CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 gennaio 2026
Cassazione n. 33887/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del 13 gennaio 2026. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cha ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Perugia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con richiesta del 04 giugno 2024 la difesa di [OSCURATO:PERSONA] avanzava istanza al Tribunale di Perugia, quale Giudice dell'esecuzione, al fine di ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione in relazione ad una serie di reati giudicati dalla Corte di Appello di Perugia. 2. In data 18 settembre 2025 il Tribunale di Perugia declinava la propria competenza in favore del Tribunale di Crotone, sul rilievo che l'ultimo provvedimento irrevocabile emesso a carico del ricorrente, secondo quanto emergeva dal certificato del casellario giudiziale, dovesse considerarsi la sentenza emessa dal Tribunale di Crotone in data 7 febbraio 2025, irrevocabile il 26 marzo 2025. 3. Il Tribunale di Crotone, ricevuti gli atti, con provvedimento del 13 gennaio 2026 sollevava conflitto di competenza, evidenziando che al momento del deposito dell'istanza da parte di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto in data 4 giugno 2024, la 1sentenza del Tribunale di Crotone che ha radicato la competenza secondo quanto rappresentato dal Tribunale di Perugia non era stata ancora emessa. [OSCURATO:PERSONA] 1. La competenza va attribuita al Tribunale di Perugia. 2. Il conflitto è, innanzitutto, ammissibile in presenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto, formalmente manifestato dai due giudici, di conoscere del medesimo procedimento. 3. Tanto premesso, deve osservarsi che l'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. stabilisce che, quando l'esecuzione riguarda più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Numerosi interventi della giurisprudenza di legittimità hanno chiarito che la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione si radica al momento della presentazione della domanda e non subisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza di condanna, in ossequio al principio della perpetuatio jurisdictionis. (Sez. 1, n. 6739 del 30/01/2014, P.M. in proc. Santaniello, Rv. 259171; Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, Rv. 277733 - 01). In applicazione di tale principio, nel caso concreto ora in esame occorre affermare la competenza del Tribunale di Perugia, al quale gli atti devono trasmettersi per la decisione sulla domanda, in quanto all'epoca, citata negli atti, di proposizione della stessa - 04.06.2024 - tale Ufficio era quello che aveva emesso - il 10.06.2022 - la sentenza divenuta irrevocabile per ultima - il 17.03.2021. Va rilevato, infatti che, come correttamente affermato dal Tribunale di Crotone, alla data del 03.06.2024, nella quale [OSCURATO:PERSONA] ha inoltrato l'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione, la sentenza che giustificava, secondo il Tribunale di Perugia, la competenza in capo al Tribunale di Crotone, nemmeno era stata emessa. 4. Il conflitto va pertanto risolto dichiarando la competenza Tribunale di Perugia, al quale devono essere trasmessi gli atti. 2 P.Q.M