Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15680/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE)APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e l'inammissibilità del ricorso nel resto; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 10/01/2022, che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui l'imputato era stato condannato per tentata rapina aggravata, resistenza e lesioni 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che vi era stato un travisamento dela prova con riferimento alle dichiarazioni della persona offesa Cancian contenute nella denuncia-querela, in quanto il fatto che i due soggetti sorpresi all'interno del suo Hotel avessero asportato dal frigo bar quattro birre era una sua semplice supposizione, mentre, considerato che poco prima Hollomon era stato controllato dalla Polizia di Stato e che nell'occasione era risultato che stesse assumendo bevande alcoliche, non poteva escludersi che le birre fossero già nella sua disponibilità. 1.2 II difensore evidenzia che nei motivi di appello era stata formulata una specifica richiesta di un nuovo giudizio di bilanciamento tra la circostanza attenuante ex art. 62 n.4 cod. pen. e l'aggravante della contestata rapina, ma nessuna motivazione vi era nella sentenza della Corte di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Infatti, con riferimento alle censure di cui al primo motivo di ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289); nel caso in esame non vi è stato alcun travisamento da parte della Corte di appello con riguardo alle dichiarazioni della persona offesa, posto che anche in ricorso sono riportate le suddette dichiarazioni, ed in particolare il seguente passaggio: "notavo immediatamente che i due avevano asportato dal frigo della reception 4 (quattro) birre..."; non si vede quindi come si possa continuare a sostenere che la persona offesa abbia potuto soltanto supporre che le birre fossero state asportate dal suo hotel, viste l'espressa dichiarazione sopra riportata.1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, si deve rilevare che la richiesta di effettuare un nuovo giudizio di bilanciamento tra le attenuanti concesse e la contestata aggravante contenuta nell'atto di appello era estremamente generica, in quanto veniva motivata soltanto "onde calibrare la pena rispetto alla personalissima esigenza di risocializzazione del prevenuto" (pag.14 atto di appello); pertanto, si deve ribadire che "in tema d'impugnazioni, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ah origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio. (Fattispecie in tema di mancata concessione delle attenuanti generiche, in cui l'imputato si doleva della mancata pronuncia della Corte di Appello, a fronte di un motivo di appello manifestamente inammissibile perché non specificava le ragioni poste alla base dell'invocato riconoscimento delle stesse circostanze e non adduceva una motivata censura all'argomento al riguardo impiegato dal giudice di primo grado)" (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 27728).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in fav

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE)APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e l'inammissibilità del ricorso nel resto; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 10/01/2022, che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui l'imputato era stato condannato per tentata rapina aggravata, resistenza e lesioni 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che vi era stato un travisamento dela prova con riferimento alle dichiarazioni della persona offesa Cancian contenute nella denuncia-querela, in quanto il fatto che i due soggetti sorpresi all'interno del suo Hotel avessero asportato dal frigo bar quattro birre era una sua semplice supposizione, mentre, considerato che poco prima Hollomon era stato controllato dalla Polizia di Stato e che nell'occasione era risultato che stesse assumendo bevande alcoliche, non poteva escludersi che le birre fossero già nella sua disponibilità. 1.2 II difensore evidenzia che nei motivi di appello era stata formulata una specifica richiesta di un nuovo giudizio di bilanciamento tra la circostanza attenuante ex art. 62 n.4 cod. pen. e l'aggravante della contestata rapina, ma nessuna motivazione vi era nella sentenza della Corte di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Infatti, con riferimento alle censure di cui al primo motivo di ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289); nel caso in esame non vi è stato alcun travisamento da parte della Corte di appello con riguardo alle dichiarazioni della persona offesa, posto che anche in ricorso sono riportate le suddette dichiarazioni, ed in particolare il seguente passaggio: "notavo immediatamente che i due avevano asportato dal frigo della reception 4 (quattro) birre..."; non si vede quindi come si possa continuare a sostenere che la persona offesa abbia potuto soltanto supporre che le birre fossero state asportate dal suo hotel, viste l'espressa dichiarazione sopra riportata.1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, si deve rilevare che la richiesta di effettuare un nuovo giudizio di bilanciamento tra le attenuanti concesse e la contestata aggravante contenuta nell'atto di appello era estremamente generica, in quanto veniva motivata soltanto "onde calibrare la pena rispetto alla personalissima esigenza di risocializzazione del prevenuto" (pag.14 atto di appello); pertanto, si deve ribadire che "in tema d'impugnazioni, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ah origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio. (Fattispecie in tema di mancata concessione delle attenuanti generiche, in cui l'imputato si doleva della mancata pronuncia della Corte di Appello, a fronte di un motivo di appello manifestamente inammissibile perché non specificava le ragioni poste alla base dell'invocato riconoscimento delle stesse circostanze e non adduceva una motivata censura all'argomento al riguardo impiegato dal giudice di primo grado)" (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 27728). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in fav
Sentenza Cassazione n. 15680/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris