CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 dicembre 1972
Cassazione n. 33601/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni depositate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con le quali insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce, con la sentenza emessa in data 11 settembre 2020, confermava la sentenza del Tribunale leccese, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, ritenuta la coniinuazione fra i reati di furto aggravato e simulazione di reato, oltre che-'àl risarcimento del danno e alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte civile costituita. La Corte di appello ha ritenuto quindi comprovata la responsabilità penale per la sottrazione di nove radiatori in ghisa dall'abitazione che Ferraguti aveva Cy2-/\( ,-A" \ occupato, quale convivente della suocera, [OSCURATO:PERSONA], locataria dell'immobile. [OSCURATO:PERSONA] anche era stato ritenuto responsabile della simulazione di reato per aver falsamente denunciato ai Carabinieri che ignoti si erano introdotti nell'abitazione sottraendo i predetti radiatori. Dalla sentenza del Tribunale di Lecce emerge che il contratto di locazione fu stipulato fra il proprietario [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], amministratrice di sostegno della [OSCURATO:PERSONA], e che nell'appartamento ebbero ad abitare, oltre alla predetta Guido, anche la figlia Mognol con il compagno Ferraguti, appunto, nonché il fratello della prima Antony per alcuni periodi. La prova della responsabilità dell'attuale ricorrente si trarrebbe, secondo la Corte di appello, dalle seguente emergenze: in occasione della riconsegna dell'appartamento, all'atto dell'accesso del proprietario Scardia con la Fano, assistente sociale che aveva 'in carico' la suocera del Ferraguti, nessuna porta o finestra risultava aperta e forzata, cosicchè solo qualcuno che avesse avuto le chiavi dell'appartamento poteva aver sottratto la refurtiva; l'appartamento era stato lasciato dalla [OSCURATO:PERSONA], suocera del Ferraguti, a maggio 2013 e da quella data unico ad avere la disponibilità delle chiavi, avendo per altro chiesto una dilazione del termine di restituzione dell'appartamento, per poterne effettuare una tinteggiatura prima della restituzione, per altro mai eseguita; il giorno della restituzione delle chiavi Ferraguti sporse denuncia riferendo di avere lasciato l'appartamento il 31 maggio 2013 e di avere lasciato aperta la porta del giardino. La Corte rilevava come la tesi difensiva del Ferraguti fosse smentita dalla circostanza che l'amministratrice di sostegno Fano avesse visto Ferraguti recarsi nell'appartamento dal 31 maggio al 12 giugno, data della denuncia, che nessuna finestra o porta era stata rinvenuta aperta, aggiungendo che Ferraguti risultava commerciare materiale ferroso, avvalendosi di una moto ape. Alla censura formulata con i motivi di appello, relativa alla omessa valutazione della testimonianza della Mognol, la Corte evidenzia trattarsi di testimonianza non riportata in sentenza di primo grado, ma comunque neutra, trattandosi della figlia della Guido, per altro non in possesso delle chiavi. Quanto alla simulazione di reato, la Corte territoriale riteneva comprovato che Ferraguti avrebbe denunciato ignoti, scaltramente e falsamente, nel giorno della consegna delle chiavi con la finalità di allontanare da se stesso ogni sospetto. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3. Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 624 e 367 cod. pen., nonché in relazione agli artt. 192 e 530, comma 2, cod. proc. pen., oltre che vizio di motivazione correlato. Il motivo censura la sentenza impugnata che non avrebbe tenuto in conto che nessuno dei testimoni escussi ha assistito alla asportazione dei radiatori. Per altro, la motivazione traviserebbe per omissione il contenuto della deposizione della Fano, che avrebbe riferito che dal 31 maggio 2013 al 12 giugno 2013, pur non dimorando alcuno nell'abitazione, più persone vi avrebbero avuto accesso per le operazioni di trasloco e pulizia. Inoltre, risulterebbe illogica la conclusione tratta dalla Colte di appello poiché porte e finestre, chiuse all'atto dell'accesso da parte di Scardia, Fano e dei Carabinieri, ben sarebbero potute essere per disattenzione rimaste aperte, come per altro lasciava intendere la deposizione della Fano non valutata dalla Corte di appello (fol. 21 del verbale di udienza del 26 gennaio 2017). Come anche illogico sarebbe ritenere prova a carico la circostanza che Ferraguti ebbe a chiudere porte e finestre prima della riconsegna delle chiavi, a fronte della deposizione non valutata della Mognol, in ordine alla disponibilità delle chiavi da parte di più soggetti (udienza del 28 settembre 2017). Anche oggetto di travisamento sarebbe la disponibilità di una moto ape per trasportare i radiatori, da parte dell'attuale ricorrente, che si occuperebbe, secondo la Corte di appello, del commercio di materiali ferrosi. Infine la Corte territoriale non avrebbe dato risposta ai motivi di censura, riportandosi alla sentenza di primo grado, dal che l'omessa motivazione e la nullità della sentenza impugnata, che avrebbe dovuto assolvere l'imputato ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen. 4. Il secondo motivo deduce nuovamente violazione dell'art. 192, commi 1 e 2, e 546 cod. proc. pen., nonché per vizio di motivazione sulla omessa valutazione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo ribadisce per un verso che anche la sentenza impugnata, come quella del Tribunale, che aveva del tutto omesso ogni valutazione, travisano il contenuto della deposizione della Mognol, in particolare la Corte esclude che la stessa avesse la disponibilità delle chiavi, per altro abitando con altre persone in altro appartamento, a differenza di quanto la teste riferisce, come anche viene tralasciato che l'abitazione, dopo il trasloco, rimase incustodita e che dalla deposizione emergeva che Ferraguti svolgesse l'attività di muratore non di commerciante del ferro.5. Il terzo motivo deduce violazione e inosservanza della legge penale e vizio di motivazione in ordine agli artt. 62 bis e 133 cod. pen. Il ricorrente censura la motivazione impugnata perché l'imputato è incensurato, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte a sostegno del diniego delle circostanze attenuanti generiche, come anche per la condotta tenuta, con la denuncia immediata ai Carabinieri oltre che con la consegna immediata delle chiavi, elementi positivi che la Corte non ha valutato in relazione anche alla dosimetria della pena. 6. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — in data 30 maggio 2022, con le quali ha chiesto dichiararsi infondato il ricorso, in quanto logica la motivazione della sentenza impugnata, a fronte della illogicità della versione del Ferraguti, che aveva riferito di aver chiuso le porte dopo aver scoperto il furto, azione illogica a quel punto, come anche che lo stesso non aveva accusato la Fano del furto. 7. La difesa del ricorrente in data 6 giugno 2022 faceva pervenire conclusioni con le quali replicando alla requisitoria della Procura generale ribadiva le ragioni del ricorso chiedendo annullarsi la sentenza. 8. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo e il secondo motivo di ricorso vanno trattati congiuntamente e risultano inammissibili. 2. Va preliminarmente evidenziata la natura indiziaria e logica della prova, che non si trae dalla percezione diretta di un testimone o dalla documentazione della condotta contestata di sottrazione della refurtiva dall'abitazione, ma si fonda su elementi indiziari che risultano connotati dalla gravità precisione e concordanza e che ha cittadinanza nel nostro ordinamento, come sancito dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Va inoltre evidenziato che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quesCultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218): il che accade nel caso in esame. 3. Gli elementi indiziari richiamati dalle sentenze di mento consistono: nella richiesta di una dilazione del termine per la restituzione delle chiavi e dell'appartamento, che Ferraguti rivolse a Scardia e alla Fano, al fine di operare una tinteggiatura dell'appartamento; alla circostanza che tale tinteggiatura non fu mai realizzata e anche la Mognol, al cui verbale la Corte può accedere in quanto allegato dal ricorrente lamentandone la mancata valutazione, riferiva che vide un secchio di pittura ma non era compito del compagno Ferraguti provvedere alla tinteggiatura; alla circostanza che unico fosse il mazzo di chiavi a disposizione del nucleo familiare Ferraguti-Mognol; nessuna effrazione o difficoltà nell'apertura delle porte e delle finestre dell'abitazione fu riscontrata, e le porte furono trovare chiuse; che Ferraguti avesse la disponibilità di un [OSCURATO:PERSONA] e si occupasse di commercio di ferro. A fronte di tali punti indiziari gravi e convergenti le sentenze di merito ritengono comprovata la responsabilità penale dell'attuale ricorrente. 3.1 Sul punto deve evidenziarsi come in materia di prova indiziarla il controllo della Cassazione sui vizi di motivazione della sentenza impugnata, se non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza, costituite da giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze, ma autonomi da queste, può però avere ad oggetto la verifica sul se la decisione abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull'"id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulta priva di una pur minima plausibilità (Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 2021, Romano, Rv. 281385 — 01). A ben vedere il Collegio esclude che vi sia stato il ricorso a mere congetture da parte dei Giudici del merito, e dunque ritiene logica l'argomentazione e corretto il risultato probatorio, tenendo in conto che il requisito della molteplicità, che consente una valutazione di concordanza, e quello della gravità sono tra loro collegati e si completano a vicenda, nel senso che, in presenza di indizi poco significativi, può assumere rilievo l'elevato numero degli stessi, quando una sola possibile è la ricostruzione comune a tutti, mentre, in presenza di indizi particolarmente gravi, può essere sufficiente un loro numero ridotto per il raggiungimento della prova del fatto (Sez. 5, n. 36152 del 30/04/2019, Barone, Rv. 277529 — 02).3.2 Nel caso in esame la ricostruzione logica e cronologica — richiesta di dilazione per la restituzione, necessità del posticipo per una tinteggiatura che non verrà mai eseguita, disponibilità delle chiavi da parte del ricorrente, disponibilità di un [OSCURATO:PERSONA] e attività svolta nel campo del commercio del ferro, dal che la possibilità del trasporto e dello smercio — rappresenta una ricostruzione credibile e senza salti logici. 3.3 Una delle censure riguarda la disponibilità dell'Ape C:ar. A riguardo deve rilevarsi come sia Fano, che riferisce di averne contezza diretta, che Scardia, che riferisce di averne avuto contezza da alcuni vicini che non sa indicare — ma non risulta dal verbale allegato dal ricorrente vi sia stata richiesta di escussione di costoro, ai sensi dell'art. 195 cod. proc. pen., il che consente l'utilizzabilità dell'informazione (Sez. 5, n. 28595 del 07/04/2017, Antonini, Rv. 270870 - 01; Sez. 5, n. 9274 del 03/12/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263062 - 01; Sez. 5, n. 50346 del 22/10/2014, Palau, Rv. 261316 - 01) — riferiscono che Ferraguti commerciasse ferro vecchio e che il motoveicolo [OSCURATO:PERSONA] fosse stato parcheggiato nei pressi dell'abitazione, ove Ferraguti fu visto con tale Emanuele. La diversa versione offerta dalla Mognol, invocata in ricorso, che nega che il compagno Ferraguti avesse la disponibilità di tale mezzo di trasporto, non risulta decisiva a fronte delle due fonti convergenti ora citate. 3.4 Il ricorrente, quanto alla Mognol, lamenta l'omissione grafica della motivazione in ordine alla di lei deposizione in primo grado e l'approssimativa valutazione in secondo grado. Rileva il Collegio che l'omessa motivazione sulla deposizione della Mognol, per avere rilievo deve avere però carattere di decisività, deve cioè essere in grado di disarticolare il ragionamento probatorio. Dallo stralcio di verbale allegato al ricorso emerge comunque la sostanziale "neutralità" della teste, espressione utilizzata dalla Corte di appello per significare che tale mezzo di prova nulla apporta al compendio probatorio. In sostanza, seppur in modo sintetico, la Corte di appello definendo "neutra" la deposizione della Mognol ne esclude la rilevanza, in quanto la dichiarante non sapeva indicare chi abbia sottratto i radiatori, pertanto offrendo una versione non determinante a ribaltare il ragionamento probatorio, circostanza in vero neanche dedotta nei motivi di appello come decisiva, limitandosi la censura già in appello, come in cassazione, a rappresentare l'omessa motivazione del testimoniale. Il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., sussiste quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967 - 01). Nel caso in esame la doglianza in appello è assolutamente generica, si limita a censurare l'omessa motivazione, senza indicare l'apporto c:he la testimonianza non valutata poteva apportare, come la stessa Corte territoriale rileva. In sostanza difetta del tutto il requisito della decisività dell'omissione, il che rende inammissibile anche il motivo di ricorso sul punto. D'altro canto, anche quanto al contenuto della deposizione della Mognol, al netto del legame con Ferreguti, la stessa risulta 'neutra' anche perché incerta in alcuni passaggi, dapprima riferendo che i locatari lasciando l'abitazione avrebbero dovuto provvedere alla tinteggiatura, poi che l'avrebbero dovuta fare altri, sconosciuti, limitandosi solo ad una pulizia, versione del tutto differente da quella riferita da Fano e Scardia, ai quali invece Ferreguti chiese invece la dilazione per tintegg la re. [OSCURATO:PERSONA] certamente introduce un ulteriore elemento che è quello che i mazzi di chiavi fossero due, uno della disponibilità della Guido e quindi del Ferreguti, l'altro nella disponibilità della Fano. [OSCURATO:PERSONA] alternativa — valutabile a fini di verificarne la decisività, a seguito della deduzione di travisamento per omessa valutazione delle dichiarazioni della Mognol — che sia stata la Fano ad introdursi nell'appartamento rimuovendo i radiatori, è del tutto sfornita di alcun ulteriore riscontro e illogica, in quanto avrebbe visto la Fano approfittare della dilazione cronologica richiesta dal Ferreguti per una tinteggiatura mai compiuta. Tanto più che non risulta dalle sentenze né vengono indicati dal ricorrente ulteriori atti processuali che vedano l'imputato accusare la Fano. Pertanto la sentenza impugnata non è incorsa in alcun vizio per decisiva mancanza di motivazione o illogicità della motivazione. 4. Anche il terzo motivo è inammissibile. A ben vedere quanto alle circostanze attenuanti generiche e alla pena certamente la Corte di appello incorre in un errore, richiamando precedenti penali inesistenti. E però, proprio il principio dell'unicità motivazionale delle sentenze di merito, nel caso in esame, consente di rilevare come la sentenza di primo grado desse atto dell'incensuratezza e sia stato invece l'atto di appello a introdurre, erroneamente, il riferimento ai precedenti penali, richiamato altrettanto erroneamente dalla Corte territoriale. In tal senso deve rilevarsi come proprio la motivazione della sentenza di primo grado consenta di evidenziare come l'elemento della incensuratezza non risulti in sé adeguato e decisivo al fine di riconoscere le circostanze attenuanti generiche.D'altro canto il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01). Quanto alla dosimetria della pena, la stessa viene prevista di anni uno di reclusione per il più grave delitto della simulazione di reato, vale a dire nella misura minima, cosicché alcuna peculiare motivazione è richiesta. Non è infatti necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01). Infatti quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189); tuttavia, nel caso in cui venga irrogata, una pena al di sotto della media edittale, anzi minima come nel caso in esame, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), ovvero se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Nel caso in esame la sentenza del Tribunale, richiamata dalla Corte di appello, per altro indica l'intensità del dolo e la gravità del fatto in uno all'omesso risarcimento del danno come parametri giustificativi della misura della pena. Dal che la declaratoria di inammissibilità del motivo per manifesta infondatezza. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186). \.x 8 P.Q.M. D