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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 1989

Cassazione n. 09614/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 040W704) nato il 11/10/1989 avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché senza confrontarsi in alcun modo con le ragioni poste a fondamento in primo e secondo grado a supporto del mancato riconoscimento delle attenuanti atipiche (immediatamente correlate al contegno non collaborativo prestato dall'imputato) sollecita una rivalutazione di merito all'evidenza estranea al sindacato di legittimità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/11/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 040W704) nato il 11/10/1989 avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché senza confrontarsi in alcun modo con le ragioni poste a fondamento in primo e secondo grado a supporto del mancato riconoscimento delle attenuanti atipiche (immediatamente correlate al contegno non collaborativo prestato dall'imputato) sollecita una rivalutazione di merito all'evidenza estranea al sindacato di legittimità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]