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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025

Cassazione n. 36523/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il primo, secondo e terzo motivo riguardanti la affermazione di responsabilità è genericamente proposto per ragioni in fatto rispetto alla ineccepibile motivazione posta a base della destinazione a terzi della sostanza stupefacente rinvenuta presso il ricorrente, desunta non illogicamente dalle modalità di tenuta ed occultamento della cocaina (pari a 10,834 grammi), della presenza di strumenti atti al suo confezionamento e all'assenza di occupazione lavorativa; Ritenuto che il quarto motivo sulla dosimetria della pena è del tutto genericamente proposto rispetto al giudizio di congruità della modesta pena inflitta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/10/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il primo, secondo e terzo motivo riguardanti la affermazione di responsabilità è genericamente proposto per ragioni in fatto rispetto alla ineccepibile motivazione posta a base della destinazione a terzi della sostanza stupefacente rinvenuta presso il ricorrente, desunta non illogicamente dalle modalità di tenuta ed occultamento della cocaina (pari a 10,834 grammi), della presenza di strumenti atti al suo confezionamento e all'assenza di occupazione lavorativa; Ritenuto che il quarto motivo sulla dosimetria della pena è del tutto genericamente proposto rispetto al giudizio di congruità della modesta pena inflitta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/10/2025
Sentenza Cassazione n. 36523/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris