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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 1965

Cassazione n. 40222/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/09/1965 avverso la sentenza del 17/02/2022 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 17/02/2022, la Corte d'appello di Napoli confermava la sentenza del 29/05/2020 del Tribunale di Napoli di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione di un assegno bancario (art. 648, secondo comma, cod. pen.); Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale e la carenza della motivazione della sentenza impugnata, o la natura apparente della stessa motivazione, con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato a lui attribuito, rappresentando di avere giustificato il possesso dell'assegno per averlo ricevuto dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e di non essere a conoscenza, anche per tale ragione, della provenienza delittuosa del titolo, che era stato, altresì, denunciato come smarrito e non come rubato, è inammissibile perché consiste nella sollecitazione di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di ottenerne una diversa valutazione del significato probatorio, ciò che non è ammesso in questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965- 01), mentre non sussiste la denunciata violazione di legge penale, tenuto conto che la Corte di cassazione ha chiarito che, nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, le carte di credito o le carte postepay, conservino chiari e intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa e il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l'integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori (Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep. 2020, Slavov, Rv. 278225-01); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale e la carenza della motivazione della sentenza impugnata, o la natura apparente della stessa motivazione, per avere la Corte d'appello di Napoli motivato per relationem alla sentenza di primo grado, senza indicare le ragioni per le quali la considerava condivisibile, è manifestamente infondato, atteso che - posto che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, è legittima la motivazione per relationem della sentenza di secondo grado, che recepisce in modo critico e valutativo quella impugnata, limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa, e omettendo di esaminare quelle doglianze dell'atto di appello che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929-01) - la Corte d'appello di Napoli non si è limitata a fare rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, ma ha valutato il complesso probatorio sul quale la stessa si fondava e oggetto di contestazione da parte dell'imputato (si veda, in particolare, la pag. 4 della sentenza impugnata), pervenendo, solo all'esito di tale valutazione, alla conferma della condanna del Canzano; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale con riguardo all'applicazione della contestata recidiva reiterata specifica e infraquinquennale e al mancato riconoscimento della prevalenza su tale aggravante delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato atteso che - posto che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464-01) - la Corte d'appello di Napoli ha adeguatamente motivato l'applicazione della recidiva, evidenziando come i precedenti penali del Canzano, considerata la medesima indole di alcuni e gli anni cui gli stessi erano relativi, fossero «sintomatici di una allarmante personalità dedita al reato quale stile di vita», così mostrando di reputare che gli stessi precedenti fossero indicativi di una perdurante inclinazione al delitto, che aveva influito come fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice, così da giustificare l'applicazione della contestata recidiva, rispetto alla quale rilevava altresì, correttamente, il divieto di prevalenza delle attenuanti (generiche) sancito dall'art. 69, quarto comma, cod. pen.; Ritenuto, infine, che il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce la mancanza o l'apparenza della motivazione della sentenza impugnata con riguardo al diniego della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di riesaminare i testimoni Corsaro e Caiazza, è manifestamente inammissibile, atteso che, posto che, in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577-01), il ricorrente si è invece limitato ad affermare, del tutto genericamente, il «comportamento renitente assunto dal [Caiazza] nell'assunzione dell'ufficio di testimone»; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/09/1965 avverso la sentenza del 17/02/2022 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 17/02/2022, la Corte d'appello di Napoli confermava la sentenza del 29/05/2020 del Tribunale di Napoli di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione di un assegno bancario (art. 648, secondo comma, cod. pen.); Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale e la carenza della motivazione della sentenza impugnata, o la natura apparente della stessa motivazione, con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato a lui attribuito, rappresentando di avere giustificato il possesso dell'assegno per averlo ricevuto dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e di non essere a conoscenza, anche per tale ragione, della provenienza delittuosa del titolo, che era stato, altresì, denunciato come smarrito e non come rubato, è inammissibile perché consiste nella sollecitazione di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di ottenerne una diversa valutazione del significato probatorio, ciò che non è ammesso in questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965- 01), mentre non sussiste la denunciata violazione di legge penale, tenuto conto che la Corte di cassazione ha chiarito che, nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, le carte di credito o le carte postepay, conservino chiari e intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa e il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l'integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori (Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep. 2020, Slavov, Rv. 278225-01); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale e la carenza della motivazione della sentenza impugnata, o la natura apparente della stessa motivazione, per avere la Corte d'appello di Napoli motivato per relationem alla sentenza di primo grado, senza indicare le ragioni per le quali la considerava condivisibile, è manifestamente infondato, atteso che - posto che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, è legittima la motivazione per relationem della sentenza di secondo grado, che recepisce in modo critico e valutativo quella impugnata, limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa, e omettendo di esaminare quelle doglianze dell'atto di appello che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929-01) - la Corte d'appello di Napoli non si è limitata a fare rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, ma ha valutato il complesso probatorio sul quale la stessa si fondava e oggetto di contestazione da parte dell'imputato (si veda, in particolare, la pag. 4 della sentenza impugnata), pervenendo, solo all'esito di tale valutazione, alla conferma della condanna del Canzano; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale con riguardo all'applicazione della contestata recidiva reiterata specifica e infraquinquennale e al mancato riconoscimento della prevalenza su tale aggravante delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato atteso che - posto che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464-01) - la Corte d'appello di Napoli ha adeguatamente motivato l'applicazione della recidiva, evidenziando come i precedenti penali del Canzano, considerata la medesima indole di alcuni e gli anni cui gli stessi erano relativi, fossero «sintomatici di una allarmante personalità dedita al reato quale stile di vita», così mostrando di reputare che gli stessi precedenti fossero indicativi di una perdurante inclinazione al delitto, che aveva influito come fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice, così da giustificare l'applicazione della contestata recidiva, rispetto alla quale rilevava altresì, correttamente, il divieto di prevalenza delle attenuanti (generiche) sancito dall'art. 69, quarto comma, cod. pen.; Ritenuto, infine, che il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce la mancanza o l'apparenza della motivazione della sentenza impugnata con riguardo al diniego della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di riesaminare i testimoni Corsaro e Caiazza, è manifestamente inammissibile, atteso che, posto che, in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577-01), il ricorrente si è invece limitato ad affermare, del tutto genericamente, il «comportamento renitente assunto dal [Caiazza] nell'assunzione dell'ufficio di testimone»; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
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