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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 ottobre 2025

Cassazione n. 28199/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20917/2024 R.G. proposto da C.R.E. [OSCURATO:PERSONA] S.C.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA alla via della SCROFA n. 57, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione telematica come per legge -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende , con domiciliazione telematica come per legge -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO di BOLOGNA n. 433/2024depositata il 28/02/2024; R.g. n. 20917 del 2024; Ad. 16/10/2025; estensore: C. Valle udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 16/10/2025,dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: la questione, per quel che qui ancora rileva, trae origine dalla richiesta, azionata in giudizio sommario ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Forlì dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a socio unico (d’ora in seguito [OSCURATO:SOCIETA]) di rimborso da parte della C.R.E.

Consorzio per le risorse energetiche s.c.p.a. (d’ora innanzi, C.R.E.) della addizionale provinciale sulle accise pagata dalla istante, per gli anni 2010 e 2011, sulla fornitura di energia elettrica; a fondamento della sua pretesa, la [OSCURATO:SOCIETA] deduceva che la legge interna istitutiva dell’addizionale alle accise (art. 6 d.l. n. 511 del 28/11/1988, convertito con modificazion i nella legge n. 20 del 27/01/1989) - poi abolita su tutto il territorio nazionale nel 2012 - era in contrasto con la Direttiva n. 2008/118/CE, imponendo una tassa (l’addizionale) che non rispondeva ad una specifica finalità opportunamente individuata dal legislatore nazionale; con sentenza n. 2071 del 2021, il Tribunale accoglieva la domanda e condannava la C.R.E.al pagamento di Euro 11.770,58 a favore della [OSCURATO:SOCIETA], a titolo di ripetizione degli importi versati da quest’ultima per l’addizionale provinciale sulle accise sull’energia elettrica, con spese di lite compensate; la Corte d’appello di Bologna, con la sentenza n. 433/2024, rigettava l’appello interposto dal fornitore di energia e, per l’effetto, confermava la decisione di primo grado, con condanna alle spese; per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la C.R.E Consorzio per le risorse energetiche s.c.p.a., affidato a due motivi; è stata disposta la trattazione in Camera di Consiglio in applicazione degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.; [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni; R.g. n. 20917 del 2024; Ad. 16/10/2025; estensore: C. Valle considerato che: con il primo motivo [OSCURATO:SOCIETA] prospetta la violazione della Direttiva 2008/118/CE in correlazione ai dettami della Corte di Giustizia Europea forniti con la sentenza pubblicata in data 11 aprile 2024 nella causa C-316/22 come recepiti dalla giurisprudenza di legittimità in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.; parte ricorrente rileva, anzitutto, che il rapporto sostanziale controverso inerisce due privati (i.e., la [OSCURATO:SOCIETA] e la C.R.E.); pertanto, la Direttiva europea non trasposta a livello nazionale non può essere applicata orizzontalmente nei loro confronti; viceversa, il consumatore finale potrebbe richiedere il rimborso delle accise indebitamente private non nei confronti del fornitore, ma solo nei confronti dello Stato, ovvero nei confronti dell’Agenzia delle Dogane, con apposito giudizio presso le [OSCURATO:PERSONA]; col secondo motivola ricorrente prospettata la violazione dell’art.1284 c.c. comma primo e quarto, nonché dell’art. 1 d.lgs. 192 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 nella parte in cui la Corte territoriale ha condannato l’odierna ricorrente al pagamento degli interessi moratori di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231 del 2001; secondo la tesi della ricorrente gli interessi moratori previsti dal d.lgs. n. 231 del 9/10/2002, modificato dal d.lgs. n. 192 del 9/11/2012,si applicano esclusivamente alle transazioni commerciali e non ai casi di ristoro delle somme di indebito oggettivo o per risarcimento dei danni; il primo motivo di ricorso va rigettato: su vicenda in tutto sovrapponibile è di recente intervenuta, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento - di cui a Corte costituzionale sentenza n. 43 del 15 aprile 2025 dichiarativa dell’illegittimità costituzionale del dell’art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), R.g. n. 20917 del 2024; Ad. 16/10/2025; estensore: C. Valle convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 -, una serie di pronunce di questa Corte (Cass.nn. 13740, 13741, 16992, 16993, 17642 e 17645 del 2025), alla motivazione della prima delle quali è sufficiente - ai sensi dell ’ art. 118, comma primo, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ. - fare integrale richiamo per giustificare il rigetto, con opportuna correzione della motivazione della qui gravata sentenza, del primo motivo del ricorso oggi esaminato; il secondo motivo, relativo alla corresponsione degli interessi nella misura di cui al d.lgs. n. 231 del 9/10/2002, è infondato, in base al principio già affermato da questa Corte, al quale il Collegio intende prestare convinta continuità, per il quale (Cass. n. 61 del 3/01/2023: Cass. n. 7677 del 22/03/2025) il saggio d’interessi previsto dall’art. 1284, comma quarto, c.c., trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale e, quindi, detto tasso è applicabile nel caso di specie, trattandosi di azione di ripetizione di somme corrisposte in forza di contratto, d ovuta a nullitàper contrasto con norme imperative; a tanto consegue l’integrale rigetto del ricorso; le spese di lite di questa fase di legittimità possono essere compensate, attesa la correzione della motivazione della sentenza d’appello a seguito dell’intervento della Corte costituzionale sulla questione oggetto del principale motivo d’impugnazione; la decisione di rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto; p. q. m. la Corte rigetta il ricorso; R.g. n. 20917 del 2024; Ad. 16/10/2025; estensore: C. Valle compensa le spese del giudizio; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13 .

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20917/2024 R.G. proposto da C.R.E. [OSCURATO:PERSONA] S.C.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA alla via della SCROFA n. 57, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione telematica come per legge -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende , con domiciliazione telematica come per legge -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO di BOLOGNA n. 433/2024depositata il 28/02/2024; R.g. n. 20917 del 2024; Ad. 16/10/2025; estensore: C. Valle udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 16/10/2025,dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: la questione, per quel che qui ancora rileva, trae origine dalla richiesta, azionata in giudizio sommario ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Forlì dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a socio unico (d’ora in seguito [OSCURATO:SOCIETA]) di rimborso da parte della C.R.E. Consorzio per le risorse energetiche s.c.p.a. (d’ora innanzi, C.R.E.) della addizionale provinciale sulle accise pagata dalla istante, per gli anni 2010 e 2011, sulla fornitura di energia elettrica; a fondamento della sua pretesa, la [OSCURATO:SOCIETA] deduceva che la legge interna istitutiva dell’addizionale alle accise (art. 6 d.l. n. 511 del 28/11/1988, convertito con modificazion i nella legge n. 20 del 27/01/1989) - poi abolita su tutto il territorio nazionale nel 2012 - era in contrasto con la Direttiva n. 2008/118/CE, imponendo una tassa (l’addizionale) che non rispondeva ad una specifica finalità opportunamente individuata dal legislatore nazionale; con sentenza n. 2071 del 2021, il Tribunale accoglieva la domanda e condannava la C.R.E.al pagamento di Euro 11.770,58 a favore della [OSCURATO:SOCIETA], a titolo di ripetizione degli importi versati da quest’ultima per l’addizionale provinciale sulle accise sull’energia elettrica, con spese di lite compensate; la Corte d’appello di Bologna, con la sentenza n. 433/2024, rigettava l’appello interposto dal fornitore di energia e, per l’effetto, confermava la decisione di primo grado, con condanna alle spese; per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la C.R.E Consorzio per le risorse energetiche s.c.p.a., affidato a due motivi; è stata disposta la trattazione in Camera di Consiglio in applicazione degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.; [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni; R.g. n. 20917 del 2024; Ad. 16/10/2025; estensore: C. Valle considerato che: con il primo motivo [OSCURATO:SOCIETA] prospetta la violazione della Direttiva 2008/118/CE in correlazione ai dettami della Corte di Giustizia Europea forniti con la sentenza pubblicata in data 11 aprile 2024 nella causa C-316/22 come recepiti dalla giurisprudenza di legittimità in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.; parte ricorrente rileva, anzitutto, che il rapporto sostanziale controverso inerisce due privati (i.e., la [OSCURATO:SOCIETA] e la C.R.E.); pertanto, la Direttiva europea non trasposta a livello nazionale non può essere applicata orizzontalmente nei loro confronti; viceversa, il consumatore finale potrebbe richiedere il rimborso delle accise indebitamente private non nei confronti del fornitore, ma solo nei confronti dello Stato, ovvero nei confronti dell’Agenzia delle Dogane, con apposito giudizio presso le [OSCURATO:PERSONA]; col secondo motivola ricorrente prospettata la violazione dell’art.1284 c.c. comma primo e quarto, nonché dell’art. 1 d.lgs. 192 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 nella parte in cui la Corte territoriale ha condannato l’odierna ricorrente al pagamento degli interessi moratori di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231 del 2001; secondo la tesi della ricorrente gli interessi moratori previsti dal d.lgs. n. 231 del 9/10/2002, modificato dal d.lgs. n. 192 del 9/11/2012,si applicano esclusivamente alle transazioni commerciali e non ai casi di ristoro delle somme di indebito oggettivo o per risarcimento dei danni; il primo motivo di ricorso va rigettato: su vicenda in tutto sovrapponibile è di recente intervenuta, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento - di cui a Corte costituzionale sentenza n. 43 del 15 aprile 2025 dichiarativa dell’illegittimità costituzionale del dell’art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), R.g. n. 20917 del 2024; Ad. 16/10/2025; estensore: C. Valle convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 -, una serie di pronunce di questa Corte (Cass.nn. 13740, 13741, 16992, 16993, 17642 e 17645 del 2025), alla motivazione della prima delle quali è sufficiente - ai sensi dell ’ art. 118, comma primo, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ. - fare integrale richiamo per giustificare il rigetto, con opportuna correzione della motivazione della qui gravata sentenza, del primo motivo del ricorso oggi esaminato; il secondo motivo, relativo alla corresponsione degli interessi nella misura di cui al d.lgs. n. 231 del 9/10/2002, è infondato, in base al principio già affermato da questa Corte, al quale il Collegio intende prestare convinta continuità, per il quale (Cass. n. 61 del 3/01/2023: Cass. n. 7677 del 22/03/2025) il saggio d’interessi previsto dall’art. 1284, comma quarto, c.c., trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale e, quindi, detto tasso è applicabile nel caso di specie, trattandosi di azione di ripetizione di somme corrisposte in forza di contratto, d ovuta a nullitàper contrasto con norme imperative; a tanto consegue l’integrale rigetto del ricorso; le spese di lite di questa fase di legittimità possono essere compensate, attesa la correzione della motivazione della sentenza d’appello a seguito dell’intervento della Corte costituzionale sulla questione oggetto del principale motivo d’impugnazione; la decisione di rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto; p. q. m. la Corte rigetta il ricorso; R.g. n. 20917 del 2024; Ad. 16/10/2025; estensore: C. Valle compensa le spese del giudizio; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13 . Così d
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