CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 settembre 2021
Cassazione n. 34490/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14861/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Arno 38, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta delega in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Pasubio 11, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA]), che la rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso; - intimato - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia (Palermo), Sez. 12, n. 4320/12/17, del 23 ottobre 2017, depositata il 2 novembre 2017, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le parti non hanno depositato memoria, salvo che per la parte controricorrente la nota e i documenti prodotti ex art. 372 cod. proc. civ. il 30 giugno 2021; 1. La controversia concerne l'impugnazione di sette cartelle di pagamento in tema di TARSU per gli anni dal 2005 al 2011 cui il contribuente opponeva inesistenza delle relative notificazioni e una serie di altre eccezioni in rito e nel merito. Il ricorso era accolto in prime cure con compensazione delle spese, punto sul quale il contribuente proponeva appello, che on la sentenza in epigrafe veniva respinto. Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso di cassazione con tre motivi. Resiste con controricorso l'agente per la riscossione; 2. Assume valore assorbente il primo motivo di ricorso con il quale il contribuente denuncia la pronuncia extrapetita della sentenza impugnata in quanto non relativa alle cartelle esattoriali oggetto del giudizio, ma a non meglio identificati avvisi di accertamento; 3. Il motivo è fondato, restando assorbiti tutti i restanti motivi, e deve essere accolto con rinvio della causa alla CTR Sicilia in diversa composizione che si pronuncerà anche sulle spese della presente fase del giudizio. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia in diversa composizione. Così deciso in Roma il 23 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ogg