CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 maggio 2026
Cassazione n. 13550/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce alricorso;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eQUINTO LUCA, rappresentati e difesi dall’Avvocata ELEONORAPICCIONI per procura in calce al controricorso;- controricorrenti -nonchéLIQUIDAZIONE [OSCURATO:PERSONA]’91 S.R.L.- intimata -avverso la SENTENZA n. 3048/2025 della CORTE D’APPELLO diROMA, depositata il 15/5/2025;Numero registro generale 12759/2025Nu2m ero sezionale 1510/2026Numero di raccolta generale 13550/2026Data pubblicazione 10/05/2026udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del31/3/2026;1.1. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentantedella [OSCURATO:SOCIETA]., ha proposto reclamo avverso la sentenzacon la quale, in data 15/10/2024, il Tribunale di Roma, a seguitodi ricorso del 9/4/2024 di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, ha dichiaratol’apertura nei confronti della stessa della liquidazione giudiziale.1.2. La Corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, harigettato il reclamo.1.3. La Corte, in particolare, ha, innanzitutto, ritenutol’infondatezza del motivo con il quale la società reclamanteaveva lamentato che il decreto di fissazione dell’udienza innanzial Tribunale le era stato notificato, in violazione delcontraddittorio, alla pec assegnata d’ufficio dalla Camera dicommercio senza essere stata previamente avvisata di taleassegnazione.1.4. La Corte ha, infatti, ritenuto che: - le modalità dinotifica sono state rispettose dei criteri fissati dall’art. 40 c.c.i.i.;- il decreto è stato notificato alla pec risultante dal registro delleimprese, non rilevando, per contro, fatti esterni alla procedura,sui quali l’impresa, tenuta per legge a dotarsi di indirizzo digitale,avrebbe dovuto esercitare un diligente controllo; - la pubblicitàdata all’indirizzo assegnato d’ufficio genera una presunzione diconoscenza, che comprende anche l’interessato.1.5. La Corte, poi, quanto ai limiti dimensionali di esonerodalla procedura di liquidazione giudiziale, ha ritenuto che lareclamante, pur avendone l’onere, non aveva dimostrato ingiudizio la necessaria coesistenza dei parametri previsti dall’art.2, lett. d), c.c.i.i., non avendo, del resto, neppure dedotto lamisura dell’attivo patrimoniale dell’ultimo triennio e la suaRic. 2025, n. 12759 – Sez. 1 – CC del 31/3/2026Numero registro generale 12759/2025Nu3m ero sezionale 1510/2026Numero di raccolta generale 13550/2026Data pubblicazione 10/05/2026consistenza al di sotto la soglia di legge, tanto più a frontedell’attestata proprietà di svariati terreni, uno solo dei quali divalore pari ad €. 240.000 e di un attivo risultante dall’ultimobilancio depositato nel 2010 di oltre 850.000 euro.1.6. La Corte, infine, ha ritenuto l’infondatezza dellecensure svolte dalla reclamante in ordine alla sussistenza del suostato d’insolvenza, evidenziando che: - il credito azionato dairesistenti era stato correttamente fondato sulla sentenza,provvisoriamente esecutiva, con la quale il Tribunale di Roma,nel 2012, dichiarata la risoluzione di un contratto preliminare divendita di un immobile, aveva condannato la reclamante arestituire agli originari istanti quanto versato; - tale sentenza èstata, nella sostanza, confermata dalla Corte d’appello nel 2023,senza che la reclamante abbia esposto quali concrete iniziativeabbia assunto per darvi esecuzione; - gli ultimi bilanci, seppurrisalenti, espongono una forte esposizione debitoria, per oltre671.000 euro nel 2010, sulla cui estinzione il reclamo non dicealcunché; - l’attività imprenditoriale è stata sospesa nel 2010,per mancato introito di risorse, e non più avviata; - a fronte dellaconclamata mancanza di risorse ordinarie, la mera allegazionedel possesso di terreni, del quale non è fornita alcunavalutazione di “pronta liquidabilità”, da parte della reclamante,non è idonea a confutare le conclusioni raggiunte dal Tribunalein merito all’incapacità della stessa di adempiere regolarmentele proprie obbligazioni e, dunque, allo stato d’insolvenza dellastessa.3.1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legalerappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso notificato il6/6/2025, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione dellasentenza della Corte d’appello.3.2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso.Ric. 2025, n. 12759 – Sez. 1 – CC del 31/3/2026Numero registro generale 12759/2025Nu4m ero sezionale 1510/2026Numero di raccolta generale 13550/2026Data pubblicazione 10/05/20263.3. [OSCURATO:PERSONA] giudiziale è rimasta intimata.3.4. La ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando lanullità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto difissazione dell’udienza innanzi al Tribunale e la conseguentenullità della sentenza e del procedimento, in relazione all’art.360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella partein cui la Corte d’appello ha ritenuto la validità della notifica delricorso introduttivo e del decreto di fissazione d’udienza innanzial Tribunale, omettendo, per contro, di considerare che: - talenotifica era stata effettuata ad un indirizzo pec che la Camera diCommercio aveva assegnato d’ufficio alla [OSCURATO:SOCIETA]., senzache la stessa o la sua legale rappresentante ne fossero statepreviamente informate, con la conseguente violazione del dirittodi difesa; - l’utilizzo della pec risponde, infatti, ad esigenze dicelerità e di certezza delle notificazioni che non possono tuttaviaprevalere sulla necessità del rispetto del contraddittorio, cherappresenta un cardine del processo civile e costituisce unelemento essenziale del giusto processo; - l’art. 16 del d.l. n.185/2008, convertito con modificazioni dalla l. n. 2/2009,precisa, del resto, al comma 6-bis, seconda parte, che, in casodi mancata istituzione della pec da parte dell’impresa, “l’ufficiodel registro delle imprese, contestualmente all’irrogazione dellasanzione, assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitaleper il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato pressoil cassetto digitale dell’imprenditore”; - il successivo comma 6-ter, tuttavia, aggiunge che “il Conservatore dell’ufficio delregistro delle imprese che rileva, anche a seguito disegnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società diprovvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro iltermine di trenta giorni” e che “decorsi trenta giorni da taleRic. 2025, n. 12759 – Sez. 1 – CC del 31/3/2026Numero registro generale 12759/2025Nu5m ero sezionale 1510/2026Numero di raccolta generale 13550/2026Data pubblicazione 10/05/2026richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessasocietà, procede con propria determina alla cancellazionedell’indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmentela procedura di cui al comma 6-bis”; - se, dunque, il domiciliodigitale inattivo fa sorgere l’obbligo di instaurare un dialogo conl’impresa, a maggior ragione ciò deve accadere in caso diassenza della pec, perché la finalità del d.l. n. 185/2008, resapalese dalla rubrica dell’art. 16, è quella della “riduzione dei costiamministrativi a carico delle imprese” non certo quella dipenalizzarle; - la posta elettronica certificata richiede,comunque, modalità di accesso (“username” e “password”) chene consentono la funzionalità, per cui il riferimento alla meraesistenza di un indirizzo pec attribuito d’ufficio non realizza, senon accessibile dall’interessato, le finalità dell’istituto.4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione e la falsa applicazione degli artt. 40, commi 6, 7 e 8,c.c.i.i. e dell’art. 16-sexies del d.l. n. 179/2012, convertito conmodificazioni dalla l. n. 221/2012, nonché degli artt. 3 e 24Cost., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato lasentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’appello haritenuto la validità della notifica del ricorso introduttivo e deldecreto di fissazione dell’udienza, effettuata dalla cancelleria delTribunale all’indirizzo di posta elettronica certificata della societàOvest’91 s.r.l. risultante dal registro delle imprese, senza,tuttavia, considerare che: - tale indirizzo le era stato assegnatod’ufficio dalla camera di commercio ai sensi dell’art. 37 del d.l.n. 76/2020, senza che la società o la sua legale rappresentantene avessero mai avuto effettiva conoscenza e, soprattutto,senza che fossero mai state comunicate le credenziali necessarieper l’accesso e la consultazione della relativa casella; - l’art. 40,comma 6, c.c.i.i. prevede, invece, che il ricorso e il decreto diconvocazione siano notificati all’indirizzo di posta elettronicaRic. 2025, n. 12759 – Sez. 1 – CC del 31/3/2026Numero registro generale 12759/2025Nu6m ero sezionale 1510/2026Numero di raccolta generale 13550/2026Data pubblicazione 10/05/2026certificata del debitore risultante dal registro delle impreseovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronicacertificata; - il successivo comma 7 stabilisce che, quando lanotificazione a mezzo pec non risulta possibile o non ha esitopositivo per causa non imputabile al destinatario, la notifica, acura del ricorrente, si esegue mediante inserimento nell’areaweb riservata prevista dall’art. 359; - il comma 8, infine, disponeche, se anche tale notifica non è possibile o non ha esito positivo,la notifica si esegue esclusivamente di persona a norma dell’art.107, comma 1°, del d.P.R. n. 1229/1959, presso la sederisultante nel registro delle imprese o, in caso di ulterioreimpossibilità, presso la residenza del legale rappresentante; - lanotifica alla pec assegnata d’ufficio, senza la preventivacomunicazione delle credenziali di accesso, deve, pertanto,considerarsi tamquam non esset, o, quantomeno, una notifica ilcui esito positivo non è avvenuto per “causa non imputabile aldestinatario”; - l’obbligo per l’impresa di dotarsi di un indirizzopec e di mantenerlo attivo non può tradursi in una presunzioneiuris et de iure di conoscenza degli atti notificati ad una casellaassegnata d’ufficio della quale l’interessato non solo può nonconoscere l’esistenza ma, soprattutto, neppure possiede lecredenziali per accedervi; - la mera pubblicità dell’indirizzo pecnel registro delle imprese non sana il vulnus al diritto di difesaderivante dall’impossibilità materiale di accedere al contenutodelle comunicazioni ivi pervenute.4.3. I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati.4.4. L’art. 40, commi 6, 7 e 8, c.c.i.i., nel testo in vigoreratione temporis, con riferimento alla notificazione delladomanda di apertura della liquidazione giudiziale, prevede, ineffetti (anche in considerazione della norma transitoria giàprevista dall’art. 361 c.c.i.i.), che: - “6. in caso di domandaproposta da un creditore … il ricorso e il decreto di convocazioneRic. 2025, n. 12759 – Sez. 1 – CC del 31/3/2026Numero registro generale 12759/2025Nu7m ero sezionale 1510/2026Numero di raccolta generale 13550/2026Data pubblicazione 10/05/2026devono essere notificati, a cura dell’ufficio, all’indirizzo delservizio elettronico di recapito certificato qualificato o di postaelettronica certificata del debitore risultante dal registro delleimprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di postaelettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti…”; - “7. …”; - “8. quando la notificazione non risulta possibile onon ha esito positivo, per cause non imputabili al destinatario,la notifica, a cura del ricorrente, si esegue esclusivamente dipersona”, ai sensi dell’art. 107, comma 1°, del d.P.R. n.1229/1959, “presso la sede risultante dal registro delle imprese…”; - “quando la notificazione non può essere compiuta conqueste modalità, si esegue con il deposito dell’atto nella casacomunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese… , e si perfeziona nel momento del deposito stesso …”.4.5. Tale norma, per la parte che rileva, è pressochésovrapponibile a quella già contenuta nell’art. 15, comma 3°,l.fall. (nel testo introdotto dall’art. 17, comma 1, lett. a, del d.l.n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n.221/2012), la quale, in effetti, prevede(va) che: - il ricorso perla dichiarazione di fallimento ed il relativo decreto diconvocazione devono essere “notificati, a cura della cancelleria,all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultantedal registro delle imprese o dall’Indice nazionale degli indirizzi diposta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti”; -solo “quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risultapossibile oppure non ha esito positivo, la notifica, a cura delricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente dipersona a norma dell’articolo 107, primo comma, del decreto delPresidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, pressola sede risultante dal registro delle imprese”; - infine, “quandola notificazione non può essere compiuta con queste modalità,si esegue con il deposito dell’atto nella casa comunale della sedeRic. 2025, n. 12759 – Sez. 1 – CC del 31/3/2026Numero re8gis tro generale 12759/2025Numero sezionale 1510/2026Numero di raccolta generale 13550/2026Data pubblicazione 10/05/2026che si risulta nel registro delle imprese e di perfezionale nelmomento del deposito stesso”.4.6. In forza di tale norma, quindi: - il ricorso per ladichiarazione di fallimento ed il relativo decreto di convocazionedevono essere notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo diposta elettronica certificata del debitore, risultante dal registrodelle imprese o dall’indice nazionale degli indirizzi di postaelettronica certificata delle imprese e dei professionisti; - soloquando, “per qualsiasi ragione”, la notificazione a mezzo postaelettronica certificata del debitore non risulti possibile o nonabbia esito positivo, la notifica dev’essere eseguita, a cura delricorrente, dall’ufficiale giudiziario, il quale, a tal fine, deveaccedere di persona presso la sede legale del debitore risultantedal registro predetto ovvero, nel caso in cui neppure talemodalità sia attuabile a causa dell’irreperibilità del destinatario,provvedera al deposito dell’atto nella casa comunale della sedeiscritta nel registro delle imprese.4.7. Si tratta, com’è evidente, di uno specialeprocedimento per la notificazione del ricorso di fallimentoperché: - da una parte, esclude che residuino ipotesi in cui ilricorso di fallimento ed il decreto di convocazione debbanoessere notificati, ai sensi degli artt. 138 e s. o 145 c.p.c. (aseconda che l’impresa esercitata dal debitore sia individuale ocollettiva), nei diretti confronti del titolare dell’impresaindividuale o del legale rappresentante della società (cfr. Cass.n. 602 del 2017, in motiv.); - dall’altra parte, fa gravaresull’imprenditore le conseguenze negative derivanti dal mancatorispetto dei descritti obblighi di dotarsi di un indirizzo di postaelettronica certificata e di tenerlo operativo, così intendendocodificare e rafforzare il principio secondo cui il Tribunale, puressendo tenuto a disporre la previa comparizione in camera diconsiglio del debitore fallendo e ad effettuare a tal fine ogniRic. 2025, n. 12759 – Sez. 1 – CC del 31/3/2026Numero re9gis tro generale 12759/2025Numero sezionale 1510/2026Numero di raccolta generale 13550/2026Data pubblicazione 10/05/2026ricerca per provvedere alla notificazione dell’avviso diconvocazione, è nondimeno esonerato dal compimento diulteriori formalità allorché la situazione d’irreperibilità diquest’ultimo debba imputarsi alla sua stessa negligenza (cfr.Cass. n. 602 del 2017; Cass. n. 23728 del 2017; Cass. n. 3443del 2020; Cass. n. 18544 del 2020; Cass. n. 22415 del 2023, inmotiv.).4.8. La norma è stata, infatti, interpretata da questaCorte nel senso che: - ogni imprenditore, individuale o collettivo,iscritto al registro delle imprese, è tenuto, a norma dell’art. 16del d.l. n. 185/2008, conv. con modif. dalla l. n. 2/2009, comemodificata dalla l. n. 35/2012, a dotarsi di un indirizzo di postaelettronica certificata; - tale indirizzo costituisce l’indirizzo“pubblico informatico” che lo stesso, per il periodo successivoall’entrata in vigore delle disposizioni da ultimo citate, ha l’oneredi attivare al momento della sua iscrizione nel registro delleimprese ai sensi dell’art. 16, comma 6, del d.l. n. 185/2008,convertito dalla l. n. 2/2009, e dell’art. 5, comma 1, del d.l. n.179/2012, convertito dalla l. n. 221/2012 (Cass. n. 31 del 2017,in motiv.); - l’indirizzo di posta elettronica certificata che lesocietà (e gli imprenditori individuali) devono dichiarare alregistro delle imprese (e “tenere operativo e rinnovare neltempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese … efinanche per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazioneda esso …”) equivale, in effetti, a un recapito sostanzialmenteassimilabile alla sede legale di questi ultimi, per cui, di regola,(e salvo che venga fornita prova contraria) il mancatofunzionamento, per qualunque causa, dell’indirizzo di postaelettronica certificata dichiarato dalla società ovverodall’imprenditore individuale al registro delle imprese si ascrivetra le cosiddette irreperibilità “colpevoli” del destinatario sulRic. 2025, n. 12759 – Sez. 1 – CC del 31/3/2026Numero 1reg0is tro generale 12759/2025Numero sezionale 1510/2026Numero di raccolta generale 13550/2026Data pubblicazione 10/05/2026quale incombe l’onere di comunicare un recapito informatico chelo renda effettivamente raggiungibile (Cass. n. 16365 del 2018,in motiv.; Cass. n. 7920 del 2025, in motiv.).4.9. Tali assunti, per la parte che rileva, sono statipienamente confermati dal codice della crisi d’impresa edell’insolvenza.4.10. Il d.lgs. n. 14/2019, infatti, allo scopo di darei), della l. n. 155/2017, ha previsto (come già in precedenzaevidenziato), all’art. 40, commi 6 e 8, che: - “in caso di domandaproposta da un creditore … il ricorso e il decreto di convocazionedevono essere notificati, a cura dell’ufficio, all’indirizzo … diposta elettronica certificata del debitore risultante dal registrodelle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di postaelettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti…”; - “quando la notificazione non risulta possibile o non ha esitopositivo” (ma non più, come nella norma prevista dall’art. 15,comma 3°, l.fall., per “qualsiasi ragione”, anche se imputabile aldestinatario, bensì solo) “per cause non imputabili aldestinatario”, “la notifica, a cura del ricorrente, si esegueesclusivamente di persona” a norma dell’art. 107, comma 1°,del d.P.R. n. 1229/1959 “presso la sede risultante dal registrodelle imprese …”; - “la notificazione”, infine, “quando … non puòessere compiuta con queste modalità, si esegue con il depositodell’atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nelregistro delle imprese … e si perfeziona nel momento deldeposito stesso …”.4.11. Il codice ha, dunque, confermato, tra l’altro, che: (a)il ricorso (per l’apertura della liquidazione giudiziale nei confrontidi una società) è notificato (unitamente al “decreto diconvocazione”) “a cura dell’ufficio, all’indirizzo … di postaelettronica certificata del debitore risultante dal registro delleRic. 2025, n. 12759 – Sez. 1 – CC del 31/3/2026Numero 1reg1is tro generale 12759/2025Numero sezionale 1510/2026Numero di raccolta generale 13550/2026Data pubblicazione 10/05/2026imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di postaelettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti…”; (b) “quando la notificazione non risulta possibile o non haesito positivo” (ma solo) “per cause non imputabili aldestinatario”, il ricorso è notificato “a cura del ricorrente”,dall’ufficiale giudiziario, il quale deve provvedervi accedendo dipersona presso la sede legale (e non la sede reale: Cass. n. 7920del 2025) del debitore risultante dal registro predetto ovvero,nel caso in cui neppure tale modalità sia attuabile, deveprocedere al deposito dell’atto nella casa comunale della sedeiscritta nel registro delle imprese (Cass. n. 26370 del 2025, inmotiv.).4.12. Il caso in esame non può di certo essere ricondottoa tale seconda ipotesi.4.13. La società debitrice, infatti, come è rimastoincontestato, non ha adempiuto ad un preciso obbligo, previstodall’art. 16, comma 6, del d.l. n. 185/2008, e cioè di comunicare,entro il 1° ottobre del 2020, “il proprio domicilio digitale”, ed ha,di conseguenza, ricevuto dall’ufficio del registro delle imprese,come la stessa norma ha espressamente previsto al successivocomma 6-bis, l’assegnazione d’ufficio di “un nuovo e diversodomicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche,dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere dicommercio di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 29dicembre 1993, n. 580”).4.14. La notificazione del ricorso presso tale indirizzo nonpuò essere, in effetti, considerata, ai fini dell’art. 40, commi 6 e8, cit., impossibile, anche se la società che è stata destinatariadella stessa non era in condizione di accedervi in difetto diusername o di password, trattandosi, com’è evidente, di unacondizione imputabile esclusivamente alla propria negligenza: eRic. 2025, n. 12759 – Sez. 1 – CC del 31/3/2026Numero registro generale 12759/20251Nu2m ero sezionale 1510/2026Numero di raccolta generale 13550/2026Data pubblicazione 10/05/2026cioè, dapprima, di non aver comunicato, entro il termine dilegge, “il proprio domicilio digitale”, ed, in seguito, di non averrichiesto, una volta che il termine era scaduto, all’ufficio delregistro le “credenziali” per accedere al “un nuovo e diversodomicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche”che lo stesso (com’è accaduto nel caso in esame) doveva, perl’effetto, assegnarle. Si tratta di circostanza di fatto che il giudicedel merito ha, all’evidenza e per come emerso nelle precedentifasi, così anche implicitamente ritenuto (cioè riferibile aldebitore) e perciò risolvendosi ad applicare le norme soprarichiamate.4.15. La Corte costituzionale, del resto, con la sentenza n.146/2016, pronunciandosi sulla questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 15, comma 3°, l.fall., in relazione aiparametri di cui agli artt. 3 e 24 Cost., ha puntualizzato che (adifferenza della disposizione di cui all’art. 145 c.p.c.,esclusivamente finalizzata all’esigenza di assicurare alla personagiuridica l’effettivo esercizio del diritto di difesa in relazione aglidenunciata ha inteso “coniugare” la tutela del diritto di difesadell’imprenditore “con le esigenze di celerità e speditezza cuideve essere improntato il procedimento concorsuale”,prevedendo, appunto, a tal fine, che “il Tribunale è esoneratodall’adempimento di ulteriori formalità quando la situazione diirreperibilità deve imputarsi all’imprenditore medesimo”.4.16. La specialità e la complessità degli interessi (comuniad una pluralità di operatori economici, ed anche di naturapubblica in ragione delle connotazioni soggettive del debitore edella dimensione oggettiva del debito), che il legislatore del 2012ha inteso tutelare con l’introdotta semplificazione delprocedimento notificatorio nell’ambito della procedurafallimentare, segnano, dunque, l’innegabile diversità tra ilRic. 2025, n. 12759 – Sez. 1 – CC del 31/3/2026Numero registro generale 12759/20251Nu3m ero sezionale 1510/2026Numero di raccolta generale 13550/2026Data pubblicazione 10/05/2026suddetto procedimento e quello ordinario di notifica ex art. 145c.p.c. (così, sempre Corte cost. n. 146 cit.).4.17. Il diritto di difesa, nella sua declinazione diconoscibilità, da parte del debitore, dell’attivazione delprocedimento fallimentare a suo carico, è, del resto,adeguatamente garantito dalla norma in esame proprio inragione del duplice meccanismo, dalla stessa predisposto, diricerca della società debitrice.4.18. Quest’ultima, infatti, ai fini della sua partecipazioneal giudizio, viene notiziata: - (a) dapprima, presso il suo indirizzodi posta elettronica certificata, del quale è obbligata a dotarsi exart. 16 del d.l. n. 185 cit. e che è tenuta a mantenere attivodurante la vita dell’impresa (e, come espressamente stabilitodall’art. 33, comma 1, c.c.i.i., “per un anno decorrente dallacancellazione” dal registro delle imprese), e, dunque, in forza diun sistema che consente di giungere ad una conoscibilitàeffettiva dell’atto da notificare, in modo sostanzialmenteequipollente a quella conseguibile con i meccanismi ordinari(ufficiale giudiziario e agente postale); - (b) e solo a fronte dellanon utile attivazione di tale primo meccanismo, segue lanotificazione presso la sede legale dell’impresa collettiva, e cioèpresso quell’indirizzo da comunicare obbligatoriamente, ai sensidell’art. 2196 c.c., al momento dell’iscrizione nel registro delleimprese, la cui funzione è proprio quella di assicurare un sistemaorganico di pubblicità legale, che rende conoscibili (e perciòopponibili ai terzi, nell’interesse dello stesso imprenditore) i daticoncernenti l’impresa e le principali vicende che la riguardano.4.19. In caso di esito negativo di tale “duplice meccanismodi notifica”, il deposito dell’atto introduttivo della procedurapresso la casa comunale “ragionevolmente si pone comeconseguenza immediata e diretta della violazione, da partedell’imprenditore collettivo, dei descritti obblighi impostigli dallaRic. 2025, n. 12759 – Sez. 1 – CC del 31/3/2026Numero registro generale 12759/20251Nu4m ero sezionale 1510/2026Numero di raccolta generale 13550/2026Data pubblicazione 10/05/2026legge”: e ciò anche alla luce del principio per cui “esigenze dicompatibilità tra il diritto di difesa e gli obiettivi di speditezza eoperatività, ai quali deve essere improntato il procedimentoconcorsuale (rectius: di apertura della procedura concorsuale),giustificano che il Tribunale resti esonerato dall’adempimento diulteriori formalità … allorquando la situazione di irreperibilitàdell’imprenditore debba imputarsi alla sua stessa negligenza e acondotta non conforme agli obblighi di correttezza di unoperatore economico” (così, sempre Corte cost. n. 146 cit.).4.20. Deve, in definitiva, affermarsi che, come già in temadi procedimento per la dichiarazione di fallimento, così inmateria di notificazione del ricorso per l’apertura della proceduradi liquidazione giudiziale, è manifestamente infondata laquestione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3e 24 Cost., delle norme previste, rispettivamente, dall’art. 15,comma 3°, l.fall. e dall’art. 40, commi 6 e 8, c.c.i.i. nella partein cui dispongono che la notificazione del ricorso ad una societàsia eseguita (anche se la resistente è stata cancellata dalregistro delle imprese) tramite posta elettronica certificata e non(alla società ovvero liquidatore o, addirittura, ai soci) nelle formeordinarie di cui agli artt. 145 e 137 ss. c.p.c.4.21. La diversità delle fattispecie a confronto, in effetti,giustifica, tanto in termini di ragionevolezza delle sceltenormative, quanto di compatibilità della norma concorsuale conil diritto di difesa del debitore resistente, la differente disciplina,essendo le norme comuni esclusivamente finalizzate adassicurare alla persona giuridica destinataria della notificazionel’effettivo esercizio del diritto di difesa in relazione agli atti adessa indirizzati, laddove le contestate disposizioni si propongonodi contemperare, in caso di imprenditore collettivo, la medesimafinalità di tutela del suo diritto di essere previamente avvertitodella proposizione ai suoi danni della domanda di apertura dellaRic. 2025, n. 12759 – Sez. 1 – CC del 31/3/2026Numero 1reg5is tro generale 12759/2025Numero sezionale 1510/2026Numero di raccolta generale 13550/2026Data pubblicazione 10/05/2026liquidazione giudiziale con le esigenze di celerità e di speditezzaproprie di tale procedimento concorsuale, caratterizzato (al di làdella decorrenza del periodo sospetto di cui agli artt. 163 s.c.c.i.i.) da speciali e complessi interessi, anche di naturapubblica, idonei a rendere ragionevole e adeguato un diversomeccanismo di garanzia di quel diritto (Cass. n. 7083 del 2022;di recente, Cass. n. 7920 del 2025, in motiv., che ha ribadito “laspecialità del procedimento notificatorio di cui all’art. 15, comma3, l.fall., quale disciplina semplificata volta a coniugare la tuteladel diritto di difesa del debitore con le esigenze di celerità espeditezza intrinseche al procedimento concorsuale, che perciòprevale sulla disciplina ordinaria prevista dal codice di rito,escludendone l’applicabilità”); ciò nel senso, più precisamente,che, in caso di violazione da parte dell’imprenditore collettivodegli obblighi, previsti per legge, di munirsi di un indirizzo diposta elettronica certificata e di tenerlo attivo durante la vitadell’impresa, la norma concorsuale nondimeno consente,dell’atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nelregistro delle imprese” e la sua efficacia “nel momento deldeposito stesso”, la rapida pronuncia della sentenza di aperturadella procedura e, per l’effetto, (oltre agli effetti penalistici chela presuppongono: ma l’esercizio dell’azione penale in ordine aglistessi presuppone, a norma dell’art. 346, comma 2, c.c.i.i.,esclusivamente la presentazione anche contestuale delladomanda di apertura della liquidazione giudiziale) l’immediatagestione del patrimonio sociale (art. 142 c.c.i.i.) e dei rapporti(anche processuali) pendenti (artt. 143 e 172 s. c.c.i.i.), lacontestuale impossibilità per i creditori di introdurre o proseguireazioni esecutive individuali sui beni compresi nella procedura(art. 150 c.c.i.i.) nonché la sterilizzazione (parimentiRic. 2025, n. 12759 – Sez. 1 – CC del 31/3/2026Numero 1reg6is tro generale 12759/2025Numero sezionale 1510/2026Numero di raccolta generale 13550/2026Data pubblicazione 10/05/2026contestuale), nei confronti della massa dei creditori, degli effettidegli atti e dei pagamenti successivamente compiuti dallasocietà liquidata (art. 144 c.c.i.i.) e delle formalità trascritte oiscritte ai danni della stessa (art. 145 c.c.i.i.).4.22. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione e la falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. b) ed), del c.c.i.i., nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte incui la Corte d’appello ha ritenuto la sussistenza dello stato diinsolvenza della [OSCURATO:SOCIETA]., senza aver dato adeguatamenteconto dei principi che governano l’accertamento dell’insolvenzaper le società che, come la [OSCURATO:SOCIETA]. sin dal 2010, abbianocessato l’attività operativa, dovendosi, in tal caso, unicamenteaccertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentanodi assicurare, come nel caso in esame, l’eguale ed integralesoddisfacimento dei creditori sociali.4.23. Il motivo è infondato. La società reclamante, infatti,non risulta essere stata formalmente posta in stato diliquidazione. Ed è, invece, noto che, ai fini dell’apertura delfallimento, come anche della liquidazione giudiziale, lo stato diinsolvenza delle società che non siano in liquidazione, dev’esseredesunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì, comeha fatto la Corte d’appello, dall’impossibilità dell’impresa dicontinuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traducain una situazione d’impotenza strutturale (e non soltantotransitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali leproprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquiditàe di credito necessarie allo svolgimento dell’attività (Cass. n.7087 del 2022).4.24. E ciò vale anche se la società è inattiva: in tema difallimento, lo stato di insolvenza delle società che siano inattive,non determinando di per sé la messa in liquidazione, va desuntoRic. 2025, n. 12759 – Sez. 1 – CC del 31/3/2026Numero 1reg7is tro generale 12759/2025Numero sezionale 1510/2026Numero di raccolta generale 13550/2026Data pubblicazione 10/05/2026non già dal rapporto tra attività e passività, bensìdall’impossibilità dell’impresa di continuare ad operareproficuamente sul mercato, che si traduce in una situazioned’impotenza strutturale e non transitoria a soddisfareregolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per ilvenir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarieallo svolgimento dell’attività (Cass. n. 32280 del 2022).5. Il ricorso è, dunque, infondato e dev’essere, quindi,rigettato.6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.7. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, arimborsare al controricorrente le spese del giudizio, che liquidain €. 10.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori dilegge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testointrodotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 31 marzo 202Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Ric. 2025, n. 12759 – Sez. 1 – CC del 31/3/2026