CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 aprile 2026
Cassazione n. 10981/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 399/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 04/02/2022 R.G.N. 1368/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18420/2022Numero di raccolta generale 10981/20261. La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma dellaData pubblicazione 24/04/2026sentenza di primo grado, che confermava nel resto: a)dichiarava il diritto di [OSCURATO:PERSONA] all’assegno sociale condecorrenza dal 1^ gennaio 2007 ed alla maggiorazione ex art.38 della l. n. 448 del 2002 dal 1^ ottobre 2016 e, per l’effetto,condannava l’Inps a corrispondergli l’importo di € 2.214,29oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; b) condannavaaltresì l’Inps a rimborsare al pensionato le spese del doppiogrado, ponendo le spese di CTU definitivamente a carico dila quota di un mezzo e del secondo per il residuo nei rapportitra le parti.2. Avverso detta pronunzia propone ricorso per cassazione,articolato in quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA], depositandoaltresì memoria.3. Resiste con controricorso l’INPS.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è denunziata la violazione e falsaapplicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. conriferimento all’art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995 eall’art. 38 della l. n. 448 del 2001.E’ lamentata la violazione delle disposizioni innanzi indicate,per aver la Corte territoriale valorizzato la mancata richiestada parte del ricorrente in cassazione dell’assegno dimantenimento a carico del coniuge separato.1.2. Il primo motivo del ricorso per cassazione va accolto.Infatti, secondo la ricostruzione più di recente compiuta daquesta Corte cui questo Collegio presta convinta adesione nonNumero registro generale 18420/2022essendo emerse ragioni per una rimeditazione (cfr. in Numero sezionale 1590/2026Numero di raccolta generale 10981/2026particolare Cass. n. 21473/2023, da cui sono ripresi ampiData pubblicazione 24/04/2026stralci dei passaggi motivazionali di seguito riportati, e lagiurisprudenza ivi richiamata), la l. n. 335 del 1995, art. 3,comma 6, quando impone, ai fini della fruizione dell’assegno,la valutazione del reddito percepito ai fini della incompatibilitàfa riferimento ai soli redditi effettivamente conseguiti.Insomma, il reddito incompatibile in tanto rileva in quanto siastato effettivamente acquisito al patrimonio dell'assistito.Partendo da tale premessa, questa Corte ha quindi escluso chesussista un obbligo, gravante sull'assistito, di preventiva einfruttuosa sollecitazione giudiziale del coniuge obbligato almantenimento, come pure ha escluso la necessità che pergodere dell’emolumento occorra l’involontarietà dellasituazione di indigenza (presupposto, quellodell’involontarietà, invece, espressamente postulato comenecessario nella sentenza qui impugnata – cfr. pag. 8 delladecisione).Successivamente, nel dare continuità ai principi di diritto giàinnanzi ricordati, Cass. n.21573/2023 cit., con richiamo anchea Cass. nr. 24954 del 2021, ha poi negato che, ai fini delriconoscimento dell’assegno sociale, possa assumere rilievoostativo «l’astratta possibilità di chiedere l’assegno dimantenimento a carico del proprio coniuge in sede diseparazione», atteso che, interpretando in tal modo ladisposizione in esame, si finirebbe con l'introdurre a caricodell'assistito un onere che dalla legge non è in alcun modoprevisto.A tal riguardo si è osservato - e dette considerazioni il Collegiofa proprie - che né nella lettera, né nella ratio della legge n.335 del 1995, art. 3, comma 6, è rinvenibile alcuna indicazioneNumero registro generale 18420/2022Numero sezionale 1590/2026circa il fatto che lo stato di bisogno, per eNusmseeror dei raccolta generale 10981/2026Data pubblicazione 24/04/2026normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole(Cass. nr. 24955 del 2021 cit.).Al contrario, la condizione legittimante l’accesso allaprestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività.Ribadisce al riguardo il Collegio che la previsione secondo cuiil reddito rilevante ai fini del diritto all'assegno «è costituitodall'ammontare dei redditi [...] conseguibili nell'anno solare diriferimento» dev'essere infatti interpretata in strettaconnessione con quella immediatamente successiva, secondocui, l'assegno «è erogato con carattere di provvisorietà sullabase della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed èconguagliato [...] sulla base della dichiarazione dei redditieffettivamente percepiti»: vale a dire che all'assistito èrichiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante iredditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di dirittoesistente al momento della domanda, fermo restando che lacorresponsione effettiva dell’emolumento dovrà essereparametrata a ciò che di tali redditi risulti «effettivamentepercepito».Tale conclusione s'impone in ragione del fatto che il sistema disicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente diritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore deibisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa averluogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimentoe/o agli alimenti in grado di provvedervi (v. ancora inmotivazione, Cass. nr.24955 cit.).Resta salvo, evidentemente, l’accertamento in concreto dicondotte fraudolente che, simulando artificiosamentesituazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblicaassistenza; tuttavia, in difetto di prove (anche presuntive) inNumero registro generale 18420/2022tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno Numero sezionale 1590/2026Numero di raccolta generale 10981/2026sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un redditoData pubblicazione 24/04/2026derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti,non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito. Ciò«per ragioni di stretto diritto positivo, correlate alle sceltediscrezionalmente operate dal legislatore nel formularne ladisciplina» (Cass. nr. 24955 cit., in motivazione).[OSCURATO:PERSONA] fa propri tali principi, ulteriormente meglio precisatida Cass. n. 33874/2023, non massimata, nella quale -premesso che l’assegno sociale non ha carattere sussidiario, inquanto non è subordinato al fatto che manchino soggettiobbligati al mantenimento ed in grado di provvedervi - è altresìrimarcato che, ai fini del diritto alla ricezione di dettaprovvidenza, rileva il solo stato di bisogno oggettivamenteconsiderato, poiché nessuna norma richiede che esso debbaessere altresì colpevole, senza che ciò impedisca, comeperaltro innanzi già detto, l’accertamento, anche a mezzopresunzioni, della presenza di condotte fraudolente, volte asimulare artificiosamente le condizioni di bisogno, al fine diprofittare della pubblica assistenza.Insomma, si è consolidato il principio secondo cui il diritto allacorresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, dellal. n. 335 del 1995, spetta anche a chi, pur avendo diritto adun reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/odi alimenti, vi abbia rinunciato, atteso che la condizionereddituale, legittimante l'accesso alla prestazioneassistenziale, rileva nella sua mera oggettività, fatto salvol'accertamento in concreto di condotte fraudolente (cfr. Cass.n. 21573/2023 cit.).In tal senso, peraltro, si era sostanzialmente giàprecedentemente espressa questa Corte affermando (cfr.Numero registro generale 18420/2022Cass. n. 14513/2020) che il diritto alla corresponsione Numero sezionale 1590/2026Numero di raccolta generale 10981/2026dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995Data pubblicazione 24/04/2026prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo deltitolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza diquelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilitodalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici diautosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelliderivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbiaomesso di richiedere al coniuge separato, e senza che talemancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di unostato di bisogno.1.3. Ebbene, nel caso qui all’attenzione, la Corte, pur dandoastrattamente atto della rilevanza di ipotesi di frode (pag. 8)non ne verifica in concreto la sussistenza, valorizzando ai finidella decisione la sola mancata involontarietà dello stato dibisogno, la decisione essendo resa sul presupposto erroneoche lo scopo dell’assegno sociale e della suamaggiorazione, è di assicurare il diritto al mantenimento edall’assistenza sociale (…) solo se (i richiedenti) siano in una“involontaria” situazione di indigenza, e cioè se sianooggettivamente sprovvisti dei mezzi necessari per vivere (cfr. ancora pag. 8).L’involontarietà dello stato di bisogno è, invece, come detto,irrilevante.Conclusivamente, nel compiere la valutazione dei parametrifattuali ai fini della decisione, la Corte non verifica lasussistenza di una ipotesi di frode, della quale nulla è detto(salvo l’affermazione della rilevanza in astratto di condottefraudolente), tutte le risultanze istruttorie valorizzate, invece,nella prospettiva della affermata rilevanza della mancanza diinvolontarietà dello stato di bisogno.Numero registro generale 18420/20221.4 Alla luce di tutto quanto si è detto, non essendosi la Numero sezionale 1590/2026Numero di raccolta generale 10981/2026sentenza impugnata attenuta ai principi elaborati da questaData pubblicazione 24/04/2026Corte ed innanzi richiamati, il motivo va accolto.2. Con il secondo mezzo è censurata la violazione e falsaapplicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. conriferimento all’art. 38 della l. n. 448 del 2001, in combinatodisposto con l’art. 70 della l. n. 388 del 2000.Nel motivo si sostiene che la maggiorazione compete dalcompimento dell’età anagrafica e non dalla proposizione, nelcaso qui in rilievo successiva, della domanda amministrativa(del 26.9.2016).3. Con la terza doglianza è lamentata la violazione e falsaapplicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. conriferimento all’art. 152 disp. att. c.p.c., all’art. 92 c.p.c. eall’art. 111, comma 6, Cost. ovvero la mancata valutazione daparte del giudice di merito della dichiarazione ex art. 152 disp.ricorrente in cassazione del pagamento di una parte dellespese.4. Con il quarto ed ultimo motivo è rimarcata la violazione efalsa applicazione di legge, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,con riferimento all’art. 13, secondo comma, c.p.c., all’art. 9 deld.l. n. 1 del 2012, conv. dalla l. n. 27 del 2012, all’art. 13 dellal. n. 247/2012, al d.m. n. 55 del 2014 e all’art. 1 del d.m. n.37/2018 ovvero la liquidazione delle spese al di sotto dei cd.minimi.4.1. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo restano assorbitialla luce dell’accoglimento del primo motivo.5. Conclusivamente, non essendosi la Corte territorialeconformata ai principi tutti innanzi richiamati ai punti 1.2. –1.3., il primo motivo di ricorso va accolto, assorbiti gli altri, laNumero registro generale 18420/2022sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte di appello di Numero sezionale 1590/2026Numero di raccolta generale 10981/2026Roma che, in diversa composizione, provvederà anche sulleData pubblicazione 24/04/2026spese del presente giudizio di legittimità.6. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma, indiversa composizione, che provvederà anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della non sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 26.3.2026.La PresidenteGabriella MarcheseNumero registro generale 18420/2022Numero sezionale 1590/2026Numero di raccolta generale 10981/2026Data pubblicazione 24/04/2026