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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 10864/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-già ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-già controricorrente-relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di cassazione n.31446/2025, depositata il 2 dicembre 2025.Numero registro generale 25519/2025Numero sezionale 3124/2026Numero di raccolta generale 10864/2026Data pubblicazione 23/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – Con ordinanza n. 31446/2025, depositata il 2 dicembre2025, n. 20044/2016 R.G., la Corte di cassazione ha rigettato ilricorso dell'Agenzia delle entrate, condannando la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro6.000 per onorari, euro 200 per esborsi, oltre al 15% per spesegenerali e agli accessori di legge.2. – Con ricorso per correzione di errore materiale ex art. 391-bis c.p.c., la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ha chiesto disporsi la correzionemateriale della ordinanza, specificando l'attribuzione delle spese digiudizio a favore del difensore anticipatario.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Il ricorso è fondato.Nella ordinanza n. 31446/25, depositata il 2 dicembre 2025,non è stata disposta l'attribuzione delle spese di giudizio a favoredel difensore anticipatario, come richiesto nel controricorso.2. – Va pertanto disposta la correzione dell'erroremateriale ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., inserendonell’ordinanza n. 31446/25, depositata il 2 dicembre 2025, n.20044/2016 R.G., alla pagina n. 6, dopo la parola “CPA” lalocuzione "con attribuzione in favore del difensore anticipatario".

P.Q.Mdispone la correzione dell'errore materiale ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., inserendo alla pagina n. 6, dopo la “CPA” la locuzione"con attribuzione in favore del difensore anticipatario"nell’ordinanza n. 31446/25, depositata il 2 dicembre 2025, n.20044/2016 R.G.Numero registro generale 25519/2025Numero sezionale 3124/2026Numero di raccolta generale 10864/2026Data pubblicazione 23/04/2026Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giustagli artt. 288, comma 2, ultimo inciso c.p.c. e 196-quinquies,comma 5, disp. att. c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 14 aprile 2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-già ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-già controricorrente-relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di cassazione n.31446/2025, depositata il 2 dicembre 2025.Numero registro generale 25519/2025Numero sezionale 3124/2026Numero di raccolta generale 10864/2026Data pubblicazione 23/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – Con ordinanza n. 31446/2025, depositata il 2 dicembre2025, n. 20044/2016 R.G., la Corte di cassazione ha rigettato ilricorso dell'Agenzia delle entrate, condannando la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro6.000 per onorari, euro 200 per esborsi, oltre al 15% per spesegenerali e agli accessori di legge.2. – Con ricorso per correzione di errore materiale ex art. 391-bis c.p.c., la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ha chiesto disporsi la correzionemateriale della ordinanza, specificando l'attribuzione delle spese digiudizio a favore del difensore anticipatario.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Il ricorso è fondato.Nella ordinanza n. 31446/25, depositata il 2 dicembre 2025,non è stata disposta l'attribuzione delle spese di giudizio a favoredel difensore anticipatario, come richiesto nel controricorso.2. – Va pertanto disposta la correzione dell'erroremateriale ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., inserendonell’ordinanza n. 31446/25, depositata il 2 dicembre 2025, n.20044/2016 R.G., alla pagina n. 6, dopo la parola “CPA” lalocuzione "con attribuzione in favore del difensore anticipatario". P.Q.Mdispone la correzione dell'errore materiale ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., inserendo alla pagina n. 6, dopo la “CPA” la locuzione"con attribuzione in favore del difensore anticipatario"nell’ordinanza n. 31446/25, depositata il 2 dicembre 2025, n.20044/2016 R.G.Numero registro generale 25519/2025Numero sezionale 3124/2026Numero di raccolta generale 10864/2026Data pubblicazione 23/04/2026Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giustagli artt. 288, comma 2, ultimo inciso c.p.c. e 196-quinquies,comma 5, disp. att. c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 14 aprile 2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]
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