CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04048/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 29257/22 [OSCURATO:PERSONA] + 1 Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui agli artt. 322 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto: che la censura dei ricorrenti in punto di responsabilità per il reato addebitato, risulta diretta ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda di cui all'imputazione, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito scrutinati dalla Corte d'appello con diffuso, analitico e logico apparato argomentativo; che il secondo motivo di ricorso, attinente al trattamento sanzionatorio, non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata concessione delle attenuanti generiche nonché di quella di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.; che il tessuto motivazionale della sentenza impugnata non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità, che non può spingersi a verificare la rispondenza di siffatto apparato argomentativo alle risultanze processuali, sovrapponendo la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito; Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci