Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 ottobre 2025

Cassazione n. 27552/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

S) ,-ricorrente-controM.V. , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ,-controricorrente-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 3891/2024depositata il 02/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 3891/2024, pubblicatail 2/10/2024, ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli cheaveva accolto, all’esito dell’istruttoria e del rifiuto del convenutoOscuramento disposto Numero registro generale 24665/2024Numero sezionale 2995/2025Numero di raccolta generale 27552/2025Avv.

S.M. di sottoporsi ai test genetici, la domandaData pubblicazione 15/10/2025avanzata nei suoi confronti, con citazione del 2018, da [...]M.V. per sentire accertare il suo status di figlia dell’avv.S.M. , avendo ella appreso da amici e parenti cheverso la fine dell’anno 1972 era intercorsa una relazione tra lamadre, Q.H. , e l’avv.

S.M. , che aveva, poi,portato ad una gravidanza e alla sua nascita nel 1974.La Corte d’appello ha respinto tutti e dieci i motivi del gravamedell’appellante S.M. (per violazione del divieto di bis in idem,per mancata adeguata partecipazione del PM al processo, perarbitrario mutamento del domicilio eletto dal convenuto, perincompatibilità della Dott.ssa D.I. , della Dott.ssa N.A. giàrelatrice del precedente giudizio, del Dott.

Y.V. nominatoCTU in entrambi i giudizi, per essere stato consentito il tardivodeposito in giudizio dell’atto di nascita della M.V. in originale,inizialmente esibito solo in copia fotostatica, nonché in punto dipiena legittimità del proprio rifiuto a sottoporsi ai test genetici, dicontestata validità probatoria delle dichiarazioni rese dai testiascoltati nel corso dell’istruttoria di primo grado e per difetto dilegittimazione attiva della M.V. , avendo ella fornito falsegeneralità al primo giudice, inducendolo, così, in errore, ed erroneainterpretazione da parte del giudice di prime cure rispettoall’eccezione di prescrizione – a suo dire mai sollevata – e allemotivazioni reali legate al proprio rifiuto di sottoporsi ai testgenetici).La Corte territoriale ha, in particolare, ritenuto che: a) il P.M., nellapersona della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], aveva rassegnato leproprie conclusioni, chiedendo l’accoglimento della domanda edando prova di aver preso piena conoscenza degli atti processuali,non rilevando le conclusioni, di segno opposto, rese dal P.M. nelprimo giudizio, in quanto espressamente riferite solo a quel giudizioe comunque non vincolanti ai fini della decisione; b) le riferite2 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 24665/2024Numero sezionale 2995/2025incompatibilità della Dott.ssa A.E. , della Dott.ssaNumero di raccolta generale 27552/2025N.A. e del CTU, discusse con il terzo motivo di appeDalltao p,u bnbliocanzio ne 15/10/2025potevano ritenersi vizi deducibili in sede di impugnazione comemotivi di nullità della sentenza, potendo farsi valere solo conapposita istanza di ricusazione nello specifico grado di giudizio,mentre la sentenza era stata firmata dal Presidente del Collegiogiudicante, legittimamente costituito anche senza la presenza dePresidente di Sezione; c) quanto alla valenza probatoria/indiziariadel rifiuto dell’appellante di sottoporsi ai test genetici, secondoconsolidato orientamento del giudice di legittimità, tale rifiutocostituisce un comportamento valutabile dal giudice ex art. 116comma 2 c.p.c., di così elevato valore indiziario da consentire, essosolo, di ritenere fondata la domanda; d) quanto all’illegittimaescussione dei testimoni e alla non validità probatoria delledichiarazioni rese dagli stessi, l’appellante non aveva mosso precisecensure o indicato rilevanti incongruenze tra le stesse, il Tribunaleaveva congruamente motivato sull’attendibilità dei testi e non eratenuto ad acquisire le dichiarazioni dei testi nella forma dell’esameincrociato, sul modello penalistico; e) quanto alla carenza dilegittimazione attiva della M.V. e alla falsità delle generalitàrese, il motivo era infondato, essendo evidente che la stessa eranata a Lg_1 e non a Lg_2 – come asserito dall’appellante –tenuto conto dell’attenta lettura dell’atto di nascita, oltreché delcodice fiscale con cui la stessa era registrata, e che l’indirizzo diresidenza fornito doveva ritenersi corretto; f) la produzionesuccessiva, a dire dell’appellante tardiva, della copia conformeall’originale dell’atto di nascita era stata necessitata dallecontestazioni mosse dal difensore del S.M. alla copiafotostatica tempestivamente depositata; g) in ordine (nono motivo)alla circostanza che il Tribunale di Napoli non avrebbe dovutopronunciarsi sulla domanda della M.V. , già oggetto di altrogiudizio conclusosi con sentenza n. 1502/2018 del medesimo3 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 24665/2024Numero sezionale 2995/2025Numero di raccolta generale 27552/2025Tribunale che aveva dichiarato inammissibile la domanda, e allaData pubblicazione 15/10/2025conseguente violazione del principio del ne bis in idem,correttamente il Tribunale aveva distinto tra pronuncia «in rito» edecisione nel merito, rilevando che, nella fattispecie, la sentenzan. 1502/2018 emessa dal Tribunale di Napoli aveva dichiaratoinammissibile la domanda di accertamento della paternità avanzatadalla M.V. per il mancato deposito del fascicolo di parte attricee dell’atto di nascita della stessa e quindi si trattava di unapronuncia «in rito», in quanto non si era entrati nel merito delladomanda, essendosi solo affermato che, in assenza dell’atto dinascita, non potevano essere affrontare questioni preliminari, qualiad esempio la preesistenza di un eventuale status di figliolegittimo, con conseguente giudicato solo formale, inidoneo aprodurre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effettidel giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. e che non precludeva,pertanto, la riproposizione della domanda in altro giudizio; h)l’ottavo motivo di appello, relativo alla erronea interpretazione delgiudice di prime cure quanto all’eccezione di decadenza e non diprescrizione sollevata dall’avv.

S.M. , era completamenteinconsistente, non potendosi accordare rilevanza al fatto chenell’atto di nascita si legga «paternità sconosciuta» o M.V. » –il medesimo cognome della madre - né al fatto che l’azione erastata già proposta e dichiarata inammissibile.Avverso la suddetta pronuncia, notificata il 28/10/2022, l’Avv.toS.M. propone ricorso per cassazione, notificato il22/11/2024, affidato a dieci motivi, nei confronti di M.V.(che resiste con controricorso).Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione ofalsa applicazione delle norme di diritto - errores in iudicando -nullità assoluta della sentenza impugnata n.3891/24 - e per4 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 24665/2024Numero sezionale 2995/2025omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art.360Numero di raccolta generale 27552/2025nr.3,4 e 5 cpc, artt. 9, secondo comma, 50 bis, 69, 70 coDa.t2a puCbbplica.z,io ne 15/10/202571, 72, 158, 161 cpc., 2909 Cc, in relazione agli artt. 3, 24, 111della Costituzione ed alla Legge 10.12.2012, n.219, D.Lgs.28.12.2013, n.154, Corte Cost. 10.02.2006, n.50; Cass., Sez.2^,n. 18439 del 28.06.2023, per essere al Collegio della Corted’appello sfuggita la comunicazione del Procuratore Aggiunto,«scritta di Suo pugno, sulla copertina del fascicolo dell'Ufficioinviato al G.I.», di non avere mai avuto conoscenza dell'evolversidel giudizio giunto ormai alle sue conclusioni per la decisione; b)con il secondo motivo, ex art. 360 nr. 3 c.p.c., violazione o falsaapplicazione delle norme di diritto - errores in iudicando - nullitàassoluta della sentenza impugnata n.3891/24 - artt. 161, 166, 288cpc, in relazione agli artt. 3, 24, 111 della costituzione ed agli artt.368, 595 cp.2043, 2059, 2908 2909 cc; c) con il terzo motivo,violazione o falsa applicazione delle norme di diritto - errores iniudicando - nullità assoluta della sentenza impugnata - artt. 61,112, 132, 141, 161, 191, 288 cpc, in relazione agli artt. 3, 24, 111della costituzione ed all'art.50, nr. 1, 2, 3 del [OSCURATO:PERSONA]Ecc.mo C.S.M., artt. 18, 43bis dell'[OSCURATO:PERSONA], exart.360, n.3, 4 cpc., in punto di incompatibilità della dr.ssaA.E. , della dr.ssa N.A. e del Ctu dr.

Y.V.[...] , del G.O.T.

Avv.

A.A. nel giudizio avente RG26410 / 2014, essendo al G.O.T. inibito dal Legislatore, ex art.43bis dell'O.G.; d) con il quarto motivo, la violazione ed erronea ofalsa applicazione degli artt. 112, 116, 279 2^co. n.4 cpc; art.13Cost., in relazione agli artt. 3, 24, 111 della Costituzione ed agliartt. 269, 2697 c.c., artt. 4, 24 lettera f, 29, 90 D. Lgs. 196/2003,Regolamento UE 679/2016, Autorizzazioni generali del Garante perla protezione dei dati personali n.08/2016; L.397 del 07.12.2000;artt. 22, 23 L.675 / 1996, in punto di riunione di tre dei dieci motividi ricorso; e) con il quinto motivo, violazione o falsa applicazione5 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 24665/2024Numero sezionale 2995/2025Numero di raccolta generale 27552/2025delle norme di diritto - errores in iudicando - nullità della sentenzaData pubblicazione 15/10/2025impugnata n.3891/2024 - artt. 112, 116, 244, ex art. 132, 2^co.,n.4 cpc, 2697 cc, 194 cpp. in relazione agli artt. 3, 24, 111 dellacostituzione e dell'art. 372 cp - in relazione agli artt.3,24,111 cost.- «per essersi qualificata la Corte d'appello di Napoli giudice dilegittimità e non di merito», ex art.360 comma 1, n. 3 e 4 cpc, inpunto di ammissione di tre testimoni in appello; f) con il sestomotivo, violazione o falsa applicazione delle norme di diritto -errores in iudicando - nullità della sentenza impugnatan.3891/2024 artt. 112, 116, 125, 163 3^co. n.2, 164 1^ comma,in relazione agli artt. 3, 14, 24, 111 della Costituzione ed agli artt.34, 132, 163, 183 6^co. nn.2-3; 269, 288Cpc, 2697, 2908 cc. exartt.3,4,5, in punto di carenza di legittimazione attiva dellaM.V. ; g) con il settimo motivo, violazione e/o falsa applicazionedelle norme di diritto - errores in iudicando - nullità parziale dellaimpugnata sentenza - artt.112, 152, 153, 183 VI co. nr. 2, 3 cpc.in relazione agli artt. 3, 24, 111 Cost.e degli artt. 156, 163 n.2 cpc,ex art.360, n.3,4,5 cpc, « Sulla nullità dell'atto di nascita parte1^Serie A con possibili visibili abrasioni e/o cancellature sfuggitesia al Tribunale che alla Corte di [OSCURATO:PERSONA]»; h) conl’ottavo motivo, violazione e/o falsa applicazione delle norme didiritto - errores in iudicando - nullità parziale della impugnatasentenza - artt. 112, c.p.c., 244, 245, 253, 270 c.c., in relazioneagli artt. 3, 24, 111 della Costituzione, 2909 c.c.; i) con il nonomotivo, violazione o falsa applicazione delle norme di diritto -errores in iudicando - nullità parziale della sentenza impugnata exart. 360 nn. 3,4Cpc -art. 112, 183 VI co.nr.2, 3 C.p.c.; 269, 2909C.c.; in relazione agli artt. 3, 24, 111 della Costituzione e degli artt.156, 324 Cpc; Libro I^- [OSCURATO:PERSONA] - Capo III^ - artt.61,62, 63 e 64 che, al comma 2; l) con il decimo motivo, violazione ederronea o falsa applicazione delle norme di diritto - ex art. 360 n. 3cpc art. 112, 183 VI co.nr.2, 3 cpc; da art.191 art. 200 Cpc., 269,6 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 24665/2024Numero sezionale 2995/2025c.c.; in relazione agli artt. 230 Cpc., 3, 24, 111 della Costituzione,Numero di raccolta generale 27552/2025contestando che il «presente Motivo, è dimostrato alla Dapta pruib bldicaezlio ne 15/10/2025quarto e quinto motivo, non doveva essere oggetto di riunione contali due Motivi, per dimostrata diversità delle trattate ipotesi diLegittimità».2.

In memoria, il ricorrente invoca l’inammissibilità delcontroricorso per inosservanza del D.M.

Giustizia n. 110/2023,Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti edegli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione deicampi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri delprocesso, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazionedel codice di procedura civile, stante l’omessa numerazionedell’atto e la violazione dei margini verticali di ogni pagina.La doglianza è del tutto infondata.La violazione delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schemainformatico degli atti di parte, nonché dei criteri e dei limiti diredazione degli stessi, non comporta la loro invalidità, fermorestando che siffatta violazione può essere valutata dal giudice aifini della decisione sulle spese di lite.

Anche questa Corte, con unarecente pronuncia (Cass., Sez.

II, Ord., 16 marzo 2023, n. 7600),ha ribadito l'assenza, nel processo civile, di una specifica sanzioneper la mancata sinteticità degli atti di parte.

In tal senso ha chiaritoche «in tema di ricorso per cassazione, il mancato rispetto deldovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processualiespone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilitàdell'impugnazione, non già per l'irragionevole estensione del ricorso(la quale non è normativamente sanzionata), ma in quantopregiudica l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscural'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse allasentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni dicui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c.» (cfr. altresì Cass., Sez. 5, Ord.n. 8009 del 2019; Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 37552 del7 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 24665/2024Numero sezionale 2995/202530/11/2021; Cass. civ., Sez.

Unite, Ord., 30/11/2021, n. 37552;Numero di raccolta generale 27552/2025Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4300 del 13/02/2023).

Data pubblicazione 15/10/2025Questa Corte, di recente, (Cass. n. 32405 del 13/12/2024) hachiarito che «anche i recenti interventi normativi» si collocano sullamedesima falsariga delle disposizioni già vigenti.Si è ricordato che, nel decreto n. 28521 del 6 novembre 2024, colquale la Prima Presidente della Corte di cassazione ha dichiaratol'inammissibilità del rinvio pregiudiziale, promosso dalla Corted'Appello di Roma ai fini della valutazione «sulla correttezza dellaopzione ermeneutica che, assumendo come parametro diriferimento quello stabilito nel D.M. sopracitato (d.m.

Giustizia del7/8/2023, n. 110, "Regolamento per la definizione dei criteri diredazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziaricon la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delleinformazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delledisposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile" - purnon applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame -), ritienela violazione del canone di sinteticità sanzionabile conl'inammissibilità del ricorso», si sia evidenziato come lagiurisprudenza di legittimità in tema di requisiti di specificità degli2022), invocata dal Tribunale remittente, affermi un principio deltutto contrastante con l'opzione ermeneutica sostenuta nel rinviopregiudiziale, in quanto «l'indicazione dei punti necessari ai finidell'ammissibilità dell'atto d'impugnazione deve essere chiara ecomprensibile, ma non necessariamente contenere un progetto didecisione alternativa o formule sacramentali», in coerenza conl'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità,tendenzialmente conservativo della validità ed efficacia degli atti diparte, quando si possa da essi cogliere, leggendoli, il fondo dellecensure e delle questioni agitate.8 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 24665/2024Numero sezionale 2995/2025Peraltro, in linea con quanto stabilito nell'art. 1, comma 17, lett. e),Numero di raccolta generale 27552/2025della legge delega n. 206 del 2021, l'art. 46 disp. atDta.ta pcub.pbli.ccaz.io ne 15/10/2025espressamente ha, invece, ribadito che la violazione dellespecifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico degli attidi parte, nonché dei criteri e dei limiti di redazione degli stessi, noncomporta la loro invalidità, fermo restando che siffatta violazionepuò essere valutata dal giudice ai fini della decisione sulle spese dilite.Allo stato, dunque - e ciò costituisce un punto fermo dell'interoimpianto della novella del 2021 -, la mancanza di sinteticità deglipagine o il mancato rispetto dei limiti dei margini verticali, nelcontroricorso, non è specificamente sanzionata, nel processo civile,sotto il profilo della validità e/o della inammissibilità degli atti.3.

La prima censura è in parte infondata, in parte inammissibile.La Corte territoriale ha affermato che era stata assicurata lacorretta partecipazione del Pubblico Ministero al giudizio dinanzi alTribunale nel rispetto degli artt. 70 e 71 c.p.c. , avendo il P.M.,nella persona della Dott.ssa X.I. , rassegnato leproprie conclusioni, chiedendo l’accoglimento della domanda edando prova di aver preso piena conoscenza degli atti processuali(«sono richiamate le dichiarazioni rese dai testi escussi oltreché ilmanifestato rifiuto del S.M. di sottoporsi al test del DNA,circostanze che non le sarebbero state note se non avesse avutodisponibilità degli stessi»), mentre alcuna validità poteva ricondursialle conclusioni, di segno opposto, rese dal P.M. nel primo giudizio(avviato nel 2014), la cui domanda era stata dichiaratainammissibile, in quanto, per il mancato deposito del fascicolo diparte attrice, non risultava da alcun atto la filiazione naturale,perciò non accertabile quale requisito di ammissibilità dell’azione aisensi dell’art 253 c.c., poiché tali conclusioni erano espressamente9 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 24665/2024Numero sezionale 2995/2025riferite a quel giudizio e comunque non vincolanti ai fini dellaNumero di raccolta generale 27552/2025decisione.

Data pubblicazione 15/10/2025Tale motivazione risulta del tutto corretta e congrua, ancheconsiderato che, in relazione alla partecipazione del PM neiprocedimenti civili, è ritenuta sufficiente una pura e semplicecomunicazione al pubblico ministero dell’esistenza del processo inmodo da metterlo in condizioni di intervenire, con conseguenteirrilevanza del fatto che poi detto intervento non sia avvenuta enon siano state rassegnate neppure le conclusioni (Cass. civ., 2ottobre 2013, n. 22567; Cass. civ., 24 maggio 2005, n. 10894).Nelle azioni tipiche di stato trova applicazione l'art. 70 c.p.c.,comma 1, n. 3, che attribuisce all'organo in questione la qualità diparte necessaria nelle cause riguardanti lo stato e la capacità dellepersone, prescrivendone l'intervento a pena di nullità rilevabiled'ufficio.

Potere di intervento, non potere di azione o diimpugnazione in quanto, in tema di controversie di stato, l'iniziativaspetta ai soli soggetti privati che abbiano un interesse individualequalificato (concreto, attuale e legittimo) sul piano del dirittosostanziale, di carattere patrimoniale o morale, all'essere o al nonessere dello status, del rapporto o dell'atto dedotto in giudizio, econcludendo quindi che, in mancanza di una deroga esplicita, trovaapplicazione la regola generale prevista dall'art. 70 c.p.p., comma1, n. 3 (cfr. Cass. n. 2515 del 1994 e Cass. n. 4201 del 1989,entrambe richiamate, in motivazione, dalla più recente Cass., SU,n. 12193 del 2019; Cass. n. 3252 del 2022).Nella specie, peraltro, il PM ha rassegnato le proprie conclusioni,chiedendo l’accoglimento della domanda e dando prova di averpreso piena conoscenza degli atti processuali.Inammissibili le ulteriori doglianze, concernenti questioni di fatto enon di diritto.4.

Il secondo motivo è del tutto inammissibile in quanto, al di làdella mera elencazione di norme e principi, non risultano specificati10 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 24665/2024Numero sezionale 2995/2025Numero di raccolta generale 27552/2025i vizi posti in essere dalla Corte di Appello, che ha ritenuto ormaiData pubblicazione 15/10/2025superati, attraverso la correzione dell’errore materiale, e nonconcretizzati, i paventati rischi del ricorrente.La Corte d’appello ha infatti osservato che, in ordine all’asseritomutamento arbitrario del domicilio eletto dal convenuto, si era giàprovveduto con correzione di errore materiale da parte delTribunale, nel provvedimento del 14/12/2022, e che comunque ilpaventato rischio dell’erronea notifica della sentenza edell’eventuale tardività dell’atto di appello proposto non si eraconcretizzato, «essendo ad oggi la sentenza comunicata dallaCancelleria presso il domicilio telematico indicato a mezzo pec».5.

Il terzo motivo, con il quale si censura la sentenza impugnataladdove la Corte territoriale, oltre ad asserire una solo «pretesaincompatibilità» con la dottoressa D.I. , Giudice del primogiudizio, avrebbe «glissato» sulle questioni poste in relazione allacomposizione del Collegio giudicante, del quale avrebbe fatto partela Dott.ssa N.A. , componente dell’«altro giudizio», definito in rito,è infondato.La Corte d’appello ha rilevato che le riferite incompatibilità dellaDott.ssa A.E. , della Dott.ssa N.A. e del CTU,discusse con il terzo motivo di appello, non potevano ritenersi vizideducibili in sede di impugnazione come motivi di nullità dellasentenza, dovendo farsi valere solo con apposita istanza diricusazione nello specifico grado di giudizio.Anche a volere estendere l’ambito di obbligo di astensione delGiudice si verserebbe in una delle ipotesi di cui all’art. 51 c.p.c. e,pur se così fosse, tale circostanza non può costituire motivo dinullità della sentenza, ma solo motivo di ricusazione ai sensidell'art. 52 c.p.c.L'omesso esercizio del potere di ricusazione del giudice, entro itermini previsti, preclude alla parte di far valere, in sede di11 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 24665/2024Numero sezionale 2995/2025Numero di raccolta generale 27552/2025impugnazione, la nullità della sentenza pronunciata dal giudice cheData pubblicazione 15/10/2025abbia violato l'obbligo di astensione.[OSCURATO:PERSONA]. n. 27924/2018 si è ribadito che «non è deducibile comemotivo di nullità di una sentenza d'appello la circostanza che unodei componenti del collegio che l'ha pronunciata avesse inprecedenza conosciuto dei medesimi fatti in sede di reclamo control'ordinanza di rigetto della richiesta di provvedimento d'urgenza"ante causam", poiché l'avere conosciuto della stessa causa in unaltro grado deve essere ritualmente fatto valere come motivo diricusazione del giudice, a norma degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52c.p.c. e, d'altra parte, l'avere trattato della controversia in sede diprocedimento cautelare "ante causam" neanche costituisce,secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 326/1997 eordinanza n. 193/1998), un'ipotesi sufficientemente assimilabile,sotto il profilo dell'incompatibilità, alla trattazione della causa in unaltro grado di giudizio».Se il ricorrente avesse inteso esporre rimostranze sullacomposizione del collegio, ciò andava fatto nelle opportune sedi enon certo in appello.Anche infondata è la doglianza circa la nomina dello stessoconsulente tecnico del precedente giudizio, di per sé noncostituente motivo di nullità della sentenza.Al sottoparagrafo C) del medesimo motivo di gravame, l’appellantelamentava la nullità della sentenza di primo grado in virtù del fattoche il Giudice dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] aveva sottoscritto la sentenzaimpugnata quale Presidente del Collegio, mentre, in baseall’organigramma della Sezione, il Presidente di Sezione era altromagistrato.La Corte territoriale ha correttamente rilevato che «l’organigramma della Sezione è cosa ben diversa dallacomposizione dei Collegi decidenti, che possono legittimamentecostituirsi anche senza la presenza del Presidente di Sezione».

La12 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 24665/2024Numero sezionale 2995/2025Numero di raccolta generale 27552/2025sentenza rispettava quindi i requisiti di sottoscrizione di cui all’art.Data pubblicazione 15/10/2025132 c.p.c. (sottoscrizione del Giudice estensore e del Presidente delCollegio), essendo ben chiara la sottoscrizione della Dott.ssaRosetti quale Presidente del collegio, non comprendendosi il rilievodella mancata sottoscrizione di altro magistrato, il quale non eraeffettivo presidente del collegio, bensì Presidente di sezione.6.

Il quarto motivo, con il quale si censura la decisione della Cortedi appello per avere ritenuto conforme al dettato normativo egiurisprudenziale il valore probatorio-indiziario conferito al rifiuto disottoporsi all’indagine ematologica, è inammissibile ex art. 360 bisn. 1 c.p.c., avendo la decisione impugnata provveduto secondoprincipi di diritto consolidati di questo giudice di legittimitàVero che la parte ha facoltà di sottrarsi ai prelievi ematologicinecessari, ma il relativo rifiuto può essere valutato dal giudicecome elemento di convincimento (Cass. n. 6025/2015; Cass. nn.16128 e 28886/2019 ha ritenuto il rifiuto del preteso padre disottoporsi ad indagini ematologiche un comportamento valutabiledal giudice, ex art.116 c.p.c., di così elevato valore indiziario dapotere da solo fondare la domanda; Cass.n. 4221/2021; CC nn.6929 e 11299/2023).È stata inoltre ritenuta manifestamente infondata la questione dilegittimità costituzionale dell’art. 269, c. 2, c.c., in riferimentoall’art. 32 Cost., nella parte in cui consente che dal rifiuto delconsenso ai prelievi ematici possano trarsi argomenti di provacontrari alla parte (Cass. n. 4221/2021).

Già in Cass. 14458/2018si era affermato che «è manifestamente infondata la questione dilegittimità costituzionale - per violazione degli artt. 13, 15, 24, 30 e32 Cost. - del combinato disposto dell'art. 269 c.c. e artt. 116 e118 c.p.c., ove interpretato nel senso della possibilità di dedurreargomenti di prova dal rifiuto del preteso padre di sottoporsi aprelievi ematici al fine dell'espletamento dell'esame del DNA.Invero, dall'art. 269 c.c. non deriva una restrizione della libertà13 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 24665/2024Numero sezionale 2995/2025personale, avendo il soggetto piena facoltà di determinazione inNumero di raccolta generale 27552/2025merito all'assoggettamento o meno ai prelievi, mentre Dialt a pturbablricraezio ne 15/10/2025argomenti di prova dai comportamenti della parte costituisceapplicazione del principio della libera valutazione della prova daparte del giudice, senza che ne resti pregiudicato il diritto di difesa,e, inoltre, il rifiuto aprioristico della parte di sottoporsi ai prelievinon può ritenersi giustificato nemmeno con esigenze di tutela dellariservatezza, tenuto conto sia del fatto che l'uso dei dati nell'ambitodel giudizio non può che essere rivolto a fini di giustizia, sia delfatto che il sanitario chiamato dal giudice a compierel'accertamento è tenuto tanto al segreto professionale che alrispetto della L. 31 dicembre 1996, n. 675».Il riferimento a Cass. n. 21014 del 2013, avente ad oggettorichiesta al [OSCURATO:PERSONA] in tema di trattamento di dati geneticisenza consenso, non è conferente.

Anche in tale sentenza, conriferimento ad una controversia riguardante il trattamento di datigenetici, ottenuti mediante prelievo di mozziconi di sigaretta daparte di una agenzia investigativa e sottoposti, senza il consensodel titolare, al prelievo di campioni biologici ed accertamento delDNA, questa Corte, dopo avere affermato che « È illecito il prelievoe l'eventuale trattamento di dati genetici altrui, per finalità nonsanitarie, ma predittive in ordine ad un'azione di disconoscimentodella paternità, mediante l'accertamento preventivo dellaconsanguineità tra le parti interessate, qualora sia avvenuto senzail consenso dell'interessato, e senza l'autorizzazione del garantedella privacy», ha ribadito che «Nell’azione di disconoscimento dipaternità rivolta verso S.M.P. l’indagine sul DNA poteva essereespletata nel corso del Giudizio.

L’eventuale rifiuto ingiustificatodell’interessato a sottoporvisi avrebbe costituito un comportamentoprocessuale d’indubbio rilievo probatorio, valutabile ex art. 116cod. proc. civ.».14 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 24665/2024Numero sezionale 2995/2025Numero di raccolta generale 27552/2025Anzi, il rifiuto aprioristico della parte di sottoporsi ad esamiData pubblicazione 15/10/2025ematologici non può neppure ritenersi giustificato con il merorichiamo a possibili violazioni del d.lgs. n. 196/2003, sulla tuteladella riservatezza, tenuto conto sia del fatto che l’uso dei datinell’ambito del giudizio non può che essere rivolto a fini di giustiziasia del fatto che il sanitario, chiamato da giudice, è tenuto tanto alsegreto professionale che al rispetto della legge anzidetta (Cass. n.14458/2018).7.

Il quinto motivo, in punto di illegittima violazione di alcunedisposizioni da parte della Corte di Appello, che si sarebbe«arrogata» il diritto di decidere quale giudice di legittimità e non dimerito, è inammissibile per difetto di specificità.La Corte d’appello, in ordine all’illegittima escussione dei testimonie alla non validità probatoria delle dichiarazioni rese dagli stessi, haosservato che il S.M. non aveva mosso precise censure oindicato rilevanti incongruenze tra le stesse e che il primo giudiceaveva, del resto, adeguatamente motivato in sentenza siasull’indifferenza dei testi ai fatti di causa sia sull’attendibilità delledichiarazioni rese non era tenuto ad acquisire le dichiarazioni deitesti nella forma dell’esame incrociato, come pure il S.M.avrebbe voluto, essendo quest’ultimo un aspetto caratteristico delprocedimento penale e non di quello civile.Senza alcuna confutazione in ordine al suddetto capo di decisione,il ricorrente ritiene illegittima la valutazione delle risultanzeprobatorie da parte del giudice di merito.8.

Il sesto motivo censura il rigetto del sesto motivo di appello ed èinammissibile.La Corte territoriale, quanto alla carenza di legittimazione attivadella M.V. e alla asserite falsità delle generalità rese, haritenuto il motivo infondato, «essendo di tutta evidenza che lastessa è [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e non a Lg_2 – come asseritodall’appellante – tenuto conto dell’attenta lettura dell’atto di nascita15 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 24665/2024Numero sezionale 2995/2025Numero di raccolta generale 27552/2025oltreché del codice fiscale con cui la stessa è registrata», mentre,Data pubblicazione 15/10/2025quanto all’indirizzo di residenza, ha rilevato che « [...]Luogo_4 si trova tanto in Lg_2 quanto a Luogo_3 eche non vi è ragione alcuna per dubitare del fatto che l’indirizzo diresidenza fornito dalla M.V. sia quello corretto, consideratoanche che a radicare la competenza del giudice adito nei giudizi diriconoscimento della paternità non è la residenza della parte9.

Il settimo motivo è del pari inammissibile.L’eccezione di tardività della produzione della copia conformeall’originale dell’atto di nascita da parte della M.V. è stataritenuta infondata, in quanto essa è stata necessitata dallecontestazioni mosse dal difensore del S.M. alla copiafotostatica tempestivamente depositata e il deposito dell’atto, nellaforma della copia conforme, è stato necessario per dare prova dellaveridicità dell’atto, in copia semplice, tempestivamente depositato.Il ricorrente non si confronta con tale complessivo ragionamento.Nè è dato comprendere se il ricorrente si dolga della mancataadesione al motivo di gravame afferente una presunta tardivitànella produzione dell’atto di nascita o alla deduzione di un attomanomesso in quanto contenente abrasioni o altro.10.

L’ottavo motivo è inammissibile.Il ricorrente sostiene che «poiche’ la M.V. aveva dichiaratoessere figlia di paternità “sconosciuta”», la stessa avrebbe dovuto,prima di iniziare il primo giudizio nel 2014, «proporre azione didisconoscimento della paternità sconosciuta dichiarata nel primomadre Q.H. nel 2014 ancora vivente».Ma la Corte d’appello ha ritenuto l’ottavo motivo di appelloinconsistente, «non potendosi accordare rilevanza al fatto chenell’atto di nascita si legga “paternità sconosciuta” o “Catalano” – il16 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 24665/2024Numero sezionale 2995/2025medesimo cognome della madre - né al fatto che, l’azione era stataNumero di raccolta generale 27552/2025già proposta e dichiarata inammissibile».

Data pubblicazione 15/10/2025In effetti, la sussistenza di uno stato di figlio di padre sconosciutonon è sussumibile nell’ipotesi di figlio riconosciuto tale dalegittimare l’azione di disconoscimento della paternità.11.

Il nono motivo con il quale il ricorrente si duole del mancatoaccoglimento dell’asserita eccezione di violazione del principio delne bis in idem, stante il passaggio in giudicato sostanziale dellasentenza n. 1502/18, è inammissibile.La Corte d’appello ha chiarito che la sentenza del 2018 delTribunale di Napoli aveva dichiarato inammissibile la domanda diaccertamento della paternità avanzata dalla M.V. per ilmancato deposito del fascicolo di parte attrice e dell’atto di nascitadella stessa, senza quindi entrare nel merito o accertarel’insussistenza del diritto della odierna appellata a vedersiriconosciuta come figlia dal S.M. , essendosi il Tribunale limitatoad affermare che, in assenza dell’atto di nascita, non potevanoessere affrontare questioni preliminari, quali ad esempio lapreesistenza di un eventuale status di figlio legittimo.Quindi, la pronuncia di inammissibilità di cui alla sentenza n.1502/2018 del Tribunale di Napoli doveva intendersi comepronuncia in rito che, secondo la giurisprudenza di legittimitàconsolidata e più recente, dà luogo ad un giudicato meramenteformale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cuiambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul pianooggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicatosostanziale ex art. 2909 c.c. e non preclude, pertanto, lariproposizione della domanda in altro giudizio (ex multis Cass. Sez.3, Ordinanza n. 20636 del 24/07/2024).In effetti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, lapronuncia di inammissibilità, quale decisione di mero rito, dà luogoad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo17 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 24665/2024Numero sezionale 2995/2025Numero di raccolta generale 27552/2025rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non èData pubblicazione 15/10/2025idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo,gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 cod. civ. e nonpreclude pertanto la riproposizione della domanda in altro giudizio(ex multis, Cass., Sez. 3, 16/12/2014, n. 26377; Cass, Sez. lav.,16/04/2019, n. 10641; Cass., Sez. 1, 22/10/2020, n. 23130;Cass., Sez. 3, 19/05/2021, n. 13603; Cass., Sez.

Un., 17/11/2021,n. 35110).Pertanto, nel presente giudizio, sia il Tribunale (in primo grado) chela Corte d’appello (in secondo grado), investiti nuovamente dellacognizione su tale domanda, ove non avessero ritenuto sussistereulteriori ragioni di rito ostative alla delibazione del merito, avevanoil potere-dovere di procedere a tale delibazione, accogliendo origettando la domanda medesima, ma non potevano considerarneprecluso l’esame sulla base di una non richiesta (e non consentita)interpretazione estensiva del dictum della sentenza emessa nelgiudizio precedente e passata in giudicato ma con giudicatomeramente formale e non sostanziale.Nella specie, la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità, nel2018, era stata dichiarata inammissibile solo a causa del mancatodeposito del fascicolo di parte attrice e dell’atto di nascita dellastessa attrice M.V. .Si trattava di una sentenza di contenuto processuale, che non eraentrata nel merito della fondatezza della domanda, tale da nonconsumare l'azione, e così da consentire all'originaria attrice dipromuovere un nuovo giudizio uguale al precedente, avutoriguardo agli elementi di identificazione della domanda.12.

Il decimo motivo è inammissibile.In sede di gravame - precisamente con il decimo motivo - ilS.M. si doleva della circostanza che il Giudice istruttore inprimo grado avesse mal interpretato i motivi del diniego asottoporsi al test del DNA, poiché egli aveva motivato «in un fiume18 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 24665/2024Numero sezionale 2995/2025di pagine» i veri motivi (afferenti alla legge europea n. 679/2016),Numero di raccolta generale 27552/2025laddove invece il Giudice aveva preso atto deDllaata pubsbloiclaazio ne 15/10/2025«giustificazione» secondo cui il convenuto riponesse poca fiducia inalcuni CTU, avendo egli avuto – in prima persona – esperienzenegative con taluni appartenenti alla categoria.Il ricorrente lamenta che tal motivo non doveva essere oggetto diriunione con altri due motivi (quarto e quinto), «per dimostratadiversità delle trattate ipotesi di Legittimità», in quanto anche talemotivo aveva «una sua autonomia giuridica che involge oltre cheun aspetto specifico dell'Istituto giuridico in capo all'Ausiliario delMagistrato».Ma la Corte territoriale ha ben motivato le ragioni della trattazioneunitaria di motivi, stante, in ogni caso, «l’irrilevanza delle ragioniche avrebbero indotto il S.M. al rifiuto di sottoporsi ai testgenetici e all’erronea interpretazione che dello stesso avrebbe fattoil giudice di prime cure, poiché non è della legittimità del rifiuto odei motivi ad esso legati che si discute, ma del valore probatorioche secondo la giurisprudenza di legittimità, ormai costante, va adesso attribuito».E tale ratio decidendi non è neppure attinta dal motivo.13.Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle partie dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell’art. 52 d.lgs.n. 196 del 2003.

P.Q.MLa Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in €4.000,00 per compensi e € 200,00 per esborsi, oltre spesegenerali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115,nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n.19 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 24665/2024Numero sezionale 2995/2025228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilNumero di raccolta generale 27552/2025versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importoD ata putbitbloiclaozio ne 15/10/2025di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Dispone che, in caso di diffusione della presente decisione, sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a normadell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.Così deciso, a Roma, nella camera di consiglio dell’11 settembre2025.La PresidenteLaura Tricomi20 di 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
S) ,-ricorrente-controM.V. , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ,-controricorrente-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 3891/2024depositata il 02/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 3891/2024, pubblicatail 2/10/2024, ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli cheaveva accolto, all’esito dell’istruttoria e del rifiuto del convenutoOscuramento disposto Numero registro generale 24665/2024Numero sezionale 2995/2025Numero di raccolta generale 27552/2025Avv. S.M. di sottoporsi ai test genetici, la domandaData pubblicazione 15/10/2025avanzata nei suoi confronti, con citazione del 2018, da [...]M.V. per sentire accertare il suo status di figlia dell’avv.S.M. , avendo ella appreso da amici e parenti cheverso la fine dell’anno 1972 era intercorsa una relazione tra lamadre, Q.H. , e l’avv. S.M. , che aveva, poi,portato ad una gravidanza e alla sua nascita nel 1974.La Corte d’appello ha respinto tutti e dieci i motivi del gravamedell’appellante S.M. (per violazione del divieto di bis in idem,per mancata adeguata partecipazione del PM al processo, perarbitrario mutamento del domicilio eletto dal convenuto, perincompatibilità della Dott.ssa D.I. , della Dott.ssa N.A. giàrelatrice del precedente giudizio, del Dott. Y.V. nominatoCTU in entrambi i giudizi, per essere stato consentito il tardivodeposito in giudizio dell’atto di nascita della M.V. in originale,inizialmente esibito solo in copia fotostatica, nonché in punto dipiena legittimità del proprio rifiuto a sottoporsi ai test genetici, dicontestata validità probatoria delle dichiarazioni rese dai testiascoltati nel corso dell’istruttoria di primo grado e per difetto dilegittimazione attiva della M.V. , avendo ella fornito falsegeneralità al primo giudice, inducendolo, così, in errore, ed erroneainterpretazione da parte del giudice di prime cure rispettoall’eccezione di prescrizione – a suo dire mai sollevata – e allemotivazioni reali legate al proprio rifiuto di sottoporsi ai testgenetici).La Corte territoriale ha, in particolare, ritenuto che: a) il P.M., nellapersona della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], aveva rassegnato leproprie conclusioni, chiedendo l’accoglimento della domanda edando prova di aver preso piena conoscenza degli atti processuali,non rilevando le conclusioni, di segno opposto, rese dal P.M. nelprimo giudizio, in quanto espressamente riferite solo a quel giudizioe comunque non vincolanti ai fini della decisione; b) le riferite2 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 24665/2024Numero sezionale 2995/2025incompatibilità della Dott.ssa A.E. , della Dott.ssaNumero di raccolta generale 27552/2025N.A. e del CTU, discusse con il terzo motivo di appeDalltao p,u bnbliocanzio ne 15/10/2025potevano ritenersi vizi deducibili in sede di impugnazione comemotivi di nullità della sentenza, potendo farsi valere solo conapposita istanza di ricusazione nello specifico grado di giudizio,mentre la sentenza era stata firmata dal Presidente del Collegiogiudicante, legittimamente costituito anche senza la presenza dePresidente di Sezione; c) quanto alla valenza probatoria/indiziariadel rifiuto dell’appellante di sottoporsi ai test genetici, secondoconsolidato orientamento del giudice di legittimità, tale rifiutocostituisce un comportamento valutabile dal giudice ex art. 116comma 2 c.p.c., di così elevato valore indiziario da consentire, essosolo, di ritenere fondata la domanda; d) quanto all’illegittimaescussione dei testimoni e alla non validità probatoria delledichiarazioni rese dagli stessi, l’appellante non aveva mosso precisecensure o indicato rilevanti incongruenze tra le stesse, il Tribunaleaveva congruamente motivato sull’attendibilità dei testi e non eratenuto ad acquisire le dichiarazioni dei testi nella forma dell’esameincrociato, sul modello penalistico; e) quanto alla carenza dilegittimazione attiva della M.V. e alla falsità delle generalitàrese, il motivo era infondato, essendo evidente che la stessa eranata a Lg_1 e non a Lg_2 – come asserito dall’appellante –tenuto conto dell’attenta lettura dell’atto di nascita, oltreché delcodice fiscale con cui la stessa era registrata, e che l’indirizzo diresidenza fornito doveva ritenersi corretto; f) la produzionesuccessiva, a dire dell’appellante tardiva, della copia conformeall’originale dell’atto di nascita era stata necessitata dallecontestazioni mosse dal difensore del S.M. alla copiafotostatica tempestivamente depositata; g) in ordine (nono motivo)alla circostanza che il Tribunale di Napoli non avrebbe dovutopronunciarsi sulla domanda della M.V. , già oggetto di altrogiudizio conclusosi con sentenza n. 1502/2018 del medesimo3 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 24665/2024Numero sezionale 2995/2025Numero di raccolta generale 27552/2025Tribunale che aveva dichiarato inammissibile la domanda, e allaData pubblicazione 15/10/2025conseguente violazione del principio del ne bis in idem,correttamente il Tribunale aveva distinto tra pronuncia «in rito» edecisione nel merito, rilevando che, nella fattispecie, la sentenzan. 1502/2018 emessa dal Tribunale di Napoli aveva dichiaratoinammissibile la domanda di accertamento della paternità avanzatadalla M.V. per il mancato deposito del fascicolo di parte attricee dell’atto di nascita della stessa e quindi si trattava di unapronuncia «in rito», in quanto non si era entrati nel merito delladomanda, essendosi solo affermato che, in assenza dell’atto dinascita, non potevano essere affrontare questioni preliminari, qualiad esempio la preesistenza di un eventuale status di figliolegittimo, con conseguente giudicato solo formale, inidoneo aprodurre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effettidel giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. e che non precludeva,pertanto, la riproposizione della domanda in altro giudizio; h)l’ottavo motivo di appello, relativo alla erronea interpretazione delgiudice di prime cure quanto all’eccezione di decadenza e non diprescrizione sollevata dall’avv. S.M. , era completamenteinconsistente, non potendosi accordare rilevanza al fatto chenell’atto di nascita si legga «paternità sconosciuta» o M.V. » –il medesimo cognome della madre - né al fatto che l’azione erastata già proposta e dichiarata inammissibile.Avverso la suddetta pronuncia, notificata il 28/10/2022, l’Avv.toS.M. propone ricorso per cassazione, notificato il22/11/2024, affidato a dieci motivi, nei confronti di M.V.(che resiste con controricorso).Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione ofalsa applicazione delle norme di diritto - errores in iudicando -nullità assoluta della sentenza impugnata n.3891/24 - e per4 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 24665/2024Numero sezionale 2995/2025omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art.360Numero di raccolta generale 27552/2025nr.3,4 e 5 cpc, artt. 9, secondo comma, 50 bis, 69, 70 coDa.t2a puCbbplica.z,io ne 15/10/202571, 72, 158, 161 cpc., 2909 Cc, in relazione agli artt. 3, 24, 111della Costituzione ed alla Legge 10.12.2012, n.219, D.Lgs.28.12.2013, n.154, Corte Cost. 10.02.2006, n.50; Cass., Sez.2^,n. 18439 del 28.06.2023, per essere al Collegio della Corted’appello sfuggita la comunicazione del Procuratore Aggiunto,«scritta di Suo pugno, sulla copertina del fascicolo dell'Ufficioinviato al G.I.», di non avere mai avuto conoscenza dell'evolversidel giudizio giunto ormai alle sue conclusioni per la decisione; b)con il secondo motivo, ex art. 360 nr. 3 c.p.c., violazione o falsaapplicazione delle norme di diritto - errores in iudicando - nullitàassoluta della sentenza impugnata n.3891/24 - artt. 161, 166, 288cpc, in relazione agli artt. 3, 24, 111 della costituzione ed agli artt.368, 595 cp.2043, 2059, 2908 2909 cc; c) con il terzo motivo,violazione o falsa applicazione delle norme di diritto - errores iniudicando - nullità assoluta della sentenza impugnata - artt. 61,112, 132, 141, 161, 191, 288 cpc, in relazione agli artt. 3, 24, 111della costituzione ed all'art.50, nr. 1, 2, 3 del [OSCURATO:PERSONA]Ecc.mo C.S.M., artt. 18, 43bis dell'[OSCURATO:PERSONA], exart.360, n.3, 4 cpc., in punto di incompatibilità della dr.ssaA.E. , della dr.ssa N.A. e del Ctu dr. Y.V.[...] , del G.O.T. Avv. A.A. nel giudizio avente RG26410 / 2014, essendo al G.O.T. inibito dal Legislatore, ex art.43bis dell'O.G.; d) con il quarto motivo, la violazione ed erronea ofalsa applicazione degli artt. 112, 116, 279 2^co. n.4 cpc; art.13Cost., in relazione agli artt. 3, 24, 111 della Costituzione ed agliartt. 269, 2697 c.c., artt. 4, 24 lettera f, 29, 90 D. Lgs. 196/2003,Regolamento UE 679/2016, Autorizzazioni generali del Garante perla protezione dei dati personali n.08/2016; L.397 del 07.12.2000;artt. 22, 23 L.675 / 1996, in punto di riunione di tre dei dieci motividi ricorso; e) con il quinto motivo, violazione o falsa applicazione5 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 24665/2024Numero sezionale 2995/2025Numero di raccolta generale 27552/2025delle norme di diritto - errores in iudicando - nullità della sentenzaData pubblicazione 15/10/2025impugnata n.3891/2024 - artt. 112, 116, 244, ex art. 132, 2^co.,n.4 cpc, 2697 cc, 194 cpp. in relazione agli artt. 3, 24, 111 dellacostituzione e dell'art. 372 cp - in relazione agli artt.3,24,111 cost.- «per essersi qualificata la Corte d'appello di Napoli giudice dilegittimità e non di merito», ex art.360 comma 1, n. 3 e 4 cpc, inpunto di ammissione di tre testimoni in appello; f) con il sestomotivo, violazione o falsa applicazione delle norme di diritto -errores in iudicando - nullità della sentenza impugnatan.3891/2024 artt. 112, 116, 125, 163 3^co. n.2, 164 1^ comma,in relazione agli artt. 3, 14, 24, 111 della Costituzione ed agli artt.34, 132, 163, 183 6^co. nn.2-3; 269, 288Cpc, 2697, 2908 cc. exartt.3,4,5, in punto di carenza di legittimazione attiva dellaM.V. ; g) con il settimo motivo, violazione e/o falsa applicazionedelle norme di diritto - errores in iudicando - nullità parziale dellaimpugnata sentenza - artt.112, 152, 153, 183 VI co. nr. 2, 3 cpc.in relazione agli artt. 3, 24, 111 Cost.e degli artt. 156, 163 n.2 cpc,ex art.360, n.3,4,5 cpc, « Sulla nullità dell'atto di nascita parte1^Serie A con possibili visibili abrasioni e/o cancellature sfuggitesia al Tribunale che alla Corte di [OSCURATO:PERSONA]»; h) conl’ottavo motivo, violazione e/o falsa applicazione delle norme didiritto - errores in iudicando - nullità parziale della impugnatasentenza - artt. 112, c.p.c., 244, 245, 253, 270 c.c., in relazioneagli artt. 3, 24, 111 della Costituzione, 2909 c.c.; i) con il nonomotivo, violazione o falsa applicazione delle norme di diritto -errores in iudicando - nullità parziale della sentenza impugnata exart. 360 nn. 3,4Cpc -art. 112, 183 VI co.nr.2, 3 C.p.c.; 269, 2909C.c.; in relazione agli artt. 3, 24, 111 della Costituzione e degli artt.156, 324 Cpc; Libro I^- [OSCURATO:PERSONA] - Capo III^ - artt.61,62, 63 e 64 che, al comma 2; l) con il decimo motivo, violazione ederronea o falsa applicazione delle norme di diritto - ex art. 360 n. 3cpc art. 112, 183 VI co.nr.2, 3 cpc; da art.191 art. 200 Cpc., 269,6 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 24665/2024Numero sezionale 2995/2025c.c.; in relazione agli artt. 230 Cpc., 3, 24, 111 della Costituzione,Numero di raccolta generale 27552/2025contestando che il «presente Motivo, è dimostrato alla Dapta pruib bldicaezlio ne 15/10/2025quarto e quinto motivo, non doveva essere oggetto di riunione contali due Motivi, per dimostrata diversità delle trattate ipotesi diLegittimità».2. In memoria, il ricorrente invoca l’inammissibilità delcontroricorso per inosservanza del D.M. Giustizia n. 110/2023,Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti edegli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione deicampi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri delprocesso, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazionedel codice di procedura civile, stante l’omessa numerazionedell’atto e la violazione dei margini verticali di ogni pagina.La doglianza è del tutto infondata.La violazione delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schemainformatico degli atti di parte, nonché dei criteri e dei limiti diredazione degli stessi, non comporta la loro invalidità, fermorestando che siffatta violazione può essere valutata dal giudice aifini della decisione sulle spese di lite. Anche questa Corte, con unarecente pronuncia (Cass., Sez. II, Ord., 16 marzo 2023, n. 7600),ha ribadito l'assenza, nel processo civile, di una specifica sanzioneper la mancata sinteticità degli atti di parte. In tal senso ha chiaritoche «in tema di ricorso per cassazione, il mancato rispetto deldovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processualiespone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilitàdell'impugnazione, non già per l'irragionevole estensione del ricorso(la quale non è normativamente sanzionata), ma in quantopregiudica l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscural'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse allasentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni dicui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c.» (cfr. altresì Cass., Sez. 5, Ord.n. 8009 del 2019; Cass., Sez. U, Ordinanza n. 37552 del7 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 24665/2024Numero sezionale 2995/202530/11/2021; Cass. civ., Sez. Unite, Ord., 30/11/2021, n. 37552;Numero di raccolta generale 27552/2025Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4300 del 13/02/2023). Data pubblicazione 15/10/2025Questa Corte, di recente, (Cass. n. 32405 del 13/12/2024) hachiarito che «anche i recenti interventi normativi» si collocano sullamedesima falsariga delle disposizioni già vigenti.Si è ricordato che, nel decreto n. 28521 del 6 novembre 2024, colquale la Prima Presidente della Corte di cassazione ha dichiaratol'inammissibilità del rinvio pregiudiziale, promosso dalla Corted'Appello di Roma ai fini della valutazione «sulla correttezza dellaopzione ermeneutica che, assumendo come parametro diriferimento quello stabilito nel D.M. sopracitato (d.m. Giustizia del7/8/2023, n. 110, "Regolamento per la definizione dei criteri diredazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziaricon la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delleinformazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delledisposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile" - purnon applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame -), ritienela violazione del canone di sinteticità sanzionabile conl'inammissibilità del ricorso», si sia evidenziato come lagiurisprudenza di legittimità in tema di requisiti di specificità degli2022), invocata dal Tribunale remittente, affermi un principio deltutto contrastante con l'opzione ermeneutica sostenuta nel rinviopregiudiziale, in quanto «l'indicazione dei punti necessari ai finidell'ammissibilità dell'atto d'impugnazione deve essere chiara ecomprensibile, ma non necessariamente contenere un progetto didecisione alternativa o formule sacramentali», in coerenza conl'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità,tendenzialmente conservativo della validità ed efficacia degli atti diparte, quando si possa da essi cogliere, leggendoli, il fondo dellecensure e delle questioni agitate.8 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 24665/2024Numero sezionale 2995/2025Peraltro, in linea con quanto stabilito nell'art. 1, comma 17, lett. e),Numero di raccolta generale 27552/2025della legge delega n. 206 del 2021, l'art. 46 disp. atDta.ta pcub.pbli.ccaz.io ne 15/10/2025espressamente ha, invece, ribadito che la violazione dellespecifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico degli attidi parte, nonché dei criteri e dei limiti di redazione degli stessi, noncomporta la loro invalidità, fermo restando che siffatta violazionepuò essere valutata dal giudice ai fini della decisione sulle spese dilite.Allo stato, dunque - e ciò costituisce un punto fermo dell'interoimpianto della novella del 2021 -, la mancanza di sinteticità deglipagine o il mancato rispetto dei limiti dei margini verticali, nelcontroricorso, non è specificamente sanzionata, nel processo civile,sotto il profilo della validità e/o della inammissibilità degli atti.3. La prima censura è in parte infondata, in parte inammissibile.La Corte territoriale ha affermato che era stata assicurata lacorretta partecipazione del Pubblico Ministero al giudizio dinanzi alTribunale nel rispetto degli artt. 70 e 71 c.p.c. , avendo il P.M.,nella persona della Dott.ssa X.I. , rassegnato leproprie conclusioni, chiedendo l’accoglimento della domanda edando prova di aver preso piena conoscenza degli atti processuali(«sono richiamate le dichiarazioni rese dai testi escussi oltreché ilmanifestato rifiuto del S.M. di sottoporsi al test del DNA,circostanze che non le sarebbero state note se non avesse avutodisponibilità degli stessi»), mentre alcuna validità poteva ricondursialle conclusioni, di segno opposto, rese dal P.M. nel primo giudizio(avviato nel 2014), la cui domanda era stata dichiaratainammissibile, in quanto, per il mancato deposito del fascicolo diparte attrice, non risultava da alcun atto la filiazione naturale,perciò non accertabile quale requisito di ammissibilità dell’azione aisensi dell’art 253 c.c., poiché tali conclusioni erano espressamente9 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 24665/2024Numero sezionale 2995/2025riferite a quel giudizio e comunque non vincolanti ai fini dellaNumero di raccolta generale 27552/2025decisione. Data pubblicazione 15/10/2025Tale motivazione risulta del tutto corretta e congrua, ancheconsiderato che, in relazione alla partecipazione del PM neiprocedimenti civili, è ritenuta sufficiente una pura e semplicecomunicazione al pubblico ministero dell’esistenza del processo inmodo da metterlo in condizioni di intervenire, con conseguenteirrilevanza del fatto che poi detto intervento non sia avvenuta enon siano state rassegnate neppure le conclusioni (Cass. civ., 2ottobre 2013, n. 22567; Cass. civ., 24 maggio 2005, n. 10894).Nelle azioni tipiche di stato trova applicazione l'art. 70 c.p.c.,comma 1, n. 3, che attribuisce all'organo in questione la qualità diparte necessaria nelle cause riguardanti lo stato e la capacità dellepersone, prescrivendone l'intervento a pena di nullità rilevabiled'ufficio. Potere di intervento, non potere di azione o diimpugnazione in quanto, in tema di controversie di stato, l'iniziativaspetta ai soli soggetti privati che abbiano un interesse individualequalificato (concreto, attuale e legittimo) sul piano del dirittosostanziale, di carattere patrimoniale o morale, all'essere o al nonessere dello status, del rapporto o dell'atto dedotto in giudizio, econcludendo quindi che, in mancanza di una deroga esplicita, trovaapplicazione la regola generale prevista dall'art. 70 c.p.p., comma1, n. 3 (cfr. Cass. n. 2515 del 1994 e Cass. n. 4201 del 1989,entrambe richiamate, in motivazione, dalla più recente Cass., SU,n. 12193 del 2019; Cass. n. 3252 del 2022).Nella specie, peraltro, il PM ha rassegnato le proprie conclusioni,chiedendo l’accoglimento della domanda e dando prova di averpreso piena conoscenza degli atti processuali.Inammissibili le ulteriori doglianze, concernenti questioni di fatto enon di diritto.4. Il secondo motivo è del tutto inammissibile in quanto, al di làdella mera elencazione di norme e principi, non risultano specificati10 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 24665/2024Numero sezionale 2995/2025Numero di raccolta generale 27552/2025i vizi posti in essere dalla Corte di Appello, che ha ritenuto ormaiData pubblicazione 15/10/2025superati, attraverso la correzione dell’errore materiale, e nonconcretizzati, i paventati rischi del ricorrente.La Corte d’appello ha infatti osservato che, in ordine all’asseritomutamento arbitrario del domicilio eletto dal convenuto, si era giàprovveduto con correzione di errore materiale da parte delTribunale, nel provvedimento del 14/12/2022, e che comunque ilpaventato rischio dell’erronea notifica della sentenza edell’eventuale tardività dell’atto di appello proposto non si eraconcretizzato, «essendo ad oggi la sentenza comunicata dallaCancelleria presso il domicilio telematico indicato a mezzo pec».5. Il terzo motivo, con il quale si censura la sentenza impugnataladdove la Corte territoriale, oltre ad asserire una solo «pretesaincompatibilità» con la dottoressa D.I. , Giudice del primogiudizio, avrebbe «glissato» sulle questioni poste in relazione allacomposizione del Collegio giudicante, del quale avrebbe fatto partela Dott.ssa N.A. , componente dell’«altro giudizio», definito in rito,è infondato.La Corte d’appello ha rilevato che le riferite incompatibilità dellaDott.ssa A.E. , della Dott.ssa N.A. e del CTU,discusse con il terzo motivo di appello, non potevano ritenersi vizideducibili in sede di impugnazione come motivi di nullità dellasentenza, dovendo farsi valere solo con apposita istanza diricusazione nello specifico grado di giudizio.Anche a volere estendere l’ambito di obbligo di astensione delGiudice si verserebbe in una delle ipotesi di cui all’art. 51 c.p.c. e,pur se così fosse, tale circostanza non può costituire motivo dinullità della sentenza, ma solo motivo di ricusazione ai sensidell'art. 52 c.p.c.L'omesso esercizio del potere di ricusazione del giudice, entro itermini previsti, preclude alla parte di far valere, in sede di11 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 24665/2024Numero sezionale 2995/2025Numero di raccolta generale 27552/2025impugnazione, la nullità della sentenza pronunciata dal giudice cheData pubblicazione 15/10/2025abbia violato l'obbligo di astensione.[OSCURATO:PERSONA]. n. 27924/2018 si è ribadito che «non è deducibile comemotivo di nullità di una sentenza d'appello la circostanza che unodei componenti del collegio che l'ha pronunciata avesse inprecedenza conosciuto dei medesimi fatti in sede di reclamo control'ordinanza di rigetto della richiesta di provvedimento d'urgenza"ante causam", poiché l'avere conosciuto della stessa causa in unaltro grado deve essere ritualmente fatto valere come motivo diricusazione del giudice, a norma degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52c.p.c. e, d'altra parte, l'avere trattato della controversia in sede diprocedimento cautelare "ante causam" neanche costituisce,secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 326/1997 eordinanza n. 193/1998), un'ipotesi sufficientemente assimilabile,sotto il profilo dell'incompatibilità, alla trattazione della causa in unaltro grado di giudizio».Se il ricorrente avesse inteso esporre rimostranze sullacomposizione del collegio, ciò andava fatto nelle opportune sedi enon certo in appello.Anche infondata è la doglianza circa la nomina dello stessoconsulente tecnico del precedente giudizio, di per sé noncostituente motivo di nullità della sentenza.Al sottoparagrafo C) del medesimo motivo di gravame, l’appellantelamentava la nullità della sentenza di primo grado in virtù del fattoche il Giudice dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] aveva sottoscritto la sentenzaimpugnata quale Presidente del Collegio, mentre, in baseall’organigramma della Sezione, il Presidente di Sezione era altromagistrato.La Corte territoriale ha correttamente rilevato che «l’organigramma della Sezione è cosa ben diversa dallacomposizione dei Collegi decidenti, che possono legittimamentecostituirsi anche senza la presenza del Presidente di Sezione». La12 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 24665/2024Numero sezionale 2995/2025Numero di raccolta generale 27552/2025sentenza rispettava quindi i requisiti di sottoscrizione di cui all’art.Data pubblicazione 15/10/2025132 c.p.c. (sottoscrizione del Giudice estensore e del Presidente delCollegio), essendo ben chiara la sottoscrizione della Dott.ssaRosetti quale Presidente del collegio, non comprendendosi il rilievodella mancata sottoscrizione di altro magistrato, il quale non eraeffettivo presidente del collegio, bensì Presidente di sezione.6. Il quarto motivo, con il quale si censura la decisione della Cortedi appello per avere ritenuto conforme al dettato normativo egiurisprudenziale il valore probatorio-indiziario conferito al rifiuto disottoporsi all’indagine ematologica, è inammissibile ex art. 360 bisn. 1 c.p.c., avendo la decisione impugnata provveduto secondoprincipi di diritto consolidati di questo giudice di legittimitàVero che la parte ha facoltà di sottrarsi ai prelievi ematologicinecessari, ma il relativo rifiuto può essere valutato dal giudicecome elemento di convincimento (Cass. n. 6025/2015; Cass. nn.16128 e 28886/2019 ha ritenuto il rifiuto del preteso padre disottoporsi ad indagini ematologiche un comportamento valutabiledal giudice, ex art.116 c.p.c., di così elevato valore indiziario dapotere da solo fondare la domanda; Cass.n. 4221/2021; CC nn.6929 e 11299/2023).È stata inoltre ritenuta manifestamente infondata la questione dilegittimità costituzionale dell’art. 269, c. 2, c.c., in riferimentoall’art. 32 Cost., nella parte in cui consente che dal rifiuto delconsenso ai prelievi ematici possano trarsi argomenti di provacontrari alla parte (Cass. n. 4221/2021). Già in Cass. 14458/2018si era affermato che «è manifestamente infondata la questione dilegittimità costituzionale - per violazione degli artt. 13, 15, 24, 30 e32 Cost. - del combinato disposto dell'art. 269 c.c. e artt. 116 e118 c.p.c., ove interpretato nel senso della possibilità di dedurreargomenti di prova dal rifiuto del preteso padre di sottoporsi aprelievi ematici al fine dell'espletamento dell'esame del DNA.Invero, dall'art. 269 c.c. non deriva una restrizione della libertà13 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 24665/2024Numero sezionale 2995/2025personale, avendo il soggetto piena facoltà di determinazione inNumero di raccolta generale 27552/2025merito all'assoggettamento o meno ai prelievi, mentre Dialt a pturbablricraezio ne 15/10/2025argomenti di prova dai comportamenti della parte costituisceapplicazione del principio della libera valutazione della prova daparte del giudice, senza che ne resti pregiudicato il diritto di difesa,e, inoltre, il rifiuto aprioristico della parte di sottoporsi ai prelievinon può ritenersi giustificato nemmeno con esigenze di tutela dellariservatezza, tenuto conto sia del fatto che l'uso dei dati nell'ambitodel giudizio non può che essere rivolto a fini di giustizia, sia delfatto che il sanitario chiamato dal giudice a compierel'accertamento è tenuto tanto al segreto professionale che alrispetto della L. 31 dicembre 1996, n. 675».Il riferimento a Cass. n. 21014 del 2013, avente ad oggettorichiesta al [OSCURATO:PERSONA] in tema di trattamento di dati geneticisenza consenso, non è conferente. Anche in tale sentenza, conriferimento ad una controversia riguardante il trattamento di datigenetici, ottenuti mediante prelievo di mozziconi di sigaretta daparte di una agenzia investigativa e sottoposti, senza il consensodel titolare, al prelievo di campioni biologici ed accertamento delDNA, questa Corte, dopo avere affermato che « È illecito il prelievoe l'eventuale trattamento di dati genetici altrui, per finalità nonsanitarie, ma predittive in ordine ad un'azione di disconoscimentodella paternità, mediante l'accertamento preventivo dellaconsanguineità tra le parti interessate, qualora sia avvenuto senzail consenso dell'interessato, e senza l'autorizzazione del garantedella privacy», ha ribadito che «Nell’azione di disconoscimento dipaternità rivolta verso S.M.P. l’indagine sul DNA poteva essereespletata nel corso del Giudizio. L’eventuale rifiuto ingiustificatodell’interessato a sottoporvisi avrebbe costituito un comportamentoprocessuale d’indubbio rilievo probatorio, valutabile ex art. 116cod. proc. civ.».14 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 24665/2024Numero sezionale 2995/2025Numero di raccolta generale 27552/2025Anzi, il rifiuto aprioristico della parte di sottoporsi ad esamiData pubblicazione 15/10/2025ematologici non può neppure ritenersi giustificato con il merorichiamo a possibili violazioni del d.lgs. n. 196/2003, sulla tuteladella riservatezza, tenuto conto sia del fatto che l’uso dei datinell’ambito del giudizio non può che essere rivolto a fini di giustiziasia del fatto che il sanitario, chiamato da giudice, è tenuto tanto alsegreto professionale che al rispetto della legge anzidetta (Cass. n.14458/2018).7. Il quinto motivo, in punto di illegittima violazione di alcunedisposizioni da parte della Corte di Appello, che si sarebbe«arrogata» il diritto di decidere quale giudice di legittimità e non dimerito, è inammissibile per difetto di specificità.La Corte d’appello, in ordine all’illegittima escussione dei testimonie alla non validità probatoria delle dichiarazioni rese dagli stessi, haosservato che il S.M. non aveva mosso precise censure oindicato rilevanti incongruenze tra le stesse e che il primo giudiceaveva, del resto, adeguatamente motivato in sentenza siasull’indifferenza dei testi ai fatti di causa sia sull’attendibilità delledichiarazioni rese non era tenuto ad acquisire le dichiarazioni deitesti nella forma dell’esame incrociato, come pure il S.M.avrebbe voluto, essendo quest’ultimo un aspetto caratteristico delprocedimento penale e non di quello civile.Senza alcuna confutazione in ordine al suddetto capo di decisione,il ricorrente ritiene illegittima la valutazione delle risultanzeprobatorie da parte del giudice di merito.8. Il sesto motivo censura il rigetto del sesto motivo di appello ed èinammissibile.La Corte territoriale, quanto alla carenza di legittimazione attivadella M.V. e alla asserite falsità delle generalità rese, haritenuto il motivo infondato, «essendo di tutta evidenza che lastessa è [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e non a Lg_2 – come asseritodall’appellante – tenuto conto dell’attenta lettura dell’atto di nascita15 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 24665/2024Numero sezionale 2995/2025Numero di raccolta generale 27552/2025oltreché del codice fiscale con cui la stessa è registrata», mentre,Data pubblicazione 15/10/2025quanto all’indirizzo di residenza, ha rilevato che « [...]Luogo_4 si trova tanto in Lg_2 quanto a Luogo_3 eche non vi è ragione alcuna per dubitare del fatto che l’indirizzo diresidenza fornito dalla M.V. sia quello corretto, consideratoanche che a radicare la competenza del giudice adito nei giudizi diriconoscimento della paternità non è la residenza della parte9. Il settimo motivo è del pari inammissibile.L’eccezione di tardività della produzione della copia conformeall’originale dell’atto di nascita da parte della M.V. è stataritenuta infondata, in quanto essa è stata necessitata dallecontestazioni mosse dal difensore del S.M. alla copiafotostatica tempestivamente depositata e il deposito dell’atto, nellaforma della copia conforme, è stato necessario per dare prova dellaveridicità dell’atto, in copia semplice, tempestivamente depositato.Il ricorrente non si confronta con tale complessivo ragionamento.Nè è dato comprendere se il ricorrente si dolga della mancataadesione al motivo di gravame afferente una presunta tardivitànella produzione dell’atto di nascita o alla deduzione di un attomanomesso in quanto contenente abrasioni o altro.10. L’ottavo motivo è inammissibile.Il ricorrente sostiene che «poiche’ la M.V. aveva dichiaratoessere figlia di paternità “sconosciuta”», la stessa avrebbe dovuto,prima di iniziare il primo giudizio nel 2014, «proporre azione didisconoscimento della paternità sconosciuta dichiarata nel primomadre Q.H. nel 2014 ancora vivente».Ma la Corte d’appello ha ritenuto l’ottavo motivo di appelloinconsistente, «non potendosi accordare rilevanza al fatto chenell’atto di nascita si legga “paternità sconosciuta” o “Catalano” – il16 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 24665/2024Numero sezionale 2995/2025medesimo cognome della madre - né al fatto che, l’azione era stataNumero di raccolta generale 27552/2025già proposta e dichiarata inammissibile». Data pubblicazione 15/10/2025In effetti, la sussistenza di uno stato di figlio di padre sconosciutonon è sussumibile nell’ipotesi di figlio riconosciuto tale dalegittimare l’azione di disconoscimento della paternità.11. Il nono motivo con il quale il ricorrente si duole del mancatoaccoglimento dell’asserita eccezione di violazione del principio delne bis in idem, stante il passaggio in giudicato sostanziale dellasentenza n. 1502/18, è inammissibile.La Corte d’appello ha chiarito che la sentenza del 2018 delTribunale di Napoli aveva dichiarato inammissibile la domanda diaccertamento della paternità avanzata dalla M.V. per ilmancato deposito del fascicolo di parte attrice e dell’atto di nascitadella stessa, senza quindi entrare nel merito o accertarel’insussistenza del diritto della odierna appellata a vedersiriconosciuta come figlia dal S.M. , essendosi il Tribunale limitatoad affermare che, in assenza dell’atto di nascita, non potevanoessere affrontare questioni preliminari, quali ad esempio lapreesistenza di un eventuale status di figlio legittimo.Quindi, la pronuncia di inammissibilità di cui alla sentenza n.1502/2018 del Tribunale di Napoli doveva intendersi comepronuncia in rito che, secondo la giurisprudenza di legittimitàconsolidata e più recente, dà luogo ad un giudicato meramenteformale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cuiambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul pianooggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicatosostanziale ex art. 2909 c.c. e non preclude, pertanto, lariproposizione della domanda in altro giudizio (ex multis Cass. Sez.3, Ordinanza n. 20636 del 24/07/2024).In effetti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, lapronuncia di inammissibilità, quale decisione di mero rito, dà luogoad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo17 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 24665/2024Numero sezionale 2995/2025Numero di raccolta generale 27552/2025rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non èData pubblicazione 15/10/2025idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo,gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 cod. civ. e nonpreclude pertanto la riproposizione della domanda in altro giudizio(ex multis, Cass., Sez. 3, 16/12/2014, n. 26377; Cass, Sez. lav.,16/04/2019, n. 10641; Cass., Sez. 1, 22/10/2020, n. 23130;Cass., Sez. 3, 19/05/2021, n. 13603; Cass., Sez. Un., 17/11/2021,n. 35110).Pertanto, nel presente giudizio, sia il Tribunale (in primo grado) chela Corte d’appello (in secondo grado), investiti nuovamente dellacognizione su tale domanda, ove non avessero ritenuto sussistereulteriori ragioni di rito ostative alla delibazione del merito, avevanoil potere-dovere di procedere a tale delibazione, accogliendo origettando la domanda medesima, ma non potevano considerarneprecluso l’esame sulla base di una non richiesta (e non consentita)interpretazione estensiva del dictum della sentenza emessa nelgiudizio precedente e passata in giudicato ma con giudicatomeramente formale e non sostanziale.Nella specie, la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità, nel2018, era stata dichiarata inammissibile solo a causa del mancatodeposito del fascicolo di parte attrice e dell’atto di nascita dellastessa attrice M.V. .Si trattava di una sentenza di contenuto processuale, che non eraentrata nel merito della fondatezza della domanda, tale da nonconsumare l'azione, e così da consentire all'originaria attrice dipromuovere un nuovo giudizio uguale al precedente, avutoriguardo agli elementi di identificazione della domanda.12. Il decimo motivo è inammissibile.In sede di gravame - precisamente con il decimo motivo - ilS.M. si doleva della circostanza che il Giudice istruttore inprimo grado avesse mal interpretato i motivi del diniego asottoporsi al test del DNA, poiché egli aveva motivato «in un fiume18 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 24665/2024Numero sezionale 2995/2025di pagine» i veri motivi (afferenti alla legge europea n. 679/2016),Numero di raccolta generale 27552/2025laddove invece il Giudice aveva preso atto deDllaata pubsbloiclaazio ne 15/10/2025«giustificazione» secondo cui il convenuto riponesse poca fiducia inalcuni CTU, avendo egli avuto – in prima persona – esperienzenegative con taluni appartenenti alla categoria.Il ricorrente lamenta che tal motivo non doveva essere oggetto diriunione con altri due motivi (quarto e quinto), «per dimostratadiversità delle trattate ipotesi di Legittimità», in quanto anche talemotivo aveva «una sua autonomia giuridica che involge oltre cheun aspetto specifico dell'Istituto giuridico in capo all'Ausiliario delMagistrato».Ma la Corte territoriale ha ben motivato le ragioni della trattazioneunitaria di motivi, stante, in ogni caso, «l’irrilevanza delle ragioniche avrebbero indotto il S.M. al rifiuto di sottoporsi ai testgenetici e all’erronea interpretazione che dello stesso avrebbe fattoil giudice di prime cure, poiché non è della legittimità del rifiuto odei motivi ad esso legati che si discute, ma del valore probatorioche secondo la giurisprudenza di legittimità, ormai costante, va adesso attribuito».E tale ratio decidendi non è neppure attinta dal motivo.13.Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle partie dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell’art. 52 d.lgs.n. 196 del 2003. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in €4.000,00 per compensi e € 200,00 per esborsi, oltre spesegenerali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115,nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n.19 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 24665/2024Numero sezionale 2995/2025228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilNumero di raccolta generale 27552/2025versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importoD ata putbitbloiclaozio ne 15/10/2025di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Dispone che, in caso di diffusione della presente decisione, sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a normadell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.Così deciso, a Roma, nella camera di consiglio dell’11 settembre2025.La PresidenteLaura Tricomi20 di 20
Sentenza Cassazione n. 27552/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris