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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 maggio 2024

Cassazione n. 14173/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 16940-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso l'ordinanza n. 12331/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 07/05/2024 R.G.N. 35775/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.16940/2024 Cron.

Rep.

Ud.27/03/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1.con ordinanza n. 12331/2024 di questa Corte è stato accolto il ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per lo Sviluppo della Cooperazione di [OSCURATO:PERSONA] con cassazione della sentenza impugnata n. 1101 del 2019 della Corte di Appello di Catanzaro, con rinvio alla medesima Corte territoriale e rigetto del ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA];

2. per la revocazione di tale ordinanza ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi; non ha svolto attività difensiva l’intimata; risulta depositata istanza, con allegato verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti, con cui si chiede l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA]

1. dal verbale redatto innanzi ad una Commissione di certificazione in sede sindacale in data 31 luglio 2024, prodotto in giudizio, risulta che le parti hanno conciliato anche la presente lite; osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; non occorre provvedere sulle spese non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

2. ai sensi dell'art . 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1- bis del citato articolo; invero, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato, è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso,mentre in questo caso l'adottanda declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti (cfr. Cass.

SS.UU. n. 8980/2018 cit.; Cass. n. 24632 del 2019) P.Q.M La Corte dichiara cessata la materia del contendere.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16940-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso l'ordinanza n. 12331/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 07/05/2024 R.G.N. 35775/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.16940/2024 Cron. Rep. Ud.27/03/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1.con ordinanza n. 12331/2024 di questa Corte è stato accolto il ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per lo Sviluppo della Cooperazione di [OSCURATO:PERSONA] con cassazione della sentenza impugnata n. 1101 del 2019 della Corte di Appello di Catanzaro, con rinvio alla medesima Corte territoriale e rigetto del ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA]; 2. per la revocazione di tale ordinanza ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi; non ha svolto attività difensiva l’intimata; risulta depositata istanza, con allegato verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti, con cui si chiede l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 1. dal verbale redatto innanzi ad una Commissione di certificazione in sede sindacale in data 31 luglio 2024, prodotto in giudizio, risulta che le parti hanno conciliato anche la presente lite; osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; non occorre provvedere sulle spese non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; 2. ai sensi dell'art . 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1- bis del citato articolo; invero, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato, è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso,mentre in questo caso l'adottanda declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti (cfr. Cass. SS.UU. n. 8980/2018 cit.; Cass. n. 24632 del 2019) P.Q.M La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Cos
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