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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 1978

Cassazione n. 17556/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/10/1978 avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, con riguardo al giudizio di responsabilità per l'evasione contestata, alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art 131 bis e delle generiche sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche, mentre, in relazione alla misura della pena e in particolare al discostamento dai minimi edittali va rilevata a monte la inammissibilità del rilievo prospettato con l'appello per la genericità del motivo articolato con il relativo gravame a fronte della puntualità della decisione assunta sul punto dal primo giudice; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 21 marzo 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/10/1978 avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, con riguardo al giudizio di responsabilità per l'evasione contestata, alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art 131 bis e delle generiche sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche, mentre, in relazione alla misura della pena e in particolare al discostamento dai minimi edittali va rilevata a monte la inammissibilità del rilievo prospettato con l'appello per la genericità del motivo articolato con il relativo gravame a fronte della puntualità della decisione assunta sul punto dal primo giudice; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 marzo 2025.
Sentenza Cassazione n. 17556/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris