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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 aprile 2026

Cassazione n. 23046/2026

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a, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, seconda sezione penale, in data 18/09/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi 1 e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con le quali, in data 11/05/2026, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva contenente note conclusionali in data 01/04/2026, note redatte in replica alla memoria della Procura generale del 15/03/2026 che aveva chiesto il rigetto del ricorso o, in subordine, il differimento della trattazione in attesa della decisione delle Sezioni Unite sul ricorso proposto nel procedimento RG n. 20697/25 ric.

Bellomonte;letta altresì la memoria difensiva con conclusioni in data 01/06/2026 in replica alle conclusioni scritte della Procura generale in data 11/05/2026. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo confermava ia pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Sciacca in data 19/01/2024 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 500 di multa per il delitto di cui agli artt. 110, 640, 61 n. 5 cod. pen., commesso in data 12/06/2020.

2. Avverso detta sentenza l'imputata, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione lamentando: -violazione degli artt. 24 Cost. e 601 cod. proc. pen., sotto due aspetti: il primo, per avere la Corte d'appello celebrato il giudizio di secondo grado senza preventivo accertamento della regolarità delle notifiche e senza accertare e dichiarare la presenza o l'assenza in giudizio dell'imputata; il secondo, essendo stata la pronuncia di primo grado resa da GOP (dott. [OSCURATO:PERSONA]), in fattispecie che, in ragione della pena edittale prevista, vietava l'assegnazione del procedimento ad un giudice onorario di pace (primo motivo); -violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 24 Cost., 550 e segg., 605 e 190 e ss. cod. proc. pen., essendo la Corte territoriale pervenuta all'affermazione della penale responsabilità dell'imputata attraverso un percorso logico argomentativo inficiato da sornrnarietà di valutazione: in particolare, nessun accertamento specifico risulta essere stato eseguito e la [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta responsabile del reato ascrittole solo perché la postepay sulla quale sarebbe stato accreditato l'importo risultava intestata alla stessa.

Quest'ultima non ha posto in essere la condotta materiale non essendo stati fatti accertamenti in merito alla concreta disponibilità della carta né in relazione al prelievo della somma di cui si discute; parimenti, deve ritenersi insussistente l'elemento psicologico del reato, anche nella forma dei dolo eventuale, mancando totalmente la prova del contatto con la persona offesa (secondo motivo); -violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., mancando la prova del concreto e consapevole approfittamento da parte del colpevole delle opportunità decettive offerte dalla rete: nella fattispecie la vittima ([OSCURATO:PERSONA] cl. 1991), in ragione della sua conoscenza dei social, effettuando immediate ricerche su internet e precisamente sul sito al quale l'inserzione era collegata, si è immediatamente accorta della truffa subìta (terzo motivo); -violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., fattispecie inopinatamente disattesa nonostante l'estemporaneità della condotta ed il grado di colpevolezza minimo (quarto motivo). [OSCURATO:PERSONA]

21. Il ricorso è da rigettare.

Va preliminarmente evidenziato che la trattazione del presente procedimento proviene da rinvio della precedente udienza del 09/04/2026, rinvio disposto in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite penali nel proc.

RG n. 20697/25, ric.

Bellonnonte, oggetto di questione rilevante ai fini della decisione del primo motivo di ricorso.

2. Infondato è il primo motivo.

2.1. Con riferimento al primo aspetto si evidenzia che il decreto di citazione in appello risulta essere stato notificato all'imputata a mani proprie il 28 maggio 2025 per l'udienza del 18 settembre 2025 (anche alla difesa il decreto è stato inoltrato a mezzo pec in data 28 maggio 2025).

Dunque, risulta rispettato il termine a comparire per l'imputata e la notifica non è stata pertanto né omessa né risulta intempestiva.

Trattandosi poi di giudizio cartolare che esclude la partecipazione delle parti, non si doveva certo accertare (e quindi dichiarare) se la parte fosse o meno presente in giudizio.

2.2. Con riferimento al secondo aspetto del primo motivo, si evidenzia come l'art. 11, comma 6, lett. b), n. 1), d.

Igs. n. 116 del 2017, stabilisce che ai giudici onorari di pace (cd.

GOP) non possono essere assegnati, quanto al giudizio penale, i procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 550 cod. proc. pen.

Quest'ultimo, al comma 1, lega l'esercizio dell'azione penale alla citazione diretta a giudizio "quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva"; il comma 2, invece, contiene l'elenco di specifiche fattispecie di reato per le quali il pubblico ministero procede comunque con la citazione diretta, anche se sanzionate in termini più gravi rispetto al comma 1.

2.2.1. Al riguardo va preliminarmente rilevato che il procedimento penale è stato "trattato" da un giudice onorario di tribunale per un reato che, all'epoca del decreto di citazione (emesso in data 14 settembre 2021) esulava dalla competenza di cui all'art. 550 cod. proc. pen., essendo punito con la pena da uno a cinque anni di reclusione e con la multa da 309 a 1549 euro, in virtù dell'aggravante contestata (art. 640, comma 2, n. 2 -bis cod. pen.).

Solo la successiva formulazione dell'art. 550 cod. proc. pen., per effetto della riforma Cartabia ha invece contemplato anche l'ipotesi dell'art. 640, comma 2, cod. pen. 2.2.2.

La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che le condizioni di capacità del giudice devono persistere fino al momento della decisione.

La valutazione delle condizioni di capacità del giudice, si spiega, attiene ai momenti della trattazione del processo e della deliberazione della decisione che culmina con la lettura del dispositivo (Sez.

U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244117-01; Sez. 5, n. 552 del 13/03/2003, dep. 2004, Attanasi, Rv. 227017-01: invero, si tratta di sentenze pronunciate in relazione a fattispecie in cui il tema della capacità del giudice .3si era posto soprattutto con riguardo al segmento temporale che intercorre tra la pronuncia della sentenza e il deposito della sua motivazione).

2.2.3. Nel presente procedimento il tema che si pone è invece quello relativo al momento in cui va operata la valutazione della capacità del giudice, e segnatamente se occorre avere riguardo al momento della assegnazione del processo o ad un momento successivo compreso sino alla data della decisione.

La normativa posta dal d.lgs. n. 116 del 2017 prevedeva come ipotesi in cui potevano assegnarsi gli affari penali ai giudici di pace onorari e ai giudici onorari già in servizio al momento di entrata in vigore del citato decreto legislativo i reati previsti dall'art. 550 cod. proc. pen.

Come si è detto, nel caso in esame il fascicolo si era incardinato dinanzi al giudice di primo grado (individuato nella persona del giudice ordinario dott. [OSCURATO:PERSONA]) sulla base del decreto di citazione a giudizio emesso dal pubblico ministero il 14 settembre 2021 senza che fosse stata eccepita dalla difesa la mancata fissazione della previa udienza preliminare (tenuto conto della pena massima di cinque anni prevista per il reato), eccezione che non risulta essere stata rinnovata nemmeno successivamente allorquando il procedimento verrà assegnato al GOP [OSCURATO:PERSONA].

Ciò posto, la successiva assegnazione del processo al giudice onorario (conseguente al trasferimento dell'originario magistrato ordinario a cui era stato assegnato il procedimento) risulta avvenuta quando era ormai vigente il nuovo art. 550 cod. proc. pen. (la prima udienza del "nuovo" magistrato, GOP [OSCURATO:PERSONA], risulta infatti essere stata tenuta il 26 maggio 2023) e dunque in momento in cui lo stesso avrebbe potuto trattare il processo.

Ugualmente questi era legittimato a farlo al momento della pronuncia di primo grado avvenuta in data 19 gennaio 2024.

2.2.4. Va peraltro evidenziato - in termini di ulteriore decisività - che, con decisione intervenuta all'udienza del 28 maggio 2026, le Sezioni unite, investite delle seguenti questioni: - se la violazione dell'art. 11, comma 6, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, secondo cui, per il settore penale, non può essere assegnata ai giudici onorari di pace la trattazione dei procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 550 cod. proc. pen., integri una nullità assoluta ai sensi degli artt. 33, 178, comma 1, lett. a), 179 cod. proc. pen., ovvero una mera inosservanza dei criteri organizzativi di assegnazione dei processi, non sanzionata da nullità; - se, nel caso in cui sia ravvisabile una causa di nullità, questa, nell'ambito dei processi oggettivamente cumulativi, riguardi tutti i reati che ne costituiscono oggetto ovvero solo quelli che non rientrano nella previsione dell'art. 550 cod. proc. pen., hanno riconosciuto che "la violazione delle norme secondo cui, per il settore penale, non può essere assegnata ai giudici onorari la trattazione dei procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 550 cod. proc. pen., non integra una nullità assoluta, ma una inosservanza, non sanzionata da nullità, delle disposizioni sulla assegnazione dei processi, che, ai sensi dell'art. 33, comma 2, cod. proc. pen., non attengono alla capacità del giudice" (informazione provvisoria n. 8/2026).

Da qui l'infondatezza del motivo proposto. 'dr3.

Il secondo motivo è del tutto aspecifico.

Nella fattispecie non è in contestazione che la persona offesa avrebbe accreditato il profitto della truffa da lui subìta sulla carta prepagata intestata alla [OSCURATO:PERSONA].

Ciò posto, sono insussistenti i vizi denunciati, atteso che, in assenza di attendibili elementi di segno contrario - nella specie, come subito si dirà, non ravvisabili - non si può ritenere né contraddittorio né manifestamente illogico reputare, come ha fatto la Corte d'appello di Palermo, che l'intestataria di una carta prepagata (appunto, l'imputata) sulla quale venga chiesto di accreditare il profitto della condotta truffaldina sia anche il beneficiario di tale pagamento e sia quindi, in quanto tale, responsabile, quanto meno a titolo di concorso, della truffa.

Del resto, risponde a criteri di logica che l'autore della truffa individui una modalità esecutiva del reato che gli consenta di appropriarsi del relativo profitto, ciò che conferma la responsabilità, a titolo di concorso, dell'imputato, che una tale modalità ha, appunto, evidentemente concorso a individuare.

Né il fatto che la modalità individuata era tale da consentire la sua identificazione implica logicamente la sua estraneità rispetto ai fatti, essendo la stessa modalità imposta dall'impossibilità di intestare un conto corrente a un soggetto inesistente.

Si deve, in effetti, in proposito osservare che la citata intestazione presuppone la verifica dell'identità del titolare intestatario, sicuramente abilitato a prelevare da quella carta.

Inoltre, come sottolineato dalla pronuncia, l'imputata non risulta aver allegato elementi contrari alla citata intestazione o alla disponibilità di esso, in quanto la denuncia di smarrimento della carta in questione risulta essere stata presentata dopo la denuncia della [OSCURATO:PERSONA].

Va peraltro rilevato che sulla carta in questione tra il giugno e il settembre 2020 sono state effettuate numerose ricariche provenienti da diverse parti d'Italia (tra cui appunta quella di 198 euro fatto il 12 giugno dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA]).

Ferma la titolarità e disponibilità della carta ove è confluito il profitto del reato, evidenzia il Collegio come la difesa ometta di confrontarsi con gli elementi di prova a carico dell'imputata, limitandosi a denunciare l'assenza di accertamenti sull'effettivo accreditamento e prelievo sulla carta suddetta, ai quali invece il decidente fa ampio riferimento illustrando la deposizione del m.11o Termini e stigmatizzando la tardiva denuncia di smarrimento della carta postepay da parte dell'imputata, evidentemente avvenuta una volta appresa l'esistenza della denuncia.

A tali elementi, la difesa contrappone una ricostruzione priva di logicità, deducendo che la denuncia sarebbe stata sporta a gennaio 2021 (rispetto a fatti del 12/06/2020 ed attivazione della carta il 04/06/2020) poiché solo in tale momento l'imputata si sarebbe accorta di non avere più con sé la carta di pagamento, deduzione inverosimile considerando che la carta di pagamento è notoriamente uno strumento di usuale e frequente utilizzo da parte del titolare di talché è inverosimile che ci si accorga del suo smarrimento a distanza di sei mesi dall'attivazione, comunque non disconosciuta.

4. Il terzo motivo è manifestamente infondato.Si è affermato in giurisprudenza che "In tema di truffa "on line", è configurabile l'aggravante della minorata difesa, "sub specie" di approfittamento delle condizioni di luogo, solo quando l'autore abbia tratto, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall'utilizzazione dello strumento della rete" (Sez. 6, n. 3096 del 03/12/2024, dep. 2025, Masi, Rv. 287452-01, ove in motivazione la Corte ha precisato che la vendita attraverso un portale telematico pone l'acquirente in condizione di debolezza quanto alla verifica della qualità del prodotto e dell'identità del venditore).

Contrariamente a quanto ritiene la difesa, l'aggravante tende a sanzionare in termini di maggiore gravità l'approfittamento di particolari condizioni di luogo e non di persona, di talché sono del tutto irrilevanti le capacità informatiche della persona offesa.

Si osserva nella pronuncia sopra menzionata che in caso di vendita di prodotti "online" la distanza tra il luogo ove si trova il deceptus, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui si trova l'agente, determina una posizione contrattuale di maggior favore per quest'ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta (cfr. Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, Cristaldi, Rv. 269893-01; Sez. 2, n. 43706 del 29/09/2016, Pastafiglia, Rv. 268450-01; Sez. 2, n. 2585 del 28/10/2022, dep. 2023, Miele, non mass.).

In particolare, nella sentenza impugnata si sono evidenziate le concrete condizioni di contesto in cui si sono svolte le trattative, circostanze che hanno favorito una sperequazione tra le parti rivelatasi essenziale, della quale il responsabile del reato ha consapevolmente tratto profitto.

L'istruzione dibattimentale ha consentito di evidenziare la minorata difesa in cui era stata posta la persona offesa, la quale non aveva potuto avere alcun contatto che le consentisse di identificare l'interlocutore e, men che meno, di incontrarlo, tanto che solo le indagini successivamente svolte avevano consentito di ricostruire come erano andate le cose e chi era il vero destinatario del denaro versato per il pagamento della polizza relativa al contratto assicurativo che la persona offesa riteneva di aver stipulato.

Il numero di telefono non consentiva di individuare alcuna persona.

Tanto premesso, va rilevato che la contrattazione intavolata a seguito dell'annuncio sulla piattaforma internet è avvenuta costantemente a distanza, senza spendita di generalità e il telefono indicatole era intestato a persona non rintracciabile.

In tal modo si rendeva impossibile alla vittima l'individuazione dell'interlocutore, con conseguente radicale sperequazione delle posizioni contrattuali ed approfittamento da parte degli agenti delle specifiche modalità negoziali a fini di lucro.

5. Il quarto motivo è manifestamente infondato.

Tra gli elementi che vanno valutati per l'applicabilità della causa di non punibilità vi sono le modalità del fatto.

Nel caso in esame proprio tali modalità che hanno condotto a contestare l'aggravante di cui all'art. 61, n. 5 cod. pen. hanno indotto la Corte d'appello, con motivazione non manifestamente illogica, a negare il riconoscimento dell'aggravante in questione.

E noncoglie nel segno la difesa ove invoca il beneficio facendo riferimento all'occasionalità della condotta, poiché è elemento che è stato ritenuto recessivo rispetto all'altro invece valorizzato in modo del tutto logico e congruo.

6. Alla pronuncia consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, seconda sezione penale, in data 18/09/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi 1 e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con le quali, in data 11/05/2026, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva contenente note conclusionali in data 01/04/2026, note redatte in replica alla memoria della Procura generale del 15/03/2026 che aveva chiesto il rigetto del ricorso o, in subordine, il differimento della trattazione in attesa della decisione delle Sezioni Unite sul ricorso proposto nel procedimento RG n. 20697/25 ric. Bellomonte;letta altresì la memoria difensiva con conclusioni in data 01/06/2026 in replica alle conclusioni scritte della Procura generale in data 11/05/2026. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo confermava ia pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Sciacca in data 19/01/2024 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 500 di multa per il delitto di cui agli artt. 110, 640, 61 n. 5 cod. pen., commesso in data 12/06/2020. 2. Avverso detta sentenza l'imputata, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione lamentando: -violazione degli artt. 24 Cost. e 601 cod. proc. pen., sotto due aspetti: il primo, per avere la Corte d'appello celebrato il giudizio di secondo grado senza preventivo accertamento della regolarità delle notifiche e senza accertare e dichiarare la presenza o l'assenza in giudizio dell'imputata; il secondo, essendo stata la pronuncia di primo grado resa da GOP (dott. [OSCURATO:PERSONA]), in fattispecie che, in ragione della pena edittale prevista, vietava l'assegnazione del procedimento ad un giudice onorario di pace (primo motivo); -violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 24 Cost., 550 e segg., 605 e 190 e ss. cod. proc. pen., essendo la Corte territoriale pervenuta all'affermazione della penale responsabilità dell'imputata attraverso un percorso logico argomentativo inficiato da sornrnarietà di valutazione: in particolare, nessun accertamento specifico risulta essere stato eseguito e la [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta responsabile del reato ascrittole solo perché la postepay sulla quale sarebbe stato accreditato l'importo risultava intestata alla stessa. Quest'ultima non ha posto in essere la condotta materiale non essendo stati fatti accertamenti in merito alla concreta disponibilità della carta né in relazione al prelievo della somma di cui si discute; parimenti, deve ritenersi insussistente l'elemento psicologico del reato, anche nella forma dei dolo eventuale, mancando totalmente la prova del contatto con la persona offesa (secondo motivo); -violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., mancando la prova del concreto e consapevole approfittamento da parte del colpevole delle opportunità decettive offerte dalla rete: nella fattispecie la vittima ([OSCURATO:PERSONA] cl. 1991), in ragione della sua conoscenza dei social, effettuando immediate ricerche su internet e precisamente sul sito al quale l'inserzione era collegata, si è immediatamente accorta della truffa subìta (terzo motivo); -violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., fattispecie inopinatamente disattesa nonostante l'estemporaneità della condotta ed il grado di colpevolezza minimo (quarto motivo). [OSCURATO:PERSONA] 21. Il ricorso è da rigettare. Va preliminarmente evidenziato che la trattazione del presente procedimento proviene da rinvio della precedente udienza del 09/04/2026, rinvio disposto in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite penali nel proc. RG n. 20697/25, ric. Bellonnonte, oggetto di questione rilevante ai fini della decisione del primo motivo di ricorso. 2. Infondato è il primo motivo. 2.1. Con riferimento al primo aspetto si evidenzia che il decreto di citazione in appello risulta essere stato notificato all'imputata a mani proprie il 28 maggio 2025 per l'udienza del 18 settembre 2025 (anche alla difesa il decreto è stato inoltrato a mezzo pec in data 28 maggio 2025). Dunque, risulta rispettato il termine a comparire per l'imputata e la notifica non è stata pertanto né omessa né risulta intempestiva. Trattandosi poi di giudizio cartolare che esclude la partecipazione delle parti, non si doveva certo accertare (e quindi dichiarare) se la parte fosse o meno presente in giudizio. 2.2. Con riferimento al secondo aspetto del primo motivo, si evidenzia come l'art. 11, comma 6, lett. b), n. 1), d. Igs. n. 116 del 2017, stabilisce che ai giudici onorari di pace (cd. GOP) non possono essere assegnati, quanto al giudizio penale, i procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 550 cod. proc. pen. Quest'ultimo, al comma 1, lega l'esercizio dell'azione penale alla citazione diretta a giudizio "quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva"; il comma 2, invece, contiene l'elenco di specifiche fattispecie di reato per le quali il pubblico ministero procede comunque con la citazione diretta, anche se sanzionate in termini più gravi rispetto al comma 1. 2.2.1. Al riguardo va preliminarmente rilevato che il procedimento penale è stato "trattato" da un giudice onorario di tribunale per un reato che, all'epoca del decreto di citazione (emesso in data 14 settembre 2021) esulava dalla competenza di cui all'art. 550 cod. proc. pen., essendo punito con la pena da uno a cinque anni di reclusione e con la multa da 309 a 1549 euro, in virtù dell'aggravante contestata (art. 640, comma 2, n. 2 -bis cod. pen.). Solo la successiva formulazione dell'art. 550 cod. proc. pen., per effetto della riforma Cartabia ha invece contemplato anche l'ipotesi dell'art. 640, comma 2, cod. pen. 2.2.2. La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che le condizioni di capacità del giudice devono persistere fino al momento della decisione. La valutazione delle condizioni di capacità del giudice, si spiega, attiene ai momenti della trattazione del processo e della deliberazione della decisione che culmina con la lettura del dispositivo (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244117-01; Sez. 5, n. 552 del 13/03/2003, dep. 2004, Attanasi, Rv. 227017-01: invero, si tratta di sentenze pronunciate in relazione a fattispecie in cui il tema della capacità del giudice .3si era posto soprattutto con riguardo al segmento temporale che intercorre tra la pronuncia della sentenza e il deposito della sua motivazione). 2.2.3. Nel presente procedimento il tema che si pone è invece quello relativo al momento in cui va operata la valutazione della capacità del giudice, e segnatamente se occorre avere riguardo al momento della assegnazione del processo o ad un momento successivo compreso sino alla data della decisione. La normativa posta dal d.lgs. n. 116 del 2017 prevedeva come ipotesi in cui potevano assegnarsi gli affari penali ai giudici di pace onorari e ai giudici onorari già in servizio al momento di entrata in vigore del citato decreto legislativo i reati previsti dall'art. 550 cod. proc. pen. Come si è detto, nel caso in esame il fascicolo si era incardinato dinanzi al giudice di primo grado (individuato nella persona del giudice ordinario dott. [OSCURATO:PERSONA]) sulla base del decreto di citazione a giudizio emesso dal pubblico ministero il 14 settembre 2021 senza che fosse stata eccepita dalla difesa la mancata fissazione della previa udienza preliminare (tenuto conto della pena massima di cinque anni prevista per il reato), eccezione che non risulta essere stata rinnovata nemmeno successivamente allorquando il procedimento verrà assegnato al GOP [OSCURATO:PERSONA]. Ciò posto, la successiva assegnazione del processo al giudice onorario (conseguente al trasferimento dell'originario magistrato ordinario a cui era stato assegnato il procedimento) risulta avvenuta quando era ormai vigente il nuovo art. 550 cod. proc. pen. (la prima udienza del "nuovo" magistrato, GOP [OSCURATO:PERSONA], risulta infatti essere stata tenuta il 26 maggio 2023) e dunque in momento in cui lo stesso avrebbe potuto trattare il processo. Ugualmente questi era legittimato a farlo al momento della pronuncia di primo grado avvenuta in data 19 gennaio 2024. 2.2.4. Va peraltro evidenziato - in termini di ulteriore decisività - che, con decisione intervenuta all'udienza del 28 maggio 2026, le Sezioni unite, investite delle seguenti questioni: - se la violazione dell'art. 11, comma 6, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, secondo cui, per il settore penale, non può essere assegnata ai giudici onorari di pace la trattazione dei procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 550 cod. proc. pen., integri una nullità assoluta ai sensi degli artt. 33, 178, comma 1, lett. a), 179 cod. proc. pen., ovvero una mera inosservanza dei criteri organizzativi di assegnazione dei processi, non sanzionata da nullità; - se, nel caso in cui sia ravvisabile una causa di nullità, questa, nell'ambito dei processi oggettivamente cumulativi, riguardi tutti i reati che ne costituiscono oggetto ovvero solo quelli che non rientrano nella previsione dell'art. 550 cod. proc. pen., hanno riconosciuto che "la violazione delle norme secondo cui, per il settore penale, non può essere assegnata ai giudici onorari la trattazione dei procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 550 cod. proc. pen., non integra una nullità assoluta, ma una inosservanza, non sanzionata da nullità, delle disposizioni sulla assegnazione dei processi, che, ai sensi dell'art. 33, comma 2, cod. proc. pen., non attengono alla capacità del giudice" (informazione provvisoria n. 8/2026). Da qui l'infondatezza del motivo proposto. 'dr3. Il secondo motivo è del tutto aspecifico. Nella fattispecie non è in contestazione che la persona offesa avrebbe accreditato il profitto della truffa da lui subìta sulla carta prepagata intestata alla [OSCURATO:PERSONA]. Ciò posto, sono insussistenti i vizi denunciati, atteso che, in assenza di attendibili elementi di segno contrario - nella specie, come subito si dirà, non ravvisabili - non si può ritenere né contraddittorio né manifestamente illogico reputare, come ha fatto la Corte d'appello di Palermo, che l'intestataria di una carta prepagata (appunto, l'imputata) sulla quale venga chiesto di accreditare il profitto della condotta truffaldina sia anche il beneficiario di tale pagamento e sia quindi, in quanto tale, responsabile, quanto meno a titolo di concorso, della truffa. Del resto, risponde a criteri di logica che l'autore della truffa individui una modalità esecutiva del reato che gli consenta di appropriarsi del relativo profitto, ciò che conferma la responsabilità, a titolo di concorso, dell'imputato, che una tale modalità ha, appunto, evidentemente concorso a individuare. Né il fatto che la modalità individuata era tale da consentire la sua identificazione implica logicamente la sua estraneità rispetto ai fatti, essendo la stessa modalità imposta dall'impossibilità di intestare un conto corrente a un soggetto inesistente. Si deve, in effetti, in proposito osservare che la citata intestazione presuppone la verifica dell'identità del titolare intestatario, sicuramente abilitato a prelevare da quella carta. Inoltre, come sottolineato dalla pronuncia, l'imputata non risulta aver allegato elementi contrari alla citata intestazione o alla disponibilità di esso, in quanto la denuncia di smarrimento della carta in questione risulta essere stata presentata dopo la denuncia della [OSCURATO:PERSONA]. Va peraltro rilevato che sulla carta in questione tra il giugno e il settembre 2020 sono state effettuate numerose ricariche provenienti da diverse parti d'Italia (tra cui appunta quella di 198 euro fatto il 12 giugno dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA]). Ferma la titolarità e disponibilità della carta ove è confluito il profitto del reato, evidenzia il Collegio come la difesa ometta di confrontarsi con gli elementi di prova a carico dell'imputata, limitandosi a denunciare l'assenza di accertamenti sull'effettivo accreditamento e prelievo sulla carta suddetta, ai quali invece il decidente fa ampio riferimento illustrando la deposizione del m.11o Termini e stigmatizzando la tardiva denuncia di smarrimento della carta postepay da parte dell'imputata, evidentemente avvenuta una volta appresa l'esistenza della denuncia. A tali elementi, la difesa contrappone una ricostruzione priva di logicità, deducendo che la denuncia sarebbe stata sporta a gennaio 2021 (rispetto a fatti del 12/06/2020 ed attivazione della carta il 04/06/2020) poiché solo in tale momento l'imputata si sarebbe accorta di non avere più con sé la carta di pagamento, deduzione inverosimile considerando che la carta di pagamento è notoriamente uno strumento di usuale e frequente utilizzo da parte del titolare di talché è inverosimile che ci si accorga del suo smarrimento a distanza di sei mesi dall'attivazione, comunque non disconosciuta. 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato.Si è affermato in giurisprudenza che "In tema di truffa "on line", è configurabile l'aggravante della minorata difesa, "sub specie" di approfittamento delle condizioni di luogo, solo quando l'autore abbia tratto, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall'utilizzazione dello strumento della rete" (Sez. 6, n. 3096 del 03/12/2024, dep. 2025, Masi, Rv. 287452-01, ove in motivazione la Corte ha precisato che la vendita attraverso un portale telematico pone l'acquirente in condizione di debolezza quanto alla verifica della qualità del prodotto e dell'identità del venditore). Contrariamente a quanto ritiene la difesa, l'aggravante tende a sanzionare in termini di maggiore gravità l'approfittamento di particolari condizioni di luogo e non di persona, di talché sono del tutto irrilevanti le capacità informatiche della persona offesa. Si osserva nella pronuncia sopra menzionata che in caso di vendita di prodotti "online" la distanza tra il luogo ove si trova il deceptus, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui si trova l'agente, determina una posizione contrattuale di maggior favore per quest'ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta (cfr. Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, Cristaldi, Rv. 269893-01; Sez. 2, n. 43706 del 29/09/2016, Pastafiglia, Rv. 268450-01; Sez. 2, n. 2585 del 28/10/2022, dep. 2023, Miele, non mass.). In particolare, nella sentenza impugnata si sono evidenziate le concrete condizioni di contesto in cui si sono svolte le trattative, circostanze che hanno favorito una sperequazione tra le parti rivelatasi essenziale, della quale il responsabile del reato ha consapevolmente tratto profitto. L'istruzione dibattimentale ha consentito di evidenziare la minorata difesa in cui era stata posta la persona offesa, la quale non aveva potuto avere alcun contatto che le consentisse di identificare l'interlocutore e, men che meno, di incontrarlo, tanto che solo le indagini successivamente svolte avevano consentito di ricostruire come erano andate le cose e chi era il vero destinatario del denaro versato per il pagamento della polizza relativa al contratto assicurativo che la persona offesa riteneva di aver stipulato. Il numero di telefono non consentiva di individuare alcuna persona. Tanto premesso, va rilevato che la contrattazione intavolata a seguito dell'annuncio sulla piattaforma internet è avvenuta costantemente a distanza, senza spendita di generalità e il telefono indicatole era intestato a persona non rintracciabile. In tal modo si rendeva impossibile alla vittima l'individuazione dell'interlocutore, con conseguente radicale sperequazione delle posizioni contrattuali ed approfittamento da parte degli agenti delle specifiche modalità negoziali a fini di lucro. 5. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Tra gli elementi che vanno valutati per l'applicabilità della causa di non punibilità vi sono le modalità del fatto. Nel caso in esame proprio tali modalità che hanno condotto a contestare l'aggravante di cui all'art. 61, n. 5 cod. pen. hanno indotto la Corte d'appello, con motivazione non manifestamente illogica, a negare il riconoscimento dell'aggravante in questione. E noncoglie nel segno la difesa ove invoca il beneficio facendo riferimento all'occasionalità della condotta, poiché è elemento che è stato ritenuto recessivo rispetto all'altro invece valorizzato in modo del tutto logico e congruo. 6. Alla pronuncia consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 23046/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris