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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02055/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Sassari in data 5.3.2020, all'esito di rito abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 186 comma 2, lett. b) e comma 2 sexies d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 con la conseguente condanna alla pena di mesi tre di arresto ed Euro 800,00 di ammenda, ha rideterminato la pena in mesi uno e giorni quindici di arresto ed Euro 600,00 di ammenda.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi.

Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riguardo all'illogicità del ragionamento sotteso alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.proc.pen.

Con il secondo motivo deduce la violazione di legge con riferimento al divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597 comma 3 cod.proc.pen. laddove l'aumento della pena dell'ammenda ai sensi del comma 2 sexies dell'art. 186 d.lgs. n. 285 del 1992 ha portato, in assenza di impugnazione da parte del Pubblico ministero, ad un aumento della pena dell'ammenda prima della riduzione per il rito abbreviato.

La difesa dell'imputato ha altresì depositato memoria.

3. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione, in quanto la questione prospettata dal ricorrente con il secondo motivo di ricorso non è manifestamente infondata.

L'ammissibilità del ricorso, anche in termini di non manifesta infondatezza, induce a rilevare, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e non risultando dagli atti evidente una causa di proscioglimento nel merito, l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato ascritto al ricorrente, poiché il relativo termine massimo di cinque anni, determinato ex artt. 157 e 161 cod. pen., è decorso prima della presente pronuncia.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma il 2 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Sassari in data 5.3.2020, all'esito di rito abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 186 comma 2, lett. b) e comma 2 sexies d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 con la conseguente condanna alla pena di mesi tre di arresto ed Euro 800,00 di ammenda, ha rideterminato la pena in mesi uno e giorni quindici di arresto ed Euro 600,00 di ammenda. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riguardo all'illogicità del ragionamento sotteso alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.proc.pen. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge con riferimento al divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597 comma 3 cod.proc.pen. laddove l'aumento della pena dell'ammenda ai sensi del comma 2 sexies dell'art. 186 d.lgs. n. 285 del 1992 ha portato, in assenza di impugnazione da parte del Pubblico ministero, ad un aumento della pena dell'ammenda prima della riduzione per il rito abbreviato. La difesa dell'imputato ha altresì depositato memoria. 3. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione, in quanto la questione prospettata dal ricorrente con il secondo motivo di ricorso non è manifestamente infondata. L'ammissibilità del ricorso, anche in termini di non manifesta infondatezza, induce a rilevare, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e non risultando dagli atti evidente una causa di proscioglimento nel merito, l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato ascritto al ricorrente, poiché il relativo termine massimo di cinque anni, determinato ex artt. 157 e 161 cod. pen., è decorso prima della presente pronuncia. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il 2 novembre
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