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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2025

Cassazione n. 22780/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 038DOJP) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna ad anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 30.000 di multa pronunciata dal GUP presso il Tribunale di Prato in ordine al reato di illecita detenzione e spaccio di sostanza stupefacente (kg.23,700 di marijuana e kg. 4,117 di cocaina), con la concessione delle attenuanti generiche e l'esclusione della recidiva e della aggravante della ingente quantità.

L'esponente lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria del trattamento sanzionatorio, poiché la pena base era stata fissata fissata in misura superiore al minimo edittale, e non era stata applicata la diminuizione per le attenuanti generiche riconosciute in primo grado nella massima estensione.

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

I giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 - 01).

Nel caso di specie la pena finale irrogata è ampiamente al di sotto del medio edittale.

Inoltre, la Corte territoriale sottolinea che le modalità dell'azione erano comunque allarmanti, in considerazione del considerevole quantitativo rinvenuto in possesso dell'imputato che, seppure non integrando - a giudizio dei giudici di merito - la fattispecie di cui all'art. 80 DPR 309/1990, connota comunque l'azione delittuosa in termini di certa gravità.

Va rilevato che anche l'applicazione delle attenuanti in misura inferiore alla diminuzione massima è congruamente motivata dalla Corte territoriale in riferimento alla descritta gravità dell'azione, ai sensi dell'art. 133 cod pen, oltre che alla luce della valutazione della personalità del reo, gravato da un precedente specifico, nonché dell'assenza di elementi positivi valutabili, sottolienandosi la mancata collaborazione circa la rivelazione dei canali di approvigionamento della droga.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali etversamentd della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2025 If Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 038DOJP) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna ad anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 30.000 di multa pronunciata dal GUP presso il Tribunale di Prato in ordine al reato di illecita detenzione e spaccio di sostanza stupefacente (kg.23,700 di marijuana e kg. 4,117 di cocaina), con la concessione delle attenuanti generiche e l'esclusione della recidiva e della aggravante della ingente quantità. L'esponente lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria del trattamento sanzionatorio, poiché la pena base era stata fissata fissata in misura superiore al minimo edittale, e non era stata applicata la diminuizione per le attenuanti generiche riconosciute in primo grado nella massima estensione. 2. Il ricorso è manifestamente infondato. I giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 - 01). Nel caso di specie la pena finale irrogata è ampiamente al di sotto del medio edittale. Inoltre, la Corte territoriale sottolinea che le modalità dell'azione erano comunque allarmanti, in considerazione del considerevole quantitativo rinvenuto in possesso dell'imputato che, seppure non integrando - a giudizio dei giudici di merito - la fattispecie di cui all'art. 80 DPR 309/1990, connota comunque l'azione delittuosa in termini di certa gravità. Va rilevato che anche l'applicazione delle attenuanti in misura inferiore alla diminuzione massima è congruamente motivata dalla Corte territoriale in riferimento alla descritta gravità dell'azione, ai sensi dell'art. 133 cod pen, oltre che alla luce della valutazione della personalità del reo, gravato da un precedente specifico, nonché dell'assenza di elementi positivi valutabili, sottolienandosi la mancata collaborazione circa la rivelazione dei canali di approvigionamento della droga. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali etversamentd della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20 maggio 2025 If Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 22780/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris