pene relative ai reati commessi sino alla data di quello cui si riferisce la pena parzialmente espiata (con applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto) e, dall'altro, la pena residua e le pene inflitte per i reati commessi in seguito, sino alla data della successiva detenzione, e, qualora una o più pene possano imputarsi a cumuli diversi in funzione dei criteri egualmente legittimi della data di commissione del reato o della data di inizio dell'esecuzione, occorre verificare le conseguenze derivanti in concreto dall'applicazione di ciascun criterio, dando preferenza alla soluzione meno gravosa per il condannato, in ossequio ad un principio di favore per il medesimo avente valenza generale nell'ambito penale." (Sez. 1, n. 13985 del 25/02/2020, Rv. 278939), il provvedimento impugnato deve essere annullato poiché esso è stato redatto con una motivazione apparente dalla quale non è possibile recepire il criterio utilizzato, il totale della pena espiata, dell'eventuale presofferto e della parte ancora da scontare, oltre all'altrettanto immotivata riduzione di novanta giorni che si assume derivante dal cumulo complessivo delle pene. 4. In definitiva, sulla base delle espresse considerazioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo. P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudiz