CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 marzo 1964
Cassazione n. 17415/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23096/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ivi residente, in Loc. Petrellosa n. 19 (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64C47 C361R), rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50P15 G283Y) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 79E09 I438U) ed elettivamente domiciliata in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 30 presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ric:orrente - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]). in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente — -avverso la sentenza n. 8941/2019 emessa dalla CTR Campania in data 28/11/2019 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'avviso, notificato in data 4/4/2016, con il quale l'Ufficio, a seguito di rettifica del reddito a carico della soc. Nik e Math s.r.I., accertava, sul presupposto della ristretta base partecipativa della società, maggiori redditi di partecipazione per l'anno 2010, recuperando le maggiori imposte Irpef e Irap. 2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso, rilevando l'operatività della presunzione di ripartizione dei ricavi, stante la ristretta base partecipativa, e la mancanza di prova conl:raria fornita dal contribuente. 3. Sull'impugnazione del contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] della Campania rigettava l'appello, confermando la fondatezza dei fatti costitutivi dell'accertamento. 4. Avverso la sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi. L'Agenzia delle Entrate ha resistito depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore al sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo viene dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 116 e 132 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 4, c.p.c.; si sostiene la nullità della sentenza, in quanto carente di motivazione ed in ogni caso affetta da motivazione apparente sulla questione della prova contraria offerta circa la mancata percezione dell'utile extracontabile. 2. Con il secondo motivo di impugnazione, formulato in via subordinata, viene dedotto l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti costituito dalle movirnentazioni bancarie quale prova della mancata percezione di utili extraconta bili. 3. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo formulato in via subordinata. 3.1. E' ormai noto come le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola "anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico /nella 'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione. E' stato altresì precisato che (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, comma 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 6, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata (cfr. Cass. nn. 2876/2017 e 1461/2018).Come risulta dalla lettura dell'atto di appello, il cui estratto in ossequio al principio di autosufficienza è stato riprodotto nel corpo del ricorso, il contribuente, con il motivo di appello, aveva sottoposto la sentenza di primo grado a critica in punto di mancata valutazione della prova contraria alla presunzione di ripartizione degli utili ai soci. L'impugnata sentenza al riguardo si è limitata ad affermare quanto segue «...non si può ritenere superata la presunzione in parola, segnatamente quando, come nella specie, dagli elementi indicati dalla appellante la medesima non è da ritenersi vinta. Su tali elementi valorizzati dalla CTP, nessuna censura può essere mossa, in particolare in quanto la appellata non adduce argomenti contrari alla proposizione espressa nella sentenza impugnata.». Si tratta all'evidenza di motivazione solo graficamente esistente, ma sostanzialmente del tutto inappagante e ben al di sotto del minimo costituzionale, dal momento che nulla viene detto sulle questioni oggetto dei motivi di appello, né si da conto, se non ricorrendo ad espressioni generiche ed apodittiche, delle ragioni poste a base della decisione di rigetto dell'appello. Ciò rende impossibile apprezzare l'iter logico-giuridico seguito dalla sentenza. 4. Ne consegue l'accoglimento del primo motivo di ricorso e la cassazione dell'impugnata sentenza, con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma in data 26 apri