CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14067/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo, con cui l'imputato è stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato; rilevato che, con un unico motivo, il ricorso deduce violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., che non sarebbe stata contestata nella rubrica; rilevato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di furto, la circostanza aggravante dell'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio ha natura valutativa e deve ritenersi adeguatamente contestata anche qualora non venga evocata formalmente, ma con perifrasi o espressioni che la riguardino puntualmente, idonee a consentire all'imputato di difendersi; ritenuto che il motivo sia manifestamente infondato, atteso che il capo di imputazione riportava la specificazione che la condotta furtiva, avente ad oggetto energia elettrica, realizzata attraverso un allaccio abusivo alla rete di distribuzione, era stato commesso su cose destinate a un pubblico servizio; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, P P.Q.M