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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 gennaio 2025

Cassazione n. 08716/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., e del reato punito dagli artt. 99, 110, 624, 625 n.2 e 61 n.5 cod. pen.;

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'articolo 131 bis cod. pen. - è inammissibile, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Le censure sono ripetute e non colgono la ratio dedicendi relativa all'applicazione dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

Il giudice di appello ha diffusamente motivato sul punto, affermando che, per le modalità della condotta e per l'entità del danno prodotto al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, il fatto commesso dal ricorrente non può qualificarsi come di "particolare tenuità".

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti' al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 gennaio 2025 Il Consigliere estensore li

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., e del reato punito dagli artt. 99, 110, 624, 625 n.2 e 61 n.5 cod. pen.; 2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'articolo 131 bis cod. pen. - è inammissibile, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Le censure sono ripetute e non colgono la ratio dedicendi relativa all'applicazione dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Il giudice di appello ha diffusamente motivato sul punto, affermando che, per le modalità della condotta e per l'entità del danno prodotto al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, il fatto commesso dal ricorrente non può qualificarsi come di "particolare tenuità". 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti' al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025 Il Consigliere estensore li
Sentenza Cassazione n. 08716/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris