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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 33231/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23354/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 5/G DOM.

DIG., presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 2018 SRL, elettivamente domiciliato in AVERSA V.E.CORCIONI 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] SPA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.1221/2023 depositata il 03/08/2023. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel solo controricorrente [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l.; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197del 2016; che, limitatamente alla controparte [OSCURATO:SOCIETA]., nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia; che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., stante la mancata accettazione della rinuncia da parte della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., deve provvedersi sulle spese da liquidarsi come in dispositivo P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 9.050,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23354/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 5/G DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 2018 SRL, elettivamente domiciliato in AVERSA V.E.CORCIONI 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] SPA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.1221/2023 depositata il 03/08/2023. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel solo controricorrente [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l.; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197del 2016; che, limitatamente alla controparte [OSCURATO:SOCIETA]., nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia; che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., stante la mancata accettazione della rinuncia da parte della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., deve provvedersi sulle spese da liquidarsi come in dispositivo P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 9.050,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in
Decreto Cassazione n. 33231/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris