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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 settembre 2020

Cassazione n. 23832/2022

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nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 10358/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso come da procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma alla via di [OSCURATO:PERSONA] n. 56 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) Oggetto: società cancellata –responsabilità dei soci Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 43234/13/20 depositata in data 22/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrevano avverso gli avvisi di accertamenti notificati loro, così come a [OSCURATO:PERSONA], sia quali soci della 3F [OSCURATO:SOCIETA]., per il maggior reddito da partecipazione derivante da accertamento di maggior IRES, IRAP ed IVA della società partecipata, sia per i maggiori tributi accertati in capo a 3F [OSCURATO:SOCIETA]. dei quali l’Ufficio, stante la cancellazione dal registro imprese il 12 ottobre 2012 della società in parola, riteneva responsabili in solido i Frezza anche quali liquidatori dell’ente societario; - la CTP accoglieva il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] quanto all’accertamento per IRES, IVA e IRAP della società, annullando l’atto impugnato quanto alla pretesa per IRAP ed IVA; rigettava il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] quanto alle pretese di cui all’avviso di accertamento per il reddito da partecipazione; - l’Ufficio presentava appello pr incipale; il contribuente [OSCURATO:PERSONA] impugnava in via incidentale; la CTR con la sentenza impugnata accoglieva il gravame erariale relativo all’accertamento societario confermando la pretesa dell’Ufficio per IRES e annullando l’accertamento quanto all’IRAP e all’IVA; rigettava l’appello riferito all’atto impositivo relativo al reddito da partecipazione; Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - la CTP rigettava il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’accertamento relativo al maggior reddito societario; accoglieva il gravame avverso l’avviso di accertamento quanto alle pretese riferite al reddito di partecipazione in quanto mancante la prova della distribuzione ai soci; - l’Ufficio appellava la pronuncia relativa all’accertamento in capo al socio; [OSCURATO:PERSONA] impugnava la pronuncia relativa all’accertamento societario; - la CTR accoglieva l’appello di [OSCURATO:PERSONA] quanto all’IRAP e all’IVA, confermando la pronuncia di primo grado quanto all’IRES; accoglieva l’appello dell’Ufficio riguardo l’avviso di accertamento relativo al reddito da partecipazione; - ricorre a questa Corte il [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a due motivi; resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: - va preliminarmente osservato che il ricorso per cassazione risulta proposto da [OSCURATO:PERSONA], socio al 33% della estinta società 3F [OSCURATO:SOCIETA]., nei confronti dell’Amministrazione finanziaria; lo stesso non risulta notificato all’altro socio della ridetta società, [OSCURATO:PERSONA], che è stato anche parte dei gradi del merito, né all’ulteriore socio per il residuo 33%; questi è evocato senza nominarlo a pag. 2 della sentenza impugnata e non risulta esser mai stato parte del giudizio di merito; - ritiene, sul punto, la Corte che – a maggior ragione in quanto trattasi di litisconsorzio processuale con riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], e stante la decisione che segue in ordine al contenuto dell’impugnazione qui proposta – debba applicarsi la giurisprudenza di Legittimità secondo la Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] quale (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 18890 del 03/07/2021) nel giudizio dicassazione, in presenza di un accertamento di maggiore imponibile a carico di una società ai fini delle imposte dirette, Irap e Iva, fondato sugli stessi fatti o su elementi comuni, la nullità dei giudizi di merito - per essere stati celebrati, in violazione dei principio del contraddittorio, senza la partecipazione di tutti i litisconsortinecessari (società e soci) - non va dichiarata qualora il ricorso percassazione risulti inammissibile o "prima facie" infondato, atteso che in tal caso, non derivando ai litisconsorti pretermessi alcun danno dalla detta pronuncia, disporre la rimessione al giudice di primo grado contrasterebbe con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, che hanno fondamento nell'art. 111, comma 2, Cost. e nell'art. 6, par. 1, CEDU; - possono quindi esaminarsi i motivi di gravame; - con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione del combinato disposto dell’art. 360 c. 1 n. 4 e n. 5 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c., vizio di ultrapetizione, per avere la CTR mancato di trattare i punti del ricorso proposti dalla società, ossia l’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 e l’art. 2495 c.c.; - il motivo è inammissibile; - esso risulta difettoso quanto ad autosufficienza mancando la trascrizione in ricorso degli atti del giudizio di merito dai quali evincere il vizio di ultrapetizione, sia per mancato collegamento con la ratio decidendi della sentenza impugnata: infatti, il motivo è articolato come censura proposta direttamente contro l’atto impugnato, in concreto indirizzata a criticare le valutazioni operate dall’Ufficio; comunque, per le ragioni che si esporranno in sede di Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] disamina del secondo motivo, lo stesso risulta anche infondato; - il secondo motivo si incentra sulla violazione del combinato disposto dell’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. e dell’art. 2495 c.c. e sull’erronea e carente valutazione di un fatto obiettivo, per avere la CTR mancato di prendere in considerazione ed erroneamente comunque deciso il profilo relativo alla limitata responsabilità del socio di società di capitali, anche se cessata; - il motivo è infondato; - fermo resta ndo che dalla lettura della pronuncia impugnata la questione che si assume pretermessa è stata invece esaminata, quanto alla stessa la giurisprudenza di legittimità (Cass. sent. n. 9672 del 19/04/2018 e Sez.

U, 12 marzo 2013, n. 6070 e n. 6072) ha individuato la ratiodell'art. 2495 c.c.

«nell'intento d'impedire che la società debitrice possa, con un proprio comportamento unilaterale, che sfugge al controllo del creditore, espropriare quest'ultimo del suo diritto ... questo risultato si realizza appieno solo se si riconosce che i debiti non liquidati della società estinta si trasferiscono in capo ai soci, salvo i limiti di responsabilità nella medesima norma indicati» e ciò tanto più che «il debito del quale, in situazioni di tal genere, possono essere chiamati a rispondere i soci della società cancellata dal registro non si configura come un debito nuovo, quasi traesse la propria origine dalla liquidazione sociale, ma s'identifica col medesimo debito che faceva capo alla società, conservando intatta la propria causa e la propria originaria natura giuridica».

Ed allora «il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] un successore; e se il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l'inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell'interesse ad agire (ma si tenga presente che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione dell'escussione di garanzie) ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo».

È ben vero che un orientamento della Corte, richiamato da parte ricorrente (Cass., 23 novembre 2016, n. 23916; Cass., 26 giugno 2015, n. 13259; da ultimo Cass. 31 gennaio 2017, n. 2444), ha tuttavia reputato che «gli ex soci possono ritenersi subentrati dal lato passivo nel rapporto d'imposta solo se e nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione» e, inoltre, che «l'accertamento di tali circostanze costituisce presupposto della assunzione, in capo al socio, della qualità di successore e, correlativamente, della legittimazione ad causam ai fini della prosecuzione del processo».

Queste conclusioni, peraltro, come osservato da Cass. 7 aprile 2017, n. 9094 (seguita, in termini ampi, da Cass. 16 giugno 2017, n. 15035), non sono in linea con i principi affermati dalle Sezioni Unite che individuano sempre nei soci coloro che sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata (ma non definiti all'esito della cancellazione) a prescindere dall'aver questi goduto o meno di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione.

Ritiene il collegio, pertanto, di dover prestare adesione a questo più recente orientamento che si ricollega, in termini diretti, al dictum delle citate sentenze n. 6070 e n. 6072 del 2013, la cui soluzione, come riconosciuto dalla dottrina, è Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] ormai divenuta "diritto vivente".

Come condivisibilmente osservato nei citati precedenti, poi, la circostanza che i soci abbiano goduto o meno di un qualche riparto, non è dirimente neppure ai fini dell'interesse ad agire del Fisco creditore.

Le Sezioni Unite, invero, hanno riconosciuto che la circostanza si potrebbe riflettere sul requisito dell'interesse ad agire, ma hanno ammonito che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto.

Si può porre il caso, che le stesse Sezioni Unite hanno esaminato, di diritti e beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, i quali pur sempre si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con la sola esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (v., al riguardo, Cass. 19 ottobre 2016, n. 21105, che ha riconosciuto l'interesse ad agire del creditore che abbia esperito azione revocatoria ove la società debitrice alienante si sia estinta per cancellazione dal registro delle imprese).

La possibilità di sopravvenienze attive o anche semplicemente la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio non consentono, dunque, di escludere l'interesse dell'Agenzia a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, in considerazione della natura dinamica dell'interesse ad agire, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti.

E l'esistenza di questi beni o crediti comporta, come pure Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] rilevato dalle Sezioni Unite, che tra i soci medesimi s'instauri «un regime di contitolarità o di comunione indivisa».

Merita, peraltro, di essere sottolineata anche una ulteriore più ampia prospettiva, ancorata alle peculiarità del processo tributario e della disciplina "amministrativa" che sottende gli accertamenti in questo ambito, di cui è necessario fare conto nel momento della trasposizione di principi propri delle materie civili.

Si può dubitare, infatti, che la stessa eccezione di "difetto di responsabilità" (in una qualunque delle sue accezioni) per mancato ricevimento di somme in sede di distribuzione possa essere introdotta nel giudizio relativo alla pretesa erariale nei confronti della società quale fatto impeditivo della pretesa avanzabile nei confronti del socio.

Da un lato, infatti, va tenuto conto delle caratteristiche formali ed amministrative dell'atto impositivo, che presuppone in ogni caso una iscrizione a ruolo nei confronti del socio, succeduto nel corso del processo, per le somme accertate nei confronti della società, e ciò sia che debba essere attivata la speciale procedura prevista dall'art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973 (attesa l'espressa previsione di cui al quinto comma: "la responsabilità di cui ai commi precedenti è accertata dall'ufficio delle imposte con atto motivato da notificare ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600"), sia, per evidenti ragioni di omogeneità e di compiutezza dell'accertamento tributario, che venga attivato il modulo di responsabilità ex art. 2495, secondo comma, c.c.

Dall'altro, il principio di impugnabilità degli atti tributari per vizi propri ex art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 e il divieto di ampliamento dell'oggetto del giudizio (salvo i limitati casi dei motivi aggiunti ex art. 24, Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992) ostano alla possibilità di sollevare una tale eccezione nel corso del giudizio.

La questione, pertanto, è estranea al giudizio e presuppone un ampliamento del thema decidendum ulteriore rispetto alla verifica della fondatezza della pretesa tributaria (e, specificamente, inteso a valutare la concreta responsabilità del socio), oltre che accertamenti in fatto caratterizzati da assoluta novità; - pertanto, il ricorso è rigettato; - le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 10358/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso come da procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma alla via di [OSCURATO:PERSONA] n. 56 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) Oggetto: società cancellata –responsabilità dei soci Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 43234/13/20 depositata in data 22/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrevano avverso gli avvisi di accertamenti notificati loro, così come a [OSCURATO:PERSONA], sia quali soci della 3F [OSCURATO:SOCIETA]., per il maggior reddito da partecipazione derivante da accertamento di maggior IRES, IRAP ed IVA della società partecipata, sia per i maggiori tributi accertati in capo a 3F [OSCURATO:SOCIETA]. dei quali l’Ufficio, stante la cancellazione dal registro imprese il 12 ottobre 2012 della società in parola, riteneva responsabili in solido i Frezza anche quali liquidatori dell’ente societario; - la CTP accoglieva il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] quanto all’accertamento per IRES, IVA e IRAP della società, annullando l’atto impugnato quanto alla pretesa per IRAP ed IVA; rigettava il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] quanto alle pretese di cui all’avviso di accertamento per il reddito da partecipazione; - l’Ufficio presentava appello pr incipale; il contribuente [OSCURATO:PERSONA] impugnava in via incidentale; la CTR con la sentenza impugnata accoglieva il gravame erariale relativo all’accertamento societario confermando la pretesa dell’Ufficio per IRES e annullando l’accertamento quanto all’IRAP e all’IVA; rigettava l’appello riferito all’atto impositivo relativo al reddito da partecipazione; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - la CTP rigettava il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’accertamento relativo al maggior reddito societario; accoglieva il gravame avverso l’avviso di accertamento quanto alle pretese riferite al reddito di partecipazione in quanto mancante la prova della distribuzione ai soci; - l’Ufficio appellava la pronuncia relativa all’accertamento in capo al socio; [OSCURATO:PERSONA] impugnava la pronuncia relativa all’accertamento societario; - la CTR accoglieva l’appello di [OSCURATO:PERSONA] quanto all’IRAP e all’IVA, confermando la pronuncia di primo grado quanto all’IRES; accoglieva l’appello dell’Ufficio riguardo l’avviso di accertamento relativo al reddito da partecipazione; - ricorre a questa Corte il [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a due motivi; resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: - va preliminarmente osservato che il ricorso per cassazione risulta proposto da [OSCURATO:PERSONA], socio al 33% della estinta società 3F [OSCURATO:SOCIETA]., nei confronti dell’Amministrazione finanziaria; lo stesso non risulta notificato all’altro socio della ridetta società, [OSCURATO:PERSONA], che è stato anche parte dei gradi del merito, né all’ulteriore socio per il residuo 33%; questi è evocato senza nominarlo a pag. 2 della sentenza impugnata e non risulta esser mai stato parte del giudizio di merito; - ritiene, sul punto, la Corte che – a maggior ragione in quanto trattasi di litisconsorzio processuale con riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], e stante la decisione che segue in ordine al contenuto dell’impugnazione qui proposta – debba applicarsi la giurisprudenza di Legittimità secondo la Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] quale (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 18890 del 03/07/2021) nel giudizio dicassazione, in presenza di un accertamento di maggiore imponibile a carico di una società ai fini delle imposte dirette, Irap e Iva, fondato sugli stessi fatti o su elementi comuni, la nullità dei giudizi di merito - per essere stati celebrati, in violazione dei principio del contraddittorio, senza la partecipazione di tutti i litisconsortinecessari (società e soci) - non va dichiarata qualora il ricorso percassazione risulti inammissibile o "prima facie" infondato, atteso che in tal caso, non derivando ai litisconsorti pretermessi alcun danno dalla detta pronuncia, disporre la rimessione al giudice di primo grado contrasterebbe con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, che hanno fondamento nell'art. 111, comma 2, Cost. e nell'art. 6, par. 1, CEDU; - possono quindi esaminarsi i motivi di gravame; - con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione del combinato disposto dell’art. 360 c. 1 n. 4 e n. 5 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c., vizio di ultrapetizione, per avere la CTR mancato di trattare i punti del ricorso proposti dalla società, ossia l’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 e l’art. 2495 c.c.; - il motivo è inammissibile; - esso risulta difettoso quanto ad autosufficienza mancando la trascrizione in ricorso degli atti del giudizio di merito dai quali evincere il vizio di ultrapetizione, sia per mancato collegamento con la ratio decidendi della sentenza impugnata: infatti, il motivo è articolato come censura proposta direttamente contro l’atto impugnato, in concreto indirizzata a criticare le valutazioni operate dall’Ufficio; comunque, per le ragioni che si esporranno in sede di Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] disamina del secondo motivo, lo stesso risulta anche infondato; - il secondo motivo si incentra sulla violazione del combinato disposto dell’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. e dell’art. 2495 c.c. e sull’erronea e carente valutazione di un fatto obiettivo, per avere la CTR mancato di prendere in considerazione ed erroneamente comunque deciso il profilo relativo alla limitata responsabilità del socio di società di capitali, anche se cessata; - il motivo è infondato; - fermo resta ndo che dalla lettura della pronuncia impugnata la questione che si assume pretermessa è stata invece esaminata, quanto alla stessa la giurisprudenza di legittimità (Cass. sent. n. 9672 del 19/04/2018 e Sez. U, 12 marzo 2013, n. 6070 e n. 6072) ha individuato la ratiodell'art. 2495 c.c. «nell'intento d'impedire che la società debitrice possa, con un proprio comportamento unilaterale, che sfugge al controllo del creditore, espropriare quest'ultimo del suo diritto ... questo risultato si realizza appieno solo se si riconosce che i debiti non liquidati della società estinta si trasferiscono in capo ai soci, salvo i limiti di responsabilità nella medesima norma indicati» e ciò tanto più che «il debito del quale, in situazioni di tal genere, possono essere chiamati a rispondere i soci della società cancellata dal registro non si configura come un debito nuovo, quasi traesse la propria origine dalla liquidazione sociale, ma s'identifica col medesimo debito che faceva capo alla società, conservando intatta la propria causa e la propria originaria natura giuridica». Ed allora «il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] un successore; e se il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l'inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell'interesse ad agire (ma si tenga presente che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione dell'escussione di garanzie) ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo». È ben vero che un orientamento della Corte, richiamato da parte ricorrente (Cass., 23 novembre 2016, n. 23916; Cass., 26 giugno 2015, n. 13259; da ultimo Cass. 31 gennaio 2017, n. 2444), ha tuttavia reputato che «gli ex soci possono ritenersi subentrati dal lato passivo nel rapporto d'imposta solo se e nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione» e, inoltre, che «l'accertamento di tali circostanze costituisce presupposto della assunzione, in capo al socio, della qualità di successore e, correlativamente, della legittimazione ad causam ai fini della prosecuzione del processo». Queste conclusioni, peraltro, come osservato da Cass. 7 aprile 2017, n. 9094 (seguita, in termini ampi, da Cass. 16 giugno 2017, n. 15035), non sono in linea con i principi affermati dalle Sezioni Unite che individuano sempre nei soci coloro che sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata (ma non definiti all'esito della cancellazione) a prescindere dall'aver questi goduto o meno di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione. Ritiene il collegio, pertanto, di dover prestare adesione a questo più recente orientamento che si ricollega, in termini diretti, al dictum delle citate sentenze n. 6070 e n. 6072 del 2013, la cui soluzione, come riconosciuto dalla dottrina, è Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] ormai divenuta "diritto vivente". Come condivisibilmente osservato nei citati precedenti, poi, la circostanza che i soci abbiano goduto o meno di un qualche riparto, non è dirimente neppure ai fini dell'interesse ad agire del Fisco creditore. Le Sezioni Unite, invero, hanno riconosciuto che la circostanza si potrebbe riflettere sul requisito dell'interesse ad agire, ma hanno ammonito che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto. Si può porre il caso, che le stesse Sezioni Unite hanno esaminato, di diritti e beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, i quali pur sempre si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con la sola esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (v., al riguardo, Cass. 19 ottobre 2016, n. 21105, che ha riconosciuto l'interesse ad agire del creditore che abbia esperito azione revocatoria ove la società debitrice alienante si sia estinta per cancellazione dal registro delle imprese). La possibilità di sopravvenienze attive o anche semplicemente la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio non consentono, dunque, di escludere l'interesse dell'Agenzia a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, in considerazione della natura dinamica dell'interesse ad agire, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti. E l'esistenza di questi beni o crediti comporta, come pure Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] rilevato dalle Sezioni Unite, che tra i soci medesimi s'instauri «un regime di contitolarità o di comunione indivisa». Merita, peraltro, di essere sottolineata anche una ulteriore più ampia prospettiva, ancorata alle peculiarità del processo tributario e della disciplina "amministrativa" che sottende gli accertamenti in questo ambito, di cui è necessario fare conto nel momento della trasposizione di principi propri delle materie civili. Si può dubitare, infatti, che la stessa eccezione di "difetto di responsabilità" (in una qualunque delle sue accezioni) per mancato ricevimento di somme in sede di distribuzione possa essere introdotta nel giudizio relativo alla pretesa erariale nei confronti della società quale fatto impeditivo della pretesa avanzabile nei confronti del socio. Da un lato, infatti, va tenuto conto delle caratteristiche formali ed amministrative dell'atto impositivo, che presuppone in ogni caso una iscrizione a ruolo nei confronti del socio, succeduto nel corso del processo, per le somme accertate nei confronti della società, e ciò sia che debba essere attivata la speciale procedura prevista dall'art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973 (attesa l'espressa previsione di cui al quinto comma: "la responsabilità di cui ai commi precedenti è accertata dall'ufficio delle imposte con atto motivato da notificare ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600"), sia, per evidenti ragioni di omogeneità e di compiutezza dell'accertamento tributario, che venga attivato il modulo di responsabilità ex art. 2495, secondo comma, c.c. Dall'altro, il principio di impugnabilità degli atti tributari per vizi propri ex art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 e il divieto di ampliamento dell'oggetto del giudizio (salvo i limitati casi dei motivi aggiunti ex art. 24, Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992) ostano alla possibilità di sollevare una tale eccezione nel corso del giudizio. La questione, pertanto, è estranea al giudizio e presuppone un ampliamento del thema decidendum ulteriore rispetto alla verifica della fondatezza della pretesa tributaria (e, specificamente, inteso a valutare la concreta responsabilità del socio), oltre che accertamenti in fatto caratterizzati da assoluta novità; - pertanto, il ricorso è rigettato; - le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza de
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