CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20437/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 600/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Roma il 28 aprile 1973, rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, elettivamente domiciliati in Roma, via dei [OSCURATO:PERSONA] 48, presso il suo studio, il tutto come da procura a margine del ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, -intimata- e contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale agente per la riscossione per la Provincia di Roma, sedente in Roma, viale di [OSCURATO:PERSONA] 1 -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. 1, n. 2891/01/14, depositata in data 8 maggio 2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: 1.In data 1 settembre 2009 al ricorrente veniva notificata a cura di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. una cartella di pagamento per € 5.443,42 per Irpef, sanzioni ed interessi, preceduta, secondo quanto espressamente dedotto dal contribuente, dall’invio di un atto (n.01954610687) del 25 settembre 2008 con il quale l’Agenzia delle Entrate comunicava di aver provveduto al controllo formale della dichiarazione 2006 dal quale risultava una maggior imposta per € 3.751,00. Il contribuente impugnava la cartella di pagamento davanti alla CTP eccependo che la ripresa a tassazione scaturiva da un mero errore materiale, consistente nell’inserimento nella dichiarazione, per due volte (una volta al quadro RL14 e l’altra nel rigo RE2), dello stesso reddito di € 17.824,00; da ciò derivava la duplicazione delle ritenute, per cui mentre quelle totali dovevano essere effettivamente pari ad € 21.436,00, le stesse erano erroneamente indicate in € 25.061,00. L’indicazione ripetuta del reddito aveva addirittura determinato un credito di cui si era richiesto il rimborso. Tali difese sarebbero state già proposte dal contribuente nell’istanza di annullamento in autotutela presentata con raccomandata 27 ottobre 2008, rimasta inevasa. La CTP respingeva il ricorso in quanto riteneva la documentazione prodotta insufficiente a provare quanto affermato dalla parte, non essendo stata fornita la dimostrazione che l’importo indicato nel quadro RL fosse già incluso nella somma indicata nel rigo RE2; 2.Il contribuente ricorreva in appello ed anche la CTR respingeva il ricorso ritenendo non si riuscissero a mettere in relazione i compensi indicati nel rigo RL 14 e le relative ritenute indicate nel rigo RL 19 che il contribuente assume va riguard assero le fatture numero 2 e numero 4 del 2005. Infatti i compensi complessivamente fatturati ammonta va no ad € 17.823, e soprattutto le ritenute d'acconto ammontavano ad € 3764. Ove si facesse riferimento a specifiche fatture, riguardanti compensi riconducibili ad un'attività già indicata in altra parte della dichiarazione, osservava la CTR che i dati sotto il profilo contabile avrebbero dovuto essere coincidenti. I l contribuente nel riquadro RE2 aveva sì indicato ricavi per € 27.274, corrispondenti alla somma delle 5 fatture prodotte; era peraltro vero che per questi risultavano indicate nel quadro RE 23 ritenute d'acconto per € 5.455, corrispondenti a quella da applicare sull’imponibile. Occorreva anche considerare che l e ritenut e rispettivamente indicate nel quadro RL 19 , nel quadro RE 23 e nel quadro RC 10 risultavano sommate al quadro RN 22. Osservava quindi la CTR come mancasse un riscontro documentale che avrebbe potuto essere rappresentato dal registro i.v.a. o dalla dichiarazione i . v . a . Il contribuente pertanto proponeva ricorso in Cassazione affidato a quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate non si costituiva con controricorso , ma depositava atto di “ costituzione tardiva ” con istanza di partecipazione alladiscussione della causa in pubblica udienza, non notificata. In effetti come noto non è sufficiente il mero deposito presso la Corte perché un atto possa svolgere la sua funzione di strumento di attivazione del contraddittorio (Cass. 09/10/2008, n. 22928; Cass. Sez. Un. 10/04/2019, n.10019). 3. Con memoria del 5 maggio 2022 il ricorrente segnalava come con sentenza n.36539 del 21 novembre 2021 questa Corte avesse disposto la revocazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 395, primo comma, num.4, cod. proc. civ., allegando copia della sentenza medesima, ed insistendo nelle già rassegnate conclusioni. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo di ricorso il contribuente denuncia omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art.360, primo comma, n.5, cod. proc. civ. La CTR avrebbe ignorato completamente i fatti dai quali risulta documentato l’errore materiale del contribuente già sopra illustrato, re golarmente dedotto in tutti i precedenti gradi di giudizio. Circa la decisività del fatto, era sufficiente l’esame dei fatti per rilevare l’errore, peraltro riscontrato dalla dichiarazione iva che costituisce parte integrante del modello unico e prodotta sub all.3 al ricorso in appello, e pure già in primo grado. 2. Con il secondo motivo il contribuente denuncia violazione dell’art.116, primo comma, cod. proc. civ. per omessa valutazione di elementi istruttori offerti, in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ. Ancora una volta il contribuente lamenta come la CTR non abbia valutato come la ripresa a tassazione fosse dipesa da un mero errore materiale, emergente dalla documentazione prodotta, ivi compresa la già richiamata dichiarazione i.v.a., dalla quale infatti risultava l’ammontare complessivo dei compensi percepiti; 3. Col terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ., in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. Infatti ad avviso del contribuente la sentenza sarebbe viziata anche sotto il profilo dell’applicazione dei principi in tema di onere probatorio. Nello specifico il contribuente avrebbe dimostrato che la pretesa si fondava su un mero errore materiale, come emerge dai precedenti motivi. 4. Col quarto motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art.2 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. In effetti la richiamata disposizione consente l’integrazione della dichiarazione per correggere errori od omissioni, e ciò anche in sede contenziosa, quando da ciò possa derivare l’assoggettamento ad oneri contributivi diversi e più gravosi (Cass. 04/07/2012, n. 5399). Avendo in sede contenziosa il contribuente dimostrato l’errore materiale, come illustrato nei precedenti motivi, la CTR non rilevandolo avrebbe altresì violato le norme che consentono l’emendabilità anche in sede contenziosa della dichiarazione affetta da errore di fatto. 5. Il ricorso è inammissibile. Invero come premesso è stata prodotta sentenza di questa Corte con cui la pronuncia impugnata risulta essere stata revocata ai sensi dell’art.395, primo comma, n.4, cod. proc. civ. Va premesso che l’interesse a ricorrere, particolare declinazione di quello ad agire preveduto dall’art.100 cod. proc. civ. e delineato come condizione dell’azione unitamente alla legittimazione, debba essere vagliato pregiudizialmente rispetto a qualsiasi altra questione sia di rito che di merito. Orbene nella specie un tale interesse risulta irrimediabilmente venuto meno per un fatto sopravvenuto, qual è quello dell’intervenuta revocazione totale della sentenza impugnata (in termini da ultimo Cass. 02/04/2021, n.9201), a seguito del che infatti la stess a non esiste più da un punto di vista giuridico , e dunque appunto vien meno qualsiasi interesse giuridicamente rilevante ad impugnarla. Il venir meno della prefata condizione dell’azione determina pertanto l’inammissibilità del ricorso. 6.Nulla per le spese non essendosi costituita l’Agenzia. 7.Non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in ragion