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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 giugno 1977

Cassazione n. 14843/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/06/1977 avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE di APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di LECCE, con sentenza del 20/10/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di LECCE il 29/9/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a diverse ipotesi di truffa di cui all'art. 640 cod. pen. 1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'ammissione della costituzione di parte civile e alla quantificazione della somma liquidata a titolo di danno morale.

1.2. Vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, quanto alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa.1.3.

Violazione di legge in relazione agli artt. 640, 641 e 646 cod. pen. 1.4.

Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli aumenti in continuazione, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione della recidiva.

1.5. Prescrizione del reato.

2. In data 28 ottobre sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost.

Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'ammissione della costituzione di parte civile e alla quantificazione della somma liquidata a titolo di danno morale.

1.1. La questione relativa all'ammissione della parte civile non aveva costituito oggetto di appello (cfr. atto di appello e/o riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata che il ricorrente non contesta, cfr. Sez. 2, n. 9028 del 5/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv 259066) e pertanto non è consentita ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. 1.2.

La doglianza in ordine alla quantificazione del danno è manifestamente infondata.

La Corte territoriale, con il riferimento alla necessità di tenere conto, oltre che del prezzo pagato, anche del danno morale determinato alla persona offesa dalla condotta del ricorrente, infatti, ha fornito risposta adeguata alle censure formulate, peraltro in termini assertivi e generici, nell'atto di appello (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).

2. Nel secondo e nel terzo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, quanto alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa (evidenziando che la mancata consegna dei beni ordinati sarebbe dipesa da una situazione di default generale di cui non sarebbe stato responsabile l'imputato che, in ogni caso, non avrebbe conseguito alcun vantaggio economico e non avrebbe avuto alcuna volontà di indurre in errore la persona offesa) e in ordine alla qualificazione giuridica, rilevando sul punto che il fatto configurerebbe, al più, un'ipotesi di insolvenza fraudolenta ovvero di appropriazione indebita.

Le doglianze sono in parte manifestamente infondate e in parte non consentite.

2.1. La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del giudice di primo grado, ha evidenziato le ragioni per le quali le spiegazioni fornite dal ricorrente non fossero verosimili e ha dato adeguato e coerente conto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa.

Con il riferimento alla condotta posta in essere, consistita nel porre in vendita beni di cui l'imputato non aveva la disponibilità, nell'incassare i pagamenti anticipati versati dagli acquirenti senza dare corso alle consegne e senza rimborsare quanto ricevuto, se non a un limitato numero di clienti (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata), i giudici di merito hanno indicato la ragione per la quale l'inadempimento deve essere qualificato come truffa.

Come evidenziato a pagina 4 della sentenza impugnata conformandosi alla giurisprudenza di legittimità, infatti, l'elemento materiale del delitto di truffa si è realizzato in quanto l'imputato, lasciando intendere di avere la disponibilità dei beni che ha messo in vendita, ricevendo i corrispettivi pattuiti, non procedendo deliberatamente all'acquisto da parte sua della merce promessa, omettendo di restituire quanto versato e anzi cercando di rassicurare e tranquillizzare i clienti al fine di fare affidamento sulla possibile desistenza degli stessi, ha conseguito un profitto ingiusto (cfr. in termini Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco, Rv. 278231 - 01).

2.2. Sotto tale profilo la qualificazione giuridica attribuita ai fatti è corretta.

Nel caso di specie, infatti, considerato che il ricorrente ha indotto gli acquirenti a versare il corrispettivo per un bene di cui non aveva disponibilità, la frode è stata attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre i clienti in errore, e non, come nell'insolvenza fraudolenta, con la dissimulazione di uno stato di insolvenza (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 44659 del 21/10/2021, Cavanna, Rv. 282174 - 01).

2.3. La doglianza inerenteptiriqualificazione giuridica del fatto accertato non era stata, peraltro, dedotta in appello e non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità, postulando apprezzamenti di natura fattuale non sollecitati al giudice del merito.

3. Nel quarto motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento agli aumenti in continuazione, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione della recidiva.

Le doglianze, formulate anche nei termini della violazione di legge ma che si riferiscono alla logicità e completezza della motivazione, sono manifestamente infondate.

La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. del giudice di merito e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, all'applicazione della recidiva e agli aumenti per la continuazione.In ordine a tali aspetti il giudice di merito, infatti, ha tenuto conto della personalità dell'imputato, gravato di altre precedenti condanne e caratterizzata dalla reiterazione delle condotte dalle quali, proprio per il mancato ricorso a scegliere vie legali al fine di risolvere gli assenti problemi di adempimento, è stata coerentemente desunta una specifica proclività a delinquere.

Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, d'altro canto, risultano meramente assertive e, in parte, orientate anche a sollecitare in questa sede una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818).

4. Nell'ultimo motivo la difesa afferma che i reati contestati sarebbero prescritti.

La doglianza, nella quale non è indicata la presunta data di prescrizione del reato né si sono considerati i periodi di sospensione, è manifestamente infondata.

Il termine di prescrizione per i reati contestati, infatti, non era decorso alla data in cui è stata pronunciata la sentenza né, d'altro canto, lo è in data odierna.

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/06/1977 avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE di APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di LECCE, con sentenza del 20/10/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di LECCE il 29/9/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a diverse ipotesi di truffa di cui all'art. 640 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'ammissione della costituzione di parte civile e alla quantificazione della somma liquidata a titolo di danno morale. 1.2. Vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, quanto alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa.1.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 640, 641 e 646 cod. pen. 1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli aumenti in continuazione, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione della recidiva. 1.5. Prescrizione del reato. 2. In data 28 ottobre sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'ammissione della costituzione di parte civile e alla quantificazione della somma liquidata a titolo di danno morale. 1.1. La questione relativa all'ammissione della parte civile non aveva costituito oggetto di appello (cfr. atto di appello e/o riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata che il ricorrente non contesta, cfr. Sez. 2, n. 9028 del 5/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv 259066) e pertanto non è consentita ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. 1.2. La doglianza in ordine alla quantificazione del danno è manifestamente infondata. La Corte territoriale, con il riferimento alla necessità di tenere conto, oltre che del prezzo pagato, anche del danno morale determinato alla persona offesa dalla condotta del ricorrente, infatti, ha fornito risposta adeguata alle censure formulate, peraltro in termini assertivi e generici, nell'atto di appello (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). 2. Nel secondo e nel terzo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, quanto alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa (evidenziando che la mancata consegna dei beni ordinati sarebbe dipesa da una situazione di default generale di cui non sarebbe stato responsabile l'imputato che, in ogni caso, non avrebbe conseguito alcun vantaggio economico e non avrebbe avuto alcuna volontà di indurre in errore la persona offesa) e in ordine alla qualificazione giuridica, rilevando sul punto che il fatto configurerebbe, al più, un'ipotesi di insolvenza fraudolenta ovvero di appropriazione indebita. Le doglianze sono in parte manifestamente infondate e in parte non consentite. 2.1. La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del giudice di primo grado, ha evidenziato le ragioni per le quali le spiegazioni fornite dal ricorrente non fossero verosimili e ha dato adeguato e coerente conto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa. Con il riferimento alla condotta posta in essere, consistita nel porre in vendita beni di cui l'imputato non aveva la disponibilità, nell'incassare i pagamenti anticipati versati dagli acquirenti senza dare corso alle consegne e senza rimborsare quanto ricevuto, se non a un limitato numero di clienti (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata), i giudici di merito hanno indicato la ragione per la quale l'inadempimento deve essere qualificato come truffa. Come evidenziato a pagina 4 della sentenza impugnata conformandosi alla giurisprudenza di legittimità, infatti, l'elemento materiale del delitto di truffa si è realizzato in quanto l'imputato, lasciando intendere di avere la disponibilità dei beni che ha messo in vendita, ricevendo i corrispettivi pattuiti, non procedendo deliberatamente all'acquisto da parte sua della merce promessa, omettendo di restituire quanto versato e anzi cercando di rassicurare e tranquillizzare i clienti al fine di fare affidamento sulla possibile desistenza degli stessi, ha conseguito un profitto ingiusto (cfr. in termini Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco, Rv. 278231 - 01). 2.2. Sotto tale profilo la qualificazione giuridica attribuita ai fatti è corretta. Nel caso di specie, infatti, considerato che il ricorrente ha indotto gli acquirenti a versare il corrispettivo per un bene di cui non aveva disponibilità, la frode è stata attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre i clienti in errore, e non, come nell'insolvenza fraudolenta, con la dissimulazione di uno stato di insolvenza (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 44659 del 21/10/2021, Cavanna, Rv. 282174 - 01). 2.3. La doglianza inerenteptiriqualificazione giuridica del fatto accertato non era stata, peraltro, dedotta in appello e non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità, postulando apprezzamenti di natura fattuale non sollecitati al giudice del merito. 3. Nel quarto motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento agli aumenti in continuazione, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione della recidiva. Le doglianze, formulate anche nei termini della violazione di legge ma che si riferiscono alla logicità e completezza della motivazione, sono manifestamente infondate. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. del giudice di merito e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, all'applicazione della recidiva e agli aumenti per la continuazione.In ordine a tali aspetti il giudice di merito, infatti, ha tenuto conto della personalità dell'imputato, gravato di altre precedenti condanne e caratterizzata dalla reiterazione delle condotte dalle quali, proprio per il mancato ricorso a scegliere vie legali al fine di risolvere gli assenti problemi di adempimento, è stata coerentemente desunta una specifica proclività a delinquere. Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, d'altro canto, risultano meramente assertive e, in parte, orientate anche a sollecitare in questa sede una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). 4. Nell'ultimo motivo la difesa afferma che i reati contestati sarebbero prescritti. La doglianza, nella quale non è indicata la presunta data di prescrizione del reato né si sono considerati i periodi di sospensione, è manifestamente infondata. Il termine di prescrizione per i reati contestati, infatti, non era decorso alla data in cui è stata pronunciata la sentenza né, d'altro canto, lo è in data odierna. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del
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