CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04332/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nsigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 13016/2016proposto da: Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., nella persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el la CALABRIA, n. 747/2/15, depositata in data 1 4 maggio 2015 , non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio de l 13 febbraio2024 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Catanzaro, con sentenza n. 720/3/10, del 18 giugno 2010, avevaaccolto il ricorso proposto dalla società contribuente, nei confronti dell’avviso di accertamento, con il quale era stato rettificato, ai sensi degli artt. 41 bise 39 d.P.R. n. 600 del 1973, il reddito d’impresa dichiarato dalla società, in relazione all’anno di imposta 2005, da euro 18.654,00 ad euro 118.396,00. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale , adita dall’Agenzia delle Entrate, nella contumacia della società contribuente, ha dichiarato inammissibile l’appello, per il mancato deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata entro il termine di 30 giorni dalla data della sua spedizione presso la segreteria della Commissione tributaria regionale, come previsto dagli artt. 53, comma 2, e 22, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992, affermando che si trattava di un termine che assolveva alla doppia funzione di potere verificare l’osservanza del termine di decadenza dell’impugnazione e la verifica della tempestiva costituzione in giudizio dell’impugnante. 3.L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato ad un unico motivo. 4.La società [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 53, comma 2, e 22, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione tributaria regionale il termine per la costituzione in giudizio dell’appellante non era ancorato alla data spedizione del ricorso, ma a quella della sua ricezione da parte del destinatario e la funzione processuale della ricevuta di spedizione postale del ricorso era quella di consentire la verifica della tempestività dell’impugnazione, con la conseguenza che la presenza o meno in atti della ricevuta di spedizione postale del ricorso era processualmente ininfluente ove fosse stato prodotto tempestivamente, come era avvenuto nella vicenda in esame, l’avviso di ricevimento del plico. Nello specifico, l’impugnazione era tempestiva, così come era tempestiva la costituzione in giudizio dell’Ufficio avvenuta nel rispetto del termine di 30 giorni dalla data di ricezione e anche da quella di spedizione. 1.1Il motivo è fondato. 1.2 Come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte, intervenute a comporre un contrasto giurisprudenziale sul punto, «nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimentopuò essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell'appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza)» (Cass., Sez. U., 29 maggio 2017, nn. 13452 e 13453 e, successivamente Cass., 11 maggio 2018, n. 11559; Cass., 5 febbraio 2020, n. 2731 e Cass.,11 agosto 2022, n. 24726). 1.3Le medesim e sentenz e delle Sezioni Unite ha nno , altresì, chiarito che il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio dell'appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non già dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (Cass., Sez. U., 29 maggio 2017, nn. 13452e 13453, citate, e più di recente, Cass., 21 marzo 2023, n. 8124; cfr. anche Cass. 27 ottobre 2022, n. 31879). 1.4Il giudice di appello non si è attenuto ai superiori principi di diritto, in quanto ha errato nel ritenere l'inammissibilità dell'appello per il semplice fatto del mancato deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata a mezzo del servizio postale, essendo sufficiente, ai fini della ammissibilità del ricorso in appello, il deposito dell’avviso di ricevimento dal quale si possa evincere, con attestazione meccanografica ovvero con timbro datario apposto dall’ufficiale postale, la data di spedizione del plico ed ha, altresì, errato nel ritenere che la tempestività della costituzione in appello, con conseguente ammissibilità dell’impugnazione, deve essere computata, in caso di notifica a mezzo posta, dalla spedizione della raccomandata e non già dalla sua ricezione. 1.5 Ciò posto, l’esame della cartolina a.r. attestante la ricezione del ricorso in appello e, in particolare, la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge affinché il deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale è stata effettuata la notifica del ricorso in appello possa tenere luogo del deposito della ricevuta di spedizione, costituisce, al pari del computo della tempestività della costituzione dell’appellante a far data dalla ricezione della notifica da parte dell’appellato, un accertamento di merito che va demandato al giudice del rinvio (Cass., 11 agosto 2022, n. 24726, citata, in motivazione). 2. Per quanto esposto, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassatae la causa va rinviata alla Corte di Giustizia di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia di secondo grado della Calabria, in diversa composizione