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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 7 luglio 2022

Cassazione n. 05060/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 25 novembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con il quale il Magistrato di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha disposto il trattenimento di una missiva del 17 aprile 2020 indirizzata al reclamante dalla figlia BOSTI Flora.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - BOSTI Patrizio deducendo violazione di legge in relazione all'art. 18 ter L. n. 354/1975, stente l'inosservanza dei presupposti normativi legittimanti le limitazioni e i controlli della corrispondenza, nonché per violazione di legge dell'art. 125, co. 2, cod. proc. pen. in relazione al vizio di mancanza di motivazione o motivazione meramente apparente.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Ed invero si è più volte evidenziato - nella presente sede di legittimità - che ai fini della limitazione del diritto alla corrispondenza dei detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis ord.pen. non è necessario dimostrare che la missiva trasmessa ordini la commissione di reati o contenga espliciti messaggi rivolti ad altri partecipi della organizzazione, ma è sufficiente che elementi concreti facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura e temere che il detenuto abbia voluto trasmettere (o ricevere) un messaggio che abbia a che fare con le 'esigenze' indicate dall'art. 18 ter (in tal senso Sez.

I n. 9689 del 12.2.2014).

E' evidente che la legittima finalità preventiva è correlata da un lato alla 'pericolosità' del soggetto sottoposto al regime differenziato, dall'altro allo specifico contenuto della missiva, che deve apparire tale da determinare un ragionevole allarme circa l'effettiva volontà del mittente di trasmettere, in realtà, una comunicazione che esula dall'ambito strettamente personale .

Nel caso in esame la motivazione resa appare del tutto in linea con tale finalità, posto che l'interpretazione dei passaggi espressivi fornita dal Tribunale non risulta irragionevole ed è pertanto insindacabile nella presente sede di legittimità.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro duemila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 25 novembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con il quale il Magistrato di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha disposto il trattenimento di una missiva del 17 aprile 2020 indirizzata al reclamante dalla figlia BOSTI Flora. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - BOSTI Patrizio deducendo violazione di legge in relazione all'art. 18 ter L. n. 354/1975, stente l'inosservanza dei presupposti normativi legittimanti le limitazioni e i controlli della corrispondenza, nonché per violazione di legge dell'art. 125, co. 2, cod. proc. pen. in relazione al vizio di mancanza di motivazione o motivazione meramente apparente. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Ed invero si è più volte evidenziato - nella presente sede di legittimità - che ai fini della limitazione del diritto alla corrispondenza dei detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis ord.pen. non è necessario dimostrare che la missiva trasmessa ordini la commissione di reati o contenga espliciti messaggi rivolti ad altri partecipi della organizzazione, ma è sufficiente che elementi concreti facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura e temere che il detenuto abbia voluto trasmettere (o ricevere) un messaggio che abbia a che fare con le 'esigenze' indicate dall'art. 18 ter (in tal senso Sez. I n. 9689 del 12.2.2014). E' evidente che la legittima finalità preventiva è correlata da un lato alla 'pericolosità' del soggetto sottoposto al regime differenziato, dall'altro allo specifico contenuto della missiva, che deve apparire tale da determinare un ragionevole allarme circa l'effettiva volontà del mittente di trasmettere, in realtà, una comunicazione che esula dall'ambito strettamente personale . Nel caso in esame la motivazione resa appare del tutto in linea con tale finalità, posto che l'interpretazione dei passaggi espressivi fornita dal Tribunale non risulta irragionevole ed è pertanto insindacabile nella presente sede di legittimità. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro duemila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il P
Decreto Cassazione n. 05060/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris