CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 1973
Cassazione n. 27841/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 125, 546 cod. proc. pen. e 648 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla affermazione della penale responsabilità per il reato di ricettazione, è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente abbia commesso il reato di ricettazione, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove vedi pagg. da 3 a 4 della sentenza impugnata). Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato che, il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce violazione degli artt. 125 cod. proc. pen. e 62-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante, è manifestamente infondato. Il giudizio di equivalenza è fondato su motivazione esente da manifesta illogicità (in particolare i giudici di appello hanno rimarcato l'inesistenza di motivi idonei a giustificare la prevalenza delle attenuanti generiche -vedi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata-) e, pertanto, insindacabile in cassazione, dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui il giudice di merito, nel motivare il giudizio di equivalenza, non è tenuto ad effettuare una analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati, costituendo il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti, esercizio di un potere valutativo riservato alla discrezionalità del giudice di merito (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838- 02); rilevato, inoltre, che la Corte distrettuale ha correttamente dato seguito al consolidato indirizzo ermeneutico che esclude che la concessione delle attenuanti generiche possa conseguire automaticamente alla condizione di incensuratezza dell'imputato, condizione indicata dalla difesa come profilo di meritevolezza erroneamente ignorato dai giudici di appello (vedi Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01); 2rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inamm P.Q.MDott. kIDIZIARIO ,`SCi 3