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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 02888/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VASTOudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in rubrica il Tribunale di Vasto, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato, su richiesta del pubblico ministero, il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del medesimo Tribunale, sul presupposto della commissione dei reati ivi giudicati a meno di due anni dai reati giudicati con sentenza 15.03.2010 del Tribunale di Lanciano, nonché della non unificabilità delle relative condotte ex art. 671 cod.proc.pen. 2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, deducendo con due distinti motivi: - violazione di legge, in relazione all'art. 674 cod.proc.pen., e abnormità dell'ordinanza impugnata perché fondata su argomentazioni diverse da quelle sulle quali era basata la richiesta del pubblico ministero; rileva l'insussistenza dei, presupposti di operatività della revoca di diritto ex art. 168 primo comma cod.pen., in quanto l'unico beneficio in precedenza concesso ex art. 163 cod.pen. riguardava la pena applicata con sentenza 15.03.2010 del Tribunale di Lanciano, la cui misura, sommata a quella della pena inflitta con la sentenza successiva, non superava i limiti di legge, con conseguente irrevocabilità in sede esecutiva del secondo beneficio concesso; - violazione di legge e vizio di motivazione, con riguardo agli artt. 168 primo comma e 164 quarto comma cod.pen., risultando del tutto illogico il procedimento che aveva condotto alla revoca del beneficio, nonostante la sussistenza dei presupposti per la sua reiterazione.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.

2. Risulta ex actis che la sentenza di condanna alla pena di mesi tre di reclusione, pronunciata il 2.05.2019 dalla Corte d'appello di L'Aquila in parziale riforma della sentenza 27.10.2016 del Tribunale di Vasto e divenuta irrevocabile il 5.03.2020, di cui è stata revocata - con l'ordinanza qui impugnata - la sospensione condizionale concessa in sede di cognizione, fa seguito ad altre due sentenze pronunciate nei confronti del Rossetti, la prima (8.01.2009 del Tribunale di Chieti, irrevocabile il 27.05.2009) relativa a reati contravvenzionali e la seconda (15.03.2010 del Tribunale di Lanciano, irrevocabile il 4.05.2010) recante l'applicazione della pena di mesi sei di reclusione, a sua volta condizionalmente sospesa.

3. Non sussistevano dunque le condizioni per disporre la revoca del beneficio di cui all'art. 163 cod.pen. concesso con l'ultima sentenza emessa in ordine temporale, in quanto: - la prima sentenza (8.01.2009 del Tribunale di Chieti, irrevocabile il 27.05.2009), pur recando condanna a pena non sospesa, non era ostativa del beneficio concesso con la successiva sentenza pronunciata il 15.03.2010 dal Tribunale di Lanciano, in quanto relativa a reati contravvenzionali e non a delitti (art. 164 secondo comma n. 1 cod.pen.); - la somma delle pene inflitte con la seconda (15.03.2010 del Tribunale di Lanciano) e la terza (27.10.2016 del Tribunale di Vasto) sentenza, pari a mesi nove di reclusione, non eccede il limite legale di due anni di reclusione il cui superamento inibisce, ai sensi dell'art. 164 ultimo comma cod.pen., una seconda concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena da parte del giudice della cognizione: sospensione che deve ritenersi pertanto legittimamente reiterata dal Tribunale di Vasto; - la reiterazione del beneficio, in presenza delle condizioni di legge, rientra nella discrezionalità del giudice della cognizione e può essere sindacata solo in tale sede, mediante gli ordinari strumenti impugnatori, con la conseguenza che non può procedersi alla revoca della seconda sospensione condizionale della pena, concessa in ordine di tempo, per la prima volta in sede esecutiva, pena la violazione del giudicato (ex multis, Sez. 1 n. 42363 del 25/09/2019, Rv. 277142).

4. L'ordinanza impugnata è dunque incorsa, sotto tale profilo, nella violazione di legge denunciata dal ricorrente, e deve essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.

Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di V

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VASTOudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in rubrica il Tribunale di Vasto, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato, su richiesta del pubblico ministero, il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del medesimo Tribunale, sul presupposto della commissione dei reati ivi giudicati a meno di due anni dai reati giudicati con sentenza 15.03.2010 del Tribunale di Lanciano, nonché della non unificabilità delle relative condotte ex art. 671 cod.proc.pen. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, deducendo con due distinti motivi: - violazione di legge, in relazione all'art. 674 cod.proc.pen., e abnormità dell'ordinanza impugnata perché fondata su argomentazioni diverse da quelle sulle quali era basata la richiesta del pubblico ministero; rileva l'insussistenza dei, presupposti di operatività della revoca di diritto ex art. 168 primo comma cod.pen., in quanto l'unico beneficio in precedenza concesso ex art. 163 cod.pen. riguardava la pena applicata con sentenza 15.03.2010 del Tribunale di Lanciano, la cui misura, sommata a quella della pena inflitta con la sentenza successiva, non superava i limiti di legge, con conseguente irrevocabilità in sede esecutiva del secondo beneficio concesso; - violazione di legge e vizio di motivazione, con riguardo agli artt. 168 primo comma e 164 quarto comma cod.pen., risultando del tutto illogico il procedimento che aveva condotto alla revoca del beneficio, nonostante la sussistenza dei presupposti per la sua reiterazione. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 2. Risulta ex actis che la sentenza di condanna alla pena di mesi tre di reclusione, pronunciata il 2.05.2019 dalla Corte d'appello di L'Aquila in parziale riforma della sentenza 27.10.2016 del Tribunale di Vasto e divenuta irrevocabile il 5.03.2020, di cui è stata revocata - con l'ordinanza qui impugnata - la sospensione condizionale concessa in sede di cognizione, fa seguito ad altre due sentenze pronunciate nei confronti del Rossetti, la prima (8.01.2009 del Tribunale di Chieti, irrevocabile il 27.05.2009) relativa a reati contravvenzionali e la seconda (15.03.2010 del Tribunale di Lanciano, irrevocabile il 4.05.2010) recante l'applicazione della pena di mesi sei di reclusione, a sua volta condizionalmente sospesa. 3. Non sussistevano dunque le condizioni per disporre la revoca del beneficio di cui all'art. 163 cod.pen. concesso con l'ultima sentenza emessa in ordine temporale, in quanto: - la prima sentenza (8.01.2009 del Tribunale di Chieti, irrevocabile il 27.05.2009), pur recando condanna a pena non sospesa, non era ostativa del beneficio concesso con la successiva sentenza pronunciata il 15.03.2010 dal Tribunale di Lanciano, in quanto relativa a reati contravvenzionali e non a delitti (art. 164 secondo comma n. 1 cod.pen.); - la somma delle pene inflitte con la seconda (15.03.2010 del Tribunale di Lanciano) e la terza (27.10.2016 del Tribunale di Vasto) sentenza, pari a mesi nove di reclusione, non eccede il limite legale di due anni di reclusione il cui superamento inibisce, ai sensi dell'art. 164 ultimo comma cod.pen., una seconda concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena da parte del giudice della cognizione: sospensione che deve ritenersi pertanto legittimamente reiterata dal Tribunale di Vasto; - la reiterazione del beneficio, in presenza delle condizioni di legge, rientra nella discrezionalità del giudice della cognizione e può essere sindacata solo in tale sede, mediante gli ordinari strumenti impugnatori, con la conseguenza che non può procedersi alla revoca della seconda sospensione condizionale della pena, concessa in ordine di tempo, per la prima volta in sede esecutiva, pena la violazione del giudicato (ex multis, Sez. 1 n. 42363 del 25/09/2019, Rv. 277142). 4. L'ordinanza impugnata è dunque incorsa, sotto tale profilo, nella violazione di legge denunciata dal ricorrente, e deve essere annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di V
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