CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12489/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2025 del GIP TRIBUNALE di MONZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza del G.I.P. presso il Tribunale di Monza con la quale, il 27 novembre 2025, gli è stata applicata la pena richiesta ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine al delitto di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, per avere detenuto a fini di spaccio kg. 8,763 di sostanza stupefacente del tipo hashish, gr. 6,13 di resina di hashish, gr. 58,44 di cocaina. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 21 marzo 2025. Rilevato che il motivo con cui è stata dedotta la violazione di legge per non essere stata emessa sentenza ai sensi dell'art. 129 c.p.p. quanto allo stupefacente di tipo cocaina rinvenuto e, in subordine, per erronea mancata qualificazione giuridica del fatto, nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., è inammissibile. E' pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta dall'imputato con firma autenticata dal difensore. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591 lett. d) cod. proc. pen., per intervenuta, valida rinuncia ai sensi dell'art. 589 c. 3 stesso codice. La rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821). Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che si reputa congruo stabilire in euro 500,00, atteso che l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione dì detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (cfr. sez. 2 n. 28691 del 6/6/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267373). P.Q.M. D P.Q.M