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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022

Cassazione n. 02796/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 32256/22 Rilevato che con sentenza in data 7 febbraio 2022 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza in data 21 giugno 2018 del GIP del Tribunale di Foggia che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per i reati in concorso dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale; Rilevato che l'imputato contesta solo il reato di cessione dello stupefacente, sotto il profilo del vizio di motivazione, sostenendo che non si era potuto accorgere della condotta del concorrente e che la perquisizione domiciliare aveva avuto esito negativo; Ritenuto che la sentenza abbia logicamente spiegato il concorso dell'odierno ricorrente nella violazione del d.P.R., n. 309 del 1990 commessa dal coimputato, dal ittko co ‹.n c.co momento che era alla guida del iciclomotor4 TMAX, allorché era stato intercettato dai Carabinieri che avevano controllato l'acquirente con lo stupefacente; che si era dato a precipitosa fuga, causando un incidente e consentendo al coimputato di aggredire uit.v acapitano dei Carabinieri; che il giorno successivo era stato rintracciato in compagnia del coimputato e anche in quell'occasione aveva opposto resistenza alle Forze dell'ordine ed era riuscito a dileguarsi; Ritenuto dunque che correttamente, tenuto conto della vicenda nel suo complesso, i Giudici di merito abbiano concluso per il pieno coinvolgimento del ricorrente nella cessione dello stupefacente; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 32256/22 Rilevato che con sentenza in data 7 febbraio 2022 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza in data 21 giugno 2018 del GIP del Tribunale di Foggia che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per i reati in concorso dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale; Rilevato che l'imputato contesta solo il reato di cessione dello stupefacente, sotto il profilo del vizio di motivazione, sostenendo che non si era potuto accorgere della condotta del concorrente e che la perquisizione domiciliare aveva avuto esito negativo; Ritenuto che la sentenza abbia logicamente spiegato il concorso dell'odierno ricorrente nella violazione del d.P.R., n. 309 del 1990 commessa dal coimputato, dal ittko co ‹.n c.co momento che era alla guida del iciclomotor4 TMAX, allorché era stato intercettato dai Carabinieri che avevano controllato l'acquirente con lo stupefacente; che si era dato a precipitosa fuga, causando un incidente e consentendo al coimputato di aggredire uit.v acapitano dei Carabinieri; che il giorno successivo era stato rintracciato in compagnia del coimputato e anche in quell'occasione aveva opposto resistenza alle Forze dell'ordine ed era riuscito a dileguarsi; Ritenuto dunque che correttamente, tenuto conto della vicenda nel suo complesso, i Giudici di merito abbiano concluso per il pieno coinvolgimento del ricorrente nella cessione dello stupefacente; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 02796/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris