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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00124/2022

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o la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 22/1/2014 della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie e per l'inammissibilità nel resto del ricorso dell'imputato e di quello dell'[OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del difensore della parte civile Baldoni avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto il rigetto del ricorso e la liquidazione delle spese sostenute dalla parte nel grado; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'imputato [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno richiesto l'accoglimento dei ricorsi proposti nell'interesse dei rispettivi assistiti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna, in riforma della pronunzia di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di associazione a delinquere e frode fiscale a lui ascritti perchè estinti per intervenuta prescrizione.

La Corte territoriale ha invece confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati pluriaggravati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, salvo che per uno degli episodi contestati per il quale lo ha assolto, commessi nella sua qualità di amministratore della F.B. s.r.I., fallita nel febbraio del 2005.

In parziale riforma della sentenza appellata, ha invece dichiarato non doversi procedere agli effetti penali nei confronti dello stesso [OSCURATO:PERSONA] per i concorrenti reati di calunnia e tentata violenza privata, in quanto anch'essi estinti per prescrizione, confermando la condanna agli effetti civili dell'imputato in riferimento al secondo.

2. Avverso la sentenza ricorrono entrambi gli imputati attraverso i rispettivi difensori. 2.1 Il ricorso proposto nell'interesse dell'[OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi.

Con il primo rinnova, sotto il profilo della violazione di legge, l'eccezione di incompetenza territoriale già proposta nei precedenti gradi e sempre rigettata.

In particolare contesta la sussistenza della connessione, considerata fondante ai fini del radicamento originario del processo dinanzi al Tribunale di Folli, tra il reato di associazione a delinquere contestato all'[OSCURATO:PERSONA] e quello più grave di riciclaggio, invece ascritto esclusivamente ad altro coimputato.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in merito al rigetto da parte della Corte territoriale dell'eccezione di nullità delle ordinanze con le quali il giudice di primo grado aveva revocato l'ammissione di una serie di prove testimoniali richieste dalla difesa, nonché in ordine al denegato accoglimento dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale tesa ad ottenere l'assunzione delle prove revocate.

Con il terzo motivo viene infine denunziato difetto di motivazione in merito al clenegato accoglimento delle censure proposte con i motivi d'appello riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati ascrittigli.

Il difensore ha presentato poi memoria a confutazione delle conclusioni del PG.2.2 Il ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] articola invece quattro motivi. 2.2.1 Con il primo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla qualificazione come bancarotta patrimoniale anziché preferenziale della contestata distrazione delle somme ricavate dalla vendita di due immobili intestati alla fallita ed incassate dall'imputato.

In tal senso lo stesso fatto per cui il [OSCURATO:PERSONA] non ha riversato nelle casse sociali il ricavato della vendita rivelerebbe come egli abbia inteso semplicemente ripagarsi del finanziamento che aveva effettuato in favore della società per fornirle la provvista necessaria all'originario acquisto degli immobili poi ceduti.

E la sentenza in maniera illogica avrebbe ritenuto infondata tale ipotesi in ragione della mancata acquisizione di prova documentale del menzionato finanziamento.

Infatti sarebbe quantomeno contraddittorio aver contestato all'imputato delle omissioni contabili a titolo di bancarotta documentale e poi valorizzare quelle relative alle vicende dei due immobili come prova negativa della fonte della provvista.

Non di meno la Corte, sebbene sollecitata sul punto con il gravame di merito, avrebbe omesso di considerare che la fallita era rimasta sostanzialmente inoperativa e che dunque la provvista necessaria all'acquisto dei menzionati immobili non poteva che provenire dall'imputato, che pure i giudici del merito hanno ritenuto "pacificamente" l'unico ispiratore di tutte le attività di F.B. 2.2.2 Analoghi vizi vengono denunziati con il secondo motivo in merito alla ritenuta natura distrattiva dei prelievi effettuati dall'imputato sul conto della fallita per il complessivo ammontare di 1.750.000.000 del vecchio conio.

Infatti quest'ultimo era servito, secondo il ricorrente, come mero conto d'appoggio della somma proveniente da una società sammarinese e oggetto dell'appropriazione indebita originariamente contestata al Bassanini, talchè la stessa non potrebbe ritenersi mai acquisita al patrimonio di garanzia della fallita in quanto proveniente da delitto e destinata ad essere restituita all'avente diritto. 2.2.3 Ancora erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione vengono denunziati con il terzo motivo in ordine al pagamento da parte di BNA degli assegni per svariate centinaia di milioni di lire emessi senza provvista e senza copertura di fido dall'imputato.

La dinamica di tali operazioni rivelerebbe come in realtà le stesse non si siano risolte in altrettante distrazioni di beni sociali, posto che per l'appunto F.B. non disponeva delle risorse utilizzate, sulle quali, pertanto, i suoi creditori non avrebbero potuto in alcun modo soddisfarsi.

Né il fatto che la disposizione delle somme abbia generato un credito della banca nei confronti della società integrerebbe una distrazione, potendo al più dimostrare come nei confronti dell'imputato e dei compiacenti funzionari dell'istituto che hanno dato seguito al pagamento degli assegni in violazione delle regole bancarie potrebbero ravvisarsi gli estremi del reato di appropriazione indebita in danno di BNA.

Non di meno anche in questo caso si tratterebbe di somme di origine delittuosa inidonee a costituire l'oggetto materiale della bancarotta patrimoniale per le ragioni illustrate con il precedente motivo. 2.2.4 Con il quarto motivo il ricorrente deduce infine vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale.

Invero le irregolarità contabili rilevate dalla Corte non potrebbero ritenersi tipiche in quanto inidonee a pregiudicare l'unico creditore della fallita, ossia BNA, la quale sarebbe costantemente stata in possesso di tutte le informazioni relative alla movimentazione dei conti societari e dunque l'evoluzione del patrimonio sociale.

Quanto alle firme apocrife oggetto di contestazione, il fatto che l'imputato è stato riconosciuto come l'indiscusso dominus ed unico gestore della fallita avrebbe dovuto essere ritenuto idoneo a fondare un ragionevole dubbio sulla sua consapevolezza delle irregolarità contabili.

3. Il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha presentato il 30 ottobre 2021 motivi nuovi.

Con il primo ribadisce le doglianze svolte con il terzo motivo del ricorso principale in riferimento alla contestata distrazione delle somme oggetto degli assegni emessi senza provvista dall'imputato, precisando come la Corte non avrebbe in particolare tenuto conto del fatto che quelli da 100.000.000 di lire ciascuno erano assegni circolari, la cui emissione da parte dell'istituto bancario ha estinto il rapporto con il soggetto richiedente, con la conseguenza che il primo non vantava alcun credito nei confronti della fallita non avendo preteso il versamento della relativa provvista prima dell'emissione.

Con il secondo motivo nuovo lamenta erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione in merito alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 219 comma 1 legge fall. a seguito dell'assoluzione dell'imputato per uno dei più rilevanti fatti di distrazione originariamente contestati, circostanza evidenziata anche con il quarto motivo nuovo al fine di lamentare il difetto di motivazione in merito all'omessa revisione della pena base determinata per il reato di bancarotta patrimoniale.

Con il terzo motivo nuovo vengono ribadite con ulteriori argomentazioni le censure svolte con il quarto motivo del ricorso principale in merito alla configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta documentale.

Con il quinto motivo nuovo il ricorrente infine lamenta erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.Come già ricordato, in riforma della pronunzia di primo grado, la Corte territoriale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per i reati allo stesso ascritto - e per i quali in precedenza era stato condannato ai soli effetti penali - talchè l'eccezione di incompetenza territoriale e quella di nullità delle ordinanze in materia di prova pronunziate in primo grado sollevate con i primi due motivi non possono essere più riproposte in questa sede, non risultando.

Ed infatti qualora già risulti una causa di estinzione del reato, la sussistenza di una nullità anche di ordine generale non è rilevabile nel giudizio di legittimità (ex multis Sez.

U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511; Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).

Analogamente devono ritenersi inammissibili le doglianze, proposte con il secondo motivo, in merito alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

Inammissibile in quanto generico è infine il terzo motivo.

Va infatti ricordato come l'imputato che, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di non doversi procedere proprio per l'intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, c.p.p., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della sentenza impugnata (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 8135 del 31/01/2019, Pintilie, Rv. 275219).

Onere cui, nel caso di specie, il ricorrente non ha corrisposto, limitandosi a lamentare l'omessa specifica confutazione dei rilievi difensivi proposti a critica della pronunzia di primo grado, ma senza indicare le ragioni per cui sussisterebbero in termini di evidenza i presupposti per il proscioglimento nel merito dell'imputato, dovendosi in proposito ricordare come, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, c.p.p. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettannanti, Rv. 244274).

Alla declaratoria di inammissibilità del suo ricorso consegue invece, ai sensi dell'art.616 c.p.p., la condanna dell'[OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.2.

Il ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] è nel suo complesso infondato. 2.1 In primo motivo è infondato e in parte inammissibile.

La sentenza impugnata ha ritenuto non provato che l'imputato abbia effettivamente finanziato l'acquisto degli immobili pacificamente intestati alla società e che, pertanto, abbia distratto il ricavato della successiva vendita dei medesimi al fine di ripagare il proprio credito.

In particolare la Corte ha osservato come del primo dei due finanziamenti (asseritannente utilizzato per l'acquisto di un immobile a Ravenna) non vi sia alcuna traccia in atti, mentre per quanto riguarda il secondo, pure documentato come finanziamento soci ma di cui non è stata contabilizzata la presunta restituzione, non vi sarebbe alcuna certezza in ordine alla destinazione, tanto più che il suo ammontare risulta esorbitante rispetto al prezzo di acquisto dell'altro immobile.

Ha altresì evidenziato che comunque, anche nel caso dovesse ritenersi provato che la somma ricavata dalla vendita dei due immobili fosse stata trattenuta a saldo dei due conferimenti, tale condotta debba essere qualificata come bancarotta patrimoniale e non preferenziale, non potendo scindersi la qualità di creditore da quella di amministratore, come tale vincolato alla società dall'obbligo di fedeltà e da quello della tutela degli interessi sociali nei confronti dei terzi.

La tenuta logica della prima parte della motivazione è fuori discussione mentre le critiche mosse dal ricorrente risultano invero inammissibili, in quanto tendono a sollecitare una rivisitazione del compendio probatorio sulla base di quella che si rivela essere una mera ipotesi interpretativa, soggettivamente interessata, del suo significato.

Il fatto che la società fosse sostanzialmente inoperativa, infatti, non significa necessariamente che fosse priva di un patrimonio e comunque sul punto nulla osserva il ricorso - né che la provvista necessaria all'acquisto degli immobili dovesse provenire altrettanto necessariamente proprio dal [OSCURATO:PERSONA].

Men che meno è contraddittorio imputare quest'ultimo di bancarotta documentale per la fraudolenta tenuta della contabilità e poi ricavare la prova della distrazione del prezzo degli immobili proprio dalla lacunosità della stessa.

In realtà la Corte si è limitata a rilevare come del primo finanziamento non vi sia traccia alcuna e che, dunque, l'effettività della sua erogazione sia legata alle mere propalazioni dell'imputato.

Quanto all'utilizzazione del secondo finanziamento - la cui erogazione risulta invece documentata, il che dimostra plasticamente la fragilità della precedente argomentazione difensiva - come detto il giudice dell'appello ha fornito logica motivazione delle ragioni per cui non l'ha ritenuta provata sulla base della mera contestualità della sua erogazione con l'acquisto del terreno.

Ma ciò che più importa è che la sentenza ha ritenuto, questa volta in diritto, che comunque l'appropriazione del prezzo della vendita a titolo di restituzione dell'eventuale credito vantato nei confronti della società integra una distrazione e non già un mero pagamento preferenziale.

Il principio affermato dalla sentenza è corretto, mentre è irrilevante la motivazione dispiegata a sostegno (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), che necessita comunque di essere precisata.

L'inquadramento giuridico della condotta non dipende, infatti, dalla carica ricoperta dall'imputato, ossia quella di amministratore della fallita, bensì dal fatto che la provvista era stata erogata come finanziamento soci, per come ricordato nel provvedimento impugnato rimasto incontestato sul punto.

Se infatti l'amministratore risponde del reato di bancarotta preferenziale qualora si ripaghi di un proprio credito verso la società, a meno che questo non sia certo, liquido ed esigibile (come, ad esempio, nel caso del prelievo dalle casse sociali del compenso per la propria attività gestoria non previsto nell'an o nel quantum dallo statuto o da apposita delibera assembleare o comunque non congruo), diversamente deve concludersi nel caso in cui disponga il rimborso al socio in violazione della regola della postergazione posta dall'art. 2467 c.c. di un finanziamento da questi erogato (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 25773 del 20/02/2019, Scarpaci, Rv. 277577).

Ed in tal senso è irrilevante perfino che entrambe le qualifiche convivano eventualmente nella stessa persona, proprio perché, come detto, è la natura del credito ripagato a determinare la natura distrattiva della condotta posta in essere come amministratore, ossia quale unico soggetto titolato a disporre del patrimonio della fallita. 2.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Come esattamente ritenuto dalla sentenza impugnata, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte la provenienza illecita dei beni distratti non esclude il delitto di bancarotta patrimoniale, per la cui configurabilità deve guardarsi alla consistenza obiettiva del patrimonio, prescindendo dai modi della sua formazione, con la conseguenza che detti beni, una volta entrati nel patrimonio della società, diventano cespiti sui quali i creditori possono soddisfare le loro ragioni (Sez. 5, Sentenza n. 45372 del 18/10/2019, malandrino, Rv. 276991; Sez. 5, Sentenza n. 35000 del 18/03/2016, Angeli, Rv. 267541; Sez. 5, n. 51248 del 05/11/2014, Cutrera, Rv. 261740; Sez. 5, n. 8373/14 del 27/09/2013, Mancinelli, Rv. 259041; Sez. 5, n. 39610 del 21/09/2010, Meschieri e altro, Rv. 248652; Sez. 5, n. 45332 del 09/10/2009, Rapisarda, Rv. 245156; Sez. 5, n. 44159 del 20/11/2008, Bausone e altro, Rv. 241692; Sez. 5, n. 42635 del 04/10/2004, Collodo ed altri, Rv. 229908; Sez. 5, n. 23318 del 17/03/2004, Spartà ed altri, Rv. 228863; Sez. 5, n. 31911 del 16/03/2001, Cortesi A, Rv. 220225; Sez. 5, n. 9378 del 28/09/1993, D'Elia, Rv. 196003; Sez. 5, n. 2334/89 del 15/12/1988, Grespan, Rv. 180526; Sez. 5, n. 1341/87 del 22/10/1986, Sonson, Rv. 175009; Sez. 3, n. 5350 del 16/01/1986, Brunello, Rv. 173081; Sez. 5, n. 1295/83 del 13/12/1982, Lipera, Rv. 157403; Sez. 5, n. 10407 del 07/10/1981, Malvento, Rv. 151038).

Il concetto di beni del fallito si identifica, infatti, con quello di "appartenenza", non potendovi dunque essere dubbio che, quando l'imprenditore ricava delle attività da un illecito, le stesse entrano a far parte del suo patrimonio senza che possa farsi alcuna distinzione circa la loro provenienza, come si evince, tra l'altro, dall'art. 42 legge fall., il quale garantisce uniformità di trattamento a tutti i beni del fallito medesimo.

Ne consegue che, quando i beni illecitamente sopravvenuti siano fungibili, essi entrano a far parte del patrimonio del fallito ed essendo perciò destinati alla soddisfazione dei creditori, sono, comunque, oggetto di bancarotta„ se dal fallito dolosamente distratti, occultati, dissimulati, distrutti o dissipati.

Quando i beni illecitamente sopravvenuti siano invece infungibili, ma siano rimasti formalmente distinti dal patrimonio del fallito, il curatore, che ne assume la disponibilità, deve senz'altro restituirli agli aventi diritto e, tuttavia, il fallito risponde di bancarotta se, rendendo impossibile la restituzione, fa sorgere l'obbligo dell'amministrazione fallimentare di pagarne l'integrale valore al titolare, fermo restando che, qualora li abbia alienati verso corrispettivo, la sottrazione di quest'ultimo integra parimenti il reato.

Ed in tal senso è irrilevante, qualora a fallire sia una società, che i beni acquisiti illecitamente dall'amministratore siano solo strumentalmente transitati nel patrimonio della medesima, per essere poi distratti in favore di quest'ultimo o di terzi, giacché, visto che in ogni caso tali beni hanno fatto ingresso nel patrimonio della fallita, rimane irrilevante l'intenzione dell'agente di utilizzare eventualmente quest'ultima come mero schermo. 2.3 Infondate sono altresì le doglianze proposte con il terzo motivo del ricorso principale ed ulteriormente sviluppate con il primo dei motivi nuovi.

Quanto agli assegni ordinari emessi dall'imputato senza che sul conto corrente della società esistesse la necessaria provvista è sufficiente ricordare come il fatto che l'istituto bancario abbia onorato i titoli equivale, per costante giurisprudenza, ad una estemporanea ed autonoma (rispetto agli eventuali accordi di massimo scoperto originariamente stipulati) concessione di credito nei confronti della fallita (Sez. 1 civ., Sentenza n. 8160 del 28/07/1999, Rv. 529036; Sez. 1 civ., Sentenza n. 2226 del 30/01/2017, Rv. 643709).

Ne consegue che la società ha di fatto avuto la disponibilità di nuova finanza, il cui utilizzo da parte del [OSCURATO:PERSONA] per scopi estranei a quelli sociali integra indubbiamente gli estremi della distrazione penalmente rilevante, come correttamente ritenuto dalla sentenza.

L'eventualità che la tolleranza dello scoperto da parte della banca sia stata frutto, come sostenuto nel ricorso, non di un mero errore, bensì di condotte dolose dei funzionari della medesima è invece irrilevante, valendo in tal caso i principi ricordati al punto precedente.Ancora più evidente è l'infondatezza delle censure difensive con riguardo alle somme distratte attraverso gli assegni circolari emessi in favore dell'imputato su richiesta presentata dallo stesso nella sua qualità di amministratore della fallita.

Anche in questo caso si tratta di titoli emessi senza provvista e non è dubbio, come eccepito con il primo dei motivi nuovi, che l'istituto bancario non vanta alcun credito nei confronti della società non avendone preteso il versamento prima dell'emissione, come invece necessario.

Ciò che non considera il ricorrente è però che l'assegno circolare è un titolo di credito ed un mezzo di pagamento che nell'uso equivale al danaro contante.

Una volta emessi dalla banca, dunque, gli assegni in questione sono entrati a tutti gli effetti nel patrimonio della fallita nel cui nome sono stati richiesti ed alla quale sono stati formalmente rilasciati, rimanendo anche in questo caso irrilevante per le ragioni già illustrate l'eventualità che l'emissione sia stata frutto di accordi illeciti stipulati dall'imputato con i funzionari dell'emittente. 2.4 Inammissibili in quanto generiche o manifestamente infondate sono le censure proposte con il quarto motivo di ricorso e con il terzo motivo nuovo.

Anzitutto è necessario precisare che la fattispecie contestata e ritenuta dai giudici del merito è quella di c.d. bancarotta documentale "generale" di cui alla seconda parte dell'art. 216 comma 1 n. 2) legge fall. la quale, sul versante dell'elemento psicologico, richiede, come correttamente ritenuto in sentenza, il dolo solo generico, talchè prive di qualsivoglia fondamento sono i rilievi svolti con i motivi nuovi in riferimento all'omessa motivazione sulla sussistenza di quello specifico di recare pregiudizio ai creditori che caratterizza invece l'altra ipotesi prevista dalla stessa disposizione incriminatrice.

Parimenti destituita di fondamento è il rilievo per cui il fatto sarebbe inoffensivo in quanto l'unico creditore della fallita sarebbe la BNA, in grado di monitorare pedissequamente la movimentazione dei conti societari accesi presso la stessa.

L'obiezione sembra infatti non considerare che oggetto di tutela dell'incriminazione di cui si tratta - che peraltro configura un reato di pericolo e di mera condotta - è l'attività degli organi fallimentari funzionale alla ricostruzione in termini documentati e giuridicamente utili dell'asse attivo e della situazione debitoria della società quale necessario presupposto della realizzazione degli obiettivi concorsuali e non già l'interesse del singolo creditore.

Non è dunque in dubbio che le ripetute lacune nella registrazione nella contabilità della fallita di operazioni anche assai rilevanti integri la fattispecie contestata, come correttamente ritenuto in sentenza, con la cui motivazione il ricorrente nemmeno si è compiutamente confrontato, rivelando anche e per l'appunto la genericità del ricorso, posto che la Corte ha evidenziato come le irregolarità contabili rilevate non attenevano esclusivamente alla movimentazione dei conti bancari.2.5 Sono infine inammissibili il secondo, il quarto ed il quinto dei motivi nuovi che attingono punti della sentenza impugnata che non hanno costituito oggetto delle censure proposte con il ricorso principale.

3. Nonostante la rilevata inammissibilità o infondatezza dei motivi di ricorso e di quelli nuovi, deve però prendersi atto che la Corte Costituzionale (sent. n. 222 del 2018) ha nelle more dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 216 legge fall. nella parte in cui determinava nella misura fissa di dieci anni, anziché fino a dieci anni, la durata delle pene accessorie previste per i reati fallimentari.

Deve quindi rilevarsi l'illegittimità della commisurazione delle suddette pene accessorie nel caso di specie, essendo le stesse state applicate all'imputato sulla base del dettato normativo ritenuto incostituzionale.

Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo esame sul punto, mentre nel resto il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato.

Quanto invece alla richiesta di refusione delle spese sostenute nel grado avanzata dalla parte civile Baldoni, la stessa non può essere accolta, posto che avverso alla conferma delle statuizioni civili relative al reato di cui al capo L) non è stato proposto ricorso dal [OSCURATO:PERSONA].

Relativamente a tale capo la sentenza impugnata era già divenuta definitiva e conseguentemente alcun interesse aveva il Baldoni a costituirsi in questa sede non potendo subire alcun pregiudizio dall'eventuale accoglimento del ricorso dell'imputato (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 22697 del 09/07/2020, L., Rv. 279514).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare applicate a [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.

Rigetta nel resto il ricorso del [OSCURATO:PERSONA].

Nulla per le spese di parte civile Baldoni

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 22/1/2014 della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie e per l'inammissibilità nel resto del ricorso dell'imputato e di quello dell'[OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del difensore della parte civile Baldoni avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto il rigetto del ricorso e la liquidazione delle spese sostenute dalla parte nel grado; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'imputato [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno richiesto l'accoglimento dei ricorsi proposti nell'interesse dei rispettivi assistiti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna, in riforma della pronunzia di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di associazione a delinquere e frode fiscale a lui ascritti perchè estinti per intervenuta prescrizione. La Corte territoriale ha invece confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati pluriaggravati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, salvo che per uno degli episodi contestati per il quale lo ha assolto, commessi nella sua qualità di amministratore della F.B. s.r.I., fallita nel febbraio del 2005. In parziale riforma della sentenza appellata, ha invece dichiarato non doversi procedere agli effetti penali nei confronti dello stesso [OSCURATO:PERSONA] per i concorrenti reati di calunnia e tentata violenza privata, in quanto anch'essi estinti per prescrizione, confermando la condanna agli effetti civili dell'imputato in riferimento al secondo. 2. Avverso la sentenza ricorrono entrambi gli imputati attraverso i rispettivi difensori. 2.1 Il ricorso proposto nell'interesse dell'[OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi. Con il primo rinnova, sotto il profilo della violazione di legge, l'eccezione di incompetenza territoriale già proposta nei precedenti gradi e sempre rigettata. In particolare contesta la sussistenza della connessione, considerata fondante ai fini del radicamento originario del processo dinanzi al Tribunale di Folli, tra il reato di associazione a delinquere contestato all'[OSCURATO:PERSONA] e quello più grave di riciclaggio, invece ascritto esclusivamente ad altro coimputato. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in merito al rigetto da parte della Corte territoriale dell'eccezione di nullità delle ordinanze con le quali il giudice di primo grado aveva revocato l'ammissione di una serie di prove testimoniali richieste dalla difesa, nonché in ordine al denegato accoglimento dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale tesa ad ottenere l'assunzione delle prove revocate. Con il terzo motivo viene infine denunziato difetto di motivazione in merito al clenegato accoglimento delle censure proposte con i motivi d'appello riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati ascrittigli. Il difensore ha presentato poi memoria a confutazione delle conclusioni del PG.2.2 Il ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] articola invece quattro motivi. 2.2.1 Con il primo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla qualificazione come bancarotta patrimoniale anziché preferenziale della contestata distrazione delle somme ricavate dalla vendita di due immobili intestati alla fallita ed incassate dall'imputato. In tal senso lo stesso fatto per cui il [OSCURATO:PERSONA] non ha riversato nelle casse sociali il ricavato della vendita rivelerebbe come egli abbia inteso semplicemente ripagarsi del finanziamento che aveva effettuato in favore della società per fornirle la provvista necessaria all'originario acquisto degli immobili poi ceduti. E la sentenza in maniera illogica avrebbe ritenuto infondata tale ipotesi in ragione della mancata acquisizione di prova documentale del menzionato finanziamento. Infatti sarebbe quantomeno contraddittorio aver contestato all'imputato delle omissioni contabili a titolo di bancarotta documentale e poi valorizzare quelle relative alle vicende dei due immobili come prova negativa della fonte della provvista. Non di meno la Corte, sebbene sollecitata sul punto con il gravame di merito, avrebbe omesso di considerare che la fallita era rimasta sostanzialmente inoperativa e che dunque la provvista necessaria all'acquisto dei menzionati immobili non poteva che provenire dall'imputato, che pure i giudici del merito hanno ritenuto "pacificamente" l'unico ispiratore di tutte le attività di F.B. 2.2.2 Analoghi vizi vengono denunziati con il secondo motivo in merito alla ritenuta natura distrattiva dei prelievi effettuati dall'imputato sul conto della fallita per il complessivo ammontare di 1.750.000.000 del vecchio conio. Infatti quest'ultimo era servito, secondo il ricorrente, come mero conto d'appoggio della somma proveniente da una società sammarinese e oggetto dell'appropriazione indebita originariamente contestata al Bassanini, talchè la stessa non potrebbe ritenersi mai acquisita al patrimonio di garanzia della fallita in quanto proveniente da delitto e destinata ad essere restituita all'avente diritto. 2.2.3 Ancora erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione vengono denunziati con il terzo motivo in ordine al pagamento da parte di BNA degli assegni per svariate centinaia di milioni di lire emessi senza provvista e senza copertura di fido dall'imputato. La dinamica di tali operazioni rivelerebbe come in realtà le stesse non si siano risolte in altrettante distrazioni di beni sociali, posto che per l'appunto F.B. non disponeva delle risorse utilizzate, sulle quali, pertanto, i suoi creditori non avrebbero potuto in alcun modo soddisfarsi. Né il fatto che la disposizione delle somme abbia generato un credito della banca nei confronti della società integrerebbe una distrazione, potendo al più dimostrare come nei confronti dell'imputato e dei compiacenti funzionari dell'istituto che hanno dato seguito al pagamento degli assegni in violazione delle regole bancarie potrebbero ravvisarsi gli estremi del reato di appropriazione indebita in danno di BNA. Non di meno anche in questo caso si tratterebbe di somme di origine delittuosa inidonee a costituire l'oggetto materiale della bancarotta patrimoniale per le ragioni illustrate con il precedente motivo. 2.2.4 Con il quarto motivo il ricorrente deduce infine vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. Invero le irregolarità contabili rilevate dalla Corte non potrebbero ritenersi tipiche in quanto inidonee a pregiudicare l'unico creditore della fallita, ossia BNA, la quale sarebbe costantemente stata in possesso di tutte le informazioni relative alla movimentazione dei conti societari e dunque l'evoluzione del patrimonio sociale. Quanto alle firme apocrife oggetto di contestazione, il fatto che l'imputato è stato riconosciuto come l'indiscusso dominus ed unico gestore della fallita avrebbe dovuto essere ritenuto idoneo a fondare un ragionevole dubbio sulla sua consapevolezza delle irregolarità contabili. 3. Il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha presentato il 30 ottobre 2021 motivi nuovi. Con il primo ribadisce le doglianze svolte con il terzo motivo del ricorso principale in riferimento alla contestata distrazione delle somme oggetto degli assegni emessi senza provvista dall'imputato, precisando come la Corte non avrebbe in particolare tenuto conto del fatto che quelli da 100.000.000 di lire ciascuno erano assegni circolari, la cui emissione da parte dell'istituto bancario ha estinto il rapporto con il soggetto richiedente, con la conseguenza che il primo non vantava alcun credito nei confronti della fallita non avendo preteso il versamento della relativa provvista prima dell'emissione. Con il secondo motivo nuovo lamenta erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione in merito alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 219 comma 1 legge fall. a seguito dell'assoluzione dell'imputato per uno dei più rilevanti fatti di distrazione originariamente contestati, circostanza evidenziata anche con il quarto motivo nuovo al fine di lamentare il difetto di motivazione in merito all'omessa revisione della pena base determinata per il reato di bancarotta patrimoniale. Con il terzo motivo nuovo vengono ribadite con ulteriori argomentazioni le censure svolte con il quarto motivo del ricorso principale in merito alla configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta documentale. Con il quinto motivo nuovo il ricorrente infine lamenta erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.Come già ricordato, in riforma della pronunzia di primo grado, la Corte territoriale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per i reati allo stesso ascritto - e per i quali in precedenza era stato condannato ai soli effetti penali - talchè l'eccezione di incompetenza territoriale e quella di nullità delle ordinanze in materia di prova pronunziate in primo grado sollevate con i primi due motivi non possono essere più riproposte in questa sede, non risultando. Ed infatti qualora già risulti una causa di estinzione del reato, la sussistenza di una nullità anche di ordine generale non è rilevabile nel giudizio di legittimità (ex multis Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511; Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Analogamente devono ritenersi inammissibili le doglianze, proposte con il secondo motivo, in merito alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Inammissibile in quanto generico è infine il terzo motivo. Va infatti ricordato come l'imputato che, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di non doversi procedere proprio per l'intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, c.p.p., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della sentenza impugnata (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 8135 del 31/01/2019, Pintilie, Rv. 275219). Onere cui, nel caso di specie, il ricorrente non ha corrisposto, limitandosi a lamentare l'omessa specifica confutazione dei rilievi difensivi proposti a critica della pronunzia di primo grado, ma senza indicare le ragioni per cui sussisterebbero in termini di evidenza i presupposti per il proscioglimento nel merito dell'imputato, dovendosi in proposito ricordare come, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, c.p.p. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettannanti, Rv. 244274). Alla declaratoria di inammissibilità del suo ricorso consegue invece, ai sensi dell'art.616 c.p.p., la condanna dell'[OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.2. Il ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] è nel suo complesso infondato. 2.1 In primo motivo è infondato e in parte inammissibile. La sentenza impugnata ha ritenuto non provato che l'imputato abbia effettivamente finanziato l'acquisto degli immobili pacificamente intestati alla società e che, pertanto, abbia distratto il ricavato della successiva vendita dei medesimi al fine di ripagare il proprio credito. In particolare la Corte ha osservato come del primo dei due finanziamenti (asseritannente utilizzato per l'acquisto di un immobile a Ravenna) non vi sia alcuna traccia in atti, mentre per quanto riguarda il secondo, pure documentato come finanziamento soci ma di cui non è stata contabilizzata la presunta restituzione, non vi sarebbe alcuna certezza in ordine alla destinazione, tanto più che il suo ammontare risulta esorbitante rispetto al prezzo di acquisto dell'altro immobile. Ha altresì evidenziato che comunque, anche nel caso dovesse ritenersi provato che la somma ricavata dalla vendita dei due immobili fosse stata trattenuta a saldo dei due conferimenti, tale condotta debba essere qualificata come bancarotta patrimoniale e non preferenziale, non potendo scindersi la qualità di creditore da quella di amministratore, come tale vincolato alla società dall'obbligo di fedeltà e da quello della tutela degli interessi sociali nei confronti dei terzi. La tenuta logica della prima parte della motivazione è fuori discussione mentre le critiche mosse dal ricorrente risultano invero inammissibili, in quanto tendono a sollecitare una rivisitazione del compendio probatorio sulla base di quella che si rivela essere una mera ipotesi interpretativa, soggettivamente interessata, del suo significato. Il fatto che la società fosse sostanzialmente inoperativa, infatti, non significa necessariamente che fosse priva di un patrimonio e comunque sul punto nulla osserva il ricorso - né che la provvista necessaria all'acquisto degli immobili dovesse provenire altrettanto necessariamente proprio dal [OSCURATO:PERSONA]. Men che meno è contraddittorio imputare quest'ultimo di bancarotta documentale per la fraudolenta tenuta della contabilità e poi ricavare la prova della distrazione del prezzo degli immobili proprio dalla lacunosità della stessa. In realtà la Corte si è limitata a rilevare come del primo finanziamento non vi sia traccia alcuna e che, dunque, l'effettività della sua erogazione sia legata alle mere propalazioni dell'imputato. Quanto all'utilizzazione del secondo finanziamento - la cui erogazione risulta invece documentata, il che dimostra plasticamente la fragilità della precedente argomentazione difensiva - come detto il giudice dell'appello ha fornito logica motivazione delle ragioni per cui non l'ha ritenuta provata sulla base della mera contestualità della sua erogazione con l'acquisto del terreno. Ma ciò che più importa è che la sentenza ha ritenuto, questa volta in diritto, che comunque l'appropriazione del prezzo della vendita a titolo di restituzione dell'eventuale credito vantato nei confronti della società integra una distrazione e non già un mero pagamento preferenziale. Il principio affermato dalla sentenza è corretto, mentre è irrilevante la motivazione dispiegata a sostegno (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), che necessita comunque di essere precisata. L'inquadramento giuridico della condotta non dipende, infatti, dalla carica ricoperta dall'imputato, ossia quella di amministratore della fallita, bensì dal fatto che la provvista era stata erogata come finanziamento soci, per come ricordato nel provvedimento impugnato rimasto incontestato sul punto. Se infatti l'amministratore risponde del reato di bancarotta preferenziale qualora si ripaghi di un proprio credito verso la società, a meno che questo non sia certo, liquido ed esigibile (come, ad esempio, nel caso del prelievo dalle casse sociali del compenso per la propria attività gestoria non previsto nell'an o nel quantum dallo statuto o da apposita delibera assembleare o comunque non congruo), diversamente deve concludersi nel caso in cui disponga il rimborso al socio in violazione della regola della postergazione posta dall'art. 2467 c.c. di un finanziamento da questi erogato (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 25773 del 20/02/2019, Scarpaci, Rv. 277577). Ed in tal senso è irrilevante perfino che entrambe le qualifiche convivano eventualmente nella stessa persona, proprio perché, come detto, è la natura del credito ripagato a determinare la natura distrattiva della condotta posta in essere come amministratore, ossia quale unico soggetto titolato a disporre del patrimonio della fallita. 2.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato. Come esattamente ritenuto dalla sentenza impugnata, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte la provenienza illecita dei beni distratti non esclude il delitto di bancarotta patrimoniale, per la cui configurabilità deve guardarsi alla consistenza obiettiva del patrimonio, prescindendo dai modi della sua formazione, con la conseguenza che detti beni, una volta entrati nel patrimonio della società, diventano cespiti sui quali i creditori possono soddisfare le loro ragioni (Sez. 5, Sentenza n. 45372 del 18/10/2019, malandrino, Rv. 276991; Sez. 5, Sentenza n. 35000 del 18/03/2016, Angeli, Rv. 267541; Sez. 5, n. 51248 del 05/11/2014, Cutrera, Rv. 261740; Sez. 5, n. 8373/14 del 27/09/2013, Mancinelli, Rv. 259041; Sez. 5, n. 39610 del 21/09/2010, Meschieri e altro, Rv. 248652; Sez. 5, n. 45332 del 09/10/2009, Rapisarda, Rv. 245156; Sez. 5, n. 44159 del 20/11/2008, Bausone e altro, Rv. 241692; Sez. 5, n. 42635 del 04/10/2004, Collodo ed altri, Rv. 229908; Sez. 5, n. 23318 del 17/03/2004, Spartà ed altri, Rv. 228863; Sez. 5, n. 31911 del 16/03/2001, Cortesi A, Rv. 220225; Sez. 5, n. 9378 del 28/09/1993, D'Elia, Rv. 196003; Sez. 5, n. 2334/89 del 15/12/1988, Grespan, Rv. 180526; Sez. 5, n. 1341/87 del 22/10/1986, Sonson, Rv. 175009; Sez. 3, n. 5350 del 16/01/1986, Brunello, Rv. 173081; Sez. 5, n. 1295/83 del 13/12/1982, Lipera, Rv. 157403; Sez. 5, n. 10407 del 07/10/1981, Malvento, Rv. 151038). Il concetto di beni del fallito si identifica, infatti, con quello di "appartenenza", non potendovi dunque essere dubbio che, quando l'imprenditore ricava delle attività da un illecito, le stesse entrano a far parte del suo patrimonio senza che possa farsi alcuna distinzione circa la loro provenienza, come si evince, tra l'altro, dall'art. 42 legge fall., il quale garantisce uniformità di trattamento a tutti i beni del fallito medesimo. Ne consegue che, quando i beni illecitamente sopravvenuti siano fungibili, essi entrano a far parte del patrimonio del fallito ed essendo perciò destinati alla soddisfazione dei creditori, sono, comunque, oggetto di bancarotta„ se dal fallito dolosamente distratti, occultati, dissimulati, distrutti o dissipati. Quando i beni illecitamente sopravvenuti siano invece infungibili, ma siano rimasti formalmente distinti dal patrimonio del fallito, il curatore, che ne assume la disponibilità, deve senz'altro restituirli agli aventi diritto e, tuttavia, il fallito risponde di bancarotta se, rendendo impossibile la restituzione, fa sorgere l'obbligo dell'amministrazione fallimentare di pagarne l'integrale valore al titolare, fermo restando che, qualora li abbia alienati verso corrispettivo, la sottrazione di quest'ultimo integra parimenti il reato. Ed in tal senso è irrilevante, qualora a fallire sia una società, che i beni acquisiti illecitamente dall'amministratore siano solo strumentalmente transitati nel patrimonio della medesima, per essere poi distratti in favore di quest'ultimo o di terzi, giacché, visto che in ogni caso tali beni hanno fatto ingresso nel patrimonio della fallita, rimane irrilevante l'intenzione dell'agente di utilizzare eventualmente quest'ultima come mero schermo. 2.3 Infondate sono altresì le doglianze proposte con il terzo motivo del ricorso principale ed ulteriormente sviluppate con il primo dei motivi nuovi. Quanto agli assegni ordinari emessi dall'imputato senza che sul conto corrente della società esistesse la necessaria provvista è sufficiente ricordare come il fatto che l'istituto bancario abbia onorato i titoli equivale, per costante giurisprudenza, ad una estemporanea ed autonoma (rispetto agli eventuali accordi di massimo scoperto originariamente stipulati) concessione di credito nei confronti della fallita (Sez. 1 civ., Sentenza n. 8160 del 28/07/1999, Rv. 529036; Sez. 1 civ., Sentenza n. 2226 del 30/01/2017, Rv. 643709). Ne consegue che la società ha di fatto avuto la disponibilità di nuova finanza, il cui utilizzo da parte del [OSCURATO:PERSONA] per scopi estranei a quelli sociali integra indubbiamente gli estremi della distrazione penalmente rilevante, come correttamente ritenuto dalla sentenza. L'eventualità che la tolleranza dello scoperto da parte della banca sia stata frutto, come sostenuto nel ricorso, non di un mero errore, bensì di condotte dolose dei funzionari della medesima è invece irrilevante, valendo in tal caso i principi ricordati al punto precedente.Ancora più evidente è l'infondatezza delle censure difensive con riguardo alle somme distratte attraverso gli assegni circolari emessi in favore dell'imputato su richiesta presentata dallo stesso nella sua qualità di amministratore della fallita. Anche in questo caso si tratta di titoli emessi senza provvista e non è dubbio, come eccepito con il primo dei motivi nuovi, che l'istituto bancario non vanta alcun credito nei confronti della società non avendone preteso il versamento prima dell'emissione, come invece necessario. Ciò che non considera il ricorrente è però che l'assegno circolare è un titolo di credito ed un mezzo di pagamento che nell'uso equivale al danaro contante. Una volta emessi dalla banca, dunque, gli assegni in questione sono entrati a tutti gli effetti nel patrimonio della fallita nel cui nome sono stati richiesti ed alla quale sono stati formalmente rilasciati, rimanendo anche in questo caso irrilevante per le ragioni già illustrate l'eventualità che l'emissione sia stata frutto di accordi illeciti stipulati dall'imputato con i funzionari dell'emittente. 2.4 Inammissibili in quanto generiche o manifestamente infondate sono le censure proposte con il quarto motivo di ricorso e con il terzo motivo nuovo. Anzitutto è necessario precisare che la fattispecie contestata e ritenuta dai giudici del merito è quella di c.d. bancarotta documentale "generale" di cui alla seconda parte dell'art. 216 comma 1 n. 2) legge fall. la quale, sul versante dell'elemento psicologico, richiede, come correttamente ritenuto in sentenza, il dolo solo generico, talchè prive di qualsivoglia fondamento sono i rilievi svolti con i motivi nuovi in riferimento all'omessa motivazione sulla sussistenza di quello specifico di recare pregiudizio ai creditori che caratterizza invece l'altra ipotesi prevista dalla stessa disposizione incriminatrice. Parimenti destituita di fondamento è il rilievo per cui il fatto sarebbe inoffensivo in quanto l'unico creditore della fallita sarebbe la BNA, in grado di monitorare pedissequamente la movimentazione dei conti societari accesi presso la stessa. L'obiezione sembra infatti non considerare che oggetto di tutela dell'incriminazione di cui si tratta - che peraltro configura un reato di pericolo e di mera condotta - è l'attività degli organi fallimentari funzionale alla ricostruzione in termini documentati e giuridicamente utili dell'asse attivo e della situazione debitoria della società quale necessario presupposto della realizzazione degli obiettivi concorsuali e non già l'interesse del singolo creditore. Non è dunque in dubbio che le ripetute lacune nella registrazione nella contabilità della fallita di operazioni anche assai rilevanti integri la fattispecie contestata, come correttamente ritenuto in sentenza, con la cui motivazione il ricorrente nemmeno si è compiutamente confrontato, rivelando anche e per l'appunto la genericità del ricorso, posto che la Corte ha evidenziato come le irregolarità contabili rilevate non attenevano esclusivamente alla movimentazione dei conti bancari.2.5 Sono infine inammissibili il secondo, il quarto ed il quinto dei motivi nuovi che attingono punti della sentenza impugnata che non hanno costituito oggetto delle censure proposte con il ricorso principale. 3. Nonostante la rilevata inammissibilità o infondatezza dei motivi di ricorso e di quelli nuovi, deve però prendersi atto che la Corte Costituzionale (sent. n. 222 del 2018) ha nelle more dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 216 legge fall. nella parte in cui determinava nella misura fissa di dieci anni, anziché fino a dieci anni, la durata delle pene accessorie previste per i reati fallimentari. Deve quindi rilevarsi l'illegittimità della commisurazione delle suddette pene accessorie nel caso di specie, essendo le stesse state applicate all'imputato sulla base del dettato normativo ritenuto incostituzionale. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo esame sul punto, mentre nel resto il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato. Quanto invece alla richiesta di refusione delle spese sostenute nel grado avanzata dalla parte civile Baldoni, la stessa non può essere accolta, posto che avverso alla conferma delle statuizioni civili relative al reato di cui al capo L) non è stato proposto ricorso dal [OSCURATO:PERSONA]. Relativamente a tale capo la sentenza impugnata era già divenuta definitiva e conseguentemente alcun interesse aveva il Baldoni a costituirsi in questa sede non potendo subire alcun pregiudizio dall'eventuale accoglimento del ricorso dell'imputato (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 22697 del 09/07/2020, L., Rv. 279514). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare applicate a [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso del [OSCURATO:PERSONA]. Nulla per le spese di parte civile Baldoni
Sentenza Cassazione n. 00124/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris