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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2021

Cassazione n. 00934/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale, è stata confermata la sentenza del GIP presso il Tribunale di Bologna del 15 aprile 2019 di condanna nei suoi confronti alla pena di anni uno di reclusione, in aumento rispetto alle pene irrogate con la sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 9.1.2018, rideterminate in anni sedici e mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 497 bis c.p.

Deduce l'imputato due motivi di ricorso lamentando la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) e lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 49 C.P. e agli artt. 125, comma 3, 192 comma 1 e 2 , 546 comma 1 lett. e) c.p.p., nonché la violazione dell'art 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 62 bis C.P. e agli artt. 125, comma 3, 192 comma 1 e 2, 546 comma 1 lett. e) c.p.p., con riferimento all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche. 2.11 ricorso è inammissibile, in quanto generico e comunque manifestamente infondato.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente reitera in sostanza analoghe censure sviluppate in appello in ordine alla ricorrenza nella fattispecie del reato impossibile, laddove la Corte territoriale con motivazione logica, immune da censure ha escluso la configurabilità di tale ipotesi richiamando i principi più volte espressi da questa Corte, secondo cui la grossolanità del falso in tanto esclude la punibilità in quanto sia tale nella sua veste esteriore, da rendere il documento assolutamente inidoneo a trarre altri in inganno ed a ledere la pubblica fede.

Invero, ha correttamente evidenziato la Corte territoriale che appare del tutto evidente che l'indicazione di una data di scadenza della validità del documento che ecceda di due mesi quella legale non è cosa che si apprezzi a prima vista ed è richiesta un'accurata analisi del documento persino alle FF.00.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole dell'esclusione, delle circostanze attenuanti generiche, laddove non merita censure la valutazione della Corte territoriale che ha giustificato il diniego in relazione alla caratura criminale dell'imputato e all'assenza di elementi positivi di valutazione.

Sul punto, è sufficiente richiamare i principi più volte enunciati da questa Corte, secondo cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez.

III, 27/01/2012, n. 19639).

La concessione o meno delle attenuanti generiche, in particolare, rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, rv. 248737).

Inoltre, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere I una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826).

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 20.10.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Vessiche

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale, è stata confermata la sentenza del GIP presso il Tribunale di Bologna del 15 aprile 2019 di condanna nei suoi confronti alla pena di anni uno di reclusione, in aumento rispetto alle pene irrogate con la sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 9.1.2018, rideterminate in anni sedici e mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 497 bis c.p. Deduce l'imputato due motivi di ricorso lamentando la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) e lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 49 C.P. e agli artt. 125, comma 3, 192 comma 1 e 2 , 546 comma 1 lett. e) c.p.p., nonché la violazione dell'art 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 62 bis C.P. e agli artt. 125, comma 3, 192 comma 1 e 2, 546 comma 1 lett. e) c.p.p., con riferimento all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche. 2.11 ricorso è inammissibile, in quanto generico e comunque manifestamente infondato. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente reitera in sostanza analoghe censure sviluppate in appello in ordine alla ricorrenza nella fattispecie del reato impossibile, laddove la Corte territoriale con motivazione logica, immune da censure ha escluso la configurabilità di tale ipotesi richiamando i principi più volte espressi da questa Corte, secondo cui la grossolanità del falso in tanto esclude la punibilità in quanto sia tale nella sua veste esteriore, da rendere il documento assolutamente inidoneo a trarre altri in inganno ed a ledere la pubblica fede. Invero, ha correttamente evidenziato la Corte territoriale che appare del tutto evidente che l'indicazione di una data di scadenza della validità del documento che ecceda di due mesi quella legale non è cosa che si apprezzi a prima vista ed è richiesta un'accurata analisi del documento persino alle FF.00. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole dell'esclusione, delle circostanze attenuanti generiche, laddove non merita censure la valutazione della Corte territoriale che ha giustificato il diniego in relazione alla caratura criminale dell'imputato e all'assenza di elementi positivi di valutazione. Sul punto, è sufficiente richiamare i principi più volte enunciati da questa Corte, secondo cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. III, 27/01/2012, n. 19639). La concessione o meno delle attenuanti generiche, in particolare, rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, rv. 248737). Inoltre, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere I una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826). 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 20.10.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Vessiche
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